Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00217/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00154/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariagabriella Spata, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Zanardelli, n. 66;
contro
- il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39
per la condanna:
del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti, in solido, al risarcimento ex art. 30, V comma, c.p.a. di tutti i danni subiti e subendi dalla parte ricorrente a causa e per effetto dei dinieghi di riconoscimento dell’infermità sofferta come dipendente da causa di servizio e di corresponsione dell’equo indennizzo, di cui alla domanda presentata in data 12.04.2003; dinieghi annullati da codesto on.le TAR (da ultimo con sentenza n. -OMISSIS- del 05.07.2024) e dal Consiglio di Stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 il dott. TO BO e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 154 del 2025 di cui all’epigrafe, notificato il 05.02.2025 e depositato il 18.02.2025, la parte ricorrente ha domandato “ la condanna del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei legali rappresentanti, in solido, al risarcimento ex art. 30, v comma, c.p.a. di tutti i danni subiti e subendi dalla parte ricorrente a causa e per effetto dei dinieghi di riconoscimento dell’infermità sofferta come dipendente da causa di servizio e di corresponsione dell’equo indennizzo, di cui alla domanda presentata in data 12.04.2003; dinieghi annullati da codesto on.le T.a.r. (da ultimo con sentenza n. -OMISSIS- del 05.07.2024) e dal Consiglio di Stato” .
2. In data 19.02.2025, con atto di mero stile, si sono costituite le Amministrazioni statali intimate le quali, con memoria depositata in data 03.07.2025, hanno insistito per il rigetto del ricorso stante l’insussistenza della colpa dell’Amministrazione dovuta alla complessità dei fatti e posto il difetto di prova con riguardo al risarcimento del danno richiesto.
3. In vista dell’udienza pubblica, la parte ricorrente ha depositata la memoria ex art. 73 c.p.a., mentre la difesa erariale ha depositato la documentazione a comprova della corresponsione degli stipendi arretrati per il periodo 2003-2004.
4. All’udienza pubblica del 09.02.2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso va respinto, per le ragioni che di seguito si esporranno.
5.1. In via preliminare torna utile una ricognizione dei principi interpretativi in materia di risarcimento del danno.
5.2. In termini generali, secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, i presupposti per l’integrazione di un fatto illecito ex art. 2043 c.c. derivante dall’attività amministrativa sono: “ a) l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento amministrativo che ha cagionato la lesione dell’interesse legittimo (il c.d. danno ingiusto o danno evento); b) il danno, patrimoniale o non patrimoniale, prodotto nella sfera giuridica del privato (c.d. danno conseguenza); c) il nesso causale tra la condotta dell’amministrazione e il danno e d) la colpa dell’amministrazione ” (cfr. ex multis , T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 29/12/2025, (ud. 17/12/2025- dep. 29/12/2025) sentenza n. 2173; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 luglio 2018, sentenza n. 4191), cosicché “ il risarcimento del danno non è una conseguenza diretta e costante dell’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo ” (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. II, 24 luglio 2020, sentenza n. 4732).
5.3. Inoltre, non va omesso che, in materia di responsabilità della Pubblica Amministrazione, ai fini del risarcimento dei danni provocati da illegittimo esercizio del potere amministrativo, è onere del ricorrente ex art. 2697 cod. civ. fornire al Giudice la prova sia dell’esistenza che dell’entità del danno lamentato, atteso che nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento; quest’ultimo, infatti in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra Amministrazione e privato, la quale contraddistingue l’esercizio del pubblico potere e il correlato rimedio dell’azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella di risarcimento dei danni, in ordine alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del predetto principio dispositivo, sancito in generale dall’art. 2697, comma 1, cod. civ. (cfr. T.A.R. Lazio sez. II - Roma, 01/08/2023, sentenza n. 12932; T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, sentenza n. 284 del 26.4.2023).
5.4. Così premessi i principi giurisprudenziali in materia, va osservato come nel caso di specie sussista l’obiettiva antigiuridicità del potere esercitato, stante l’illegittimità dei provvedimenti impugnati come accertata dalle pronunce prodotte in giudizio.
5.5. Di contro, merita più approfondita riflessione lo scrutinio dei danni conseguenza.
5.6. L’indicazione dei predetti danni – come emerge dalla lettura di pagina 8 e 9 del ricorso introduttivo e da pagina 10, 11 e 12 della memoria depositata in data 23.12.2025 – è generica e priva di specifica prova in ordine all’entità degli stessi.
5.7. Quanto alle speciali elargizioni, alla pensione privilegiata (attribuita dal 2024 come comprovato in atti), nonché “all’esenzione da riduzioni stipendiali nei periodi di malattia connessi all’infermità” , la parte ricorrente, da un lato, non le individua, né le quantifica – nemmeno depositando un prospetto di parte-perizia – e, dall’altro lato, non allega il dies a quo delle relative spettanze.
5.8. Quanto alla corresponsione degli stipendi arretrati per il periodo 2003-2004, gli stessi – come emerge ex actis e come peraltro non contestato dalla parte ricorrente – sono stati corrisposti nel giugno 2025.
5.9. Anche in relazione alle cure mediche che non ha potuto sostenere in quanto non coperte dal servizio sanitario nazionale, non allega né prova di aver sostenuto spese in proprio e non si comprende dunque quale tipologia di danno richiede, né la relativa quantificazione.
5.10. Anche il danno non patrimoniale è allegato genericamente ( “notevoli stati ansioso-depressivi” ), senza alcuna documentazione a comprova. È stata depositata solo una attestazione medica relativa all’effettuazione di una visita presso il centro di salute mentale, senza che vi sia alcun esito in atti della stessa.
5.11. Infine, generica è l’allegazione relativa allo stato di famiglia e dei familiari a carico.
5.12. In proposito, va peraltro osservato che non può accedersi alla richiesta, formulata dalla parte ricorrente, di ammissione di una consulenza tecnica vertente sul quantum dei pregiudizi subiti giacché, come osservato in giurisprudenza, “ se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. per fornire la prova del danno subito e della sua entità, è comunque ineludibile l’obbligo di allegare circostanze di fatto precise, non potendosi, in assenza di ciò, fare ricorso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., perché tale norma presuppone l’impossibilità di provare l’ammontare preciso del pregiudizio subito, né può essere invocata una consulenza tecnica d’ufficio, diretta a supplire al mancato assolvimento dell’onere di allegazione e prova da parte del privato. (così, T.A.R. Lazio sez. II - Roma, 01/08/2023, sentenza n. 12932; Cons. St., sez. V, sentenza n. 1239 del 25.3.2016).
6. In sintesi, il ricorso va rigettato in quanto la parte ricorrente non ha assolto all’onere della prova gravante sulla stessa con riguardo ai danni conseguenza subiti.
7. La peculiarità della vicenda esaminata giustifica l’integrale compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 09 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
OR MA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
TO BO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO BO | OR MA |
IL SEGRETARIO