Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 334
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Spettanza del regime agevolativo per lavoratori impatriati

    La Corte ha ritenuto che la contribuente avesse il domicilio fiscale in Italia già dal 26/05/2015, per un periodo superiore alla maggior parte dell'anno d'imposta 2015 (220 giorni). Pertanto, il trasferimento della residenza fiscale è avvenuto nel 2015 e non nel 2016, escludendo la spettanza del beneficio per l'anno 2020.

  • Rigettato
    Erronea valutazione dei fatti e irrilevanza del dato del domicilio fiscale

    Il domicilio fiscale è un indice di radicamento provato da documenti e non meramente presunto. La questione del titolo di soggiorno non è decisiva ai fini dell'art. 2 TUIR. L'inizio del rapporto di lavoro il 06/07/2015 è stato considerato irrilevante ai fini dell'anticipazione del domicilio fiscale al 26/05/2015, in quanto la norma agevolativa non richiede uno specifico intervallo temporale tra trasferimento e inizio attività, purché sia ravvisabile un collegamento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2 TUIR

    La sentenza impugnata applica correttamente l'art. 2 TUIR, considerando i criteri (iscrizione anagrafica, domicilio, residenza civilistica) alternativi e la sussistenza per la maggior parte del periodo d'imposta. Il giudice ha individuato il domicilio fiscale per un periodo superiore a 183 giorni, valorizzando una risultanza documentale.

  • Rigettato
    Omessa applicazione dell'art. 115 c.p.c.

    Il motivo è formulato in termini generali e non individua un fatto storico decisivo non contestato omesso dal giudice. Il giudice ha considerato i fatti dedotti dalla contribuente, ma li ha ritenuti non idonei a superare la risultanza del domicilio fiscale.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 14, è chiamata a decidere sull'appello proposto da una contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il suo ricorso avverso il diniego di rimborso IRPEF per l'anno 2020, pari a euro 11.626,00. La contribuente aveva richiesto tale rimborso sulla base dell'applicazione del regime agevolativo dei lavoratori impatriati previsto dall'art. 16 del d.lgs. 147/2015, sostenendo di aver trasferito la propria residenza fiscale in Italia a decorrere dal 2016. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Monza e Brianza, aveva negato il rimborso ritenendo che la contribuente non avesse soddisfatto il requisito di non residenza in Italia nei cinque anni precedenti il trasferimento, poiché il suo domicilio fiscale in Italia era da considerarsi acquisito già nel 2015. La sentenza di primo grado aveva confermato tale impostazione, ritenendo pacifica la sussistenza del domicilio fiscale a Monza dal 26/05/2015, data che superava il requisito della maggior parte del periodo d'imposta. La contribuente appellante solleva tre motivi di gravame: I) illegittimità della sentenza per erronea valutazione dei fatti, contestando che il domicilio fiscale fosse acquisito dal 26/05/2015, data in cui avrebbe mantenuto la residenza all'estero e non avrebbe ancora avuto titolo per soggiornare in Italia; II) errata applicazione dell'art. 2 TUIR, sostenendo che la residenza fiscale richieda effettiva presenza e volontà di stabilirsi, non bastando la mera disponibilità di un immobile, e che il 26/05/2015 corrispondesse solo al rilascio del nulla osta al lavoro, atto prodromico al visto; III) omessa applicazione dell'art. 115 c.p.c., asserendo che fatti non contestati avrebbero dovuto fondare la decisione. L'amministrazione appellata, nelle sue controdeduzioni, ribadisce la correttezza del diniego, basato sull'assenza del requisito di non residenza pregressa, dato il domicilio fiscale in Italia dal 2015.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dichiara l'appello infondato e conferma la sentenza impugnata, rigettando la domanda di rimborso. In merito al primo motivo, la Corte rileva che il "domicilio fiscale" valorizzato dal giudice di prime cure è un indice di radicamento provato da documenti in atti e non meramente presunto, e che l'appellante non ha prodotto elementi documentali idonei a smentire tale risultanza, limitandosi a reinterpretarne il significato giuridico. La questione del titolo di soggiorno, pur rilevante sul piano amministrativo, non è decisiva ai fini dell'art. 2 TUIR, poiché il criterio fiscale di residenza/domicilio si fonda su elementi fattuali sostanziali e non coincide necessariamente con la piena regolarità del soggiorno. Inoltre, l'inizio del rapporto di lavoro il 06/07/2015 è stato considerato compatibile con la permanenza in Italia, e la norma agevolativa non richiede uno specifico intervallo temporale tra trasferimento e inizio attività, purché sia ravvisabile un collegamento. Pertanto, il primo motivo è rigettato. Riguardo al secondo motivo, la Corte conferma la corretta applicazione dell'art. 2 TUIR, sottolineando che i criteri di residenza fiscale sono alternativi e devono sussistere per la maggior parte del periodo d'imposta; il giudice di prime cure ha correttamente individuato il domicilio fiscale e lo ha ricondotto al criterio del domicilio/residenza ex art. 43 c.c. per un periodo superiore a 183 giorni, senza che la diversa lettura fattuale dell'appellante dimostri l'erroneità di tale apprezzamento. Infine, il terzo motivo è ritenuto infondato poiché la sentenza impugnata ha considerato i fatti dedotti dalla contribuente, ritenendoli non idonei a superare la risultanza del domicilio fiscale dal 26/05/2015. Di conseguenza, il diniego del rimborso è legittimo. Le spese del giudizio di appello vengono compensate, in considerazione dell'oggetto della controversia e della natura interpretativa della disciplina.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 334
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 334
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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