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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 115/25
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 115/25, promossa con atto di reclamo
D A con il patrocinio dell'avv. FERRARI STEFANO Parte_1
SI ET:
RECLAMANTE Opposizione sentenza C O N T R O di apertura della
, con il patrocinio Controparte_1 liquidazione giudiziale dell'avv. Michele Barrilà
RECLAMATA
Controparte_2
RECLAMATA CONTUMACE
In punto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 76/24 del
17.12.2024.
CONCLUSIONI
Del reclamante: Parte reclamante insiste nel reclamo, rappresentando che i debiti tributari di cui alla nota dell'Agenzia delle Entrate sono in gran parte prescritti come già dedotto in sede di reclamo e che lo stesso vale per i debiti tributari risultanti dalla relazione particolareggiata e che infine, tenuto conto
1 di ciò, i crediti ammessi successivamente, peraltro in gran parte prescritti, non consentono di raggiungere la soglia.
LA reclamata : Parte reclamata insiste come da memoria difensiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza reclamata, il Tribunale di Cremona, accogliendo il ricorso di che agiva per un credito di 473,29 euro, Controparte_2
dichiarava la liquidazione giudiziale di UB Srl.
Il Tribunale riteneva che UB Srl i) fosse imprenditore commerciale sulla base del suo oggetto sociale;
ii) fosse in stato di insolvenza, ricavato da un debito nei confronti dell'INPS di circa 100.000 euro, da altro debito confronti dell'Amministrazione finanziaria di circa 400.000 euro e dal fatto che dal 2021 era inattiva.
Avverso detta sentenza, con reclamo depositato il 14 febbraio 2025, la
UB Srl censurava la sentenza impugnata, in quanto aveva omesso di verificare la sussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 comma
1 lett d CCII che, a suo dire, sarebbero stati insussistenti. La reclamante rappresentava, quanto al requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett d) n. 1 CCII, che la società non aveva beni, conto corrente e sede, per cui tale requisito era insussistente, anche considerato che la società era inattiva.
Parimenti insussistente era, inoltre, secondo la reclamante, il requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett d) numero 2, in quanto negli anni dal 2021 al 2024 aveva emesso fatture per euro 137.916,95.
Con riguardo al requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett d) n. 3, cit., la reclamante rappresentava che l'ammontare dei debiti indicati dal Tribunale era inferiore alla soglia di 500.000,00 euro. La reclamante spiegava, sul punto, che, alla data del 17 novembre 2014, il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate risultava essere pari a euro 313.964,28, essendo il restante debito prescritto. Con riguardo al debito per interessi e sanzioni, secondo la reclamante, occorreva fare riferimento al debito risultante da cartelle di pagamento successive al 5 ottobre 2021. Il debito in questione era, quindi, pari a euro 57.695,10. La reclamante, con riguardo ai debiti
2 previdenziali, faceva presente che i debiti non prescritti erano pari a euro
36.307,28. Il debito complessivo era, quindi, pari a euro 407.966,66.
La reclamante rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “avverso la sentenza n. 76/2024 Tribunale di Cremona del 17 dicembre 2024, pubblicata in data 17 gennaio 2025 ed in pari data notificata alla PEC della società, con la quale è stata disposta l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società Publicò s.r.l. n. 4/2025 Tribunale di Cremona e chiede, previa immediata sospensione dell'esecuzione, che la Corte di
Appello di Brescia voglia revocarla integralmente, con rifusione di spese ed onorari”.
Si costituiva unicamente la Liquidazione giudiziale, la quale chiedeva il rigetto del reclamo.
Rappresentava, innanzitutto, che la reclamante non aveva assolto all'onere della prova concernente il mancato superamento della soglia di cui all'art. 2 comma1 lett d n. 1 CII.
Con riguardo al requisito di cui al numero 3, rappresentava che dall'elenco delle cartelle ed avvisi rilasciato dall in data 27.02.2025, Controparte_3 risultava “una posizione debitoria sino al 26.07.2024 certamente sopra soglia di oltre 100.000 euro”.
All'udienza del 7 maggio 2025, le parti insistevano nelle loro conclusioni e la Corte, previa dichiarazione della contumacia di Controparte_2
poneva la causa in decisione.
Con ordinanza deliberata il 7 maggio 2025, la Corte disponeva l'acquisizione di informazioni dal Curatore della liquidazione giudiziale e dall'Agenzia delle Entrare di Cremona. Al Curatore veniva chiesto di inviare copia delle relazioni e rapporti riepilogativi, di cui all'art.130 CCII, limitatamente a quanto potenzialmente di rilievo ai fini dell'accertamento circa la sussistenza o meno dei requisiti per la qualificazione della reclamante come minore;
all'Agenzia delle Entrate veniva chiesto di fornire l'elenco aggiornato delle posizioni debitorie della reclamante entro il 17 settembre 2025.
Veniva inoltre richiesto al ricorrente di fornire la prova dell'avvenuta
3 comunicazione della sentenza impugnata, dallo stesso indicata come avvenuta il 17 gennaio 2025.
Veniva, infine, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che il reclamo è tempestivo, dal momento che la reclamante ha provato che l'invio della Pec, contenente la sentenza reclamata, è del 17 gennaio 2025, onde la tempestività del reclamo proposto il 14 febbraio 2025.
Ciò posto, il reclamo è infondato.
E' innanzitutto pacifico che l'onere della prova del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett d), n. 1, 2 e 3 CCII incombe sul debitore.
Va altresì ricordato che, in tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019 (Rv. 655457 - 01)
Va, quindi, dato atto che, dalla relazione particolareggiata dal Curatore, risulta che la contabilità non è stata tenuta e non sono stati presentati bilanci, tanto che non è stato possibile individuare le cause del dissesto.
Dalla stessa relazione, risulta altresì che i crediti ammessi al passivo, sono pari a euro 731.508,90, di cui 651.373,26 per debiti tributari e previdenziali.
Dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di Cremona del 6 giugno
2025, risulta che, con riferimento alle sole partite di ruolo già consegnate all'Agente della Riscossione, risultano debiti fiscali per euro 588.106,61.
Su queste basi, la Corte ritiene innanzitutto che la reclamante, in ragione della
4 mancata tenuta della contabilità, non abbia provato di non superato i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 comma 1 lett d. n. 1 e 2 CCII, .
La Corte ritiene, altresì, che non sia stata fornita la prova del mancato superamento della soglia di cui all'art. 2 comma 1 lett d) n. 3 CCII (debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro).
La reclamante deduce che gran parte di questi debiti sarebbero prescritti, sicché, una volta detratti, la soglia non sarebbe raggiunta.
E tuttavia bisogna prendere, innanzitutto, atto che, con riguardo ai debiti tributari, si tratta di importi che risultano dai ruoli trasmessi all'Agenzia delle
Entrate per la riscossione. Sotto questo profilo, quindi, si tratta di crediti esigibili, anche tenuto conto del fatto che la prescrizione deve essere eccepita ed accertata, ciò che, nel caso di specie, non è accaduto.
In secondo luogo e conseguentemente, bisogna tenere presente che il
Curatore ha dato atto che sono stati ammessi al passivo debiti tributari e previdenziali per euro 731.508,90, sicché evidentemente non ha rinvenuto elementi per eccepire la prescrizione dedotta dalla reclamante.
Su queste basi il reclamo va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd., avuto riguardo al valore della causa indeterminabile, di complessità media e ai valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le rimanenti, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico del reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il reclamo avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Cremona
n. 76/24 del 17.12.2024.
5 Condanna parte reclamante al pagamento, in favore della reclamata delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva” ed € 1.843,00 per la “istruttoria ed € 2.144,00,00 per la fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 115/25
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 115/25, promossa con atto di reclamo
D A con il patrocinio dell'avv. FERRARI STEFANO Parte_1
SI ET:
RECLAMANTE Opposizione sentenza C O N T R O di apertura della
, con il patrocinio Controparte_1 liquidazione giudiziale dell'avv. Michele Barrilà
RECLAMATA
Controparte_2
RECLAMATA CONTUMACE
In punto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 76/24 del
17.12.2024.
CONCLUSIONI
Del reclamante: Parte reclamante insiste nel reclamo, rappresentando che i debiti tributari di cui alla nota dell'Agenzia delle Entrate sono in gran parte prescritti come già dedotto in sede di reclamo e che lo stesso vale per i debiti tributari risultanti dalla relazione particolareggiata e che infine, tenuto conto
1 di ciò, i crediti ammessi successivamente, peraltro in gran parte prescritti, non consentono di raggiungere la soglia.
LA reclamata : Parte reclamata insiste come da memoria difensiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza reclamata, il Tribunale di Cremona, accogliendo il ricorso di che agiva per un credito di 473,29 euro, Controparte_2
dichiarava la liquidazione giudiziale di UB Srl.
Il Tribunale riteneva che UB Srl i) fosse imprenditore commerciale sulla base del suo oggetto sociale;
ii) fosse in stato di insolvenza, ricavato da un debito nei confronti dell'INPS di circa 100.000 euro, da altro debito confronti dell'Amministrazione finanziaria di circa 400.000 euro e dal fatto che dal 2021 era inattiva.
Avverso detta sentenza, con reclamo depositato il 14 febbraio 2025, la
UB Srl censurava la sentenza impugnata, in quanto aveva omesso di verificare la sussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 comma
1 lett d CCII che, a suo dire, sarebbero stati insussistenti. La reclamante rappresentava, quanto al requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett d) n. 1 CCII, che la società non aveva beni, conto corrente e sede, per cui tale requisito era insussistente, anche considerato che la società era inattiva.
Parimenti insussistente era, inoltre, secondo la reclamante, il requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett d) numero 2, in quanto negli anni dal 2021 al 2024 aveva emesso fatture per euro 137.916,95.
Con riguardo al requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett d) n. 3, cit., la reclamante rappresentava che l'ammontare dei debiti indicati dal Tribunale era inferiore alla soglia di 500.000,00 euro. La reclamante spiegava, sul punto, che, alla data del 17 novembre 2014, il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate risultava essere pari a euro 313.964,28, essendo il restante debito prescritto. Con riguardo al debito per interessi e sanzioni, secondo la reclamante, occorreva fare riferimento al debito risultante da cartelle di pagamento successive al 5 ottobre 2021. Il debito in questione era, quindi, pari a euro 57.695,10. La reclamante, con riguardo ai debiti
2 previdenziali, faceva presente che i debiti non prescritti erano pari a euro
36.307,28. Il debito complessivo era, quindi, pari a euro 407.966,66.
La reclamante rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “avverso la sentenza n. 76/2024 Tribunale di Cremona del 17 dicembre 2024, pubblicata in data 17 gennaio 2025 ed in pari data notificata alla PEC della società, con la quale è stata disposta l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società Publicò s.r.l. n. 4/2025 Tribunale di Cremona e chiede, previa immediata sospensione dell'esecuzione, che la Corte di
Appello di Brescia voglia revocarla integralmente, con rifusione di spese ed onorari”.
Si costituiva unicamente la Liquidazione giudiziale, la quale chiedeva il rigetto del reclamo.
Rappresentava, innanzitutto, che la reclamante non aveva assolto all'onere della prova concernente il mancato superamento della soglia di cui all'art. 2 comma1 lett d n. 1 CII.
Con riguardo al requisito di cui al numero 3, rappresentava che dall'elenco delle cartelle ed avvisi rilasciato dall in data 27.02.2025, Controparte_3 risultava “una posizione debitoria sino al 26.07.2024 certamente sopra soglia di oltre 100.000 euro”.
All'udienza del 7 maggio 2025, le parti insistevano nelle loro conclusioni e la Corte, previa dichiarazione della contumacia di Controparte_2
poneva la causa in decisione.
Con ordinanza deliberata il 7 maggio 2025, la Corte disponeva l'acquisizione di informazioni dal Curatore della liquidazione giudiziale e dall'Agenzia delle Entrare di Cremona. Al Curatore veniva chiesto di inviare copia delle relazioni e rapporti riepilogativi, di cui all'art.130 CCII, limitatamente a quanto potenzialmente di rilievo ai fini dell'accertamento circa la sussistenza o meno dei requisiti per la qualificazione della reclamante come minore;
all'Agenzia delle Entrate veniva chiesto di fornire l'elenco aggiornato delle posizioni debitorie della reclamante entro il 17 settembre 2025.
Veniva inoltre richiesto al ricorrente di fornire la prova dell'avvenuta
3 comunicazione della sentenza impugnata, dallo stesso indicata come avvenuta il 17 gennaio 2025.
Veniva, infine, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che il reclamo è tempestivo, dal momento che la reclamante ha provato che l'invio della Pec, contenente la sentenza reclamata, è del 17 gennaio 2025, onde la tempestività del reclamo proposto il 14 febbraio 2025.
Ciò posto, il reclamo è infondato.
E' innanzitutto pacifico che l'onere della prova del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett d), n. 1, 2 e 3 CCII incombe sul debitore.
Va altresì ricordato che, in tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019 (Rv. 655457 - 01)
Va, quindi, dato atto che, dalla relazione particolareggiata dal Curatore, risulta che la contabilità non è stata tenuta e non sono stati presentati bilanci, tanto che non è stato possibile individuare le cause del dissesto.
Dalla stessa relazione, risulta altresì che i crediti ammessi al passivo, sono pari a euro 731.508,90, di cui 651.373,26 per debiti tributari e previdenziali.
Dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di Cremona del 6 giugno
2025, risulta che, con riferimento alle sole partite di ruolo già consegnate all'Agente della Riscossione, risultano debiti fiscali per euro 588.106,61.
Su queste basi, la Corte ritiene innanzitutto che la reclamante, in ragione della
4 mancata tenuta della contabilità, non abbia provato di non superato i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 comma 1 lett d. n. 1 e 2 CCII, .
La Corte ritiene, altresì, che non sia stata fornita la prova del mancato superamento della soglia di cui all'art. 2 comma 1 lett d) n. 3 CCII (debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro).
La reclamante deduce che gran parte di questi debiti sarebbero prescritti, sicché, una volta detratti, la soglia non sarebbe raggiunta.
E tuttavia bisogna prendere, innanzitutto, atto che, con riguardo ai debiti tributari, si tratta di importi che risultano dai ruoli trasmessi all'Agenzia delle
Entrate per la riscossione. Sotto questo profilo, quindi, si tratta di crediti esigibili, anche tenuto conto del fatto che la prescrizione deve essere eccepita ed accertata, ciò che, nel caso di specie, non è accaduto.
In secondo luogo e conseguentemente, bisogna tenere presente che il
Curatore ha dato atto che sono stati ammessi al passivo debiti tributari e previdenziali per euro 731.508,90, sicché evidentemente non ha rinvenuto elementi per eccepire la prescrizione dedotta dalla reclamante.
Su queste basi il reclamo va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd., avuto riguardo al valore della causa indeterminabile, di complessità media e ai valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le rimanenti, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico del reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il reclamo avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Cremona
n. 76/24 del 17.12.2024.
5 Condanna parte reclamante al pagamento, in favore della reclamata delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva” ed € 1.843,00 per la “istruttoria ed € 2.144,00,00 per la fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
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