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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/07/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.812/2025 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 812/2025 R.G. riservata in decisione all'udienza del 10.06.2025, e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ROSSETTI MARIA CATERINA e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in Pavia, Corso Camillo Benso Cavour, n. 40
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SCALA KATI e con domicilio eletto in CP_1 C.F._2
Codogno (LO), via Dante Alighieri n.14
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza davanti al Giudice delegato del 10/6/2025 le parti hanno congiuntamente precisato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 3 “ 1) il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, con Persona_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
2) il padre, Sig. , considerato che lo stesso vive e risiede a Piacenza potrà vedere e tenere con sé CP_1 il figlio tutti i sabati dalle ore 10,00 del mattino, quando andrà a prenderlo a casa della mamma, fino alle ore 20,00, quando lo riporterà a casa della mamma, con esclusione del pernotto presso il padre fino al compimento del settimo anno di età.
3) Vacanze – il padre salvo diverso accordo tra le parti e purchè lo stesso continui a essere costantemente presente nella vita del figlio potrà vedere e tenere con sé il figlio come segue: - Periodo Natalizio: 7 giorni dalle ore
10,00 alle ore 20,00, dal 24/12 al 30/12 oppure dal 31/12 al 6/1 ad anni alterni. Per l'anno 2025 il minore trascorrerà la settimana dal 24/12 al 30/12/2025 con la madre;
- Periodo Pasquale: 3 giorni dalle ore 10,00 alle ore
20,00 comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta;
Periodo Estivo: 7 giorni dalle 10,00 alle 20,00 a luglio o ad agosto, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Ponti Scolastici: da concordare fra i genitori all'inizio dell'anno scolastico, sempre dalle 10,00 alle 20,00. Dopo il compimento del 7° anno di età del minore il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio come segue: - Periodo Natalizio: 7 giorni dal 24/12 al 30/12 o dal 31/12 al 6/1 ad anni alterni;
- Periodo Pasquale: 3 giorni comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta;
Periodo Estivo: 2 settimane, anche non consecutive a luglio o ad agosto, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Ponti Scolastici: da concordare fra i genitori all'inizio dell'anno scolastico.
4) il Sig. contribuirà al mantenimento del minore mediante il versamento in favore della Ricorrente CP_1 della somma mensile di € 250,00, che dovrà essere corrisposta alla Sig.ra anticipatamente entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, e sarà rivalutata annualmente in base agli Indici ISTAT, costo vita. Le parti concordano che l'importo di € 250,00 mensili dovrà essere aumentato dal sig. da € 250,00 a € CP_1
300,00 mensili quando avrà reperito un'attività lavorativa continuativa, da intendersi per periodi uguali o superiori a tre mesi, con obbligo a carico di quest'ultimo di comunicare tempestivamente alla sig.ra ogni variazione Parte_1 di lavoro, qualifica, turnazione e tipologia del contratto.
5) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno riferibili al figlio Per_1 secondo quanto previsto dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Pavia, noto alle parti.
[...]
6) le parti concordano che l'assegno unico universale per i figli erogato dall'INPS venga percepito integralmente della signora , con espressa rinuncia del signor alla propria quota. Parte_1 CP_1
7) spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che innanzi al giudice delegato hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni relative all'affido e al mantenimento del figlio. Il
Tribunale, ritiene che le condizioni proposte possano essere recepite dal Collegio in quanto rispondenti pagina 2 di 3 all'interesse della prole. Non vi sono, difatti, in quanto non emersi, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine all'affidamento e al mantenimento del figlio minore (nato Persona_1 il 14.04.2023) essendo stato scelto il regime di affidamento condiviso, che è quello indicato in via prioritaria dal legislatore, e avendo le parti concordato modalità di incontro padre-figlio tali da garantire che il minore abbia entrambi i genitori quali figure di riferimento per la sua crescita.
La circostanza che i genitori, superate le contrapposizioni iniziali, siano stati in grado di trovare un accordo su tutte le condizioni induce il Collegio a ritenere che sapranno per il futuro mantenere tra di loro rapporti adeguati per seguire l'educazione del figlio.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Visto l'esito del giudizio è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come concordemente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- conferma l'affido condiviso tra i genitori del minore (nato il [...]) e il suo collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese.
Così deciso in data 25.7.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 812/2025 R.G. riservata in decisione all'udienza del 10.06.2025, e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ROSSETTI MARIA CATERINA e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in Pavia, Corso Camillo Benso Cavour, n. 40
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SCALA KATI e con domicilio eletto in CP_1 C.F._2
Codogno (LO), via Dante Alighieri n.14
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza davanti al Giudice delegato del 10/6/2025 le parti hanno congiuntamente precisato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 3 “ 1) il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, con Persona_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
2) il padre, Sig. , considerato che lo stesso vive e risiede a Piacenza potrà vedere e tenere con sé CP_1 il figlio tutti i sabati dalle ore 10,00 del mattino, quando andrà a prenderlo a casa della mamma, fino alle ore 20,00, quando lo riporterà a casa della mamma, con esclusione del pernotto presso il padre fino al compimento del settimo anno di età.
3) Vacanze – il padre salvo diverso accordo tra le parti e purchè lo stesso continui a essere costantemente presente nella vita del figlio potrà vedere e tenere con sé il figlio come segue: - Periodo Natalizio: 7 giorni dalle ore
10,00 alle ore 20,00, dal 24/12 al 30/12 oppure dal 31/12 al 6/1 ad anni alterni. Per l'anno 2025 il minore trascorrerà la settimana dal 24/12 al 30/12/2025 con la madre;
- Periodo Pasquale: 3 giorni dalle ore 10,00 alle ore
20,00 comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta;
Periodo Estivo: 7 giorni dalle 10,00 alle 20,00 a luglio o ad agosto, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Ponti Scolastici: da concordare fra i genitori all'inizio dell'anno scolastico, sempre dalle 10,00 alle 20,00. Dopo il compimento del 7° anno di età del minore il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio come segue: - Periodo Natalizio: 7 giorni dal 24/12 al 30/12 o dal 31/12 al 6/1 ad anni alterni;
- Periodo Pasquale: 3 giorni comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta;
Periodo Estivo: 2 settimane, anche non consecutive a luglio o ad agosto, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Ponti Scolastici: da concordare fra i genitori all'inizio dell'anno scolastico.
4) il Sig. contribuirà al mantenimento del minore mediante il versamento in favore della Ricorrente CP_1 della somma mensile di € 250,00, che dovrà essere corrisposta alla Sig.ra anticipatamente entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, e sarà rivalutata annualmente in base agli Indici ISTAT, costo vita. Le parti concordano che l'importo di € 250,00 mensili dovrà essere aumentato dal sig. da € 250,00 a € CP_1
300,00 mensili quando avrà reperito un'attività lavorativa continuativa, da intendersi per periodi uguali o superiori a tre mesi, con obbligo a carico di quest'ultimo di comunicare tempestivamente alla sig.ra ogni variazione Parte_1 di lavoro, qualifica, turnazione e tipologia del contratto.
5) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno riferibili al figlio Per_1 secondo quanto previsto dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Pavia, noto alle parti.
[...]
6) le parti concordano che l'assegno unico universale per i figli erogato dall'INPS venga percepito integralmente della signora , con espressa rinuncia del signor alla propria quota. Parte_1 CP_1
7) spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che innanzi al giudice delegato hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni relative all'affido e al mantenimento del figlio. Il
Tribunale, ritiene che le condizioni proposte possano essere recepite dal Collegio in quanto rispondenti pagina 2 di 3 all'interesse della prole. Non vi sono, difatti, in quanto non emersi, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine all'affidamento e al mantenimento del figlio minore (nato Persona_1 il 14.04.2023) essendo stato scelto il regime di affidamento condiviso, che è quello indicato in via prioritaria dal legislatore, e avendo le parti concordato modalità di incontro padre-figlio tali da garantire che il minore abbia entrambi i genitori quali figure di riferimento per la sua crescita.
La circostanza che i genitori, superate le contrapposizioni iniziali, siano stati in grado di trovare un accordo su tutte le condizioni induce il Collegio a ritenere che sapranno per il futuro mantenere tra di loro rapporti adeguati per seguire l'educazione del figlio.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Visto l'esito del giudizio è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come concordemente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- conferma l'affido condiviso tra i genitori del minore (nato il [...]) e il suo collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese.
Così deciso in data 25.7.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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