Articolo 4 della Legge 18 dicembre 1973, n. 880
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 gennaio 1974
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Versione
7 settembre 1975
Art. 4.

I progetti degli impianti termici per la produzione di energia elettrica e della relativa rete di trasporto ad alta tensione debbono essere presentati dall'Enel al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredati da adeguata documentazione tecnica, del piano delle infrastrutture primarie e secondarie e con la particolareggiata indicazione delle misure di salvaguardia della salute e dell'ambiente, anche in riferimento ai rumori, alle vibrazioni e alle acque e ivi compresi i sistemi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico in base alle norme di cui al successivo articolo 6.
La realizzazione delle opere di cui al comma precedente e i relativi oneri sono a carico dell'Enel.
((I progetti di cui al primo comma debbono prevedere, qualora ne faccia richiesta il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, soluzioni tecniche per l'utilizzazione diretta o mediante vendita in centrale e durante l'esercizio dell'impianto, di acqua calda e di vapore spillato, anche ai fini della produzione di acqua dolce mediante dissalazione di acqua di mare))
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro due mesi, all'istruttoria per la parte di sua competenza, richiedendo il nulla osta delle competenti soprintendenze ai monumenti e alle antichita', nonche' il parere della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, integrata dal presidente della regione interessata e da due componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.
Per gli impianti nucleari restano ferme le disposizioni del capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 .
Entrata in vigore il 7 settembre 1975
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