Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/04/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 22.4.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15704/2024 R.G.
TRA
nata il [...] in [...], rapp.ta e difesa dall' avv. Antonio Cantile presso Parte_1 il quale elett.te domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.12.2024 parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di
Assegno di Inclusione in data 01.02.2024, ha dedotto che a seguito di accesso nel cassetto previdenziale riscontrava che la domanda veniva respinta per mancanza del requisito CP_1 economico dell' . L'epigrafata rappresentava inoltre di aver presentato invano ricorso al comitato CP_2 provinciale al fine di richiedere l'accoglimento della suddetta domanda.
Parte ricorrente, di conseguenza, sosteneva la legittimità e la fondatezza della propria pretesa, deducendo in particolar modo di detenere un ISEE non superiore ai 9.360 euro e quindi compatibile con la fruizione del beneficio assistenziale ai sensi del Decreto-Legge numero 48 del 2023.
Tanto premesso, deducendo di essere in possesso di tutti i requisiti di cittadinanza, resistenza, soggiorno, economici e patrimoniali previsti dall'articolo 2 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n° 48 ai fini del riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno di inclusione, concludeva affinché fosse accertata e dichiarata la legittimità e la fondatezza della propria pretesa, con condanna dell' a corrispondere le indennità previste a titolo di Assegno di inclusione con decorrenza dal CP_1
01/03/2024. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
ISEE di cui all'art. 2, co. 2, lett. b, n. 2 D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023.
All'odierna udienza cartolare la causa è stata decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione. La domanda è infondata e va rigettata.
Con la presente domanda, la parte ricorrente ha richiesto il riconoscimento della prestazione dell'assegno di inclusione, introdotta dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in
Legge 3 luglio 2023, n. 85.
L'assegno di inclusione è “una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa” (art. 1, comma 2, del D.L. n. 48/2023). Ai sensi dell'art. 2 del D.L.
n. 48/2023, “l'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:
1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4; b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013;
2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo.
[…]
3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a
250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;
d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, commi 3 e 3-bis. […]”.
Tanto premesso, la domanda è infondata dato che non risulta assolto da parte ricorrente l'onere probatorio previsto dall'articolo 2697 del codice civile, ai sensi del quale “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Con particolare riferimento ai giudizi di natura assistenziale, inoltre, la Suprema Corte osserva che l'onere della prova in ordine al possesso dei requisiti (di cittadinanza, resistenza, soggiorno, economici e patrimoniali) imposti dalla legge grava sulla parte che agisce per ottenere il riconoscimento del diritto (v. Cass. sez. un. n. 5167/2003; Cassazione civile sez. lav. n. 6646/2012).
Ebbene, l'epigrafata ricorrente non ha in alcun modo prodotto nel presente giudizio certificazioni attestanti la sussistenza dei requisiti patrimoniali, di cittadinanza, residenza e soggiorno così come imposti dalla normativa supra richiamata (art. 2 del Decreto-legge n° 48 del 2023 così come convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85). Limitandosi la ricorrente esclusivamente alla produzione di autodichiarazioni, rispetto alle stesse occorre far proprio il principio di diritto sancito dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza numero 5708 del
2018, ritendendo che “la prova del mancato superamento del limite reddituale e delle altre circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni”. Infatti, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi, l'autodichiarazione è priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale né -prosegue la Corte- in difetto di allegazioni nel ricorso introduttivo circa il possesso del requisito, la produzione in primo grado della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può costituire, nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c.”
Inoltre, è dall' che resiste dimostrato per tabulas (cfr. comunicazione di reiezione della CP_1 domanda) che la richiesta in esame è stata da esso respinta per insussistenza del requisito imposto dal citato decreto, in particolar modo “del valore del reddito familiare come non superiore alla soglia prevista moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all'art. 2 co. 4 [art. 2, co. 2, lett. b), n. 2]. Nella dichiarazione prodotta in contestualità della domanda amministrativa, infatti, l'istante ha ammesso un reddito familiare pari ad euro 7089,00 e dunque superiore alla soglia prevista per legge e pari ad euro 6500 ed al cui parametro della scala di equivalenza (uno) non vanno applicati coefficienti tesi ad un incremento del reddito consentito, in quanto insussistenti nella situazione in esame le condizioni di cui al comma quarto dell'articolo due del citato decreto, ai sensi del quale: “Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, e' pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza: a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5; d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo”.
La domanda non può dunque essere accolta.
Nulla per le spese ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, così decide:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Aversa, 23.4.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Ida Ponticelli