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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1ma Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.)
nella causa N. 1559/2024 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F.: ),conilproc.dom.Avv.toGianluigiMALANDRINO,ViaGiuseppePisanelli,n. P.IVA_1
40, Roma
- parte attrice in opposizione - contro
(C.F.: - P.IVA: Controparte_1 P.IVA_2
), con il proc. dom. Avv.to Giulio Mario GUFFANTI, Via Cechov, n. 48, Milano P.IVA_3
- parte convenuta opposta -
Alla volta della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. le difese delle parti hanno concluso come da fogli depositati a PCT.
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo.
FATTO E DIRITTO Contr Con atto di citazione notificato il 28.2.2024 e depositato a il 4.3.2024, la società
(nel prosieguo, Parte_1 per brevità, ha convenuto in giudizio Pt_2 Controparte_1 nel prosieguo, per brevità, opponendo il decreto ingiuntivo n. 254/2024,
[...] CP_3 emesso dal Tribunale di Monza – nel procedimento monitorio rubricato al n. 143/2024 R.G. – in data 23-24.1.2024 a favore di per l'importo di € 74.219,80, oltre interessi e spese CP_3 della procedura monitoria, chiesto ed ottenuto per mancato versamento delle polizze e dei premi incassati nel periodo 7.2023-9.2023, così come previsto dall'accordo transattivo di piano di rientro per il pagamento del debito, risultante da scrittura privata 27.11.2023.
A sostegno dell'opposizione – in via di sintesi e per quanto di stretto interesse ai fini della decisione – la società odierna attrice – invocata comunque l'incompetenza territoriale del Giudice adito da controparte – ha eccepito l'intervenuta estinzione del credito azionato in via monitoria da per compensazione con il maggior credito vantato da nei CP_4 Pt_2 confronti di stante il credito maturato dalla prima nei confronti della seconda a CP_3 titolo di manleva per condanna a risarcimento del danno pronunciata dal Tribunale di Ancona (con sentenza 21-25.10.2023, all'esito del giudizio rubricato al n. 4449/2021 R.G.); tipologia di danno, quello di cui a detta sentenza, rientrante nell'ambito operativo della copertura per RC professionale garantita da a in forza di contratto stipulato tra le parti CP_4 Pt_2
Inoltre, essendo il credito vantato da di importo superiore rispetto a quello azionato Pt_2 da controparte, la difesa attorea – in via riconvenzionale – ha chiesto la condanna di CP_4
versare a la differenza pari ad € 90.781,00.
[...] Pt_2
Costituitasi in giudizio, a contestato la fondatezza in fatto e in diritto di quanto CP_4 dedotto e argomentato da (in relazione sia all'incompetenza per territorio del Tribunale Pt_2 di Monza, sia in punto di riconducibilità del danno di cui alla sentenza resa dal Tribunale di
Ancona all'area del rischio assicurato) e – avanzata richiesta di attribuzione dell'esecutività ex art. 648 c.p.c. – ha concluso – in via principale – per la conferma del decreto ingiuntivo;
vinte le spese di lite anche per il giudizio di opposizione.
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott.ssa C. FALLO); riassegnato il procedimento allo scrivente;
convertita la causa da rito ordinario a rito semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. (cfr. provvedimento 20.5.2024); respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. e disposto rinvio per decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (cfr. ordinanza 25.7.2024); il 6.2.2025 la causa – su conclusioni come in atti a PCT – è decisa con sentenza ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c..
**************
Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni di parte saranno esaminate nei limiti necessari nell'economia della presente motivazione, facendo applicazione del principio
“della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass.,
Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019).
In sostanza, ha contestato il credito azionato in via ingiuntiva da controparte Pt_2 invocando, a sua volta, nei confronti di quest'ultima una pretesa creditizia, fondata su polizza di responsabilità civile professionale contro danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa (polizza prodotta sub doc. n. 2 fasc. e, sub doc. n. Pt_2
3, è riversato agli atti il certificato di assicurazione).
In particolare, nell'esercizio della propria attività è stata condannata dal Tribunale Pt_2 di Ancona – con sentenza del 21-25.10.2023, resa a definizione del giudizio rubricato al n. 4449/2021 R.G. – a risarcire una società cliente (La Baia Srl) per la somma di € 140.000,00
(cfr. sentenza prodotta sub doc. n. 8 fasc. cit.).
Da ciò, l'estinzione per compensazione del credito di cui al d.i. opposto, nonché la richiesta di pronunciare condanna di per la differenza tra le due poste, essendo il credito CP_4 vantato da di importo superiore a quello azionato in via monitoria. Pt_2
Per contro, a contestato l'operatività della polizza in relazione alla fattispecie CP_4 decisa dal Tribunale di Ancona e ciò perché “come accertato dalla Sentenza n.1364/23 emessa dal Tribunale di Ancona, a tenuto una condotta colpevole nella gestione Controparte_5 dei rapporti con La Baia S.r.l.” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta). L'area del rischio assicurato è efficacemente evidenziata dalla stessa CP_4
Infatti, come si legge a pag. 11 delle “note conclusive nell'interesse dell'opposta
[...]
, l'art.
2.1 delle condizioni generali di assicurazione Controparte_1 prevede che: “sulla base delle condizioni di assicurazione specificate nella presente polizza collettiva, l'impresa si impegna:
1. tenere indenne l'Assicurato, entro i limiti del massimale indicato nel Certificato di Assicurazione per ogni sinistro e per periodo assicurativo, per la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di intermediazione conseguenti a negligenza ed errori professionali dell'assicurato ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato l'intermediario assicurato deve rispondere a norma di legge, … purché tali negligenze, errori professionali e infedeltà siano avvenute nel corso del periodo assicurativo indicato nel Certificato di Assicurazione.”
Ciò posto ed evidenziato come non sia qui in contestazione né che tra e Pt_2 CP_4 osse operativa polizza del tenore di quella sopra trascritta, né che il sinistro è avvenuto
[...] nell'arco temporale di efficacia della copertura assicurativa, per motivare il rigetto della tesi sostenuta da sull'inoperatività della polizza in relazione alla fattispecie di CP_4 Parte responsabilità professionale in forza della quale il Tribunale marchigiano ha condannato a risarcire il danno a La Baia Srl, giova trascrivere quanto si legge nell'atto di costituzione
[...] della stessa alle pagg. 7 ed 8. CP_4
<< L'odierna opponente da anni svolgeva l'attività di intermediario e broker in favore di La Baia S.r.l. che, nell'anno 2019, ha ristrutturato completamente lo stabilimento balneare.
Controparte, pur essendo a conoscenza della ristrutturazione (circostanza ammessa) e dell'ampliamento del fabbricato, non ha tempestivamente agito per far aumentare il massimale della polizza incendio stipulata con . CP_6
Come ammesso dalla stessa solo nell'anno 2020, la stessa ha riferito al Parte_1 titolare di La Baia S.r.l. che sarebbe stato opportuno rivedere i massimali a seguito delle opere di ristrutturazione (doc. 3 lettera / Assimedici S.r.l. del 22 settembre Parte_1
2021), ma non produce alcuna prova atta a dimostrare di aver, effettivamente, provveduto.
L'unica circostanza certa è che prima del 2020 nessuna indicazione in merito all'opportunità di procedere con un aumento dei massimali era mai stata fornita dall'opponente a La Baia S.r.l.. In buona sostanza, nonostante fosse a conoscenza della ristrutturazione e dell'inadeguatezza dei massimali della polizza vigente, controparte ha, volontariamente, omesso di prospettare a La Baia S.r.l. la necessità di stipulare una nuova polizza, violando, quindi gli obblighi di diligenza di cui all'art. 1176 c.c..
Con la Sentenza n. 1346/23 emessa dal Tribunale di Ancona viene accertata la violazione degli obblighi di diligenza che avrebbe dovuto tenere e per questo Parte_1 motivo viene condannata al risarcimento dei danni.
Nella Sentenza in commento si legge, infatti, “Nel caso di specie, è stato comprovato che, ove la società, ben al corrente delle mutate esigenze del cliente, già nel 2018 avesse suggerito tempestivamente di adeguare il premio ai valori reali, il risarcimento sarebbe stato adeguato.
E' vero che i valori precisi non vennero mai portati a conoscenza del broker, ma è altrettanto vero che il broker doveva far presente, a costo di farsi dare una volta in più del seccatore come abitualmente avveniva nelle chat, la esigenza di adeguare i valori. (OMISSIS). In effetti, come efficacemente se pur per fatti oppositivi suggerisce per parte convenuta, il broker aveva comunque il dovere di intuire le mutate esigenze e quantomeno invitare il cliente a chiedere un massimale adeguato, presentando la documentazione necessaria. (OMISSIS). In sostanza,
l'incontro del 20 doveva e poteva essere sollecitato già nel 18; ciò non è stato fatto” (doc. 4
Sentenza 1364/23 del Tribunale di Ancona). Essendo stata,quindi,accertata la sussistenza, nel caso concreto, di una negligenza volontaria dell'opponente, la quale ha omesso di invitare a stipulare una nuova polizza o Parte_3 ad innalzare i massimali, la polizza RC professionale stipulata con l'esponente non opera, come correttamente, comunicato dalla Dott. in data 29 novembre 2023 (doc. 5 missiva Pt_4
Dott. / Avv. Palmieri 29 novembre 2023) >>. Pt_4
Ora, considerato che – ed è la stessa a confermarlo – la polizza in essere CP_4 con è funzionale a “tenere indenne l'Assicurato …. per la responsabilità civile Pt_2 derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di intermediazione conseguenti a negligenza ed errori professionali dell'assicurato ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato l'intermediario assicurato deve rispondere a norma di legge …” e considerato altresì che – ed è anch'esso dato che si ricava dagli scritti difensivi della parte odierna convenuta – il Tribunale di Ancona ha condannato per “negligenza”, la tesi della inoperatività della polizza è destituita Pt_2 di fondamento.
Circa, poi, il fatto che la “negligenza” è stata “volontaria”, dalla lettura della sentenza del Tribunale di Ancona emerge chiaramente che trattasi di negligenza colposa;
laddove – per l'inoperatività della polizza – dovrebbe emergere la sussistenza di dolo in capo a Pt_2 dolo qui non solo non provato, ma neppure dedotto e in evidente contrasto con il tenore della pronuncia resa dal Tribunale di Ancona.
D'altro canto, lo scrivente – già nell'ordinanza 25.7.2024 – aveva evidenziato quanto segue:
- rilevato che il contratto di assicurazione stipulato tra e Nobis Compagnia di Ass.ni Pt_2
Spa, circa l'oggetto della copertura assicurativa, per quanto di interesse prevede: “R.C. verso terzi … L'impresa si obbliga – fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza – a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per l'attività di intermediazione e conseguenti a negligenze e/o errori professionali dell' o dei suoi dipendenti … se gli errori sono avvenuti nel periodo Parte_5 assicurativo indicato in polizza. … ”
- ritenuto che, esaminata la sentenza del Tribunale di Ancona, se è vero che ivi si imputa a
“una condotta colpevole nella gestione dei rapporti con La Baia Srl” (così pag. 7 Pt_2 comparsa di costituzione e risposta Nobis Compagnia di Ass.ni Spa), è del pari vero che il coefficiente soggettivo predicato in capo al broker non travalica il concetto di “colpa” (d'altro canto, anche parte odierna convenuta fa presente che nella sentenza del Tribunale di Ancona “è accertata la violazione degli obblighi di diligenza che Parte_1 avrebbe dovuto tenere e per questo motivo viene condannata al risarcimento del danno”: cfr. pag. 8 comparsa cit.), cosicché non traspare un condotta omissiva dolosa atta a determinare l'inoperatività della copertura assicurativa;
né, ancora, è possibile ritenere che l'indennizzo assicurativo sia da collegare a responsabilità civile verso terzi senza colpa alcuna, visto che la responsabilità (tanto aquiliana, quanto contrattuale) è sempre responsabilità per colpa, salvo che nelle ipotesi in cui l'ordinamento giuridico la configura in termini “oggettivi” (vale a dire, appunto senza colpa e collegata solo al nesso di causalità tra azione/omissione e danno), caso che qui non viene in rilievo;
… Detto altrimenti e per estrema chiarezza,
- non vi è responsabilità professionale in assenza di coefficiente soggettivo (“colpa” o “dolo”), salvo che l'ordinamento preveda la responsabilità come “oggettiva”, ipotesi estranea alla vicenda oggetto di causa;
- nel caso di specie detto coefficiente in capo a va individuato nella “colpa” (e non Pt_2 nel “dolo”);
- di conseguenza, il danno per il quale è stata condannata dal Tribunale di Ancona Pt_2 rientra nell'area della polizza RC professionale di cui è causa;
- d'altro canto, la tesi di di coprire danni causati per negligenza non volontaria CP_4
(vale a dire, secondo la tesi della difesa opponente, assente ogni profilo di rimprovero anche in termini di “colpa”) condurrebbe a concludere che la polizza intende garantire un rischio impossibile, perché – si ribadisce – non c'è responsabilità professionale senza colpa;
- esclusa dall'operatività della polizza è la condotta (commissiva od omissiva) dolosa, ma, nel caso di specie, non solo non vi è prova alcuna che l'omissione imputata a sarebbe Pt_2 stata dolosa, ma si può essere certi nel senso di escludere il dolo, non avendo voluto Pt_2
l'evento di danno (nemmeno nella forma del c.d. “dolo eventuale”).
Quindi, l'eccezione di compensazione sollevata da parte opponente è fondata e va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, avendo esso ad oggetto un credito estinto per compensazione ex artt. 1241 e ss. c.c..
Affermata l'operatività della polizza assicurativa, essendo circostanza obiettiva che la condanna pronunciata nei confronti di è di importo superiore rispetto al credito Pt_2 azionato in via monitoria, è del pari da accogliere la domanda riconvenzionale di e Pt_2 ciò per l'importo espressamente indicato da quest'ultima e non specificatamente contestato da CP_4
Da quanto sopra esposto consegue che è superfluo ai fini della decisione esaminare la questione della competenza territoriale del Tribunale di Monza in relazione all'emissione del decreto ingiuntivo;
d'altro canto, avendo chiesto di accertare l'estinzione ex art. 1241 Pt_2
c.c. del credito azionato da nonché – in via riconvenzionale – la condanna di CP_3 controparte per l'importo eccedente quello di cui alla compensazione, è evidente che la ragione di opposizione argomentata sull'incompetenza per territorio del Giudice adito in monitorio avrebbe potuto essere presa in considerazione dal Tribunale solo laddove l'eccezione di compensazione si fosse rivelata infondata.
**************
Quanto al regolamento delle spese di lite, esse come per legge seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte convenuta opposta a rifonderle a quella attrice opponente per l'importo liquidato in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa (considerata anche l'incidenza della domanda riconvenzionale), l'esigua durata del giudizio, il fatto che non si è tenuta alcuna udienza in presenza e l'attività processuale svolta, con la precisazione che, ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire nella misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata alla predisposizione ed al deposito a PCT delle “note” autorizzate con il provvedimento 20.5.2024, assente qualsiasi attività istruttoria), sia per la “fase decisionale” (stante la semplificazione di tale fase, con sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. a seguito di “trattazione scritta”).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti;
- accogliendo la domanda proposta da parte attrice, revoca il decreto ingiuntivo opposto, accertando che il credito azionato da si è estinto per compensazione;
CP_4
- rigetta ogni domanda proposta da parte convenuta opposta nei confronti di quella attrice opponente;
- condanna parte convenuta opposta a corrispondere – per le ragioni ed il titolo di cui in sentenza – a parte attrice opponente la somma di € 90.781,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della notifica dell'atto di citazione (28.2.2024) al saldo;
- condanna parte convenuta opposta a rifondere le spese di lite a quella attrice opponente, liquidando a tale titolo l'importo di € 9.141,50 per compensi professionali, oltre oneri / accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n.
55/2014 e, laddove tali costi siano stati sostenuti, rimborso C.U., marca da bollo e spese di notifica.
Sentenza esecutiva.
Monza, 6 febbraio 2025 il Giudice
Nicola GRECO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1ma Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.)
nella causa N. 1559/2024 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F.: ),conilproc.dom.Avv.toGianluigiMALANDRINO,ViaGiuseppePisanelli,n. P.IVA_1
40, Roma
- parte attrice in opposizione - contro
(C.F.: - P.IVA: Controparte_1 P.IVA_2
), con il proc. dom. Avv.to Giulio Mario GUFFANTI, Via Cechov, n. 48, Milano P.IVA_3
- parte convenuta opposta -
Alla volta della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. le difese delle parti hanno concluso come da fogli depositati a PCT.
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo.
FATTO E DIRITTO Contr Con atto di citazione notificato il 28.2.2024 e depositato a il 4.3.2024, la società
(nel prosieguo, Parte_1 per brevità, ha convenuto in giudizio Pt_2 Controparte_1 nel prosieguo, per brevità, opponendo il decreto ingiuntivo n. 254/2024,
[...] CP_3 emesso dal Tribunale di Monza – nel procedimento monitorio rubricato al n. 143/2024 R.G. – in data 23-24.1.2024 a favore di per l'importo di € 74.219,80, oltre interessi e spese CP_3 della procedura monitoria, chiesto ed ottenuto per mancato versamento delle polizze e dei premi incassati nel periodo 7.2023-9.2023, così come previsto dall'accordo transattivo di piano di rientro per il pagamento del debito, risultante da scrittura privata 27.11.2023.
A sostegno dell'opposizione – in via di sintesi e per quanto di stretto interesse ai fini della decisione – la società odierna attrice – invocata comunque l'incompetenza territoriale del Giudice adito da controparte – ha eccepito l'intervenuta estinzione del credito azionato in via monitoria da per compensazione con il maggior credito vantato da nei CP_4 Pt_2 confronti di stante il credito maturato dalla prima nei confronti della seconda a CP_3 titolo di manleva per condanna a risarcimento del danno pronunciata dal Tribunale di Ancona (con sentenza 21-25.10.2023, all'esito del giudizio rubricato al n. 4449/2021 R.G.); tipologia di danno, quello di cui a detta sentenza, rientrante nell'ambito operativo della copertura per RC professionale garantita da a in forza di contratto stipulato tra le parti CP_4 Pt_2
Inoltre, essendo il credito vantato da di importo superiore rispetto a quello azionato Pt_2 da controparte, la difesa attorea – in via riconvenzionale – ha chiesto la condanna di CP_4
versare a la differenza pari ad € 90.781,00.
[...] Pt_2
Costituitasi in giudizio, a contestato la fondatezza in fatto e in diritto di quanto CP_4 dedotto e argomentato da (in relazione sia all'incompetenza per territorio del Tribunale Pt_2 di Monza, sia in punto di riconducibilità del danno di cui alla sentenza resa dal Tribunale di
Ancona all'area del rischio assicurato) e – avanzata richiesta di attribuzione dell'esecutività ex art. 648 c.p.c. – ha concluso – in via principale – per la conferma del decreto ingiuntivo;
vinte le spese di lite anche per il giudizio di opposizione.
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott.ssa C. FALLO); riassegnato il procedimento allo scrivente;
convertita la causa da rito ordinario a rito semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. (cfr. provvedimento 20.5.2024); respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. e disposto rinvio per decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (cfr. ordinanza 25.7.2024); il 6.2.2025 la causa – su conclusioni come in atti a PCT – è decisa con sentenza ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c..
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Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni di parte saranno esaminate nei limiti necessari nell'economia della presente motivazione, facendo applicazione del principio
“della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass.,
Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019).
In sostanza, ha contestato il credito azionato in via ingiuntiva da controparte Pt_2 invocando, a sua volta, nei confronti di quest'ultima una pretesa creditizia, fondata su polizza di responsabilità civile professionale contro danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa (polizza prodotta sub doc. n. 2 fasc. e, sub doc. n. Pt_2
3, è riversato agli atti il certificato di assicurazione).
In particolare, nell'esercizio della propria attività è stata condannata dal Tribunale Pt_2 di Ancona – con sentenza del 21-25.10.2023, resa a definizione del giudizio rubricato al n. 4449/2021 R.G. – a risarcire una società cliente (La Baia Srl) per la somma di € 140.000,00
(cfr. sentenza prodotta sub doc. n. 8 fasc. cit.).
Da ciò, l'estinzione per compensazione del credito di cui al d.i. opposto, nonché la richiesta di pronunciare condanna di per la differenza tra le due poste, essendo il credito CP_4 vantato da di importo superiore a quello azionato in via monitoria. Pt_2
Per contro, a contestato l'operatività della polizza in relazione alla fattispecie CP_4 decisa dal Tribunale di Ancona e ciò perché “come accertato dalla Sentenza n.1364/23 emessa dal Tribunale di Ancona, a tenuto una condotta colpevole nella gestione Controparte_5 dei rapporti con La Baia S.r.l.” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta). L'area del rischio assicurato è efficacemente evidenziata dalla stessa CP_4
Infatti, come si legge a pag. 11 delle “note conclusive nell'interesse dell'opposta
[...]
, l'art.
2.1 delle condizioni generali di assicurazione Controparte_1 prevede che: “sulla base delle condizioni di assicurazione specificate nella presente polizza collettiva, l'impresa si impegna:
1. tenere indenne l'Assicurato, entro i limiti del massimale indicato nel Certificato di Assicurazione per ogni sinistro e per periodo assicurativo, per la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di intermediazione conseguenti a negligenza ed errori professionali dell'assicurato ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato l'intermediario assicurato deve rispondere a norma di legge, … purché tali negligenze, errori professionali e infedeltà siano avvenute nel corso del periodo assicurativo indicato nel Certificato di Assicurazione.”
Ciò posto ed evidenziato come non sia qui in contestazione né che tra e Pt_2 CP_4 osse operativa polizza del tenore di quella sopra trascritta, né che il sinistro è avvenuto
[...] nell'arco temporale di efficacia della copertura assicurativa, per motivare il rigetto della tesi sostenuta da sull'inoperatività della polizza in relazione alla fattispecie di CP_4 Parte responsabilità professionale in forza della quale il Tribunale marchigiano ha condannato a risarcire il danno a La Baia Srl, giova trascrivere quanto si legge nell'atto di costituzione
[...] della stessa alle pagg. 7 ed 8. CP_4
<< L'odierna opponente da anni svolgeva l'attività di intermediario e broker in favore di La Baia S.r.l. che, nell'anno 2019, ha ristrutturato completamente lo stabilimento balneare.
Controparte, pur essendo a conoscenza della ristrutturazione (circostanza ammessa) e dell'ampliamento del fabbricato, non ha tempestivamente agito per far aumentare il massimale della polizza incendio stipulata con . CP_6
Come ammesso dalla stessa solo nell'anno 2020, la stessa ha riferito al Parte_1 titolare di La Baia S.r.l. che sarebbe stato opportuno rivedere i massimali a seguito delle opere di ristrutturazione (doc. 3 lettera / Assimedici S.r.l. del 22 settembre Parte_1
2021), ma non produce alcuna prova atta a dimostrare di aver, effettivamente, provveduto.
L'unica circostanza certa è che prima del 2020 nessuna indicazione in merito all'opportunità di procedere con un aumento dei massimali era mai stata fornita dall'opponente a La Baia S.r.l.. In buona sostanza, nonostante fosse a conoscenza della ristrutturazione e dell'inadeguatezza dei massimali della polizza vigente, controparte ha, volontariamente, omesso di prospettare a La Baia S.r.l. la necessità di stipulare una nuova polizza, violando, quindi gli obblighi di diligenza di cui all'art. 1176 c.c..
Con la Sentenza n. 1346/23 emessa dal Tribunale di Ancona viene accertata la violazione degli obblighi di diligenza che avrebbe dovuto tenere e per questo Parte_1 motivo viene condannata al risarcimento dei danni.
Nella Sentenza in commento si legge, infatti, “Nel caso di specie, è stato comprovato che, ove la società, ben al corrente delle mutate esigenze del cliente, già nel 2018 avesse suggerito tempestivamente di adeguare il premio ai valori reali, il risarcimento sarebbe stato adeguato.
E' vero che i valori precisi non vennero mai portati a conoscenza del broker, ma è altrettanto vero che il broker doveva far presente, a costo di farsi dare una volta in più del seccatore come abitualmente avveniva nelle chat, la esigenza di adeguare i valori. (OMISSIS). In effetti, come efficacemente se pur per fatti oppositivi suggerisce per parte convenuta, il broker aveva comunque il dovere di intuire le mutate esigenze e quantomeno invitare il cliente a chiedere un massimale adeguato, presentando la documentazione necessaria. (OMISSIS). In sostanza,
l'incontro del 20 doveva e poteva essere sollecitato già nel 18; ciò non è stato fatto” (doc. 4
Sentenza 1364/23 del Tribunale di Ancona). Essendo stata,quindi,accertata la sussistenza, nel caso concreto, di una negligenza volontaria dell'opponente, la quale ha omesso di invitare a stipulare una nuova polizza o Parte_3 ad innalzare i massimali, la polizza RC professionale stipulata con l'esponente non opera, come correttamente, comunicato dalla Dott. in data 29 novembre 2023 (doc. 5 missiva Pt_4
Dott. / Avv. Palmieri 29 novembre 2023) >>. Pt_4
Ora, considerato che – ed è la stessa a confermarlo – la polizza in essere CP_4 con è funzionale a “tenere indenne l'Assicurato …. per la responsabilità civile Pt_2 derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di intermediazione conseguenti a negligenza ed errori professionali dell'assicurato ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato l'intermediario assicurato deve rispondere a norma di legge …” e considerato altresì che – ed è anch'esso dato che si ricava dagli scritti difensivi della parte odierna convenuta – il Tribunale di Ancona ha condannato per “negligenza”, la tesi della inoperatività della polizza è destituita Pt_2 di fondamento.
Circa, poi, il fatto che la “negligenza” è stata “volontaria”, dalla lettura della sentenza del Tribunale di Ancona emerge chiaramente che trattasi di negligenza colposa;
laddove – per l'inoperatività della polizza – dovrebbe emergere la sussistenza di dolo in capo a Pt_2 dolo qui non solo non provato, ma neppure dedotto e in evidente contrasto con il tenore della pronuncia resa dal Tribunale di Ancona.
D'altro canto, lo scrivente – già nell'ordinanza 25.7.2024 – aveva evidenziato quanto segue:
- rilevato che il contratto di assicurazione stipulato tra e Nobis Compagnia di Ass.ni Pt_2
Spa, circa l'oggetto della copertura assicurativa, per quanto di interesse prevede: “R.C. verso terzi … L'impresa si obbliga – fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza – a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per l'attività di intermediazione e conseguenti a negligenze e/o errori professionali dell' o dei suoi dipendenti … se gli errori sono avvenuti nel periodo Parte_5 assicurativo indicato in polizza. … ”
- ritenuto che, esaminata la sentenza del Tribunale di Ancona, se è vero che ivi si imputa a
“una condotta colpevole nella gestione dei rapporti con La Baia Srl” (così pag. 7 Pt_2 comparsa di costituzione e risposta Nobis Compagnia di Ass.ni Spa), è del pari vero che il coefficiente soggettivo predicato in capo al broker non travalica il concetto di “colpa” (d'altro canto, anche parte odierna convenuta fa presente che nella sentenza del Tribunale di Ancona “è accertata la violazione degli obblighi di diligenza che Parte_1 avrebbe dovuto tenere e per questo motivo viene condannata al risarcimento del danno”: cfr. pag. 8 comparsa cit.), cosicché non traspare un condotta omissiva dolosa atta a determinare l'inoperatività della copertura assicurativa;
né, ancora, è possibile ritenere che l'indennizzo assicurativo sia da collegare a responsabilità civile verso terzi senza colpa alcuna, visto che la responsabilità (tanto aquiliana, quanto contrattuale) è sempre responsabilità per colpa, salvo che nelle ipotesi in cui l'ordinamento giuridico la configura in termini “oggettivi” (vale a dire, appunto senza colpa e collegata solo al nesso di causalità tra azione/omissione e danno), caso che qui non viene in rilievo;
… Detto altrimenti e per estrema chiarezza,
- non vi è responsabilità professionale in assenza di coefficiente soggettivo (“colpa” o “dolo”), salvo che l'ordinamento preveda la responsabilità come “oggettiva”, ipotesi estranea alla vicenda oggetto di causa;
- nel caso di specie detto coefficiente in capo a va individuato nella “colpa” (e non Pt_2 nel “dolo”);
- di conseguenza, il danno per il quale è stata condannata dal Tribunale di Ancona Pt_2 rientra nell'area della polizza RC professionale di cui è causa;
- d'altro canto, la tesi di di coprire danni causati per negligenza non volontaria CP_4
(vale a dire, secondo la tesi della difesa opponente, assente ogni profilo di rimprovero anche in termini di “colpa”) condurrebbe a concludere che la polizza intende garantire un rischio impossibile, perché – si ribadisce – non c'è responsabilità professionale senza colpa;
- esclusa dall'operatività della polizza è la condotta (commissiva od omissiva) dolosa, ma, nel caso di specie, non solo non vi è prova alcuna che l'omissione imputata a sarebbe Pt_2 stata dolosa, ma si può essere certi nel senso di escludere il dolo, non avendo voluto Pt_2
l'evento di danno (nemmeno nella forma del c.d. “dolo eventuale”).
Quindi, l'eccezione di compensazione sollevata da parte opponente è fondata e va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, avendo esso ad oggetto un credito estinto per compensazione ex artt. 1241 e ss. c.c..
Affermata l'operatività della polizza assicurativa, essendo circostanza obiettiva che la condanna pronunciata nei confronti di è di importo superiore rispetto al credito Pt_2 azionato in via monitoria, è del pari da accogliere la domanda riconvenzionale di e Pt_2 ciò per l'importo espressamente indicato da quest'ultima e non specificatamente contestato da CP_4
Da quanto sopra esposto consegue che è superfluo ai fini della decisione esaminare la questione della competenza territoriale del Tribunale di Monza in relazione all'emissione del decreto ingiuntivo;
d'altro canto, avendo chiesto di accertare l'estinzione ex art. 1241 Pt_2
c.c. del credito azionato da nonché – in via riconvenzionale – la condanna di CP_3 controparte per l'importo eccedente quello di cui alla compensazione, è evidente che la ragione di opposizione argomentata sull'incompetenza per territorio del Giudice adito in monitorio avrebbe potuto essere presa in considerazione dal Tribunale solo laddove l'eccezione di compensazione si fosse rivelata infondata.
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Quanto al regolamento delle spese di lite, esse come per legge seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte convenuta opposta a rifonderle a quella attrice opponente per l'importo liquidato in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa (considerata anche l'incidenza della domanda riconvenzionale), l'esigua durata del giudizio, il fatto che non si è tenuta alcuna udienza in presenza e l'attività processuale svolta, con la precisazione che, ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire nella misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata alla predisposizione ed al deposito a PCT delle “note” autorizzate con il provvedimento 20.5.2024, assente qualsiasi attività istruttoria), sia per la “fase decisionale” (stante la semplificazione di tale fase, con sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. a seguito di “trattazione scritta”).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti;
- accogliendo la domanda proposta da parte attrice, revoca il decreto ingiuntivo opposto, accertando che il credito azionato da si è estinto per compensazione;
CP_4
- rigetta ogni domanda proposta da parte convenuta opposta nei confronti di quella attrice opponente;
- condanna parte convenuta opposta a corrispondere – per le ragioni ed il titolo di cui in sentenza – a parte attrice opponente la somma di € 90.781,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della notifica dell'atto di citazione (28.2.2024) al saldo;
- condanna parte convenuta opposta a rifondere le spese di lite a quella attrice opponente, liquidando a tale titolo l'importo di € 9.141,50 per compensi professionali, oltre oneri / accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n.
55/2014 e, laddove tali costi siano stati sostenuti, rimborso C.U., marca da bollo e spese di notifica.
Sentenza esecutiva.
Monza, 6 febbraio 2025 il Giudice
Nicola GRECO