Versione
9 settembre 2010
9 settembre 2010
Art. 60. (Proroga) 1. Ai termini della procedura di opposizione si applica l'articolo 191 del Codice. 2. Nel caso di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice, la proroga puo' essere rinnovata piu' volte per il periodo massimo di un armo a decorrere dalla data della prima comunicazione dell'Ufficio.
Note all' art. 60 :
- Per l' art. 178 del decreto legislativo n. 30 del 2005 , si veda nelle note all'art. 51.
Note all' art. 60 :
- Per l' art. 178 del decreto legislativo n. 30 del 2005 , si veda nelle note all'art. 51.
Commentari • 2
- 1. L'omicidio di Carol Maltesi e l'attuale disciplina della giustizia riparativaFlavia Costantini · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 7.885896
[…] Pertanto, la nuova disciplina, nell'attuazione dell'art. 1, comma 18, lett. c) della legge delega[21] e nel creare dunque il momento di sinergia tra il processo penale e la giustizia riparativa, ha cercato di trovare il giusto equilibrio tra l'evitare l'uso strumentale dello svolgimento del programma da parte dell'imputato[22], il non ostacolare la necessità di speditezza del processo penale, principio ispiratore dell'intera riforma, e non tralasciare mai il rispetto per la vittima, cercando di evitare la vittimizzazione secondaria.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Perugia, sentenza 02/03/2023, n. 364Provvedimento: […] D'altra parte, l'installazione delle pertinenze deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico (art. 60 reg. attuazione del Cds) e l'illuminazione stradale ha la specifica funzione di garantire che la circolazione avvenga in sicurezza, non potendo quindi l'installazione di un palo della luce essere considerata attività vietata o pericolosa. […]Leggi di più...
- isola spartitraffico·
- pertinenze stradali·
- responsabilità per danni da cosa in custodia·
- sicurezza stradale·
- incompetenza per valore·
- art. 60 regolamento attuazione CDS·
- legittimazione passiva·
- art. 15 codice della strada·
- art. 20 codice della strada·
- art. 281 sexies c.p.c.