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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2400/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- AR ZI Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2400/2023, promossa
DA
, con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto 48, Parte_1
C.F. , in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. David P.IVA_1
Straulino del Foro di Roma (C.F. ), giusta procura generale alle li- C.F._1 ti del 26.02.2020 (a rogito notaio di Firenze rep. 88750/16619), ed Persona_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandro Barcali, con studio in Firen- ze, Via Pellicceria n.8 (indirizzo PEC ). Email_1
APPELLANTE
CONTRO
residente in [...],Controparte_1
C.F. rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. An- C.F._2 drea Ruocco, domiciliatario con studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 (pec:
[...]
, per mandato in calce alla comparsa di costitu- Email_2 zione.
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
1 Ordinanza n. rep. 6115/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 03/11/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: - in via pregiudiziale, rilevato che il Legislatore nel D.lgs. n. 374/1999 ha illegittimamente subdelegato una funzione normativa al Ministero del Tesoro in contrasto con il dettato della legge delega e ritenuta ammissibile, in quanto rilevante e non manifestamente in- fondata, la pregiudiziale eccezione di costituzionalità dell'art. 3 comma 2, del D.lgs. n.
374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della Cost., sospendere il presente giudizio, rimettendo il vaglio di legittimità della norma alla Corte costituzionale;
- in via princi- pale, nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare l'Ordinanza impugnata rigettando le domande dell'odierno Appellato, in quanto inammissibili per carenza di in- teresse ad agire, improcedibili ed infondate e, comunque, rigettando l'avversa doman- da di nullità; - in via subordinata, riformare l'Ordinanza laddove ha rigettato
l'eccezione di inammissibilità della domanda di nullità per intervenuta parziale prescri- zione dell'eventuale azione di ripetizione di indebito. Il tutto con condanna del sig. Pt_2
- alla rifusione di onorari, competenze e spese di lite del doppio grado di giudizio;
[...] nonché alla - restituzione della somma di Euro 4.231,04, oneri di legge e ritenuta di acconto nel mentre versata, oltre interessi legali decorrenti dal giorno 8.11.2025, data dell'avvenuto da parte di in favore del procuratore antistatario;
- in subor- Parte_1 dine, nella denegata ipotesi in cui l'appello proposto non dovesse essere accolto, di- sporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in conside- razione dell'evidente contrasto giurisprudenziale delineatosi sul tema oggetto di causa.
Salvis iuribus”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte adita, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento. b) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore an- ticipatario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze, Parte_1 meglio individuata in epigrafe, emessa all'esito del procedimento sommario di cogni- zione proposto da Controparte_1
Con tale ordinanza il giudice di primo grado, respinte le eccezioni di inammissi- bilità dell'azione di nullità per prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito e di im-
2 procedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ha accertato e di- chiarato la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving concluso dalle parti nell'anno 2005 e meglio individuato in atti, e ha accertato il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.
Ricostruita la vicenda nei termini proposti dal ricorrente, ovvero nel senso che in data 11/12/2005, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico presso un negozio della grande distribuzione e grazie alla promozione di un addetto dello stesso negozio, il aveva concluso con un contratto per la concessione di CP_1 Parte_1 una linea di credito utilizzabile mediante carta revolving usata per la prima volta pro- prio per l'acquisto dell'elettrodomestico, e richiamandosi all'orientamento adottato dai collegi territoriali dell'Arbitro Bancario e Finanziario nonché dallo stesso ufficio giudizia- rio in precedenti decisioni, il Tribunale di Firenze ha ritenuto:
(a) che la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 riserva ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC “l'esercizio professionale nei confronti del pub- blico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n) del- lo stesso decreto”;
(b) che tale disciplina può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e con- clusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con inter- mediari finanziari (c.d. credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di finanziamenti utilizzabili mediante carta di credito c.d. re- volving, né queste ultime rientrano tra le carte di pagamento, altra ipotesi eccettuata dalla disciplina di riferimento;
(c) che, nel caso di specie, “l'attività del negoziante non si [era] limitata alla di- stribuzione di una carta di pagamento, ma [aveva] raccolto una proposta contrattuale relativa alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credi- to, di tipo revolving”;
(d) che la disciplina del d.lgs. 374/1999 ha rilevanza pubblicistica, sicché il con- tratto concluso in violazione della stessa è nullo ex art.1418 c.c.;
(e) che, per effetto della dichiarata nullità contrattuale, le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento c.d. revolving devono essere restituite non al tasso di interesse pattuito, dichiarato nullo, ma al tasso legale di interesse tempo per tempo vi- gente;
3 (f) che l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente è infondata, consi- derato che il ricorrente ha proposto soltanto una domanda di accertamento della nullità contrattuale, la quale è imprescrittibile.
2. ha proposto tempestivo appello, censurando Parte_1 Parte_1
l'ordinanza de qua
per questi motivi
:
i) Con il primo motivo - rubricato “erroneità dell'Ordinanza nella parte in cui di- chiara la nullità della per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e Parte_3 dell'art. 2, D.M. 485/2001. Inapplicabilità della disciplina sotto un profilo soggettivo” -
l'appellante sostiene che l'art. 2 decreto MEF n.485/2001, sotto il profilo soggettivo, non possa trovare applicazione nel caso di specie, poiché disciplina il rapporto tra in- termediario finanziario e agente, mentre il rapporto banca/agente è regolato esclusi- vamente dalla normativa emanata dalla Banca d'Italia.
ii) Con il secondo motivo, rubricato “erroneità della individuazione del perimetro della riserva di attività e degli obblighi informativi in capo alla Banca”, l'appellante as- sume di aver assolto tutti gli obblighi informativi, avendo consegnato al Cliente tutte le principali informazioni inerenti alla Linea di Credito.
Inoltre, secondo l'appellante, l'attività dell'impresa convenzionata si era limitata al solo riconoscimento del Cliente e non anche alla conclusione del contratto di finan- ziamento. In altre parole, l'attività dell'Impresa convenzionata “non era “di promozione
e collocamento”, ma era limitata al solo riconoscimento del Cliente e alla trasmissione della proposta contrattuale alla Banca. Null'altro. La – e solo la – svolgeva Pt_1 Pt_1
l'analisi sul merito creditizio e, dopo aver condotto le più opportune valutazioni, delibe- rava se concedere il credito figurando come effettiva controparte contrattuale del
Cliente”.
iii) Con il terzo motivo, rubricato “erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n.
374/1999 e del D.M. 485/2001 in relazione al rapporto tra Impresa Conven- CP_2 zionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare strumenti e carte di pagamento”,
l'appellante censura l'ordinanza de qua nella parte in cui non ha ricompreso la promo- zione e il collocamento della linea di credito revolving mediante carta di credito, effet- tuata da un fornitore di beni e servizi, nel perimetro di esclusione della riserva prevista per gli agenti in attività finanziaria. iv) Con il quarto motivo – rubricato “in subordine, erronea interpretazione del
D.M. 485/2001” - l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui non ha compreso la carta revolving nella nozione di cui all'art. 2, comma 2, del d. MEF
4 n. 485/2001, che prevede la possibilità di avvalersi di imprese convenzionate per la di- stribuzione di carte di pagamento.
Peraltro, osserva l'appellante, all'epoca della conclusione del contratto era pras- si collocare le carte revolving tramite rivenditori convenzionati, e solo la normativa successiva ne aveva escluso tale possibilità.
v) Con il quinto motivo, rubricato “travisamento delle regole di trasparenza per effetto dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione in questione”, l'appellante sostiene che il giudice di primo grado ha errato nel dichiarare nullo il contratto de quo, basandosi sul presupposto “che le operazioni di credito revolving abbiano natura pre- suntivamente poco trasparente”, poiché nel giudizio di validità non rileva la valutazione sulla trasparenza. Inoltre, l'appellante osserva di aver fornito al Cliente tutta la docu- mentazione necessaria, al fine di renderlo edotto delle condizioni contrattuali. vi) Con il sesto motivo – rubricato “erroneità dell'Ordinanza per non aver valu- tato l'eccezione di inammissibilità della azione di nullità. Vizio di extrapetizione” –
l'appellante contesta l'ordinanza nella parte in cui afferma: “Parte ricorrente infatti ha promosso una mera azione di accertamento, per sua natura imprescrittibile, chiedendo solo l'accertamento del proprio diritto a restituire le somme ricevute in prestito gravate del solo interesse al tasso legale”.
Rileva che l'eccezione sollevata non riguardava la prescrizione dell'azione di ri- petizione: il richiamo alla prescrizione era funzionale a giustificare la proposta eccezio- ne di inammissibilità della domanda di nullità per difetto di interesse ad agire.
3. Si è costituita in giudizio parte appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, opponendosi nel merito ai singoli motivi e chiedendone il rigetto.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 10-12-2025, sulle con- clusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scrit- ta.
Motivi della decisione
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ex art.348 bis cpc, è desti- tuita di fondamento. La necessità di un intervento della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363 bis cpc, di cui si dirà nel successivo paragrafo, dimostra perciò stesso che l'appello non era privo di ragionevoli probabilità di essere accolto.
5 6. La questione di legittimità costituzionale dell'art.3 del d.lgs.374/1999.
In comparsa conclusionale, l'appellante ha sollevato questione di legittimità costi- tuzionale per eccesso di delega dell'art.3 del d.lgs.374/1999, per violazione degli artt.76 e 77 Cost., nella parte in cui subdelega il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria.
Sostiene l'appellante che la delega, così come esercitata nel d.lgs. n. 374/1999, configura una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di subdele- ga in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata.
L'art. 3 D.lgs. n. 374/1999, in forza della delega contenuta nell'art. 15 comma 1 lett. c) della l. n. 52/1996 che disponeva “la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese” a mezzo di decreti legislativi, si limita a prevedere – osserva l'appellante – solo la costituzione dell'elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall'UIC senza determinare, peraltro in un panorama normativo all'epoca vigen- te che non conosceva la definizione di agente in attività finanziaria, il perimetro sog- gettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività.
Pertanto, secondo l'appellante “non vi è dubbio che l'eccezione di illegittimità co- stituzionale sollevata dalla non sia manifestamente infondata non avendo il Pt_1
D.lgs. n. 374/1999 determinato il perimetro della attività di agenzia in attività finanzia- ria e non essendo possibile neppure in via interpretativa ricavare con alcun margine di certezza il contenuto della attività riservata.”.
Nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dare conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in ma- teria di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolar- mente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della leg- ge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n.52/1996 è la c.d. legge comunitaria per l'anno 1994 che, per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett.c, del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle di- sposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modifi-
6 cazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferi- mento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità
e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del- le finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente leg- ge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dal- la legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991,
d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:[…] n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico ban- cario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art.3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma
1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art.3, co.2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di com- patibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi l'art.3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
7 L'art.2 DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art.3, co.2 del decreto delegato, ha stabilito: “
1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente in- caricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti ri- conducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle al- tre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promo- zione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo uni- co bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Ciò premesso sul quadro normativo di rilievo, l'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata, palese essendo che la definizione delle attività cui estende- re, ai sensi dei principi e criteri direttivi previsti nell'art.15, co.1 lett.c) della legge co- munitaria per l'anno 1994, l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, è contenuta nell'art.1, co.1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n), essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la definizione della normativa secondaria, di dettaglio.
E' l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, defini- to nella stesso articolo 1, come "legge n. 197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate.
Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria pre- vista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei con- fronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco te- nuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trat- tasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozio-
8 ne, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza della preponente.
In considerazione di quanto esposto deve concludersi che il decreto legislativo abbia rispettato la delega, demandando al decreto ministeriale solo la specificazione e lo sviluppo in dettaglio di quanto già previsto. E ciò è perfettamente compatibile con il parametro di cui all'art.76 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, è consentito «al decreto delega- to il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione “di emanare normative di ti- po regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (senten- za n. 106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)” (sentenza n.
104 del 2017)» (Corte cost. n. 79 del 2019, in motivazione). D'altra parte, per ripetere le parole della Corte costituzionale, «la legge delega, in parte qua, non vietava affatto al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già prevista e giudicata ammissibile da questa Corte (sentenza n. 33 del 2011)» (Corte cost. n. 261 del 2017, in motivazione).
Non giova a evocare il precedente di cui alla sentenza n. 104 del Parte_1
2017 della Corte costituzionale, atteso che in quell'occasione il legislatore delegato si era sostanzialmente limitato a riprodurre il contenuto della delega senza aggiungervi pressoché nulla – diversamente dalla fattispecie in esame, in cui, alla luce di quanto in precedenza illustrato, il decreto legislativo ha direttamente ossequiato la delega, limi- tandosi ad affidare al regolamento l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali a livello di fonte primaria – dislocando di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti.
L'eccezione d'incostituzionalità è dunque manifestamente infondata e va pertanto disattesa
7. L'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione.
Questa corte, in diversa composizione, in altra causa in cui era parte sempre Fin- domestic, con riferimento ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella in esame e per la risoluzione di identiche questioni di diritto, ha proposto rinvio pregiudi- ziale alla Corte di Cassazione che, con la recente pronuncia 13/5/2025, n.12838, ha così statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n.
485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita
9 l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elen- co istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.”.
In motivazione la Corte di nomofilachia ha osservato, tra l'altro: “la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in at- tività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promo- zione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di fi- nanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non
è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […]
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finan- ziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali inter- mediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, conno- tano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta
l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di fi- nanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'interme-
10 diario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. […] Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero fru- strate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'in- tervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamen- to, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con
l'intermediario finanziario”.
8. I motivi d'appello.
Ciò premesso, i primi cinque motivi d'appello, che possono essere trattati con- giuntamente, sono infondati.
8.1. In fatto, è documentale che il contratto di finanziamento è stato promosso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs 374/1991, che in occasione dell'acquisto del bene di consumo effettuato dal ha consigliato di ac- CP_1 cendere con una linea di credito da utilizzare con carta revolving (anzitutto Parte_1 per l'acquisto dell'elettrodomestico stesso).
8.2. In diritto, la pronunzia della Suprema Corte, sopra riportata, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485 e l'attività di promozione e con- clusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al con- sumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte, cioè il divieto opera anche quando il negoziante si limi- ta a promuovere la conclusione del contratto di finanziamento, presentando l'offerta di credito all'acquirente del bene e trasmettendo la richiesta di finanziamento all'intermediario finanziario autorizzato e convenzionato;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
11 Tale pronuncia risolve le questioni di diritto poste con i primi cinque motivi d'appello, come sopra sintetizzati. E l'appellante non offre argomenti nuovi, cioè non esaminati dalla Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, che possano portare ad una rivalutazione delle questioni.
Può aggiungersi che la Corte, intervenendo in sede di rinvio pregiudiziale in cui era parte proprio , ha anche affrontato implicitamente la que- Parte_1 stione dell'estensione soggettiva, riproposta con il primo motivo, ritenendo evidente- mente che la banca non si potesse avvalere del fornitore del bene per un'operazione di credito al consumo che non si esauriva con la vendita del bene, ma che si concretava in una messa a disposizione di una somma di danaro che poteva essere utilizzata con- tinuamente previo rimborso dei prelievi precedenti, che andavano a ricostituire la di- sponibilità (c.d. credito rotativo).
E, in effetti, in questo senso vanno interpretate le Istruzioni di Vigilanza della
Banca d'Italia menzionate dall'appellante.
Le Istruzioni del 1999 (antecedenti al d.lgs.374/1999) – sezione III Attività
Bancaria fuori sede § 2.1., co.4 – stabilivano, fra l'altro, circa la promozione e il collo- camento dei prodotti e servizi bancari e finanziari, che “Limitatamente alle operazioni di credito al consumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio commerciale. Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo for- mulari, non modificabili, forniti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfeziona- no solo con il successivo consenso della banca stessa. Il processo di valutazione del ri- schio deve rimanere di esclusiva competenza della banca”.
La formulazione letterale di tali istruzioni rende evidente che la banca poteva utilizzare come collocatore il fornitore del bene ma limitatamente alle sole operazioni di credito al consumo effettuate per l'acquisto del bene stesso (cd. credito al consumo fi- nalizzato).
Nel caso di carte revolving, invece, il credito al consumo non è limitato all'acquisto del bene de quo, ma è esteso ad una serie potenzialmente indefinita e non limitata di operazioni di finanziamento. Con il che si viola le stesse Istruzioni di Vigilan- za (§ 2.1., co.1-3) che riservano l'attività di promozione e collocazione dei prodotti e servizi bancari fuori sede “[agli stessi] dipendenti [della banca], ai promotori finanziari, nonché ad altre banche o SIM e rispettive reti di promotori finanziati ed enti assicurati- vi e rispettivi agenti assicurativi”.
12 Il comunicato della Banca d'Italia del 9.9.2002, emanato dopo l'entrata in vigo- re del d.lgs.374/1999 e del DM 485/2001, non modifica tale impianto, ma prevede che gli intermediari finanziari, di cui agli artt.106 e 107 TUB, come i relativi agenti in attivi- tà finanziaria, sono ricompresi “tra i soggetti abilitati all'offerta fuori sede (promozione
e collocamento) di prodotti e servizi per conto delle banche” (punto 1.2., co.1, del co- municato). Per lo svolgimento di tale attività è necessaria la stipula di “apposita con- venzione con la banca”; convenzione che “deve limitare l'operatività degli intermediari
a prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali siano predefiniti dalla banca e non modificabili;
…” (punto 1.2, co.2).
Il comunicato del 14.1.2006, richiamato dall'appellante, a sua volta non intro- duce particolari innovazioni, ma si limita a precisare, per quanto interessa nel presente giudizio, che la banca poteva avvalersi anche direttamente di agenti in attività finanzia- ria per la collocazione fuori sede dei propri prodotti ma con limitazioni.
Così testualmente: “Per quanto riguarda gli agenti in attività finanziaria, si trat- ta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o più intermediari finanziari ex art. 106 o 107 del TUB di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrat- tuali. In proposito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attività finanziaria, ai sensi della disciplina di settore (decreto ministeriale n. 485 del 2001), ol- tre a stipulare contratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107
TUB, possono svolgere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell'esercizio delle attività indicate nell'art.
106, comma 1, del TUB. Cio' posto, si ritiene che gli agenti in attività finanziaria, per effetto del citato decreto ministeriale, non possano svolgere per conto delle banche at- tività di promozione di prodotti bancari diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 1, del TUB, né attività di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d'Italia ha interessato il
Ministero dell'economia; si precisa che l'ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilità di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilità che restereb- be comunque esclusa. Si conferma infine - ove non diversamente disciplinato con la presente comunicazione - quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede richiamate in premessa. Il contenuto della presente comunicazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
13 Le disposizioni ratione temporis applicabili sono chiare: la collocazione del pro- dotto bancario fuori sede per mezzo del fornitore del bene poteva avvenire unicamente per il c.d. credito al consumo finalizzato (cioè per l'operazione di finanziamento funzio- nale all'acquisto del bene di consumo venduto dallo stesso fornitore del bene); un'operazione di finanziamento mediante carta di credito revolving, come quella avve- nuta nel caso di specie e sopra descritta, trascende il credito finalizzato e non poteva essere collocata se non mediante gli altri soggetti abilitati, la cui attività era un'attività riservata (tra costoro, gli agenti in attività finanziaria). Tale riserva d'attività ha rilievo pubblicistico ed è presidiata da norme penali. Ad esempio, quanto all'attività degli agenti in attività finanziaria, rileva la disciplina dell'art.5 del d.lgs. 153/1997, che è in- tervenuto a dettare – in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il 1994 – le prime norme di integrazione alla direttiva 91/ 308/CEE prevedendo: "1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 feb- braio 1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al medesimo articolo [tra cui il d.lg.s 374/1999], in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di rici- claggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibili- tà economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte del- la criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 2. Ai fini delle attività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette at- tività sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal
Ministro del tesoro".
3. Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n.
52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni".
Nei fatti la banca appellante ha utilizzato, per la collocazione dei propri prodotti,
i fornitori dei beni che hanno svolto, niente più niente meno, come ritenuto dalla Corte di Cassazione nel precedente richiamato, che attività di agente in attività finanziaria di- rettamente per conto della banca, pur non essendo iscritti nell'elenco tenuto presso l'UIC.
8.3. Quanto, infine, al sesto ed ultimo motivo, anch'esso è privo di fondamento.
14 Corretto l'assunto di parte appellante che il riferimento alla prescrizione decennale ser- viva unicamente per fondare l'eccezione d'inammissibilità dell'azione di nullità per di- fetto di interesse ad agire, l'esito della lite non cambia.
Infatti, il ricorrente ha proposto un'azione di accertamento della nullità contrat- tuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi, senza tuttavia pro- muovere azione di ripetizione di indebito oggettivo.
La nullità invocata è una nullità totale, che travolge il contratto nella sua inte- rezza e non singole clausole.
Questo significa:
a) che il contratto è nullo nella sua integrità e lo è ab origine, il che comporta che i rapporti tra le parti vanno definiti alla luce della disciplina dell'indebito oggettivo.
Il consumatore deve restituire tutti i finanziamenti ricevuti e su di essi devono essere calcolati gli interessi ex art.2033 c.c., alla stessa maniera la banca deve restituire tutti i pagamenti ricevuti, oltre interessi ex art.2033 c.c., le relative partite potranno essere oggetto di compensazione, che le parti potranno definire in via stragiudiziale o in appo- sito giudizio, ferma l'eventuale possibilità in tale sede di far valere anche la prescrizio- ne decennale. Non si pone, quindi, in termini attuali la questione della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo, che potrà essere fatta valere se e quando il ricorrente proporrà azione di indebito oggettivo;
b) che non è corretto parlare, nel caso di specie, di un'inammissibilità (totale o parziale) dell'azione di nullità contrattuale: il contratto è uno e uno soltanto, gli utilizzi del credito c.d. rotativo sono plurimi. E' rispetto all'unico contratto che si misura l'interesse ad agire con l'azione di nullità e nel caso di specie tale interesse sussiste perché, finanche secondo la stessa prospettazione dell'appellante, non è maturata al- cuna prescrizione dell'azione di indebito oggettivo in relazione agli utilizzi e agli addebi- ti avvenuti successivamente al 25.05.2013 (il ricorso in primo grado, primo atto inter- ruttivo, è stato depositato in data 25.05.2023) e documentati dall'estratto conto del rapporto prodotto in giudizio (dal quale emerge una serie continua di utilizzi ed addebi- ti sino all'anno 2022).
9. In conclusione, l'appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma del provvedimento impugnato anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi
è tempestivo e specifico motivo di appello se non la richiesta di condanna della
contro
- parte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado.
Le spese di grado seguono la soccombenza.
15 Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), esse sono liqui- date a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, applicando il DM
55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, con questi impor- ti: fase 1: euro 1543,50; fase 2: 1.063,50 euro;
fase 4: 1735,00 euro. Nulla per la fa- se 3 (trattazione/istruttoria), da considerarsi non effettivamente tenuta. Totale:
4.342,00. La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giuri- sprudenza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass.
12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nella misura della metà.
Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, è posto a carico della soccombente.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del con- tributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che liquida in € 2.171,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali (come per legge), da distrarsi a favore del difensore,
Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 12-12-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
AR ZI
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
16 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- AR ZI Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2400/2023, promossa
DA
, con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto 48, Parte_1
C.F. , in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. David P.IVA_1
Straulino del Foro di Roma (C.F. ), giusta procura generale alle li- C.F._1 ti del 26.02.2020 (a rogito notaio di Firenze rep. 88750/16619), ed Persona_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandro Barcali, con studio in Firen- ze, Via Pellicceria n.8 (indirizzo PEC ). Email_1
APPELLANTE
CONTRO
residente in [...],Controparte_1
C.F. rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. An- C.F._2 drea Ruocco, domiciliatario con studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 (pec:
[...]
, per mandato in calce alla comparsa di costitu- Email_2 zione.
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
1 Ordinanza n. rep. 6115/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 03/11/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: - in via pregiudiziale, rilevato che il Legislatore nel D.lgs. n. 374/1999 ha illegittimamente subdelegato una funzione normativa al Ministero del Tesoro in contrasto con il dettato della legge delega e ritenuta ammissibile, in quanto rilevante e non manifestamente in- fondata, la pregiudiziale eccezione di costituzionalità dell'art. 3 comma 2, del D.lgs. n.
374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della Cost., sospendere il presente giudizio, rimettendo il vaglio di legittimità della norma alla Corte costituzionale;
- in via princi- pale, nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare l'Ordinanza impugnata rigettando le domande dell'odierno Appellato, in quanto inammissibili per carenza di in- teresse ad agire, improcedibili ed infondate e, comunque, rigettando l'avversa doman- da di nullità; - in via subordinata, riformare l'Ordinanza laddove ha rigettato
l'eccezione di inammissibilità della domanda di nullità per intervenuta parziale prescri- zione dell'eventuale azione di ripetizione di indebito. Il tutto con condanna del sig. Pt_2
- alla rifusione di onorari, competenze e spese di lite del doppio grado di giudizio;
[...] nonché alla - restituzione della somma di Euro 4.231,04, oneri di legge e ritenuta di acconto nel mentre versata, oltre interessi legali decorrenti dal giorno 8.11.2025, data dell'avvenuto da parte di in favore del procuratore antistatario;
- in subor- Parte_1 dine, nella denegata ipotesi in cui l'appello proposto non dovesse essere accolto, di- sporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in conside- razione dell'evidente contrasto giurisprudenziale delineatosi sul tema oggetto di causa.
Salvis iuribus”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte adita, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento. b) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore an- ticipatario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze, Parte_1 meglio individuata in epigrafe, emessa all'esito del procedimento sommario di cogni- zione proposto da Controparte_1
Con tale ordinanza il giudice di primo grado, respinte le eccezioni di inammissi- bilità dell'azione di nullità per prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito e di im-
2 procedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ha accertato e di- chiarato la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving concluso dalle parti nell'anno 2005 e meglio individuato in atti, e ha accertato il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.
Ricostruita la vicenda nei termini proposti dal ricorrente, ovvero nel senso che in data 11/12/2005, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico presso un negozio della grande distribuzione e grazie alla promozione di un addetto dello stesso negozio, il aveva concluso con un contratto per la concessione di CP_1 Parte_1 una linea di credito utilizzabile mediante carta revolving usata per la prima volta pro- prio per l'acquisto dell'elettrodomestico, e richiamandosi all'orientamento adottato dai collegi territoriali dell'Arbitro Bancario e Finanziario nonché dallo stesso ufficio giudizia- rio in precedenti decisioni, il Tribunale di Firenze ha ritenuto:
(a) che la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 riserva ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC “l'esercizio professionale nei confronti del pub- blico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n) del- lo stesso decreto”;
(b) che tale disciplina può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e con- clusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con inter- mediari finanziari (c.d. credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di finanziamenti utilizzabili mediante carta di credito c.d. re- volving, né queste ultime rientrano tra le carte di pagamento, altra ipotesi eccettuata dalla disciplina di riferimento;
(c) che, nel caso di specie, “l'attività del negoziante non si [era] limitata alla di- stribuzione di una carta di pagamento, ma [aveva] raccolto una proposta contrattuale relativa alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credi- to, di tipo revolving”;
(d) che la disciplina del d.lgs. 374/1999 ha rilevanza pubblicistica, sicché il con- tratto concluso in violazione della stessa è nullo ex art.1418 c.c.;
(e) che, per effetto della dichiarata nullità contrattuale, le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento c.d. revolving devono essere restituite non al tasso di interesse pattuito, dichiarato nullo, ma al tasso legale di interesse tempo per tempo vi- gente;
3 (f) che l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente è infondata, consi- derato che il ricorrente ha proposto soltanto una domanda di accertamento della nullità contrattuale, la quale è imprescrittibile.
2. ha proposto tempestivo appello, censurando Parte_1 Parte_1
l'ordinanza de qua
per questi motivi
:
i) Con il primo motivo - rubricato “erroneità dell'Ordinanza nella parte in cui di- chiara la nullità della per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e Parte_3 dell'art. 2, D.M. 485/2001. Inapplicabilità della disciplina sotto un profilo soggettivo” -
l'appellante sostiene che l'art. 2 decreto MEF n.485/2001, sotto il profilo soggettivo, non possa trovare applicazione nel caso di specie, poiché disciplina il rapporto tra in- termediario finanziario e agente, mentre il rapporto banca/agente è regolato esclusi- vamente dalla normativa emanata dalla Banca d'Italia.
ii) Con il secondo motivo, rubricato “erroneità della individuazione del perimetro della riserva di attività e degli obblighi informativi in capo alla Banca”, l'appellante as- sume di aver assolto tutti gli obblighi informativi, avendo consegnato al Cliente tutte le principali informazioni inerenti alla Linea di Credito.
Inoltre, secondo l'appellante, l'attività dell'impresa convenzionata si era limitata al solo riconoscimento del Cliente e non anche alla conclusione del contratto di finan- ziamento. In altre parole, l'attività dell'Impresa convenzionata “non era “di promozione
e collocamento”, ma era limitata al solo riconoscimento del Cliente e alla trasmissione della proposta contrattuale alla Banca. Null'altro. La – e solo la – svolgeva Pt_1 Pt_1
l'analisi sul merito creditizio e, dopo aver condotto le più opportune valutazioni, delibe- rava se concedere il credito figurando come effettiva controparte contrattuale del
Cliente”.
iii) Con il terzo motivo, rubricato “erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n.
374/1999 e del D.M. 485/2001 in relazione al rapporto tra Impresa Conven- CP_2 zionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare strumenti e carte di pagamento”,
l'appellante censura l'ordinanza de qua nella parte in cui non ha ricompreso la promo- zione e il collocamento della linea di credito revolving mediante carta di credito, effet- tuata da un fornitore di beni e servizi, nel perimetro di esclusione della riserva prevista per gli agenti in attività finanziaria. iv) Con il quarto motivo – rubricato “in subordine, erronea interpretazione del
D.M. 485/2001” - l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui non ha compreso la carta revolving nella nozione di cui all'art. 2, comma 2, del d. MEF
4 n. 485/2001, che prevede la possibilità di avvalersi di imprese convenzionate per la di- stribuzione di carte di pagamento.
Peraltro, osserva l'appellante, all'epoca della conclusione del contratto era pras- si collocare le carte revolving tramite rivenditori convenzionati, e solo la normativa successiva ne aveva escluso tale possibilità.
v) Con il quinto motivo, rubricato “travisamento delle regole di trasparenza per effetto dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione in questione”, l'appellante sostiene che il giudice di primo grado ha errato nel dichiarare nullo il contratto de quo, basandosi sul presupposto “che le operazioni di credito revolving abbiano natura pre- suntivamente poco trasparente”, poiché nel giudizio di validità non rileva la valutazione sulla trasparenza. Inoltre, l'appellante osserva di aver fornito al Cliente tutta la docu- mentazione necessaria, al fine di renderlo edotto delle condizioni contrattuali. vi) Con il sesto motivo – rubricato “erroneità dell'Ordinanza per non aver valu- tato l'eccezione di inammissibilità della azione di nullità. Vizio di extrapetizione” –
l'appellante contesta l'ordinanza nella parte in cui afferma: “Parte ricorrente infatti ha promosso una mera azione di accertamento, per sua natura imprescrittibile, chiedendo solo l'accertamento del proprio diritto a restituire le somme ricevute in prestito gravate del solo interesse al tasso legale”.
Rileva che l'eccezione sollevata non riguardava la prescrizione dell'azione di ri- petizione: il richiamo alla prescrizione era funzionale a giustificare la proposta eccezio- ne di inammissibilità della domanda di nullità per difetto di interesse ad agire.
3. Si è costituita in giudizio parte appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, opponendosi nel merito ai singoli motivi e chiedendone il rigetto.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 10-12-2025, sulle con- clusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scrit- ta.
Motivi della decisione
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ex art.348 bis cpc, è desti- tuita di fondamento. La necessità di un intervento della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363 bis cpc, di cui si dirà nel successivo paragrafo, dimostra perciò stesso che l'appello non era privo di ragionevoli probabilità di essere accolto.
5 6. La questione di legittimità costituzionale dell'art.3 del d.lgs.374/1999.
In comparsa conclusionale, l'appellante ha sollevato questione di legittimità costi- tuzionale per eccesso di delega dell'art.3 del d.lgs.374/1999, per violazione degli artt.76 e 77 Cost., nella parte in cui subdelega il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria.
Sostiene l'appellante che la delega, così come esercitata nel d.lgs. n. 374/1999, configura una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di subdele- ga in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata.
L'art. 3 D.lgs. n. 374/1999, in forza della delega contenuta nell'art. 15 comma 1 lett. c) della l. n. 52/1996 che disponeva “la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese” a mezzo di decreti legislativi, si limita a prevedere – osserva l'appellante – solo la costituzione dell'elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall'UIC senza determinare, peraltro in un panorama normativo all'epoca vigen- te che non conosceva la definizione di agente in attività finanziaria, il perimetro sog- gettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività.
Pertanto, secondo l'appellante “non vi è dubbio che l'eccezione di illegittimità co- stituzionale sollevata dalla non sia manifestamente infondata non avendo il Pt_1
D.lgs. n. 374/1999 determinato il perimetro della attività di agenzia in attività finanzia- ria e non essendo possibile neppure in via interpretativa ricavare con alcun margine di certezza il contenuto della attività riservata.”.
Nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dare conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in ma- teria di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolar- mente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della leg- ge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n.52/1996 è la c.d. legge comunitaria per l'anno 1994 che, per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett.c, del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle di- sposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modifi-
6 cazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferi- mento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità
e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del- le finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente leg- ge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dal- la legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991,
d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:[…] n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico ban- cario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art.3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma
1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art.3, co.2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di com- patibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi l'art.3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
7 L'art.2 DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art.3, co.2 del decreto delegato, ha stabilito: “
1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente in- caricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti ri- conducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle al- tre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promo- zione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo uni- co bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Ciò premesso sul quadro normativo di rilievo, l'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata, palese essendo che la definizione delle attività cui estende- re, ai sensi dei principi e criteri direttivi previsti nell'art.15, co.1 lett.c) della legge co- munitaria per l'anno 1994, l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, è contenuta nell'art.1, co.1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n), essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la definizione della normativa secondaria, di dettaglio.
E' l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, defini- to nella stesso articolo 1, come "legge n. 197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate.
Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria pre- vista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei con- fronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco te- nuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trat- tasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozio-
8 ne, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza della preponente.
In considerazione di quanto esposto deve concludersi che il decreto legislativo abbia rispettato la delega, demandando al decreto ministeriale solo la specificazione e lo sviluppo in dettaglio di quanto già previsto. E ciò è perfettamente compatibile con il parametro di cui all'art.76 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, è consentito «al decreto delega- to il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione “di emanare normative di ti- po regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (senten- za n. 106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)” (sentenza n.
104 del 2017)» (Corte cost. n. 79 del 2019, in motivazione). D'altra parte, per ripetere le parole della Corte costituzionale, «la legge delega, in parte qua, non vietava affatto al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già prevista e giudicata ammissibile da questa Corte (sentenza n. 33 del 2011)» (Corte cost. n. 261 del 2017, in motivazione).
Non giova a evocare il precedente di cui alla sentenza n. 104 del Parte_1
2017 della Corte costituzionale, atteso che in quell'occasione il legislatore delegato si era sostanzialmente limitato a riprodurre il contenuto della delega senza aggiungervi pressoché nulla – diversamente dalla fattispecie in esame, in cui, alla luce di quanto in precedenza illustrato, il decreto legislativo ha direttamente ossequiato la delega, limi- tandosi ad affidare al regolamento l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali a livello di fonte primaria – dislocando di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti.
L'eccezione d'incostituzionalità è dunque manifestamente infondata e va pertanto disattesa
7. L'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione.
Questa corte, in diversa composizione, in altra causa in cui era parte sempre Fin- domestic, con riferimento ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella in esame e per la risoluzione di identiche questioni di diritto, ha proposto rinvio pregiudi- ziale alla Corte di Cassazione che, con la recente pronuncia 13/5/2025, n.12838, ha così statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n.
485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita
9 l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elen- co istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.”.
In motivazione la Corte di nomofilachia ha osservato, tra l'altro: “la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in at- tività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promo- zione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di fi- nanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non
è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […]
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finan- ziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali inter- mediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, conno- tano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta
l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di fi- nanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'interme-
10 diario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. […] Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero fru- strate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'in- tervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamen- to, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con
l'intermediario finanziario”.
8. I motivi d'appello.
Ciò premesso, i primi cinque motivi d'appello, che possono essere trattati con- giuntamente, sono infondati.
8.1. In fatto, è documentale che il contratto di finanziamento è stato promosso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs 374/1991, che in occasione dell'acquisto del bene di consumo effettuato dal ha consigliato di ac- CP_1 cendere con una linea di credito da utilizzare con carta revolving (anzitutto Parte_1 per l'acquisto dell'elettrodomestico stesso).
8.2. In diritto, la pronunzia della Suprema Corte, sopra riportata, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485 e l'attività di promozione e con- clusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al con- sumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte, cioè il divieto opera anche quando il negoziante si limi- ta a promuovere la conclusione del contratto di finanziamento, presentando l'offerta di credito all'acquirente del bene e trasmettendo la richiesta di finanziamento all'intermediario finanziario autorizzato e convenzionato;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
11 Tale pronuncia risolve le questioni di diritto poste con i primi cinque motivi d'appello, come sopra sintetizzati. E l'appellante non offre argomenti nuovi, cioè non esaminati dalla Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, che possano portare ad una rivalutazione delle questioni.
Può aggiungersi che la Corte, intervenendo in sede di rinvio pregiudiziale in cui era parte proprio , ha anche affrontato implicitamente la que- Parte_1 stione dell'estensione soggettiva, riproposta con il primo motivo, ritenendo evidente- mente che la banca non si potesse avvalere del fornitore del bene per un'operazione di credito al consumo che non si esauriva con la vendita del bene, ma che si concretava in una messa a disposizione di una somma di danaro che poteva essere utilizzata con- tinuamente previo rimborso dei prelievi precedenti, che andavano a ricostituire la di- sponibilità (c.d. credito rotativo).
E, in effetti, in questo senso vanno interpretate le Istruzioni di Vigilanza della
Banca d'Italia menzionate dall'appellante.
Le Istruzioni del 1999 (antecedenti al d.lgs.374/1999) – sezione III Attività
Bancaria fuori sede § 2.1., co.4 – stabilivano, fra l'altro, circa la promozione e il collo- camento dei prodotti e servizi bancari e finanziari, che “Limitatamente alle operazioni di credito al consumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio commerciale. Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo for- mulari, non modificabili, forniti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfeziona- no solo con il successivo consenso della banca stessa. Il processo di valutazione del ri- schio deve rimanere di esclusiva competenza della banca”.
La formulazione letterale di tali istruzioni rende evidente che la banca poteva utilizzare come collocatore il fornitore del bene ma limitatamente alle sole operazioni di credito al consumo effettuate per l'acquisto del bene stesso (cd. credito al consumo fi- nalizzato).
Nel caso di carte revolving, invece, il credito al consumo non è limitato all'acquisto del bene de quo, ma è esteso ad una serie potenzialmente indefinita e non limitata di operazioni di finanziamento. Con il che si viola le stesse Istruzioni di Vigilan- za (§ 2.1., co.1-3) che riservano l'attività di promozione e collocazione dei prodotti e servizi bancari fuori sede “[agli stessi] dipendenti [della banca], ai promotori finanziari, nonché ad altre banche o SIM e rispettive reti di promotori finanziati ed enti assicurati- vi e rispettivi agenti assicurativi”.
12 Il comunicato della Banca d'Italia del 9.9.2002, emanato dopo l'entrata in vigo- re del d.lgs.374/1999 e del DM 485/2001, non modifica tale impianto, ma prevede che gli intermediari finanziari, di cui agli artt.106 e 107 TUB, come i relativi agenti in attivi- tà finanziaria, sono ricompresi “tra i soggetti abilitati all'offerta fuori sede (promozione
e collocamento) di prodotti e servizi per conto delle banche” (punto 1.2., co.1, del co- municato). Per lo svolgimento di tale attività è necessaria la stipula di “apposita con- venzione con la banca”; convenzione che “deve limitare l'operatività degli intermediari
a prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali siano predefiniti dalla banca e non modificabili;
…” (punto 1.2, co.2).
Il comunicato del 14.1.2006, richiamato dall'appellante, a sua volta non intro- duce particolari innovazioni, ma si limita a precisare, per quanto interessa nel presente giudizio, che la banca poteva avvalersi anche direttamente di agenti in attività finanzia- ria per la collocazione fuori sede dei propri prodotti ma con limitazioni.
Così testualmente: “Per quanto riguarda gli agenti in attività finanziaria, si trat- ta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o più intermediari finanziari ex art. 106 o 107 del TUB di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrat- tuali. In proposito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attività finanziaria, ai sensi della disciplina di settore (decreto ministeriale n. 485 del 2001), ol- tre a stipulare contratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107
TUB, possono svolgere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell'esercizio delle attività indicate nell'art.
106, comma 1, del TUB. Cio' posto, si ritiene che gli agenti in attività finanziaria, per effetto del citato decreto ministeriale, non possano svolgere per conto delle banche at- tività di promozione di prodotti bancari diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 1, del TUB, né attività di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d'Italia ha interessato il
Ministero dell'economia; si precisa che l'ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilità di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilità che restereb- be comunque esclusa. Si conferma infine - ove non diversamente disciplinato con la presente comunicazione - quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede richiamate in premessa. Il contenuto della presente comunicazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
13 Le disposizioni ratione temporis applicabili sono chiare: la collocazione del pro- dotto bancario fuori sede per mezzo del fornitore del bene poteva avvenire unicamente per il c.d. credito al consumo finalizzato (cioè per l'operazione di finanziamento funzio- nale all'acquisto del bene di consumo venduto dallo stesso fornitore del bene); un'operazione di finanziamento mediante carta di credito revolving, come quella avve- nuta nel caso di specie e sopra descritta, trascende il credito finalizzato e non poteva essere collocata se non mediante gli altri soggetti abilitati, la cui attività era un'attività riservata (tra costoro, gli agenti in attività finanziaria). Tale riserva d'attività ha rilievo pubblicistico ed è presidiata da norme penali. Ad esempio, quanto all'attività degli agenti in attività finanziaria, rileva la disciplina dell'art.5 del d.lgs. 153/1997, che è in- tervenuto a dettare – in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il 1994 – le prime norme di integrazione alla direttiva 91/ 308/CEE prevedendo: "1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 feb- braio 1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al medesimo articolo [tra cui il d.lg.s 374/1999], in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di rici- claggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibili- tà economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte del- la criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 2. Ai fini delle attività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette at- tività sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal
Ministro del tesoro".
3. Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n.
52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni".
Nei fatti la banca appellante ha utilizzato, per la collocazione dei propri prodotti,
i fornitori dei beni che hanno svolto, niente più niente meno, come ritenuto dalla Corte di Cassazione nel precedente richiamato, che attività di agente in attività finanziaria di- rettamente per conto della banca, pur non essendo iscritti nell'elenco tenuto presso l'UIC.
8.3. Quanto, infine, al sesto ed ultimo motivo, anch'esso è privo di fondamento.
14 Corretto l'assunto di parte appellante che il riferimento alla prescrizione decennale ser- viva unicamente per fondare l'eccezione d'inammissibilità dell'azione di nullità per di- fetto di interesse ad agire, l'esito della lite non cambia.
Infatti, il ricorrente ha proposto un'azione di accertamento della nullità contrat- tuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi, senza tuttavia pro- muovere azione di ripetizione di indebito oggettivo.
La nullità invocata è una nullità totale, che travolge il contratto nella sua inte- rezza e non singole clausole.
Questo significa:
a) che il contratto è nullo nella sua integrità e lo è ab origine, il che comporta che i rapporti tra le parti vanno definiti alla luce della disciplina dell'indebito oggettivo.
Il consumatore deve restituire tutti i finanziamenti ricevuti e su di essi devono essere calcolati gli interessi ex art.2033 c.c., alla stessa maniera la banca deve restituire tutti i pagamenti ricevuti, oltre interessi ex art.2033 c.c., le relative partite potranno essere oggetto di compensazione, che le parti potranno definire in via stragiudiziale o in appo- sito giudizio, ferma l'eventuale possibilità in tale sede di far valere anche la prescrizio- ne decennale. Non si pone, quindi, in termini attuali la questione della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo, che potrà essere fatta valere se e quando il ricorrente proporrà azione di indebito oggettivo;
b) che non è corretto parlare, nel caso di specie, di un'inammissibilità (totale o parziale) dell'azione di nullità contrattuale: il contratto è uno e uno soltanto, gli utilizzi del credito c.d. rotativo sono plurimi. E' rispetto all'unico contratto che si misura l'interesse ad agire con l'azione di nullità e nel caso di specie tale interesse sussiste perché, finanche secondo la stessa prospettazione dell'appellante, non è maturata al- cuna prescrizione dell'azione di indebito oggettivo in relazione agli utilizzi e agli addebi- ti avvenuti successivamente al 25.05.2013 (il ricorso in primo grado, primo atto inter- ruttivo, è stato depositato in data 25.05.2023) e documentati dall'estratto conto del rapporto prodotto in giudizio (dal quale emerge una serie continua di utilizzi ed addebi- ti sino all'anno 2022).
9. In conclusione, l'appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma del provvedimento impugnato anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi
è tempestivo e specifico motivo di appello se non la richiesta di condanna della
contro
- parte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado.
Le spese di grado seguono la soccombenza.
15 Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), esse sono liqui- date a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, applicando il DM
55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, con questi impor- ti: fase 1: euro 1543,50; fase 2: 1.063,50 euro;
fase 4: 1735,00 euro. Nulla per la fa- se 3 (trattazione/istruttoria), da considerarsi non effettivamente tenuta. Totale:
4.342,00. La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giuri- sprudenza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass.
12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nella misura della metà.
Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, è posto a carico della soccombente.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del con- tributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che liquida in € 2.171,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali (come per legge), da distrarsi a favore del difensore,
Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 12-12-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
AR ZI
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
16 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
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