Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 272/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.1.2025 da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ; CP_1 C.F._2
entrambi con l'Avv. ROSSINI PATRIZIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Viale Monte Nero n. 80;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in MILANO, in data 13/01/1996, (atto n. 34, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996); separati consensualmente con decreto di omologazione del 20.2.2014 emesso dal
Tribunale di Pavia, R.G. 3562/2013;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1)La casa coniugale sita in Vigevano via Ludovico il Moro n. 2 è stata assegnata alla
IG.ra . La casa è di proprietà esclusiva della IG.ra e sulla stessa grava Pt_1 Pt_1
ancora oggi un mutuo di circa Euro 750,00 mensili con scadenza 2033 e tale mutuo come da separazione sarà supportato al 50% da entrambi i coniugi.
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collocamento presso la madre in Vigevano via Ludovico il Moro n. 2 (PV) con facoltà per l'altro genitore di vederli tutti i giorni previ accordi con la madre.
3)I figli trascorreranno inoltre con ciascuno dei genitori il fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì ore 21:00 al lunedì con accompagnamento a scuola.
4)Per quanto attiene le vacanze scolastiche Natalizie, il periodo sarà suddiviso in due parti dal 23.12.2023 al 30.12.2023 e dal 31.12.2023 al 6.01.2024 ovvero secondo il calendario scolastico ed i figli alternativamente trascorreranno una parte del periodo un anno con un genitore ed il successivo con l'altro, a rotazione cominciando con la madre e per gli anni successivi varrà il principio dell'alternanza.
5)Il principio dell'alternanza verrà rispettato anche per le vacanze di Pasqua che verranno trascorse dai medesimi alternativamente con il padre e con la madre, cominciando con la madre.
6)In merito a tutti i ponti comandati varrà il principio dell'alternanza un anno con il padre, l'anno successivo con la madre, nonché per altri eventuali giorni festivi durante l'anno, salvo più ampio accordo tra i genitori.
7)In merito alle vacanze estive relative al periodo dalla chiusura delle scuole-università,
i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori 15 giorni dal 1.08. al 15.08. con la madre e dal 15.08. al 30.08. con il padre. Per eventuali ulteriori periodi di vacanza nei mesi di giugno, luglio e settembre, i genitori concorderanno, dividendosi le spese,
l'organizzazione del tempo dei figli con camp, oratorio, centri estivi o altro.
8)I genitori si impegnano ad interpretare la presente organizzazione settimanale con elasticità e spirito di collaborazione nell'interesse dei figli e ad essere sempre reperibili, in particolare modo nei periodi che trascorreranno lontano dalle rispettive dimore con i figli.
9)Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla IG.ra CP_1
la somma di Euro 600,00 al mese da versarsi entro il 5 di ogni mese e sarà Pt_1
annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. Tale accordo economico va considerato rinegoziabile in caso di significative variazioni delle rispettive retribuzioni mensili.
pag. 2 di 5 10)Il mantenimento dei figli permarrà sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi.
11)Le spese straordinarie, quali a titolo di esempio: spese mediche, dentistiche, scolastiche, extrascolastiche (libri scolastici, gite scolastiche, eventuali corsi di recupero) sportive, relative al mantenimento dei figli, per le quali si rimanda integralmente alle linee guida della Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017
e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pag. 3 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. saranno sostenute nella misura del 50%, purché previamente concordate tra le Parti, laddove necessario secondo le richiamate Linee Guida, e comunque adeguatamente documentate/comunicate al genitore che le ha anticipate;
il rimborso delle spese straordinarie del mese precedente avverrà contestualmente al versamento del contributo al mantenimento per il mese in corso.
12)I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
28.1.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto di omologazione emesso il 20.2.2014 dal Tribunale di pag. 4 di 5 Pavia, R.G. 3562/2013 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il
23.1.2014.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le Parti hanno reciprocamente rinunciato all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in MILANO, in data 13/01/1996, (atto n. 34, parte
[...] CP_1
II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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