Ordinanza cautelare 10 maggio 2023
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01422/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2023, proposto da
CH CC, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Canale e Alessandro Pallottino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
per l'annullamento
del provvedimento prot.0088076 del 14/02/2023 – inviato tramite PEC il medesimo giorno – con cui il Comune di Milano ha comunicato la chiusura negativa del procedimento cambio d’uso e ha contemporaneamente ordinato il ripristino dello stato dei luoghi;
di ogni altro atto precedente, successivo e/o comunque connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. IO IN;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- in vista dell’udienza pubblica del 26.3.2026 l’esponente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con richiesta di compensazione delle spese;
- il presente ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) del c.p.a.;
- le spese della presente fase di merito possono essere compensate, mentre rimane salva la pronuncia sulle spese della fase cautelare disposta con ordinanza della scrivente Sezione n. 399 del 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese della fase di merito compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ZI, Presidente
IO IN, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IN | LE ZI |
IL SEGRETARIO