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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 1739/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/04/2024
DA
( Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … - I ricorrenti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito, previ gli incombenti di legge, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
Quanto alla domanda di separazione: 1) Sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati ed a stabilire la loro residenza ove meglio credano, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giorgio
Bigarello (MN), di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza, e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge.
2) La Sig.ra entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, Parte_2 lascerà l'abitazione adibita a residenza coniugale, asportando i suoi effetti personali. Contestualmente al trasferimento, ella riconsegnerà le chiavi dell'immobile al Sig
Ella trasferirà la propria residenza in altra abitazione entro 60 giorni Parte_1 dal deposito del presente Ricorso.
3) I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro pregresso rapporto economico, di essere economicamente autosufficienti e di avere tacitato ogni reciproca debenza e di nulla avere più a pretendere, né a titolo di eventuali azioni di regresso, né a titolo di assegno di mantenimento, né a qualunque altro titolo l'uno dall'altro.
4) Spese legali compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in AN IO DI
VA (ora AN IO RE) (MN) in data 20/06/2015 (con atto iscritto/trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 7, Parte I, Anno 2015) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione che è passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti e il decorso del termine previsto dall'art. 3, comma 2, L. n. 898/1970, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN IO DI VA (ora AN IO RE) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di AN il
06/02/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 1739/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/04/2024
DA
( Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … - I ricorrenti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito, previ gli incombenti di legge, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
Quanto alla domanda di separazione: 1) Sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati ed a stabilire la loro residenza ove meglio credano, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giorgio
Bigarello (MN), di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza, e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge.
2) La Sig.ra entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, Parte_2 lascerà l'abitazione adibita a residenza coniugale, asportando i suoi effetti personali. Contestualmente al trasferimento, ella riconsegnerà le chiavi dell'immobile al Sig
Ella trasferirà la propria residenza in altra abitazione entro 60 giorni Parte_1 dal deposito del presente Ricorso.
3) I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro pregresso rapporto economico, di essere economicamente autosufficienti e di avere tacitato ogni reciproca debenza e di nulla avere più a pretendere, né a titolo di eventuali azioni di regresso, né a titolo di assegno di mantenimento, né a qualunque altro titolo l'uno dall'altro.
4) Spese legali compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in AN IO DI
VA (ora AN IO RE) (MN) in data 20/06/2015 (con atto iscritto/trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 7, Parte I, Anno 2015) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione che è passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti e il decorso del termine previsto dall'art. 3, comma 2, L. n. 898/1970, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN IO DI VA (ora AN IO RE) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di AN il
06/02/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca