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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/12/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2399/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2399/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAVANETTO MATTEO, elettivamente domiciliato in VIALE DOMENICO BOLOGNESI 12, FORLI' presso il difensore avv. PAVANETTO MATTEO ATTORE/I contro
(C.F. , nato a [...] il [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. VALENTINI EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ARRIGONI N. 308 47522 CESENA - FRAZ. CASE GENTILI presso il difensore avv. VALENTINI EMANUELE CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 17.7.2025 la ricorrente e 11.7.2025 il resistente, ai quali si sono riportati in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2025. In particolare, la ricorrente ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare che i rapporti tra i Sig.ri e nei confronti del figlio Parte_1 CP_1 CP_2 verranno regolamentati come di seguito: A) alla Sig.ra rimarrà assegnata la
[...] Parte_1 casa familiare in Cesena, via San Carlo n. 631, presso cui coabita e risiede insieme al figlio CP_2
B) i genitori avranno l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente
[...] presso la madre e il padre si impegna ed obbliga a corrispondere il mantenimento (ordinario) nella misura di € 250,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie al consumo, ciò fino al raggiungimento della maggiore età e piena e totale indipendenza economica di C) CP_2 i genitori contribuiranno per il 50% ciascuno, al pagamento delle spese c.d. straordinarie per il figlio nei termini e con le modalità indicate in narrativa, ovvero riferendosi al Protocollo Famiglia adottato dal Tribunale di Forlì e ciò sino al raggiungimento della sua piena indipendenza economica;
D) il minore permarrà presso il padre a settimane alterne dal venerdì pomeriggio al lunedì successivo, quando verrà riaccompagnato direttamente a scuola, fermo restando che il padre potrà vedere e tenere pagina 1 di 8 con sé il figlio tutte le settimane, per due giornate, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo allorquando lo riaccompagnerà a scuola;
I genitori trascorreranno, ogni anno, due settimane di vacanze anche non consecutive con il figlio, fermo l'obbligo di concordare previamente con l'altro genitore il periodo di ferie. Durante il predetto periodo, il diritto di visita rimarrà sospeso. Nel corso delle Festività il minore passerà ad anni alterni il Natale, la Pasqua, l'ultimo dell'anno ed il Primo con il padre o la madre. Con condanna al pagamento delle competenze professionali, RSG 15% Iva e cpa come per legge”. Il resistente ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni diversa argomentazione ed eccezione disattesa e respinta, anche eventualmente revocata in parte qua l'ordinanza dd. 25/5/2025, IN VIA PRINCIPALE - DISPORRE l'affido condiviso del minore nato a [...] il CP_2 16/2/2015, riconoscendo il pari diritto e dovere di ciascun genitore ad istruire, educare e mantenere il figlio, con collocazione paritaria del medesimo presso le abitazioni dei Sigg.ri e CP_1
, secondo le seguenti modalità concrete:– a) il figlio permarrà, con la madre i giorni del Parte_1 lunedì e del martedì, dall'uscita della scuola e sino a quando verrà riaccompagnato da questa a scuola il giorno successivo;
b) il figlio permarrà con il padre i giorni di mercoledì e giovedì all'uscita dalla scuola e sino a quando verrà riaccompagnato da questi a scuola il giorno successivo;
c) il figlio permarrà con ciascuno dei genitori nel fine settimana, a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita della scuola, sino al lunedì quando verrà riaccompagnato a scuola;
d) nei periodi in cui la frequenza scolastica è sospesa, ciascuno dei genitori terrà con sé sino alle ore 9:00 del giorno in cui è CP_2 previsto che lo stesso stia con l'altro genitore;
e) durante il periodo estivo, in periodo di sospensione della scuola, il figlio trascorrerà due periodi, continuativi, di una settimana ciascuno, con ciascun genitore, al fine di consentire di programmare eventuali vacanze;
e) durante il periodo natalizio, ad anni alterni rispetto a ciascun genitore, il figlio trascorrerà sette giorni continuativi a partire dal giorno 23/12 con un genitore ed i restanti sette giorni continuativi con l'altro genitore;
f) durante il periodo pasquale, ad anni alterni rispetto a ciascun genitore, il figlio trascorrerà quattro giorni continuativi a partire dal giovedì santo con un genitore ed i restanti tre giorni continuativi, a partire dal Lunedì dell'Angelo, con l'altro genitore;
g) ciascun genitore contribuirà direttamente alle esigenze ordinarie, di natura economica, del figlio, con riferimento al periodo in cui la stessa starà presso il padre o la madre;
h) ciascun genitore contribuirà in misura del 50% alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie, individuando le stesse e le relative modalità come da Protocollo attualmente vigente presso questo Tribunale. i) l'assegno unico, ovvero ogni altra agevolazione eventualmente erogata a favore della prole, sarà goduta nella misura del 50% da ciascun genitore. - RESPINGERE, alla luce di quanto emerso in corso di causa, la domanda di assegnazione della casa familiare promossa dalla Sig.ra
, nonché le altre richieste formulate dalla stessa, laddove incompatibili con le richieste del Parte_1
Sig. IN VIA ISTRUTTORIA – Si chiede l'ammissione di prova per testi e per interrogatorio CP_1 formale della Sig.ra , sui capitoli di prova contenuti nella comparsa di costituzione e Parte_1 risposta del Sig. dd. 25/3/2024 e non ammessi. Con vittoria di spese, anche generali, e CP_1 compensi di causa, oltre IVA e CNPA, come per legge”. Il PM intervenuto non ha presentato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.9.2023 la ricorrente ha riferito di aver Parte_1 intrattenuto per alcuni anni una stabile relazione con relazione dalla quale è nato il CP_1 figlio minore il 16 febbraio 2015; attualmente la ricorrente risiede presso l'abitazione CP_2 familiare sita in Cesena, via San Carlo, n. 631, di cui è comproprietaria al 50% con il padre del minore, e svolge attività lavorativa come operaia percependo un reddito mensile, ha riferito, di circa euro 900- 1.000. Ha precisato che vive presso i suoi genitori, svolge attività di impiegato CP_1 amministrativo con ruolo di responsabile e percepisce un reddito mensile di circa euro 1.500-1.600. Ha dichiarato che, pur avendo concordato la cessazione della relazione, non è stato possibile raggiungere pagina 2 di 8 un accordo definitivo in ordine all'affidamento del figlio, alla collocazione, al mantenimento e alle modalità di frequentazione. Ha chiesto quindi che la casa familiare rimanesse assegnata a lei, affinché il minore potesse continuare a vivere nell'ambiente in cui è cresciuto, e che venga disposto l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di lei. Ha proposto che il padre possa frequentare il figlio a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, nonché due giornate infrasettimanali nella settimana in cui non lo tiene con sé nel weekend, e che durante le vacanze estive ciascun genitore trascorra due settimane, anche non consecutive, con il minore. Ha inoltre chiesto che il padre si impegni a corrispondere un contributo mensile di euro 250, oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, e che le spese straordinarie vengano ripartite nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo Famiglia del Tribunale competente. Ha infine proposto la regolamentazione delle festività e delle ferie in modo alternato tra i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità e dell'interesse superiore del minore. Con comparsa di costituzione depositata il 25.3.2024 ha riferito che la relazione CP_1 con la ricorrente, protrattasi dal 2010 al 2021, si è conclusa di comune accordo e che dall'unione era nato il figlio il 16 febbraio 2015. Ha precisato che l'abitazione di Via San Carlo, prima CP_2 condivisa, è di proprietà comune al 50% e gravata da mutuo trentennale, con rate mensili di circa euro 370, sostenute da entrambi. Ha dichiarato di aver proposto, nella fase di crisi, un temporaneo allontanamento per tutelare la serenità del minore e di aver iniziato a versare euro 250 mensili per le spese, ma che la ricorrente ha poi impedito il suo accesso alla casa e rifiutato ogni soluzione alternativa, continuando a percepire le somme. Ha evidenziato i tentativi di conciliazione avviati tramite i legali e la proposta di mediazione familiare, cui la ricorrente non ha aderito, e ha riferito che la stessa convive attualmente con un nuovo compagno ed è in stato di gravidanza, circostanza che esclude l'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. Ha contestato la richiesta di collocazione prevalente del minore presso la madre, sostenendo che da tre anni è consolidata una gestione paritaria dei tempi di frequentazione, con alternanza settimanale e fine settimana alterni, e che entrambi i genitori provvedono direttamente alle esigenze del figlio. Ha chiesto pertanto l'affidamento condiviso con collocazione paritaria, il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare e, in via subordinata, la riduzione del contributo di mantenimento a euro 100 mensili, limitando l'obbligo di rimborso alle sole spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale. Ha infine evidenziato la sostanziale parità dei redditi tra le parti, pari a circa euro 22.000-24.000 annui, e la propria difficoltà economica derivante dal pagamento del mutuo e delle spese condominiali. All'udienza del 16.1.2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno insistito nelle proprie richieste precisando che di fatto il bambino sta con il padre a weekend alterni (dal venerdì pomeriggio/sera fino a lunedì mattina) poi il martedì sera fino al mercoledì mattina e poi di nuovo con lui il giovedì sera fino al venerdì mattina. In particolare, ha sottolineato la richiesta di assegnazione della casa e ha precisato di percepire uno stipendio di cica 1.100 euro al mese con un contratto a tempo determinato di tipo stagionale con indennità di disoccupazione quando il contratto non è in essere. Il resistente ha sottolineato che nella casa di cui viene chiesta l'assegnazione la famiglia si è trasferita solo nel 2017 e il bambino, in virtù delle condizioni concordemente stabilite, passa metà del tempo con il padre e metà con la madre. Ha riferito di vivere attualmente in una abitazione messagli a disposizione dai nonni, di percepire uno stipendio di circa 1.600 euro mensili con contratto a tempo indeterminato e ha ribadito che la madre del minore convive con il nuovo compagno dal quale ha appena avuto un figlio. La ricorrente sul punto ha negato la sussistenza di una stabile convivenza. Con ordinanza del 25.5.2025 il Giudice ha stabilito quanto segue: “1) affida il figlio minore nato a Cesena il [...], ad [...] i genitori, con collocazione abitativa prevalente CP_2 presso la madre e possibilità per il padre, di vederlo nei termini indicati in motivazione, disponendo che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di pagina 3 di 8 comune accordo tra i genitori, individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza del minore presso di sé; 2) conseguentemente assegna a la casa coniugale sita in Cesena, via San Carlo, n. 631; 3) dispone che Parte_1 CP_1
corrisponda a a titolo di contributo al mantenimento del figlio, in via
[...] Parte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 100,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo adottato presso questo Tribunale, riportato in nota 4) dispone che entrambe le parti depositino l'ultima dichiarazione dei redditi disponibile”. Le condizioni di frequentazione padre figlio stabilite sono le seguenti: “- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dal venerdì, CP_2 dall'uscita da scuola, sino al lunedì mattina allorquando lo riaccompagnerà direttamente ivi. Nei periodi in cui è sospesa la frequenza scolastica, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dal venerdì sera alle 20,00 sino alla domenica sera alle 20,00 allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione di Cesena, via San Carlo n. 631. - Nella settimana in cui non terrà con sé il figlio nel corso del week end, potrà vederlo e tenerlo con sé due giorni CP_2 infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola fino al giorno successivo in cui lo riaccompagnerà direttamente a scuola. Nei periodi in cui la frequenza scolastica è sospesa, lo preleverà presso l'abitazione della madre alle 16,00 ed ivi lo riporterà il giorno successivo alle ore 9.00 circa. - In caso di imprevisti o di particolari esigenze del bambino, i genitori dovranno comunque comunicarsi le modifiche al diritto di visita, a titolo esemplificativo, sostituendo un giorno con un altro, fermo restando salva la facoltà di recupero delle giornate eventualmente perse;
- i giorni di Pasqua e Natale verranno trascorsi dal figlio con la madre, mentre il giorno di Pasquetta e S. Stefano con il padre, l'anno successivo le giornate saranno invertite;
lo stesso accadrà per la giornata del 31 dicembre e per quella di Capodanno. Il piccolo trascorrerà, ad anni alterni, la settimana comprendente CP_2 la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale con la madre. Nell'anno in cui la madre non trascorrerà la settimana comprendente il Natale con potrà trascorrere con lui la settimana che comprende CP_2 l'ultimo giorno dell'anno, il Primo dell'anno sino all'Epifania compresa e viceversa. Nel corso delle vacanze pasquali la madre, ad anni alterni, potrà trascorrere con tre giorni comprendenti la CP_2 vigilia ed il giorno di Pasqua. Nell'anno in cui la madre non trascorrerà la settimana comprendente il giorno di Pasqua con il piccolo potrà trascorrere con lui i tre giorni successivi dal Lunedì CP_2 dell'Angelo al rientro a scuola e viceversa. - Durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sè il figlio minore due settimane, anche non consecutive. I genitori dovranno conoscere per tempo i luoghi di vacanza del figlio quando si trova con l'altro genitore. Durante il periodo feriale estivo il genitore che non si trova con potrà sentirlo telefonicamente una volta al giorno. Le settimane CP_2 dovranno essere previamente concordate se possibile entro il 31 Maggio di ogni anno. Nel corso di tali settimane di ferie il diritto di visita viene sospeso”. Sono state rigettate le richieste istruttorie in quanto documentali e irrilevanti. All'udienza del 1.7.2025, su istanza concorde delle parti, il Giudice ha parzialmente modificato il regime di visita prevedendo che il minore passi sempre i giorni di mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola/centro estivo fino al venerdì mattina (ingresso al centro estivo o scuola) con il padre. All'udienza del 15.10.2025, previo deposito di comparse e repliche di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e trascritte in epigrafe.
***** Accertato pacificamente che la relazione tra le parti è cessata nel 2021 e che dal rapporto è nato il figlio minore (nato il [...]), rilevato che il tentativo di conciliazione ha avuto CP_2 esito negativo e che permane la necessità di regolamentare l'affidamento, la collocazione e il mantenimento del minore, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 8 Le parti concordano sull'affidamento condiviso, ma divergono sulla collocazione prevalente, sull'assegnazione della casa familiare e sul mantenimento del figlio. Ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'assegnazione non costituisca un vantaggio per il genitore, ma una misura funzionale a garantire al minore la conservazione dell'habitat domestico e delle relazioni affettive e sociali maturate in quel contesto. “Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (Cass. Sez. 1, 02/08/2023, n. 23501, Rv. 668691 - 01); ed anche “In tema di affidamento condiviso, il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita, dovendo il giudice di merito valutare se il mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare realizzi un maggior benessere del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel disporre un regime di affido condiviso del minore con diritto di visita paritetico, aveva revocato l'assegnazione della casa familiare alla madre, ove il minore, in età prescolare, era cresciuto, senza valutare l'interesse di quest'ultimo a non veder modificato il proprio habitat domestico)” (Cass. Sez. 1, 24/02/2023, n. 5738, Rv. 666877 - 01). Nel caso di specie, il padre ha sostenuto che l'assegnazione non sarebbe giustificata in ragione della frequentazione paritaria e della nuova relazione della madre. Tuttavia, tale impostazione trascura il dato centrale: l'interesse del minore a mantenere un punto di riferimento stabile e una residenza certa in conformità al principio di continuità affettiva e ambientale sancito dall'art. 337-ter c.c. La circostanza che il minore trascorra tempi significativi con entrambi i genitori non elimina la necessità di individuare un domicilio principale, che nel caso concreto coincide con l'abitazione in cui il minore ha vissuto stabilmente almeno dal 2017. Fino ad ora egli è ivi rimasto con la madre, seppur frequentando il padre assiduamente, e non vi sono motivi che impongano il cambiamento della situazione attuale, pertanto, il minore è collocato presso la madre, alla quale va conseguentemente assegnata la casa già coniugale sita in Cesena, via San Carlo, n. 631, in comproprietà tra i coniugi. La eventuale presenza di un nuovo compagno non incide sul diritto del minore alla conservazione dell'habitat domestico, come chiarito dalla giurisprudenza, secondo cui l'assegnazione non è subordinata alla condizione di “single” del genitore, ma esclusivamente all'interesse del figlio. La situazione deve essere valutata nell'ottica esclusiva dell'interesse del minore. Anche la giurisprudenza costituzionale, nell'occuparsi della questione di legittimità dell'art. 155 quater comma 1 c.c., ha chiarito che “L'esame della questione deve partire dalla considerazione delle finalità che governano l'assegnazione della casa familiare. Al riguardo, deve rilevarsi che, già secondo il diritto vivente formatosi nella vigenza dell'art. 155, quarto comma, cod. civ., quale sostituito dall'art. 36 della legge 19 maggio 1975, n. 151, l'assegnazione della casa coniugale era strettamente legata all'affidamento della prole. (…) Nel nuovo regime, scomparso il “criterio preferenziale” per l'assegnazione della casa familiare costituito dall'affidamento della prole – una scomparsa coerente con il superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale - l'attribuzione dell'alloggio viene espressamente condizionata all'interesse dei figli. è poi da ricordare che la giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde nel ritenere, sulla base del tenore originario del testo codicistico, nonché dell'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), che, anche per l'assegnazione della casa familiare, vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo del provvedimento per fatti sopravvenuti. Tuttavia tale intrinseca provvisorietà non incide sulla natura e pagina 5 di 8 sulla funzione della misura, posta ad esclusiva tutela della prole, con la conseguenza che anche in sede di revisione resta imprescindibile il requisito dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti (ex plurimis: Cass. n. 13736 del 2003), nonché quello dell'accertamento dell'interesse prioritario della prole. Da tale contesto normativo e giurisprudenziale emerge il rilievo che non solo l'assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa, è stata sempre subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole. Ne deriva che l'art. 155-quater cod. civ., ove interpretato, sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell'assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione dell'assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per i quale l'istituto è sorto. La coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono essere recuperate ove la normativa sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore. Tale lettura non fa altro che evidenziare un principio in realtà già presente nell'ordinamento, e consente di attribuire alla norma censurata un contenuto conforme ai parametri costituzionali, come, del resto, già ritenuto da diversi giudici di merito e dalla prevalente dottrina” (sul punto si veda inoltre Cass. Sez. 1, 11/11/2021, n. 33610, Rv. 663268 - 01). Nel caso di specie, si ribadisce, l'interesse del minore è quello alla continuità e alla conservazione dell'ambiente domestico, non sono emersi pregiudizi in atto che ne impongano un cambiamento. Pertanto, il Tribunale ritiene che l'assegnazione della casa familiare alla madre sia necessaria per garantire al minore stabilità, sicurezza e continuità, costituendo il luogo di riferimento per la sua vita quotidiana e per la residenza anagrafica. Quanto al regime di frequentazione, si ritiene conforme all'interesse del minore mantenere la disciplina già fissata in sede di ordinanza, come modificata su richiesta delle parti. Si era inizialmente stabilito che: - il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dal CP_2 venerdì, dall'uscita da scuola, sino al lunedì mattina allorquando lo riaccompagnerà direttamente ivi. Nei periodi in cui è sospesa la frequenza scolastica, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dal venerdì sera alle 20,00 sino alla domenica sera alle 20,00 allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione di Cesena, via San Carlo n. 631. - Nella settimana in cui non terrà con sé il figlio nel corso del week end, potrà vederlo e tenerlo con sé due giorni CP_2 infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola fino al giorno successivo in cui lo riaccompagnerà direttamente a scuola. Nei periodi in cui la frequenza scolastica è sospesa, lo preleverà presso l'abitazione della madre alle 16,00 ed ivi lo riporterà il giorno successivo alle ore 9.00 circa. - In caso di imprevisti o di particolari esigenze del bambino, i genitori dovranno comunque comunicarsi le modifiche al diritto di visita, a titolo esemplificativo, sostituendo un giorno con un altro, fermo restando salva la facoltà di recupero delle giornate eventualmente perse;
- i giorni di Pasqua e Natale verranno trascorsi dal figlio con la madre, mentre il giorno di Pasquetta e S. Stefano con il padre, l'anno successivo le giornate saranno invertite;
lo stesso accadrà per la giornata del 31 dicembre e per quella di Capodanno. Il piccolo trascorrerà, ad anni alterni, la settimana comprendente CP_2 la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale con la madre. Nell'anno in cui la madre non trascorrerà la settimana comprendente il Natale con potrà trascorrere con lui la settimana che comprende CP_2 l'ultimo giorno dell'anno, il Primo dell'anno sino all'Epifania compresa e viceversa. Nel corso delle vacanze pasquali la madre, ad anni alterni, potrà trascorrere con tre giorni comprendenti la CP_2 vigilia ed il giorno di Pasqua. Nell'anno in cui la madre non trascorrerà la settimana comprendente il giorno di Pasqua con il piccolo potrà trascorrere con lui i tre giorni successivi dal Lunedì CP_2 dell'Angelo al rientro a scuola e viceversa. - Durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sè il figlio minore due settimane, anche non consecutive. I genitori dovranno conoscere per tempo i luoghi pagina 6 di 8 di vacanza del figlio quando si trova con l'altro genitore. Durante il periodo feriale estivo il genitore che non si trova con potrà sentirlo telefonicamente una volta al giorno. Le settimane CP_2 dovranno essere previamente concordate se possibile entro il 31 Maggio di ogni anno. Nel corso di tali settimane di ferie il diritto di visita viene sospeso. Successivamente la disciplina è stata modificata nel senso che il minore passi i giorni di mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola/centro estivo fino al venerdì mattina (ingresso al centro estivo o scuola) con il padre. Si deve sottolineare in questa sede che resta ferma la necessaria flessibilità dei genitori anche al fine di tutelare al meglio gli interessi del minore. In ordine al mantenimento, dalle ultime dichiarazioni dei redditi depositate emerge che la madre percepisce un reddito complessivo di € 23.026 (imponibile € 22.808, imposta netta € 1.867), mentre il padre percepisce € 27.529 (imponibile € 27.311, imposta netta € 3.569). La sperequazione non è ampia e il minore trascorre tempi significativi con entrambi i genitori, i quali devono inoltre sostenere il mutuo sull'immobile in comproprietà. In applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene congruo fissare un assegno di mantenimento a carico del padre pari a € 150 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale. Il contributo si giustifica alla luce delle ultime dichiarazioni dei redditi depositate, al fine di garantire una proporzionale ripartizione degli oneri di mantenimento, in conformità all'art. 337-ter c.c. e al principio di proporzionalità. Inoltre, il minore, sebbene trascorra tempi significativi con entrambi i genitori, mantiene la collocazione prevalente presso la madre, che sostiene le spese ordinarie di gestione domestica e garantisce la stabilità abitativa. Quanto alle spese di lite, considerata la natura e il valore della controversia, l'attività difensiva svolta e l'assenza di istruttoria probatoria, si ritiene equo liquidare il compenso nella misura minima prevista dai parametri di cui al D.M. 55/2014. La natura della controversia e l'esito del giudizio giustificano la compensazione per metà, con condanna al pagamento della quota residua a carico del resistente sulla base della tariffa minima per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa). Liquidazione per l'intero in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di ogni altra istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 CP_1 assorbita, così dispone:
1) Affida il figlio minore nato a Cesena il [...], ad [...] i genitori, con CP_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre e possibilità per il padre, di vederlo nei termini indicati in motivazione, disponendo che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i genitori, individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza del minore presso di sé;
2) Assegna alla madre la casa familiare sita in Cesena, via San Carlo, n. 631;
3) Regola la frequentazione del padre secondo quanto indicato in motivazione.
4) Dispone che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento di € 150, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
5) Compensa le spese di lite per la metà e condanna al pagamento della quota residua parte resistente soccombente, liquidando le spese di lite per l'intero in euro 3.809,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. pagina 7 di 8 Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2399/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAVANETTO MATTEO, elettivamente domiciliato in VIALE DOMENICO BOLOGNESI 12, FORLI' presso il difensore avv. PAVANETTO MATTEO ATTORE/I contro
(C.F. , nato a [...] il [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. VALENTINI EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ARRIGONI N. 308 47522 CESENA - FRAZ. CASE GENTILI presso il difensore avv. VALENTINI EMANUELE CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 17.7.2025 la ricorrente e 11.7.2025 il resistente, ai quali si sono riportati in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2025. In particolare, la ricorrente ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare che i rapporti tra i Sig.ri e nei confronti del figlio Parte_1 CP_1 CP_2 verranno regolamentati come di seguito: A) alla Sig.ra rimarrà assegnata la
[...] Parte_1 casa familiare in Cesena, via San Carlo n. 631, presso cui coabita e risiede insieme al figlio CP_2
B) i genitori avranno l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente
[...] presso la madre e il padre si impegna ed obbliga a corrispondere il mantenimento (ordinario) nella misura di € 250,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie al consumo, ciò fino al raggiungimento della maggiore età e piena e totale indipendenza economica di C) CP_2 i genitori contribuiranno per il 50% ciascuno, al pagamento delle spese c.d. straordinarie per il figlio nei termini e con le modalità indicate in narrativa, ovvero riferendosi al Protocollo Famiglia adottato dal Tribunale di Forlì e ciò sino al raggiungimento della sua piena indipendenza economica;
D) il minore permarrà presso il padre a settimane alterne dal venerdì pomeriggio al lunedì successivo, quando verrà riaccompagnato direttamente a scuola, fermo restando che il padre potrà vedere e tenere pagina 1 di 8 con sé il figlio tutte le settimane, per due giornate, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo allorquando lo riaccompagnerà a scuola;
I genitori trascorreranno, ogni anno, due settimane di vacanze anche non consecutive con il figlio, fermo l'obbligo di concordare previamente con l'altro genitore il periodo di ferie. Durante il predetto periodo, il diritto di visita rimarrà sospeso. Nel corso delle Festività il minore passerà ad anni alterni il Natale, la Pasqua, l'ultimo dell'anno ed il Primo con il padre o la madre. Con condanna al pagamento delle competenze professionali, RSG 15% Iva e cpa come per legge”. Il resistente ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni diversa argomentazione ed eccezione disattesa e respinta, anche eventualmente revocata in parte qua l'ordinanza dd. 25/5/2025, IN VIA PRINCIPALE - DISPORRE l'affido condiviso del minore nato a [...] il CP_2 16/2/2015, riconoscendo il pari diritto e dovere di ciascun genitore ad istruire, educare e mantenere il figlio, con collocazione paritaria del medesimo presso le abitazioni dei Sigg.ri e CP_1
, secondo le seguenti modalità concrete:– a) il figlio permarrà, con la madre i giorni del Parte_1 lunedì e del martedì, dall'uscita della scuola e sino a quando verrà riaccompagnato da questa a scuola il giorno successivo;
b) il figlio permarrà con il padre i giorni di mercoledì e giovedì all'uscita dalla scuola e sino a quando verrà riaccompagnato da questi a scuola il giorno successivo;
c) il figlio permarrà con ciascuno dei genitori nel fine settimana, a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita della scuola, sino al lunedì quando verrà riaccompagnato a scuola;
d) nei periodi in cui la frequenza scolastica è sospesa, ciascuno dei genitori terrà con sé sino alle ore 9:00 del giorno in cui è CP_2 previsto che lo stesso stia con l'altro genitore;
e) durante il periodo estivo, in periodo di sospensione della scuola, il figlio trascorrerà due periodi, continuativi, di una settimana ciascuno, con ciascun genitore, al fine di consentire di programmare eventuali vacanze;
e) durante il periodo natalizio, ad anni alterni rispetto a ciascun genitore, il figlio trascorrerà sette giorni continuativi a partire dal giorno 23/12 con un genitore ed i restanti sette giorni continuativi con l'altro genitore;
f) durante il periodo pasquale, ad anni alterni rispetto a ciascun genitore, il figlio trascorrerà quattro giorni continuativi a partire dal giovedì santo con un genitore ed i restanti tre giorni continuativi, a partire dal Lunedì dell'Angelo, con l'altro genitore;
g) ciascun genitore contribuirà direttamente alle esigenze ordinarie, di natura economica, del figlio, con riferimento al periodo in cui la stessa starà presso il padre o la madre;
h) ciascun genitore contribuirà in misura del 50% alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie, individuando le stesse e le relative modalità come da Protocollo attualmente vigente presso questo Tribunale. i) l'assegno unico, ovvero ogni altra agevolazione eventualmente erogata a favore della prole, sarà goduta nella misura del 50% da ciascun genitore. - RESPINGERE, alla luce di quanto emerso in corso di causa, la domanda di assegnazione della casa familiare promossa dalla Sig.ra
, nonché le altre richieste formulate dalla stessa, laddove incompatibili con le richieste del Parte_1
Sig. IN VIA ISTRUTTORIA – Si chiede l'ammissione di prova per testi e per interrogatorio CP_1 formale della Sig.ra , sui capitoli di prova contenuti nella comparsa di costituzione e Parte_1 risposta del Sig. dd. 25/3/2024 e non ammessi. Con vittoria di spese, anche generali, e CP_1 compensi di causa, oltre IVA e CNPA, come per legge”. Il PM intervenuto non ha presentato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.9.2023 la ricorrente ha riferito di aver Parte_1 intrattenuto per alcuni anni una stabile relazione con relazione dalla quale è nato il CP_1 figlio minore il 16 febbraio 2015; attualmente la ricorrente risiede presso l'abitazione CP_2 familiare sita in Cesena, via San Carlo, n. 631, di cui è comproprietaria al 50% con il padre del minore, e svolge attività lavorativa come operaia percependo un reddito mensile, ha riferito, di circa euro 900- 1.000. Ha precisato che vive presso i suoi genitori, svolge attività di impiegato CP_1 amministrativo con ruolo di responsabile e percepisce un reddito mensile di circa euro 1.500-1.600. Ha dichiarato che, pur avendo concordato la cessazione della relazione, non è stato possibile raggiungere pagina 2 di 8 un accordo definitivo in ordine all'affidamento del figlio, alla collocazione, al mantenimento e alle modalità di frequentazione. Ha chiesto quindi che la casa familiare rimanesse assegnata a lei, affinché il minore potesse continuare a vivere nell'ambiente in cui è cresciuto, e che venga disposto l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di lei. Ha proposto che il padre possa frequentare il figlio a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, nonché due giornate infrasettimanali nella settimana in cui non lo tiene con sé nel weekend, e che durante le vacanze estive ciascun genitore trascorra due settimane, anche non consecutive, con il minore. Ha inoltre chiesto che il padre si impegni a corrispondere un contributo mensile di euro 250, oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, e che le spese straordinarie vengano ripartite nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo Famiglia del Tribunale competente. Ha infine proposto la regolamentazione delle festività e delle ferie in modo alternato tra i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità e dell'interesse superiore del minore. Con comparsa di costituzione depositata il 25.3.2024 ha riferito che la relazione CP_1 con la ricorrente, protrattasi dal 2010 al 2021, si è conclusa di comune accordo e che dall'unione era nato il figlio il 16 febbraio 2015. Ha precisato che l'abitazione di Via San Carlo, prima CP_2 condivisa, è di proprietà comune al 50% e gravata da mutuo trentennale, con rate mensili di circa euro 370, sostenute da entrambi. Ha dichiarato di aver proposto, nella fase di crisi, un temporaneo allontanamento per tutelare la serenità del minore e di aver iniziato a versare euro 250 mensili per le spese, ma che la ricorrente ha poi impedito il suo accesso alla casa e rifiutato ogni soluzione alternativa, continuando a percepire le somme. Ha evidenziato i tentativi di conciliazione avviati tramite i legali e la proposta di mediazione familiare, cui la ricorrente non ha aderito, e ha riferito che la stessa convive attualmente con un nuovo compagno ed è in stato di gravidanza, circostanza che esclude l'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. Ha contestato la richiesta di collocazione prevalente del minore presso la madre, sostenendo che da tre anni è consolidata una gestione paritaria dei tempi di frequentazione, con alternanza settimanale e fine settimana alterni, e che entrambi i genitori provvedono direttamente alle esigenze del figlio. Ha chiesto pertanto l'affidamento condiviso con collocazione paritaria, il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare e, in via subordinata, la riduzione del contributo di mantenimento a euro 100 mensili, limitando l'obbligo di rimborso alle sole spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale. Ha infine evidenziato la sostanziale parità dei redditi tra le parti, pari a circa euro 22.000-24.000 annui, e la propria difficoltà economica derivante dal pagamento del mutuo e delle spese condominiali. All'udienza del 16.1.2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno insistito nelle proprie richieste precisando che di fatto il bambino sta con il padre a weekend alterni (dal venerdì pomeriggio/sera fino a lunedì mattina) poi il martedì sera fino al mercoledì mattina e poi di nuovo con lui il giovedì sera fino al venerdì mattina. In particolare, ha sottolineato la richiesta di assegnazione della casa e ha precisato di percepire uno stipendio di cica 1.100 euro al mese con un contratto a tempo determinato di tipo stagionale con indennità di disoccupazione quando il contratto non è in essere. Il resistente ha sottolineato che nella casa di cui viene chiesta l'assegnazione la famiglia si è trasferita solo nel 2017 e il bambino, in virtù delle condizioni concordemente stabilite, passa metà del tempo con il padre e metà con la madre. Ha riferito di vivere attualmente in una abitazione messagli a disposizione dai nonni, di percepire uno stipendio di circa 1.600 euro mensili con contratto a tempo indeterminato e ha ribadito che la madre del minore convive con il nuovo compagno dal quale ha appena avuto un figlio. La ricorrente sul punto ha negato la sussistenza di una stabile convivenza. Con ordinanza del 25.5.2025 il Giudice ha stabilito quanto segue: “1) affida il figlio minore nato a Cesena il [...], ad [...] i genitori, con collocazione abitativa prevalente CP_2 presso la madre e possibilità per il padre, di vederlo nei termini indicati in motivazione, disponendo che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di pagina 3 di 8 comune accordo tra i genitori, individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza del minore presso di sé; 2) conseguentemente assegna a la casa coniugale sita in Cesena, via San Carlo, n. 631; 3) dispone che Parte_1 CP_1
corrisponda a a titolo di contributo al mantenimento del figlio, in via
[...] Parte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 100,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate dal Protocollo adottato presso questo Tribunale, riportato in nota 4) dispone che entrambe le parti depositino l'ultima dichiarazione dei redditi disponibile”. Le condizioni di frequentazione padre figlio stabilite sono le seguenti: “- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dal venerdì, CP_2 dall'uscita da scuola, sino al lunedì mattina allorquando lo riaccompagnerà direttamente ivi. Nei periodi in cui è sospesa la frequenza scolastica, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dal venerdì sera alle 20,00 sino alla domenica sera alle 20,00 allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione di Cesena, via San Carlo n. 631. - Nella settimana in cui non terrà con sé il figlio nel corso del week end, potrà vederlo e tenerlo con sé due giorni CP_2 infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola fino al giorno successivo in cui lo riaccompagnerà direttamente a scuola. Nei periodi in cui la frequenza scolastica è sospesa, lo preleverà presso l'abitazione della madre alle 16,00 ed ivi lo riporterà il giorno successivo alle ore 9.00 circa. - In caso di imprevisti o di particolari esigenze del bambino, i genitori dovranno comunque comunicarsi le modifiche al diritto di visita, a titolo esemplificativo, sostituendo un giorno con un altro, fermo restando salva la facoltà di recupero delle giornate eventualmente perse;
- i giorni di Pasqua e Natale verranno trascorsi dal figlio con la madre, mentre il giorno di Pasquetta e S. Stefano con il padre, l'anno successivo le giornate saranno invertite;
lo stesso accadrà per la giornata del 31 dicembre e per quella di Capodanno. Il piccolo trascorrerà, ad anni alterni, la settimana comprendente CP_2 la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale con la madre. Nell'anno in cui la madre non trascorrerà la settimana comprendente il Natale con potrà trascorrere con lui la settimana che comprende CP_2 l'ultimo giorno dell'anno, il Primo dell'anno sino all'Epifania compresa e viceversa. Nel corso delle vacanze pasquali la madre, ad anni alterni, potrà trascorrere con tre giorni comprendenti la CP_2 vigilia ed il giorno di Pasqua. Nell'anno in cui la madre non trascorrerà la settimana comprendente il giorno di Pasqua con il piccolo potrà trascorrere con lui i tre giorni successivi dal Lunedì CP_2 dell'Angelo al rientro a scuola e viceversa. - Durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sè il figlio minore due settimane, anche non consecutive. I genitori dovranno conoscere per tempo i luoghi di vacanza del figlio quando si trova con l'altro genitore. Durante il periodo feriale estivo il genitore che non si trova con potrà sentirlo telefonicamente una volta al giorno. Le settimane CP_2 dovranno essere previamente concordate se possibile entro il 31 Maggio di ogni anno. Nel corso di tali settimane di ferie il diritto di visita viene sospeso”. Sono state rigettate le richieste istruttorie in quanto documentali e irrilevanti. All'udienza del 1.7.2025, su istanza concorde delle parti, il Giudice ha parzialmente modificato il regime di visita prevedendo che il minore passi sempre i giorni di mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola/centro estivo fino al venerdì mattina (ingresso al centro estivo o scuola) con il padre. All'udienza del 15.10.2025, previo deposito di comparse e repliche di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e trascritte in epigrafe.
***** Accertato pacificamente che la relazione tra le parti è cessata nel 2021 e che dal rapporto è nato il figlio minore (nato il [...]), rilevato che il tentativo di conciliazione ha avuto CP_2 esito negativo e che permane la necessità di regolamentare l'affidamento, la collocazione e il mantenimento del minore, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 8 Le parti concordano sull'affidamento condiviso, ma divergono sulla collocazione prevalente, sull'assegnazione della casa familiare e sul mantenimento del figlio. Ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'assegnazione non costituisca un vantaggio per il genitore, ma una misura funzionale a garantire al minore la conservazione dell'habitat domestico e delle relazioni affettive e sociali maturate in quel contesto. “Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (Cass. Sez. 1, 02/08/2023, n. 23501, Rv. 668691 - 01); ed anche “In tema di affidamento condiviso, il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita, dovendo il giudice di merito valutare se il mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare realizzi un maggior benessere del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel disporre un regime di affido condiviso del minore con diritto di visita paritetico, aveva revocato l'assegnazione della casa familiare alla madre, ove il minore, in età prescolare, era cresciuto, senza valutare l'interesse di quest'ultimo a non veder modificato il proprio habitat domestico)” (Cass. Sez. 1, 24/02/2023, n. 5738, Rv. 666877 - 01). Nel caso di specie, il padre ha sostenuto che l'assegnazione non sarebbe giustificata in ragione della frequentazione paritaria e della nuova relazione della madre. Tuttavia, tale impostazione trascura il dato centrale: l'interesse del minore a mantenere un punto di riferimento stabile e una residenza certa in conformità al principio di continuità affettiva e ambientale sancito dall'art. 337-ter c.c. La circostanza che il minore trascorra tempi significativi con entrambi i genitori non elimina la necessità di individuare un domicilio principale, che nel caso concreto coincide con l'abitazione in cui il minore ha vissuto stabilmente almeno dal 2017. Fino ad ora egli è ivi rimasto con la madre, seppur frequentando il padre assiduamente, e non vi sono motivi che impongano il cambiamento della situazione attuale, pertanto, il minore è collocato presso la madre, alla quale va conseguentemente assegnata la casa già coniugale sita in Cesena, via San Carlo, n. 631, in comproprietà tra i coniugi. La eventuale presenza di un nuovo compagno non incide sul diritto del minore alla conservazione dell'habitat domestico, come chiarito dalla giurisprudenza, secondo cui l'assegnazione non è subordinata alla condizione di “single” del genitore, ma esclusivamente all'interesse del figlio. La situazione deve essere valutata nell'ottica esclusiva dell'interesse del minore. Anche la giurisprudenza costituzionale, nell'occuparsi della questione di legittimità dell'art. 155 quater comma 1 c.c., ha chiarito che “L'esame della questione deve partire dalla considerazione delle finalità che governano l'assegnazione della casa familiare. Al riguardo, deve rilevarsi che, già secondo il diritto vivente formatosi nella vigenza dell'art. 155, quarto comma, cod. civ., quale sostituito dall'art. 36 della legge 19 maggio 1975, n. 151, l'assegnazione della casa coniugale era strettamente legata all'affidamento della prole. (…) Nel nuovo regime, scomparso il “criterio preferenziale” per l'assegnazione della casa familiare costituito dall'affidamento della prole – una scomparsa coerente con il superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale - l'attribuzione dell'alloggio viene espressamente condizionata all'interesse dei figli. è poi da ricordare che la giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde nel ritenere, sulla base del tenore originario del testo codicistico, nonché dell'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), che, anche per l'assegnazione della casa familiare, vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo del provvedimento per fatti sopravvenuti. Tuttavia tale intrinseca provvisorietà non incide sulla natura e pagina 5 di 8 sulla funzione della misura, posta ad esclusiva tutela della prole, con la conseguenza che anche in sede di revisione resta imprescindibile il requisito dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti (ex plurimis: Cass. n. 13736 del 2003), nonché quello dell'accertamento dell'interesse prioritario della prole. Da tale contesto normativo e giurisprudenziale emerge il rilievo che non solo l'assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa, è stata sempre subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole. Ne deriva che l'art. 155-quater cod. civ., ove interpretato, sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell'assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione dell'assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per i quale l'istituto è sorto. La coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono essere recuperate ove la normativa sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore. Tale lettura non fa altro che evidenziare un principio in realtà già presente nell'ordinamento, e consente di attribuire alla norma censurata un contenuto conforme ai parametri costituzionali, come, del resto, già ritenuto da diversi giudici di merito e dalla prevalente dottrina” (sul punto si veda inoltre Cass. Sez. 1, 11/11/2021, n. 33610, Rv. 663268 - 01). Nel caso di specie, si ribadisce, l'interesse del minore è quello alla continuità e alla conservazione dell'ambiente domestico, non sono emersi pregiudizi in atto che ne impongano un cambiamento. Pertanto, il Tribunale ritiene che l'assegnazione della casa familiare alla madre sia necessaria per garantire al minore stabilità, sicurezza e continuità, costituendo il luogo di riferimento per la sua vita quotidiana e per la residenza anagrafica. Quanto al regime di frequentazione, si ritiene conforme all'interesse del minore mantenere la disciplina già fissata in sede di ordinanza, come modificata su richiesta delle parti. Si era inizialmente stabilito che: - il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dal CP_2 venerdì, dall'uscita da scuola, sino al lunedì mattina allorquando lo riaccompagnerà direttamente ivi. Nei periodi in cui è sospesa la frequenza scolastica, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dal venerdì sera alle 20,00 sino alla domenica sera alle 20,00 allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione di Cesena, via San Carlo n. 631. - Nella settimana in cui non terrà con sé il figlio nel corso del week end, potrà vederlo e tenerlo con sé due giorni CP_2 infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola fino al giorno successivo in cui lo riaccompagnerà direttamente a scuola. Nei periodi in cui la frequenza scolastica è sospesa, lo preleverà presso l'abitazione della madre alle 16,00 ed ivi lo riporterà il giorno successivo alle ore 9.00 circa. - In caso di imprevisti o di particolari esigenze del bambino, i genitori dovranno comunque comunicarsi le modifiche al diritto di visita, a titolo esemplificativo, sostituendo un giorno con un altro, fermo restando salva la facoltà di recupero delle giornate eventualmente perse;
- i giorni di Pasqua e Natale verranno trascorsi dal figlio con la madre, mentre il giorno di Pasquetta e S. Stefano con il padre, l'anno successivo le giornate saranno invertite;
lo stesso accadrà per la giornata del 31 dicembre e per quella di Capodanno. Il piccolo trascorrerà, ad anni alterni, la settimana comprendente CP_2 la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale con la madre. Nell'anno in cui la madre non trascorrerà la settimana comprendente il Natale con potrà trascorrere con lui la settimana che comprende CP_2 l'ultimo giorno dell'anno, il Primo dell'anno sino all'Epifania compresa e viceversa. Nel corso delle vacanze pasquali la madre, ad anni alterni, potrà trascorrere con tre giorni comprendenti la CP_2 vigilia ed il giorno di Pasqua. Nell'anno in cui la madre non trascorrerà la settimana comprendente il giorno di Pasqua con il piccolo potrà trascorrere con lui i tre giorni successivi dal Lunedì CP_2 dell'Angelo al rientro a scuola e viceversa. - Durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sè il figlio minore due settimane, anche non consecutive. I genitori dovranno conoscere per tempo i luoghi pagina 6 di 8 di vacanza del figlio quando si trova con l'altro genitore. Durante il periodo feriale estivo il genitore che non si trova con potrà sentirlo telefonicamente una volta al giorno. Le settimane CP_2 dovranno essere previamente concordate se possibile entro il 31 Maggio di ogni anno. Nel corso di tali settimane di ferie il diritto di visita viene sospeso. Successivamente la disciplina è stata modificata nel senso che il minore passi i giorni di mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola/centro estivo fino al venerdì mattina (ingresso al centro estivo o scuola) con il padre. Si deve sottolineare in questa sede che resta ferma la necessaria flessibilità dei genitori anche al fine di tutelare al meglio gli interessi del minore. In ordine al mantenimento, dalle ultime dichiarazioni dei redditi depositate emerge che la madre percepisce un reddito complessivo di € 23.026 (imponibile € 22.808, imposta netta € 1.867), mentre il padre percepisce € 27.529 (imponibile € 27.311, imposta netta € 3.569). La sperequazione non è ampia e il minore trascorre tempi significativi con entrambi i genitori, i quali devono inoltre sostenere il mutuo sull'immobile in comproprietà. In applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene congruo fissare un assegno di mantenimento a carico del padre pari a € 150 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale. Il contributo si giustifica alla luce delle ultime dichiarazioni dei redditi depositate, al fine di garantire una proporzionale ripartizione degli oneri di mantenimento, in conformità all'art. 337-ter c.c. e al principio di proporzionalità. Inoltre, il minore, sebbene trascorra tempi significativi con entrambi i genitori, mantiene la collocazione prevalente presso la madre, che sostiene le spese ordinarie di gestione domestica e garantisce la stabilità abitativa. Quanto alle spese di lite, considerata la natura e il valore della controversia, l'attività difensiva svolta e l'assenza di istruttoria probatoria, si ritiene equo liquidare il compenso nella misura minima prevista dai parametri di cui al D.M. 55/2014. La natura della controversia e l'esito del giudizio giustificano la compensazione per metà, con condanna al pagamento della quota residua a carico del resistente sulla base della tariffa minima per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa). Liquidazione per l'intero in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di ogni altra istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 CP_1 assorbita, così dispone:
1) Affida il figlio minore nato a Cesena il [...], ad [...] i genitori, con CP_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre e possibilità per il padre, di vederlo nei termini indicati in motivazione, disponendo che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i genitori, individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza del minore presso di sé;
2) Assegna alla madre la casa familiare sita in Cesena, via San Carlo, n. 631;
3) Regola la frequentazione del padre secondo quanto indicato in motivazione.
4) Dispone che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento di € 150, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
5) Compensa le spese di lite per la metà e condanna al pagamento della quota residua parte resistente soccombente, liquidando le spese di lite per l'intero in euro 3.809,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. pagina 7 di 8 Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
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