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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1618/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250012218417000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250012218417000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250012218417000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento in epigrafe notificata in data 12/06/2025, per un importo complessivo pari ad euro 6.080,84 relativa controllo modello Unico/Redditi anno 2018 - Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 5.
Eccepiva la parte ricorrente:
1) nullità della cartella per difetto di motivazione;
2) prescrizione delle sanzioni tributarie e degli interessi.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese ed onorari da distrarre.
Agenzia delle Entrate-Riscossione, si costituiva in giudizio per contestare il ricorso. Concludeva per la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle entrate riscossione in riferimento a tutte le eccezioni di pertinenza dell'Ente impositore. Con vittoria di spese.
La Corte all'udienza odierna trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento oggetto di impugnazione è stata emessa a seguito del mancato versamento di una rata prevista in un piano di rateizzazione concesso al contribuente. Tale circostanza è chiaramente indicata nella motivazione riportata all'interno della cartella stessa, la quale specifica: “Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 5 dovuta alla scadenza del 02-01-2023”. Questo elemento evidenzia come la decadenza dal beneficio della rateizzazione sia stata determinata dalla mancata osservanza delle scadenze da parte del contribuente.
È opportuno considerare che il cosiddetto “Decreto Aiuti” (D.L. 50/2022), convertito con legge 15 luglio 2022,
n. 91, all'articolo 15-bis ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina relativa alle rateizzazioni di cartelle di pagamento e avvisi esecutivi. In particolare, la normativa ha innalzato il numero delle rate la cui mancata corresponsione determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione: da cinque il limite è stato portato a otto rate. Solo il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, comporta la decadenza definitiva dal piano e l'impossibilità di una nuova rateizzazione per il medesimo debito.
Alla luce di tale quadro normativo, la decadenza dal piano di rateizzazione disposta sulla base del mancato pagamento della quinta rata risulta illegittima, poiché non rispetta la soglia minima di otto rate previste dalla legge vigente. Di conseguenza, la cartella di pagamento impugnata non può ritenersi legittima, e il piano di rateizzazione precedentemente concesso deve essere ripristinato in favore del contribuente.
Considerata la particolarità della questione oggetto di giudizio e la recente modifica normativa, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato e ordina il ripristino del piano di rateizzazione in favore del contribuente. Spese compensate.
Lecce, 12/01/2026
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1618/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250012218417000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250012218417000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250012218417000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento in epigrafe notificata in data 12/06/2025, per un importo complessivo pari ad euro 6.080,84 relativa controllo modello Unico/Redditi anno 2018 - Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 5.
Eccepiva la parte ricorrente:
1) nullità della cartella per difetto di motivazione;
2) prescrizione delle sanzioni tributarie e degli interessi.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese ed onorari da distrarre.
Agenzia delle Entrate-Riscossione, si costituiva in giudizio per contestare il ricorso. Concludeva per la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle entrate riscossione in riferimento a tutte le eccezioni di pertinenza dell'Ente impositore. Con vittoria di spese.
La Corte all'udienza odierna trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento oggetto di impugnazione è stata emessa a seguito del mancato versamento di una rata prevista in un piano di rateizzazione concesso al contribuente. Tale circostanza è chiaramente indicata nella motivazione riportata all'interno della cartella stessa, la quale specifica: “Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 5 dovuta alla scadenza del 02-01-2023”. Questo elemento evidenzia come la decadenza dal beneficio della rateizzazione sia stata determinata dalla mancata osservanza delle scadenze da parte del contribuente.
È opportuno considerare che il cosiddetto “Decreto Aiuti” (D.L. 50/2022), convertito con legge 15 luglio 2022,
n. 91, all'articolo 15-bis ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina relativa alle rateizzazioni di cartelle di pagamento e avvisi esecutivi. In particolare, la normativa ha innalzato il numero delle rate la cui mancata corresponsione determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione: da cinque il limite è stato portato a otto rate. Solo il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, comporta la decadenza definitiva dal piano e l'impossibilità di una nuova rateizzazione per il medesimo debito.
Alla luce di tale quadro normativo, la decadenza dal piano di rateizzazione disposta sulla base del mancato pagamento della quinta rata risulta illegittima, poiché non rispetta la soglia minima di otto rate previste dalla legge vigente. Di conseguenza, la cartella di pagamento impugnata non può ritenersi legittima, e il piano di rateizzazione precedentemente concesso deve essere ripristinato in favore del contribuente.
Considerata la particolarità della questione oggetto di giudizio e la recente modifica normativa, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato e ordina il ripristino del piano di rateizzazione in favore del contribuente. Spese compensate.
Lecce, 12/01/2026
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis