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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 9887/2024, promossa con atto di citazione notificato in data 12.3.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano Parte_1 C.F._1
via Augusto Anfossi n. 36 presso l'avv. Gian Maria Molino, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE
CONTRO con sede in Roma via Della Bufalotta Controparte_1
n. 374,
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: assicurazione contro danni pagina 1 di 10 All'udienza del 28.1.2025 parte attrice ha discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
In via principale:
- Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale, giusta polizza N° 10000004078047, di
[...]
appartenente ad ed il diritto al risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_2 descritti in premessa dall'attore;
- per l'effetto condannare appartenente ad in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dall'attore come in premessa quantificati in € 13.450,00 o anche nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Con integrale vittoria di competenze, spese ed onorari della mediazione nella Procedura n.
3045/2024 come documentate nel doc. 16 depositato il 21.10.24 e del presente Giudizio (causa
R.G.N.R. 9887/2024) come da nota spese allegata come doc. 17 e redatta secondo il Tariffario vigente
e tenuto conto del rifiuto di adesione alla negoziazione assistita della Compagnia convenuta.
La difesa del Sig. insiste per scrupolo difensivo, previa rimessione in istruttoria della Parte_1
causa, sulle istanze istruttorie delle prove orali non ammesse dedotte sui capitoli di prova da n. 1 a n.
6 epurati delle frasi considerate valutative ma con salvezza del capitolo di prova e sulla richiesta dei termini ex art. 171 ter c.p.c. e, quindi, chiede
• L'interrogatorio formale del legale rappresentante di Controparte_1
appartenente ad
[...] Controparte_2
• La prova testimoniale del legale rappresentante della carrozzeria “Autosilano” Centro di riparazione autorizzato Toyota Italia sui seguenti capitoli di prova:
Prova per testi:
1. Vero che i danni riscontrati da me o comunque dal personale della officina da me incaricato sulla autovettura TOYOTA Yaris 3ª serie Yaris 1.5 Hybrid 5 porte Active targata FS171TZ sono quelli descritti e dettagliati nel preventivo prodotto come doc. 9 che mi viene esibito
2. Vero è che i predetti danni sono compatibili con il bagnamento delle componenti meccaniche e non della vettura conseguenti alla alluvione del 20.04.2023 e compatibili con le foto prodotte che mi vengono esibite come doc. 4-5-6-7-8?
3. Vero è che a seguito dei predetti danni l'attore lasciava l'autovettura presso la mia officina in custodia e disponibile per la perizia?
4. Vero è che le spese di custodia del mezzo presso l'officina “Autosilano” sono pari ad € 300,00 quantificati alla data del 15.12.23 come da doc.11 che mi viene esibito? pagina 2 di 10
5. Vero è che le spese di rottamazione e di nuova immatricolazione del mezzo sono quantificate a forfait in € 150,00 per la rottamazione ed € 150,00 per la nuova immatricolazione?
6. Vero è che riceveva l'invito alla negoziazione Controparte_1
assistita in data 29.01.24 senza poi aderirvi?
Si insiste sulla produzione dei documenti da n. 1 a n. 14 indicati in citazione e sui doc. 15 e 16 allegati alle note autorizzate depositate il 21.10.24 e doc. 17 allegato in sede di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 28.01.25”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.3.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio la società esponendo che: Controparte_1
-è proprietario dell'autovettura TOYOTA Yaris 3ª serie Yaris 1.5 Hybrid 5 porte Active targata FS171TZ;
-la predetta autovettura era assicurata per la RCA per il periodo dal 18.12.2022 al
18.12.2023 con “ , polizza n. 10000004078047, marchio CP_3 Controparte_4
registrato riconducibile a Controparte_1
-le garanzie assistenza stradale, protezione satellitare, infortuni del conducente, cristalli, eventi naturali e atti vandalici sono prestate da Controparte_5
rappresentata per la gestione dei sinistri dalla società Controparte_1
[...]
-in data 20.4.2023 in Masate via Dante n. 6 l'attore subiva ingenti danni alla propria autovettura a causa di un'alluvione rientrante nella copertura di polizza “eventi naturali”, come risulta dal verbale dei Vigili del fuoco intervenuti;
-il preventivo di riparazione di “Autosilano” Centro di riparazione autorizzato Toyota
Italia era di euro 21.916,47, mentre il valore dell'autovettura assicurato in polizza era di euro 12.600,00, di poco superiore, ma comunque allineato a quello della “quotazione usato Eurotax”;
-l'attore subiva anche il danno economico-materiale per la custodia del veicolo, in attesa pagina 3 di 10 di perizia, presso l'officina “Autosilano” pari a euro 300,00, quantificati in data
15.12.2023;
-al predetto danno vanno sommate le spese di rottamazione quantificate a forfait in euro
150,00 e le spese di immatricolazione di nuovo veicolo per ulteriori euro 150,00, poiché la vettura non era riparabile;
-parte attrice denunciava alla compagnia convenuta il danno e ne richiedeva il risarcimento poiché aveva sottoscritto in polizza la garanzia aggiuntiva “eventi naturali” che prevedeva la copertura opzionale in caso di “alluvioni e inondazioni”;
-la convenuta non ha adempiuto all'obbligo contrattualmente assunto di inviare una congrua offerta di risarcimento del danno entro 60 giorni, neppure dopo che l'attore rivoltosi ad un legale inviava alla compagnia assicurativa e all'impresa di coassicurazione l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per assolvere all'onere prescritto ex art. 163 n. 3 bis c.p.c. e dall'art. 3 del D.L. n.132/2014;
-il danno economico patito dall'attore per spese e competenze documentate connesse all'intervento legale stragiudiziale necessario per assolvere la condizione di procedibilità era di ulteriori euro 880,00.
L'attore deduce, in particolare, che:
-la compagnia ha una responsabilità di natura Controparte_1
contrattuale nel tenere indenne l'attore dei danni ad esso eventualmente derivati alla vettura di proprietà nel periodo di assicurazione e causati da “eventi naturali”, come nel caso dell'alluvione avvenuta in data 20.4.2023;
-la franchigia viene correttamente calcolata nel 5% come previsto dalla polizza poiché la compagnia convenuta non ha adempiuto all'obbligo di riparazione presso un'officina convenzionata e non ha mai contestato all'attore che la “Autosilano” Centro di riparazione autorizzato Toyota Italia non rientrasse tra le officine convenzionate;
-la responsabilità contrattuale del debitore è disciplinata all'art. 1218 c.c. il quale stabilisce che il debitore inadempiente all'obbligazione è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l'inadempimento o il ritardo siano causati da pagina 4 di 10 impossibilità della prestazione a lui non imputabile;
-nel risarcimento del danno contrattuale si applica il principio della presunzione di colpa per cui al creditore spetta soltanto l'onere di provare l'inadempimento e l'entità del danno, mentre al debitore spetta dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili al fine di esimersi dall'obbligo risarcitorio;
-il risarcimento del danno contrattuale include sia la perdita subita dal creditore -danno emergente- sia il mancato guadagno -lucro cessante- purché siano una diretta conseguenza dell'inadempimento e vi sia un nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno;
-in merito alla prescrizione dei danni derivanti da illecito contrattuale si applica l'art. 2946 c.c., che prevede un termine di prescrizione ordinario di dieci anni, salvo tempi più brevi previsti per specifici tipi di contratti.
Pertanto, parte attrice chiede in via principale di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di appartenente ad Controparte_1 Controparte_2
ed il diritto al risarcimento dei danni descritti, nonché per l'effetto condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti che si quantificano in euro 13.450,00 o anche nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In data 22.10.2024, vista la regolarità della notifica della citazione, è stata dichiarata la contumacia della convenuta .. Controparte_1
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano fondate.
Ritiene il Tribunale che parte attrice abbia correttamente adempiuto all'onere probatorio ad essa spettante poiché, dai documenti allegati in atti, risulta l'inadempimento della compagnia assicurativa per il mancato risarcimento dei danni all'autovettura Toyota
Yaris targata FS171TZ conseguenti all'alluvione verificatasi in data 20.4.2023.
Invero, nella polizza n. 10000004078047 (v. doc. n. 2) le parti hanno espressamente pattuito la garanzia del rischio derivante da eventi naturali, tra i quali rientrano l'alluvione e l'inondazione come risulta dall'art. 56 lett. b) (v. doc. n. 12).
pagina 5 di 10 Tale garanzia alla luce del predetto contratto è prestata da Admiral RO PA de
GU (AECS), la quale è direttamente rappresentata per la gestione dei sinistri in
Italia dalla società convenuta (v. doc. n. 1).
Risulta provato che l'autovettura Toyota Yaris targata FS171TZ, di proprietà di ha subito dei danni proprio in conseguenza dell'inondazione Parte_1
verificati in Masate nella notte tra il 20 e il 21 aprile 2023 come risulta:
-dal verbale di Vigili del fuoco di Milano in data 21.4.2023 (v. doc. n. 3), da cui emerge che i medesimi si sono recati in Masate per un allagamento in via Dante dovuto ad una ostruzione di una griglia di un canale e che con l'ausilio di un gommone due sommozzatori provvedevano alla disostruzione della griglia rimuovendone i detriti naturali, cosicché le acque dopo poco tempo defluivano prosciugando l'allagamento;
-dalle fotografie prodotte (v. doc. da n. 4 a n. 8), da cui emerge che la predetta autovettura Toyota Yaris targata FS171TZ si trovava parcheggiata in una zona che risulta essere allagata;
a pochissima distanza dalla predetta autovettura si notano due
Vigili del fuoco in piedi vicini ad un gommone;
è evidente che il livello dell'acqua superava le ginocchia dei medesimi;
dalle fotografie emerge, altresì, che l'acqua e il fango erano penetrati all'interno dell'autovettura e avevano danneggiato la tappezzeria interna a causa del livello raggiunto dall'acqua tale da ricoprire addirittura il freno a mano, il cambio delle marce e, verosimilmente, da salire fino a metà dei sedili anteriori, che risultano bagnati;
anche la fotografia del bagagliaio dimostra l'alto livello raggiunto dall'acqua tanto da averlo allegato;
-dal preventivo di riparazione di “Autosilano” Centro Assistenza Autorizzato Toyota
Italia in data 5.5.2023 (v. doc. n. 9), che indica un costo per la manodopera e per le parti da sostituire per l'allagamento dell'autovettura paria all'importo complessivo di euro
21.916,47, comprensivo di IVA.
L'art. 56 delle condizioni di assicurazione (v. doc. 12) prevede espressamente che la compagnia assicurativa si obbliga ad indennizzare solo i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di eventi naturali, tra i quali alluvioni e inondazioni. Anche
pagina 6 di 10 l'art. 58 delle predette condizioni, nell'elencare i casi in cui è esclusa la garanzia eventi speciali e cristalli, individua alla lettera e) i danni indiretti e preesistenti, pertanto, esclusi dal risarcimento.
Ritiene il Tribunale che le spese di rottamazione pari ad euro 150,00 e le spese di immatricolazione di nuovo veicolo pari ad euro 150,00, conseguenti all'asserita impossibilità di riparare l'autoveicolo in questione, non sono state provate e, pertanto, devono escludersi dalla quantificazione del danno totale da risarcire.
Ed invero, parte attrice si è limitata ad affermare nell'atto di citazione che l'antieconomicità della riparazione della vettura, dovuta all'ingente somma del danno riparabile che supera di gran lunga il valore dell'auto, ha comportato un ulteriore danno materiale rappresentato dalle spese di rottamazione del mezzo senza, però, allegare alcun documento che attesti l'effettiva avvenuta rottamazione e il pagamento delle sperse sostenute per la medesima.
Anche le pretese spese di nuova immatricolazione non sono state documentate e, comunque, non sarebbero risarcibili poiché non rappresentano un danno diretto conseguenza dell'evento dannoso.
Del pari, ritiene il Tribunale che anche il danno materiale per la custodia del veicolo pari ad euro 300,00 non sia stato provato adeguatamente poiché dalla fattura prodotta
(v. doc. n. 11) non risulta il periodo effettivo di custodia dell'autoveicolo ai fini della valutazione di congruità di tale spesa.
In merito all'ulteriore danno economico pari ad euro 880,00 patito dall'attore per le spese connesse all'invito di negoziazione assistita, ritiene il Tribunale che il predetto danno non sia risarcibile ed invero l'invito alla negoziazione è stato del tutto superfluo poiché la legge -e anche le condizioni di assicurazione pattuite- prevedono espressamente l'obbligo di esperire la mediazione e non la negoziazione, mediazione obbligatoria poi espletata in corso di causa a seguito della sollecitazione del Giudice istruttore.
pagina 7 di 10 Con riferimento alla liquidazione del danno risarcibile, ritiene il Tribunale che lo stesso sia costituito, ai sensi dell'art. 65 delle condizioni di assicurazione (v. doc. 12), dalla differenza tra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
Nelle definizioni contenute nelle condizioni generali le parti hanno pattuito che il
Valore commerciale è quello corrispondente alla quotazione della rivista specializzata
Quattroruote, se censito, o in mancanza quello del corrente mercato dell'usato.
Il valore commerciale al momento del sinistro, in mancanza di altri dati, può essere ritenuto pari all'importo di euro 11.200,00 come da quotazione Eurotax prodotta dall'attore, che fa riferimento ad un autoveicolo Toyota Yaris 5p 1.5 immatricolato nel
2018, come risulta essere l'automobile de qua (v. doc. nn. 2 e 10).
Il valore che eventualmente resta dopo il sinistro può ritenersi pari a zero, atteso che il preventivo prodotto per le riparazioni (v. doc. n. 9) è pari circa al doppio del valore del veicolo e la parte ha allegato che lo stesso non fosse riparabile e fosse soggetto a rottamazione.
Si ha, quindi, un'ipotesi di cd. danno totale.
Pertanto, il danno da risarcire sarebbe pari ad euro 11.200,00.
Ai sensi della polizza e dell'art. 64 delle condizioni generali, relativamente alla garanzia eventi speciali è prevista tuttavia l'applicazione di uno scoperto del 10%, ed invero non può applicarsi il comma 2 dell'art. 64 poiché il veicolo non è stato riparato.
Ne consegue che l'importo da risarcire sarebbe pari ad euro 10.080,00 (euro 11.200,00
– euro 1.120,00).
In materia di assicurazione contro i danni, secondo il condivisibile insegnamento del
Supremo Collegio (v. Cass. n. 15868/15), il debito d'indennizzo dell'assicuratore si caratterizza come debito di valore;
difatti l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il pagina 8 di 10 sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.; in sostanza, il debito originariamente di valore diventa di valuta solo nel momento in cui è effettuata la liquidazione.
Ne consegue che la somma riconosciuta a titolo di indennizzo deve essere rivalutata a far data dal sinistro (v. Cass. n. 10488/09 e Cass. n. 15868/15), nel caso di specie coincidente con la data dell'evento ossia dal 20.4.2023 sino al momento della presente liquidazione.
Applicando il corrispondente indice I.S.T.A.T. va determinata, quindi, la somma di euro
10.231,20 all'attualità.
Dalla domanda saranno poi dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. sull'importo liquidato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la convenuta va condannata a rimborsare all'attore le spese di giudizio come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna la compagnia risarcire a Controparte_1
il danno che si liquida nella somma complessiva di euro 10.231,20, Parte_1
oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-condanna la società a rimborsare a Controparte_1
le spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro 4.092,70, di Parte_1
pagina 9 di 10 cui euro 3.387,00 per compenso ed euro 705,72 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 18.2.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 9887/2024, promossa con atto di citazione notificato in data 12.3.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano Parte_1 C.F._1
via Augusto Anfossi n. 36 presso l'avv. Gian Maria Molino, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE
CONTRO con sede in Roma via Della Bufalotta Controparte_1
n. 374,
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: assicurazione contro danni pagina 1 di 10 All'udienza del 28.1.2025 parte attrice ha discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
In via principale:
- Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale, giusta polizza N° 10000004078047, di
[...]
appartenente ad ed il diritto al risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_2 descritti in premessa dall'attore;
- per l'effetto condannare appartenente ad in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dall'attore come in premessa quantificati in € 13.450,00 o anche nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Con integrale vittoria di competenze, spese ed onorari della mediazione nella Procedura n.
3045/2024 come documentate nel doc. 16 depositato il 21.10.24 e del presente Giudizio (causa
R.G.N.R. 9887/2024) come da nota spese allegata come doc. 17 e redatta secondo il Tariffario vigente
e tenuto conto del rifiuto di adesione alla negoziazione assistita della Compagnia convenuta.
La difesa del Sig. insiste per scrupolo difensivo, previa rimessione in istruttoria della Parte_1
causa, sulle istanze istruttorie delle prove orali non ammesse dedotte sui capitoli di prova da n. 1 a n.
6 epurati delle frasi considerate valutative ma con salvezza del capitolo di prova e sulla richiesta dei termini ex art. 171 ter c.p.c. e, quindi, chiede
• L'interrogatorio formale del legale rappresentante di Controparte_1
appartenente ad
[...] Controparte_2
• La prova testimoniale del legale rappresentante della carrozzeria “Autosilano” Centro di riparazione autorizzato Toyota Italia sui seguenti capitoli di prova:
Prova per testi:
1. Vero che i danni riscontrati da me o comunque dal personale della officina da me incaricato sulla autovettura TOYOTA Yaris 3ª serie Yaris 1.5 Hybrid 5 porte Active targata FS171TZ sono quelli descritti e dettagliati nel preventivo prodotto come doc. 9 che mi viene esibito
2. Vero è che i predetti danni sono compatibili con il bagnamento delle componenti meccaniche e non della vettura conseguenti alla alluvione del 20.04.2023 e compatibili con le foto prodotte che mi vengono esibite come doc. 4-5-6-7-8?
3. Vero è che a seguito dei predetti danni l'attore lasciava l'autovettura presso la mia officina in custodia e disponibile per la perizia?
4. Vero è che le spese di custodia del mezzo presso l'officina “Autosilano” sono pari ad € 300,00 quantificati alla data del 15.12.23 come da doc.11 che mi viene esibito? pagina 2 di 10
5. Vero è che le spese di rottamazione e di nuova immatricolazione del mezzo sono quantificate a forfait in € 150,00 per la rottamazione ed € 150,00 per la nuova immatricolazione?
6. Vero è che riceveva l'invito alla negoziazione Controparte_1
assistita in data 29.01.24 senza poi aderirvi?
Si insiste sulla produzione dei documenti da n. 1 a n. 14 indicati in citazione e sui doc. 15 e 16 allegati alle note autorizzate depositate il 21.10.24 e doc. 17 allegato in sede di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 28.01.25”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.3.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio la società esponendo che: Controparte_1
-è proprietario dell'autovettura TOYOTA Yaris 3ª serie Yaris 1.5 Hybrid 5 porte Active targata FS171TZ;
-la predetta autovettura era assicurata per la RCA per il periodo dal 18.12.2022 al
18.12.2023 con “ , polizza n. 10000004078047, marchio CP_3 Controparte_4
registrato riconducibile a Controparte_1
-le garanzie assistenza stradale, protezione satellitare, infortuni del conducente, cristalli, eventi naturali e atti vandalici sono prestate da Controparte_5
rappresentata per la gestione dei sinistri dalla società Controparte_1
[...]
-in data 20.4.2023 in Masate via Dante n. 6 l'attore subiva ingenti danni alla propria autovettura a causa di un'alluvione rientrante nella copertura di polizza “eventi naturali”, come risulta dal verbale dei Vigili del fuoco intervenuti;
-il preventivo di riparazione di “Autosilano” Centro di riparazione autorizzato Toyota
Italia era di euro 21.916,47, mentre il valore dell'autovettura assicurato in polizza era di euro 12.600,00, di poco superiore, ma comunque allineato a quello della “quotazione usato Eurotax”;
-l'attore subiva anche il danno economico-materiale per la custodia del veicolo, in attesa pagina 3 di 10 di perizia, presso l'officina “Autosilano” pari a euro 300,00, quantificati in data
15.12.2023;
-al predetto danno vanno sommate le spese di rottamazione quantificate a forfait in euro
150,00 e le spese di immatricolazione di nuovo veicolo per ulteriori euro 150,00, poiché la vettura non era riparabile;
-parte attrice denunciava alla compagnia convenuta il danno e ne richiedeva il risarcimento poiché aveva sottoscritto in polizza la garanzia aggiuntiva “eventi naturali” che prevedeva la copertura opzionale in caso di “alluvioni e inondazioni”;
-la convenuta non ha adempiuto all'obbligo contrattualmente assunto di inviare una congrua offerta di risarcimento del danno entro 60 giorni, neppure dopo che l'attore rivoltosi ad un legale inviava alla compagnia assicurativa e all'impresa di coassicurazione l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per assolvere all'onere prescritto ex art. 163 n. 3 bis c.p.c. e dall'art. 3 del D.L. n.132/2014;
-il danno economico patito dall'attore per spese e competenze documentate connesse all'intervento legale stragiudiziale necessario per assolvere la condizione di procedibilità era di ulteriori euro 880,00.
L'attore deduce, in particolare, che:
-la compagnia ha una responsabilità di natura Controparte_1
contrattuale nel tenere indenne l'attore dei danni ad esso eventualmente derivati alla vettura di proprietà nel periodo di assicurazione e causati da “eventi naturali”, come nel caso dell'alluvione avvenuta in data 20.4.2023;
-la franchigia viene correttamente calcolata nel 5% come previsto dalla polizza poiché la compagnia convenuta non ha adempiuto all'obbligo di riparazione presso un'officina convenzionata e non ha mai contestato all'attore che la “Autosilano” Centro di riparazione autorizzato Toyota Italia non rientrasse tra le officine convenzionate;
-la responsabilità contrattuale del debitore è disciplinata all'art. 1218 c.c. il quale stabilisce che il debitore inadempiente all'obbligazione è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l'inadempimento o il ritardo siano causati da pagina 4 di 10 impossibilità della prestazione a lui non imputabile;
-nel risarcimento del danno contrattuale si applica il principio della presunzione di colpa per cui al creditore spetta soltanto l'onere di provare l'inadempimento e l'entità del danno, mentre al debitore spetta dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili al fine di esimersi dall'obbligo risarcitorio;
-il risarcimento del danno contrattuale include sia la perdita subita dal creditore -danno emergente- sia il mancato guadagno -lucro cessante- purché siano una diretta conseguenza dell'inadempimento e vi sia un nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno;
-in merito alla prescrizione dei danni derivanti da illecito contrattuale si applica l'art. 2946 c.c., che prevede un termine di prescrizione ordinario di dieci anni, salvo tempi più brevi previsti per specifici tipi di contratti.
Pertanto, parte attrice chiede in via principale di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di appartenente ad Controparte_1 Controparte_2
ed il diritto al risarcimento dei danni descritti, nonché per l'effetto condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti che si quantificano in euro 13.450,00 o anche nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In data 22.10.2024, vista la regolarità della notifica della citazione, è stata dichiarata la contumacia della convenuta .. Controparte_1
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano fondate.
Ritiene il Tribunale che parte attrice abbia correttamente adempiuto all'onere probatorio ad essa spettante poiché, dai documenti allegati in atti, risulta l'inadempimento della compagnia assicurativa per il mancato risarcimento dei danni all'autovettura Toyota
Yaris targata FS171TZ conseguenti all'alluvione verificatasi in data 20.4.2023.
Invero, nella polizza n. 10000004078047 (v. doc. n. 2) le parti hanno espressamente pattuito la garanzia del rischio derivante da eventi naturali, tra i quali rientrano l'alluvione e l'inondazione come risulta dall'art. 56 lett. b) (v. doc. n. 12).
pagina 5 di 10 Tale garanzia alla luce del predetto contratto è prestata da Admiral RO PA de
GU (AECS), la quale è direttamente rappresentata per la gestione dei sinistri in
Italia dalla società convenuta (v. doc. n. 1).
Risulta provato che l'autovettura Toyota Yaris targata FS171TZ, di proprietà di ha subito dei danni proprio in conseguenza dell'inondazione Parte_1
verificati in Masate nella notte tra il 20 e il 21 aprile 2023 come risulta:
-dal verbale di Vigili del fuoco di Milano in data 21.4.2023 (v. doc. n. 3), da cui emerge che i medesimi si sono recati in Masate per un allagamento in via Dante dovuto ad una ostruzione di una griglia di un canale e che con l'ausilio di un gommone due sommozzatori provvedevano alla disostruzione della griglia rimuovendone i detriti naturali, cosicché le acque dopo poco tempo defluivano prosciugando l'allagamento;
-dalle fotografie prodotte (v. doc. da n. 4 a n. 8), da cui emerge che la predetta autovettura Toyota Yaris targata FS171TZ si trovava parcheggiata in una zona che risulta essere allagata;
a pochissima distanza dalla predetta autovettura si notano due
Vigili del fuoco in piedi vicini ad un gommone;
è evidente che il livello dell'acqua superava le ginocchia dei medesimi;
dalle fotografie emerge, altresì, che l'acqua e il fango erano penetrati all'interno dell'autovettura e avevano danneggiato la tappezzeria interna a causa del livello raggiunto dall'acqua tale da ricoprire addirittura il freno a mano, il cambio delle marce e, verosimilmente, da salire fino a metà dei sedili anteriori, che risultano bagnati;
anche la fotografia del bagagliaio dimostra l'alto livello raggiunto dall'acqua tanto da averlo allegato;
-dal preventivo di riparazione di “Autosilano” Centro Assistenza Autorizzato Toyota
Italia in data 5.5.2023 (v. doc. n. 9), che indica un costo per la manodopera e per le parti da sostituire per l'allagamento dell'autovettura paria all'importo complessivo di euro
21.916,47, comprensivo di IVA.
L'art. 56 delle condizioni di assicurazione (v. doc. 12) prevede espressamente che la compagnia assicurativa si obbliga ad indennizzare solo i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di eventi naturali, tra i quali alluvioni e inondazioni. Anche
pagina 6 di 10 l'art. 58 delle predette condizioni, nell'elencare i casi in cui è esclusa la garanzia eventi speciali e cristalli, individua alla lettera e) i danni indiretti e preesistenti, pertanto, esclusi dal risarcimento.
Ritiene il Tribunale che le spese di rottamazione pari ad euro 150,00 e le spese di immatricolazione di nuovo veicolo pari ad euro 150,00, conseguenti all'asserita impossibilità di riparare l'autoveicolo in questione, non sono state provate e, pertanto, devono escludersi dalla quantificazione del danno totale da risarcire.
Ed invero, parte attrice si è limitata ad affermare nell'atto di citazione che l'antieconomicità della riparazione della vettura, dovuta all'ingente somma del danno riparabile che supera di gran lunga il valore dell'auto, ha comportato un ulteriore danno materiale rappresentato dalle spese di rottamazione del mezzo senza, però, allegare alcun documento che attesti l'effettiva avvenuta rottamazione e il pagamento delle sperse sostenute per la medesima.
Anche le pretese spese di nuova immatricolazione non sono state documentate e, comunque, non sarebbero risarcibili poiché non rappresentano un danno diretto conseguenza dell'evento dannoso.
Del pari, ritiene il Tribunale che anche il danno materiale per la custodia del veicolo pari ad euro 300,00 non sia stato provato adeguatamente poiché dalla fattura prodotta
(v. doc. n. 11) non risulta il periodo effettivo di custodia dell'autoveicolo ai fini della valutazione di congruità di tale spesa.
In merito all'ulteriore danno economico pari ad euro 880,00 patito dall'attore per le spese connesse all'invito di negoziazione assistita, ritiene il Tribunale che il predetto danno non sia risarcibile ed invero l'invito alla negoziazione è stato del tutto superfluo poiché la legge -e anche le condizioni di assicurazione pattuite- prevedono espressamente l'obbligo di esperire la mediazione e non la negoziazione, mediazione obbligatoria poi espletata in corso di causa a seguito della sollecitazione del Giudice istruttore.
pagina 7 di 10 Con riferimento alla liquidazione del danno risarcibile, ritiene il Tribunale che lo stesso sia costituito, ai sensi dell'art. 65 delle condizioni di assicurazione (v. doc. 12), dalla differenza tra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
Nelle definizioni contenute nelle condizioni generali le parti hanno pattuito che il
Valore commerciale è quello corrispondente alla quotazione della rivista specializzata
Quattroruote, se censito, o in mancanza quello del corrente mercato dell'usato.
Il valore commerciale al momento del sinistro, in mancanza di altri dati, può essere ritenuto pari all'importo di euro 11.200,00 come da quotazione Eurotax prodotta dall'attore, che fa riferimento ad un autoveicolo Toyota Yaris 5p 1.5 immatricolato nel
2018, come risulta essere l'automobile de qua (v. doc. nn. 2 e 10).
Il valore che eventualmente resta dopo il sinistro può ritenersi pari a zero, atteso che il preventivo prodotto per le riparazioni (v. doc. n. 9) è pari circa al doppio del valore del veicolo e la parte ha allegato che lo stesso non fosse riparabile e fosse soggetto a rottamazione.
Si ha, quindi, un'ipotesi di cd. danno totale.
Pertanto, il danno da risarcire sarebbe pari ad euro 11.200,00.
Ai sensi della polizza e dell'art. 64 delle condizioni generali, relativamente alla garanzia eventi speciali è prevista tuttavia l'applicazione di uno scoperto del 10%, ed invero non può applicarsi il comma 2 dell'art. 64 poiché il veicolo non è stato riparato.
Ne consegue che l'importo da risarcire sarebbe pari ad euro 10.080,00 (euro 11.200,00
– euro 1.120,00).
In materia di assicurazione contro i danni, secondo il condivisibile insegnamento del
Supremo Collegio (v. Cass. n. 15868/15), il debito d'indennizzo dell'assicuratore si caratterizza come debito di valore;
difatti l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il pagina 8 di 10 sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.; in sostanza, il debito originariamente di valore diventa di valuta solo nel momento in cui è effettuata la liquidazione.
Ne consegue che la somma riconosciuta a titolo di indennizzo deve essere rivalutata a far data dal sinistro (v. Cass. n. 10488/09 e Cass. n. 15868/15), nel caso di specie coincidente con la data dell'evento ossia dal 20.4.2023 sino al momento della presente liquidazione.
Applicando il corrispondente indice I.S.T.A.T. va determinata, quindi, la somma di euro
10.231,20 all'attualità.
Dalla domanda saranno poi dovuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. sull'importo liquidato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la convenuta va condannata a rimborsare all'attore le spese di giudizio come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna la compagnia risarcire a Controparte_1
il danno che si liquida nella somma complessiva di euro 10.231,20, Parte_1
oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-condanna la società a rimborsare a Controparte_1
le spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro 4.092,70, di Parte_1
pagina 9 di 10 cui euro 3.387,00 per compenso ed euro 705,72 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 18.2.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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