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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/10/2025, n. 5963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5963 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente REL.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere
Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 943/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni 10 giugno 2025 tenutasi in modalità cartolare, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 697/2022
e vertente tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3
Rappresentati e difesi dall'avv. Davide Guardamagna e dall'avv. Gianfranco Uccelli
- appellanti – nei confronti di
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Bruni Beatrice
-appellati-
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il tribunale di Frosinone, con sentenza n.697/2022 pubblicata il 25/07/2022 accolse la domanda proposta da , volta a dichiarare la simulazione Parte_4 assoluta dei seguenti contratti:
a) vendita da parte di (amministratore unico della ) a Parte_1 Controparte_1
(madre del venditore e socia della ) della propria quota Parte_3 Controparte_1 indivisa del compendio immobiliare situato in Brughiero, via Terlizzi 40, per un corrispettivo di Per_ 447.500,00 euro in data 27 luglio 2012 (autenticata dal Notaio S.F. Romanelli di Milano);
b) della vendita da parte di (in precedenza amministratore unico ma dal 2005 Parte_2 amministratore di fatto della ) a ella propria quota indivisa Controparte_1 Parte_3 del medesimo compendio immobiliare per un corrispettivo di 447.500,00 euro in data 25 luglio
2013(autenticata da Notaio di Ravenna); Persona_2
c) della vendita da parte di entrambi i sigg. a ella quota di 1/9 ciascuno di Pt_5 Parte_3 due appezzamenti di terreno siti nel comune di Carugate, a fronte di un corrispettivo di 9.000,00 euro (autenticata da Notaio di Ravenna); Persona_2
-conseguentemente, ordinò alla competente Conservatoria dei registri immobiliari di procedere all'annotazione della sentenza e condannò i convenuti in solido tra di loro al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice. CP_
-Le vicende di causa possono così riassumersi: in data 17/07/2018, la Curatela del Fallimento
citò a comparire innanzi al Tribunale Ordinario di Frosinone CP_1 Controparte_1 Parte_1
(in qualità di amministratore unico), (in qualità di amministratore “di fatto” dal 12 Parte_2 Cont aprile 2005) e (madre dei fratelli e socia della , richiedendo Parte_3 CP_1
l'accertamento della simulazione assoluta delle vendite immobiliari precedentemente esposte in base ad una serie di indici presuntivi dettagliatamente indicati nell'atto di citazione.
Chiese, peraltro, in subordine la simulazione relativa dissimulante una donazione nulla per difetto di forma e ulteriormente in subordine propose azione revocatoria ex art. 2901 c.c. in riferimento suddette vendite ove le stesse fossero state ritenute reali da parte del giudice di primo grado, in quanto pregiudizievoli alle ragioni della Curatela.
Si costituirono in giudizio mediante comparsa di risposta i fratelli e e la madre Pt_1 CP_2 mediante comparsa di risposta depositata in data 24/01/2019, contestando le Parte_3 domande proposte dall'attore;
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. n. 697/2022 pubblicata il 25/07/2022, in primo luogo, rigettò le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti;
Nel merito, accolse la domanda principale vertente sull'accertamento della simulazione assoluta delle menzionate vendite mediante il ricorso ad un ragionamento basato su presunzioni. Queste ultime venivano ritenute gravi precise e concordanti in base alle circostanze per cui:
1) non risulta comprovato il pagamento del corrispettivo delle due vendite, né che gli accordi transattivi con gli istituti di credito siano stati concluse con denaro di provenienza esclusiva dalla come suggerito dai convenuti;
Pt_3
2) le dichiarazioni contenute nelle scritture private autenticate di vendita non hanno alcuna efficacia probante circa la veridicità del loro contenuto, né trovano riscontro probatorio esterno;
3) I fratelli hanno inviato due lettere alla madre, facendo riferimento a “pregressi accordi CP_1 raggiunti”, le quali non sarebbero altro che un “maldestro tentativo di costruire una valida giustificazione causale al trasferimento”;
4) il secondo trasferimento (datato 25 luglio 2013) è avvenuto immediatamente a seguito della diffida ricevuta dal sig. , (quale amministratore di fatto della società, di risarcire il danno CP_2 arrecato alla società nell'esercizio delle sue funzioni) al solo fine di sottrarre i suddetti beni immobili alla garanzia patrimoniale generica;
5) la madre, acquirente, già vive nei complessi immobiliari acquisiti e comunque gode del diritto di abitazione di cui all'art. 540 c.c.; inoltre, i fratelli sono a tutti gli effetti unici eredi della sig.ra Pt_5
e quindi destinatari dell'immobile iure successionis; Pt_3
6) anche se le obbligazioni nei confronti degli istituti di credito fossero state adempiute effettivamente dalla con proventi propri, la simulazione non sarebbe esclusa, in quanto tali adempimenti Pt_3 comunque risultano cronologicamente precedenti all' asserita vendita (il primo pagamento sarebbe addirittura avvenuto nel 2009, ben tre anni prima della prima vendita).
Restano assorbite la domanda relativa alla simulazione relativa dissimulante una donazione nulla per difetto di forma e l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. riferita alle vendite in questione, in quanto poste in subordine alla domanda principale, accolta.
-I convenuti soccombenti proposero appello per le seguenti motivazioni:
1) insufficiente ed erronea motivazione circa l'interesse dei convenuti al pagamento delle banche creditrici e violazione dell'art. 116 c.p.c.
2) falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. circa la volontà degli appellanti di effettuare una vendita reale
3) illogicità delle argomentazioni motivazionali circa la sussistenza della simulazione anche in caso di pagamento dei debiti da parte della sig.ra Pt_3
4) violazione dell'art. 2901 c.c. in merito alla sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria, nonché violazione dell'art. 2902 c.c. in merito al decorso del termine di prescrizione di suddetta azione
- la Corte, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, ha assegnato la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
Ritenuto in diritto che:
I motivi di appello sono complessivamente infondati:
-Il giudice di primo grado, come sopra già rilevato, ha accertato, con riferimento agli atti sopra richiamati, la sussistenza di una simulazione negoziale assoluta (art.1414 c.c.) volta a simulare una vendita immobiliare al fine di sottrarre beni alla Curatela Fallimentare mediante uno schema
(peraltro) alquanto ricorrente nella prassi;
-Va subito precisato (dato per verità mai contestato dagli appellanti), che il Curatore Fallimentare sia soggetto terzo rispetto alla simulazione posta in essere dal fallito, sicchè lo stesso può servirsi dei più agevoli strumenti probatori (quali prova per testimoni e prova presuntiva) che la legge concede ai terzi ai sensi dell'art. 1417 c.c.; peraltro, la Suprema Corte, nel delineare le differenze in tema di causa petendi delle domanda di simulazione e dell'azione revocatoria, ha ribadito che in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla” (cfr., Cass. n. 25490/2008; Cass. n. 13345/2015).
- Ciò premesso, gli appellanti lamentano con il primo motivo che il Tribunale – in violazione del canone di cui all'art. 116 c.p.c. – ha erroneamente ritenuto che i convenuti, gli odierni appellanti, non avessero un interesse giuridicamente rilevante al pagamento alle banche creditrici;
in particolare, il Tribunale avrebbe errato nell'escludere l'interesse della al pagamento delle Pt_3 Cont obbligazioni contratte dai figli;
ciò in quanto la stessa sarebbe non solo socia della in questione, ma anche terza datrice di ipoteca;
da qui appunto l'interesse di quest'ultima, oltre che dei figli, garanti, e surrogati insieme alla madre nei diritti vantati verso la Curatela da parte degli istituti di credito;
-gli appellanti ancora specificano che quanto dalla versato fosse destinato alla tacitazione Pt_3 delle obbligazioni contratte dai figli, configurando quindi un negozio delegatorio (indicando altresì che tale schema operativo sia stato reso noto in alcune comunicazioni, allegate in primo grado, tra la e i suoi figli).; Pt_3
-la Corte rileva, in primo luogo, alla stregua di un univoco orientamento giurisprudenziale, che la violazione dell'art. 116 c.p.c. presuppone che il giudice abbia valutato una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, mentre la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile nel caso in cui il giudice abbia invertito gli oneri di prova (Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass.
n. 25216 del 2014);
-nella specie il giudice di primo grado non ha violato siffatti canoni, né tanto del resto è prospettato dagli appellanti;
e infatti – in diritto- la struttura dell'operazione di surroga prevede che ad essere surrogati nelle ragioni del creditore siano proprio i soggetti adempienti, e così, nella specie, gli istituti di credito hanno surrogato nei loro diritti vantati verso la Curatela non solo la ma anche i fratelli Pt_3
, indice che anche questi ultimi abbiano partecipato all'adempimento delle obbligazioni Pt_5 transattive;
Inoltre, non sussiste una prova idonea del fatto che il pagamento sia effettivamente avvenuto, né tantomeno che la somma pattuita quale corrispettivo della vendita sia stata destinata all'adempimento delle obbligazioni contratte dai fratelli In particolar modo, non è affatto CP_1 adeguatamente documentato che sia stata la d estinguere le obbligazioni contratte dai figli;
Pt_3 anzi, è documentato che agli accordi transattivi con gli istituti di credito abbiano partecipato tanto la quanto i fratelli Pt_3 CP_1
-ancora in diritto, giova poi ricordare che le attestazioni derivanti dalle scritture private, ancorché autenticate, non sono idonee a fondare una prova piena circa la veridicità del loro contenuto, ma solo della provenienza delle stesse (art 2702 c.c.); così reiteratamente la S.C., secondo cui alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti della stessa curatela, stante la sua posizione di terzietà rispetto alla persona del fallito, e possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava
l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (cfr. Cass.
12955\14 e 11361\99);
La prova dell'effettivo pagamento del prezzo (anche se lo stesso risulta erogato non al venditore, ma ad un terzo, secondo lo schema della delegazione, necessitando tuttavia una prova certa in tal senso) risulta dunque fondamentale al fine di escludere la sussistenza dell'accordo simulatorio nel caso del contratto di vendita immobiliare;
di converso, l'assenza di una prova in questo senso fonda senz'altro indizio rilevante ai sensi dell'art. 2729 c.c.
Tale ultima circostanza ricorre nel caso odierno, non essendo stata data prova certa di un pagamento corrispettivo alla vendita, né di una volontà di dismettere la propria titolarità del bene da parte dei simulati alienanti;
-Gli appellanti contestano, altresì, la sentenza di primo grado per aver il giudice errato nel valutare gli indici presuntivi dalla parte attrice a prova della simulazione;
La censura, in continuità con il
“motivo” precedentemente analizzato, attiene all'iter logico seguito dal giudice di primo grado nel connettere le prove indiziarie;
-Riprendendo e ampliando quanto premesso in tema di prova presuntiva, il giudice gode di un vero e proprio potere valutativo discrezionale, temperato dai principi di gravità, precisione e concordanza degli indizi, nonché dal già richiamato principio del prudente apprezzamento. Una valutazione contraria a tali canoni sarebbe certamente censurabile sotto il profilo motivazionale già in sede di appello. Al riguardo, essendo la presunzione semplice affidata alla prudente valutazione del decidente ex articolo 2729 del c.c., spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a fondamento della presunzione e le regole
d'esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge. Trattandosi, appunto, di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato ( cfr. Cass. n.7350/2024);
-nella specie il tribunale si è attenuto a tali canoni, fondando la propria decisione su argomentazioni indiziarie sufficientemente gravi, precise, concordanti;
e infatti, oltre le circostanze sopra richiamate, il giudice di primo grado ha rilevato che: a) non vi è prova confermata del pagamento del prezzo;
b) l'operazione in se è stata condotta con modalità “sospette”(vendita frazionata a distanza di tempo di quote dello stesso immobile da parte di due fratelli a beneficio della madre); c) l'acquirente è già titolare del diritto di abitazione di cui all'art. 540 c.c.; d) i venditori sono in realtà unici eredi dell'acquirente; e) la somma complessiva che la sig.ra ha versato ai creditori (895.000,00 Pt_3 euro) è inferiore al prezzo complessivo dell'asserita vendita;
f) i bonifici bancari erogati per le transazioni con gli istituti di credito provengono da conti bancari di dubbia titolarità.
Si tratta di circostanze, sia isolatamente che alla stregua di una valutazione complessiva, idonee a ritenere che gli stipulanti abbiano stipulato gli atti sopra richiamati al fine di sottrarre gli immobili alla procedura;
-Va infine rilevato (così disattendendosi il terzo motivo d'appello) sempre alla stregua di quanto sopra esposto in tema di prova presuntiva, che gli accordi transattivi sono di poco anteriori alle vendite
(il primo accordo transattivo è datato novembre 2009, tre anni prima della prima vendita e quattro anni dopo la seconda); né risulta alcuna prova circa la destinazione di tali pagamenti quali corrispettivi della futura vendita;
risulta allora escluso, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, che la vendita degli immobili alla propria madre servisse proprio a tacitare i debiti con gli istituti di credito;
.
-Il quarto motivo di appello, relativo alla insussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c.,
è assorbito dal rilievo, dirimente, che il Tribunale ha accolto la domanda principale di simulazione assoluta
-al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alle spese di lite, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r.
115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti in solido alla refusione delle spese di lite, che liquida, per ciascuna, in euro 8000,00, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002
Roma, data del deposito
Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente REL.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere
Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 943/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni 10 giugno 2025 tenutasi in modalità cartolare, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 697/2022
e vertente tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3
Rappresentati e difesi dall'avv. Davide Guardamagna e dall'avv. Gianfranco Uccelli
- appellanti – nei confronti di
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Bruni Beatrice
-appellati-
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il tribunale di Frosinone, con sentenza n.697/2022 pubblicata il 25/07/2022 accolse la domanda proposta da , volta a dichiarare la simulazione Parte_4 assoluta dei seguenti contratti:
a) vendita da parte di (amministratore unico della ) a Parte_1 Controparte_1
(madre del venditore e socia della ) della propria quota Parte_3 Controparte_1 indivisa del compendio immobiliare situato in Brughiero, via Terlizzi 40, per un corrispettivo di Per_ 447.500,00 euro in data 27 luglio 2012 (autenticata dal Notaio S.F. Romanelli di Milano);
b) della vendita da parte di (in precedenza amministratore unico ma dal 2005 Parte_2 amministratore di fatto della ) a ella propria quota indivisa Controparte_1 Parte_3 del medesimo compendio immobiliare per un corrispettivo di 447.500,00 euro in data 25 luglio
2013(autenticata da Notaio di Ravenna); Persona_2
c) della vendita da parte di entrambi i sigg. a ella quota di 1/9 ciascuno di Pt_5 Parte_3 due appezzamenti di terreno siti nel comune di Carugate, a fronte di un corrispettivo di 9.000,00 euro (autenticata da Notaio di Ravenna); Persona_2
-conseguentemente, ordinò alla competente Conservatoria dei registri immobiliari di procedere all'annotazione della sentenza e condannò i convenuti in solido tra di loro al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice. CP_
-Le vicende di causa possono così riassumersi: in data 17/07/2018, la Curatela del Fallimento
citò a comparire innanzi al Tribunale Ordinario di Frosinone CP_1 Controparte_1 Parte_1
(in qualità di amministratore unico), (in qualità di amministratore “di fatto” dal 12 Parte_2 Cont aprile 2005) e (madre dei fratelli e socia della , richiedendo Parte_3 CP_1
l'accertamento della simulazione assoluta delle vendite immobiliari precedentemente esposte in base ad una serie di indici presuntivi dettagliatamente indicati nell'atto di citazione.
Chiese, peraltro, in subordine la simulazione relativa dissimulante una donazione nulla per difetto di forma e ulteriormente in subordine propose azione revocatoria ex art. 2901 c.c. in riferimento suddette vendite ove le stesse fossero state ritenute reali da parte del giudice di primo grado, in quanto pregiudizievoli alle ragioni della Curatela.
Si costituirono in giudizio mediante comparsa di risposta i fratelli e e la madre Pt_1 CP_2 mediante comparsa di risposta depositata in data 24/01/2019, contestando le Parte_3 domande proposte dall'attore;
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. n. 697/2022 pubblicata il 25/07/2022, in primo luogo, rigettò le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti;
Nel merito, accolse la domanda principale vertente sull'accertamento della simulazione assoluta delle menzionate vendite mediante il ricorso ad un ragionamento basato su presunzioni. Queste ultime venivano ritenute gravi precise e concordanti in base alle circostanze per cui:
1) non risulta comprovato il pagamento del corrispettivo delle due vendite, né che gli accordi transattivi con gli istituti di credito siano stati concluse con denaro di provenienza esclusiva dalla come suggerito dai convenuti;
Pt_3
2) le dichiarazioni contenute nelle scritture private autenticate di vendita non hanno alcuna efficacia probante circa la veridicità del loro contenuto, né trovano riscontro probatorio esterno;
3) I fratelli hanno inviato due lettere alla madre, facendo riferimento a “pregressi accordi CP_1 raggiunti”, le quali non sarebbero altro che un “maldestro tentativo di costruire una valida giustificazione causale al trasferimento”;
4) il secondo trasferimento (datato 25 luglio 2013) è avvenuto immediatamente a seguito della diffida ricevuta dal sig. , (quale amministratore di fatto della società, di risarcire il danno CP_2 arrecato alla società nell'esercizio delle sue funzioni) al solo fine di sottrarre i suddetti beni immobili alla garanzia patrimoniale generica;
5) la madre, acquirente, già vive nei complessi immobiliari acquisiti e comunque gode del diritto di abitazione di cui all'art. 540 c.c.; inoltre, i fratelli sono a tutti gli effetti unici eredi della sig.ra Pt_5
e quindi destinatari dell'immobile iure successionis; Pt_3
6) anche se le obbligazioni nei confronti degli istituti di credito fossero state adempiute effettivamente dalla con proventi propri, la simulazione non sarebbe esclusa, in quanto tali adempimenti Pt_3 comunque risultano cronologicamente precedenti all' asserita vendita (il primo pagamento sarebbe addirittura avvenuto nel 2009, ben tre anni prima della prima vendita).
Restano assorbite la domanda relativa alla simulazione relativa dissimulante una donazione nulla per difetto di forma e l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. riferita alle vendite in questione, in quanto poste in subordine alla domanda principale, accolta.
-I convenuti soccombenti proposero appello per le seguenti motivazioni:
1) insufficiente ed erronea motivazione circa l'interesse dei convenuti al pagamento delle banche creditrici e violazione dell'art. 116 c.p.c.
2) falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. circa la volontà degli appellanti di effettuare una vendita reale
3) illogicità delle argomentazioni motivazionali circa la sussistenza della simulazione anche in caso di pagamento dei debiti da parte della sig.ra Pt_3
4) violazione dell'art. 2901 c.c. in merito alla sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria, nonché violazione dell'art. 2902 c.c. in merito al decorso del termine di prescrizione di suddetta azione
- la Corte, all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, ha assegnato la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
Ritenuto in diritto che:
I motivi di appello sono complessivamente infondati:
-Il giudice di primo grado, come sopra già rilevato, ha accertato, con riferimento agli atti sopra richiamati, la sussistenza di una simulazione negoziale assoluta (art.1414 c.c.) volta a simulare una vendita immobiliare al fine di sottrarre beni alla Curatela Fallimentare mediante uno schema
(peraltro) alquanto ricorrente nella prassi;
-Va subito precisato (dato per verità mai contestato dagli appellanti), che il Curatore Fallimentare sia soggetto terzo rispetto alla simulazione posta in essere dal fallito, sicchè lo stesso può servirsi dei più agevoli strumenti probatori (quali prova per testimoni e prova presuntiva) che la legge concede ai terzi ai sensi dell'art. 1417 c.c.; peraltro, la Suprema Corte, nel delineare le differenze in tema di causa petendi delle domanda di simulazione e dell'azione revocatoria, ha ribadito che in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla” (cfr., Cass. n. 25490/2008; Cass. n. 13345/2015).
- Ciò premesso, gli appellanti lamentano con il primo motivo che il Tribunale – in violazione del canone di cui all'art. 116 c.p.c. – ha erroneamente ritenuto che i convenuti, gli odierni appellanti, non avessero un interesse giuridicamente rilevante al pagamento alle banche creditrici;
in particolare, il Tribunale avrebbe errato nell'escludere l'interesse della al pagamento delle Pt_3 Cont obbligazioni contratte dai figli;
ciò in quanto la stessa sarebbe non solo socia della in questione, ma anche terza datrice di ipoteca;
da qui appunto l'interesse di quest'ultima, oltre che dei figli, garanti, e surrogati insieme alla madre nei diritti vantati verso la Curatela da parte degli istituti di credito;
-gli appellanti ancora specificano che quanto dalla versato fosse destinato alla tacitazione Pt_3 delle obbligazioni contratte dai figli, configurando quindi un negozio delegatorio (indicando altresì che tale schema operativo sia stato reso noto in alcune comunicazioni, allegate in primo grado, tra la e i suoi figli).; Pt_3
-la Corte rileva, in primo luogo, alla stregua di un univoco orientamento giurisprudenziale, che la violazione dell'art. 116 c.p.c. presuppone che il giudice abbia valutato una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, mentre la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile nel caso in cui il giudice abbia invertito gli oneri di prova (Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass.
n. 25216 del 2014);
-nella specie il giudice di primo grado non ha violato siffatti canoni, né tanto del resto è prospettato dagli appellanti;
e infatti – in diritto- la struttura dell'operazione di surroga prevede che ad essere surrogati nelle ragioni del creditore siano proprio i soggetti adempienti, e così, nella specie, gli istituti di credito hanno surrogato nei loro diritti vantati verso la Curatela non solo la ma anche i fratelli Pt_3
, indice che anche questi ultimi abbiano partecipato all'adempimento delle obbligazioni Pt_5 transattive;
Inoltre, non sussiste una prova idonea del fatto che il pagamento sia effettivamente avvenuto, né tantomeno che la somma pattuita quale corrispettivo della vendita sia stata destinata all'adempimento delle obbligazioni contratte dai fratelli In particolar modo, non è affatto CP_1 adeguatamente documentato che sia stata la d estinguere le obbligazioni contratte dai figli;
Pt_3 anzi, è documentato che agli accordi transattivi con gli istituti di credito abbiano partecipato tanto la quanto i fratelli Pt_3 CP_1
-ancora in diritto, giova poi ricordare che le attestazioni derivanti dalle scritture private, ancorché autenticate, non sono idonee a fondare una prova piena circa la veridicità del loro contenuto, ma solo della provenienza delle stesse (art 2702 c.c.); così reiteratamente la S.C., secondo cui alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti della stessa curatela, stante la sua posizione di terzietà rispetto alla persona del fallito, e possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava
l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (cfr. Cass.
12955\14 e 11361\99);
La prova dell'effettivo pagamento del prezzo (anche se lo stesso risulta erogato non al venditore, ma ad un terzo, secondo lo schema della delegazione, necessitando tuttavia una prova certa in tal senso) risulta dunque fondamentale al fine di escludere la sussistenza dell'accordo simulatorio nel caso del contratto di vendita immobiliare;
di converso, l'assenza di una prova in questo senso fonda senz'altro indizio rilevante ai sensi dell'art. 2729 c.c.
Tale ultima circostanza ricorre nel caso odierno, non essendo stata data prova certa di un pagamento corrispettivo alla vendita, né di una volontà di dismettere la propria titolarità del bene da parte dei simulati alienanti;
-Gli appellanti contestano, altresì, la sentenza di primo grado per aver il giudice errato nel valutare gli indici presuntivi dalla parte attrice a prova della simulazione;
La censura, in continuità con il
“motivo” precedentemente analizzato, attiene all'iter logico seguito dal giudice di primo grado nel connettere le prove indiziarie;
-Riprendendo e ampliando quanto premesso in tema di prova presuntiva, il giudice gode di un vero e proprio potere valutativo discrezionale, temperato dai principi di gravità, precisione e concordanza degli indizi, nonché dal già richiamato principio del prudente apprezzamento. Una valutazione contraria a tali canoni sarebbe certamente censurabile sotto il profilo motivazionale già in sede di appello. Al riguardo, essendo la presunzione semplice affidata alla prudente valutazione del decidente ex articolo 2729 del c.c., spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a fondamento della presunzione e le regole
d'esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge. Trattandosi, appunto, di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato ( cfr. Cass. n.7350/2024);
-nella specie il tribunale si è attenuto a tali canoni, fondando la propria decisione su argomentazioni indiziarie sufficientemente gravi, precise, concordanti;
e infatti, oltre le circostanze sopra richiamate, il giudice di primo grado ha rilevato che: a) non vi è prova confermata del pagamento del prezzo;
b) l'operazione in se è stata condotta con modalità “sospette”(vendita frazionata a distanza di tempo di quote dello stesso immobile da parte di due fratelli a beneficio della madre); c) l'acquirente è già titolare del diritto di abitazione di cui all'art. 540 c.c.; d) i venditori sono in realtà unici eredi dell'acquirente; e) la somma complessiva che la sig.ra ha versato ai creditori (895.000,00 Pt_3 euro) è inferiore al prezzo complessivo dell'asserita vendita;
f) i bonifici bancari erogati per le transazioni con gli istituti di credito provengono da conti bancari di dubbia titolarità.
Si tratta di circostanze, sia isolatamente che alla stregua di una valutazione complessiva, idonee a ritenere che gli stipulanti abbiano stipulato gli atti sopra richiamati al fine di sottrarre gli immobili alla procedura;
-Va infine rilevato (così disattendendosi il terzo motivo d'appello) sempre alla stregua di quanto sopra esposto in tema di prova presuntiva, che gli accordi transattivi sono di poco anteriori alle vendite
(il primo accordo transattivo è datato novembre 2009, tre anni prima della prima vendita e quattro anni dopo la seconda); né risulta alcuna prova circa la destinazione di tali pagamenti quali corrispettivi della futura vendita;
risulta allora escluso, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, che la vendita degli immobili alla propria madre servisse proprio a tacitare i debiti con gli istituti di credito;
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-Il quarto motivo di appello, relativo alla insussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c.,
è assorbito dal rilievo, dirimente, che il Tribunale ha accolto la domanda principale di simulazione assoluta
-al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alle spese di lite, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r.
115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti in solido alla refusione delle spese di lite, che liquida, per ciascuna, in euro 8000,00, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002
Roma, data del deposito
Il presidente est. (dr. G. Casaburi)