Versione
22 gennaio 1974
22 gennaio 1974
>
Versione
7 settembre 1975
7 settembre 1975
Art. 4.
I progetti degli impianti termici per la produzione di energia elettrica e della relativa rete di trasporto ad alta tensione debbono essere presentati dall'Enel al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredati da adeguata documentazione tecnica, del piano delle infrastrutture primarie e secondarie e con la particolareggiata indicazione delle misure di salvaguardia della salute e dell'ambiente, anche in riferimento ai rumori, alle vibrazioni e alle acque e ivi compresi i sistemi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico in base alle norme di cui al successivo articolo 6.
La realizzazione delle opere di cui al comma precedente e i relativi oneri sono a carico dell'Enel.
((I progetti di cui al primo comma debbono prevedere, qualora ne faccia richiesta il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, soluzioni tecniche per l'utilizzazione diretta o mediante vendita in centrale e durante l'esercizio dell'impianto, di acqua calda e di vapore spillato, anche ai fini della produzione di acqua dolce mediante dissalazione di acqua di mare))
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro due mesi, all'istruttoria per la parte di sua competenza, richiedendo il nulla osta delle competenti soprintendenze ai monumenti e alle antichita', nonche' il parere della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, integrata dal presidente della regione interessata e da due componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.
Per gli impianti nucleari restano ferme le disposizioni del capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 .
I progetti degli impianti termici per la produzione di energia elettrica e della relativa rete di trasporto ad alta tensione debbono essere presentati dall'Enel al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredati da adeguata documentazione tecnica, del piano delle infrastrutture primarie e secondarie e con la particolareggiata indicazione delle misure di salvaguardia della salute e dell'ambiente, anche in riferimento ai rumori, alle vibrazioni e alle acque e ivi compresi i sistemi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico in base alle norme di cui al successivo articolo 6.
La realizzazione delle opere di cui al comma precedente e i relativi oneri sono a carico dell'Enel.
((I progetti di cui al primo comma debbono prevedere, qualora ne faccia richiesta il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, soluzioni tecniche per l'utilizzazione diretta o mediante vendita in centrale e durante l'esercizio dell'impianto, di acqua calda e di vapore spillato, anche ai fini della produzione di acqua dolce mediante dissalazione di acqua di mare))
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro due mesi, all'istruttoria per la parte di sua competenza, richiedendo il nulla osta delle competenti soprintendenze ai monumenti e alle antichita', nonche' il parere della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, integrata dal presidente della regione interessata e da due componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.
Per gli impianti nucleari restano ferme le disposizioni del capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 .
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 09/03/1989, n. 101Provvedimento: […] Soffermandosi sulle censure più specifiche, l'Avvocatura osserva che l'art. 17 stabilisce un trattamento diverso da quello previsto dall'art. 6, in quanto la disciplina delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di olii minerali si conforma allo speciale regime riconosciuto dalla legislazione vigente alle opere inerenti al settore energetico, il quale è giustificato dall'importanza strategica del settore per l'economia nazionale (v. artt. 4 e 5, legge n. 880 del 1973; art. 88, n. 4, del d.P.R. n. 616 del 1977).Leggi di più...
- attuazione direttive c.e.e.·
- non sussiste.·
- cost., artt. 117 e 118.·
- autorizzazione·
- modifica della disciplina dettata dal d.p.r. 616/1977.·
- legge n. 183/1987·
- d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203, artt. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15.·
- d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203, art. 17.·
- lesione competenze regionali·
- d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203, artt. 4 e 7.·
- competenze regionali·
- sent. 101/89 a. ambiente (tutela dell')·
- lesione dell'autonomia regionale·
- cost., artt. 117 e 118; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art. 101 lett. c).·
- sent. 101/89 d. ambiente (tutela dell')