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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/10/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2119/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 29/10/2025
Oggi innanzi alla Dott.ssa Lorenza Manca compare, in sostituzione dell'avv. Gianni Emilio Censori,
l'avv. Marina Sanna, la quale conferma le conclusioni in atti e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice
dopo breve discussione orale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Lorenza Manca ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2119/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Alghero, via Fabrizio De Andrè n. 6, e , nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...], elettivamente domiciliati in Alghero, C.F._2
via Carrabuffas n. 18, presso lo studio dell'avv. Gianni Emilio Censori, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in data 20.07.2020,
ATTORI
CONTRO
1. , nata a [...] il giorno 02.09.1930, C.F. , residente in CP_1 C.F._3
Alghero, via Guixera n. 13;
2. , nata a [...] il giorno 08.09.1922, C.F. , residente in [...], CP_2 C.F._4
via Campidano n. 26;
3. , nato ad [...] il giorno 11.04.1924, C.F. , residente in [...], CP_3 C.F._5
via Terontola n. 185,
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 2 di 6 Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI ATTORI:
1. ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2. accertare e dichiarare, in capo ai signori e l'intervenuto Parte_1 Parte_2
usucapione ex art. 1158 c.c. nella piena proprietà degli immobili siti in Tissi in Via Marconi, 72, e
precisamente:
- immobile contraddistinto in Catasto Fabbricati del Comune di Tissi al Foglio 3, Mappale 600,
subalterno 1, Categoria A/6, Classe 1, Rendita euro 164,75, e Foglio 3, Mappale 600, Subalterno 2,
quale pertinenza del bene principale;
3. conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Sassari la trascrizione
della relativa sentenza;
4. con vittoria di spese, onorari e spese generali con accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto in data 20.07.2020 e hanno citato i convenuti indicati in Parte_1 Parte_2
epigrafe, unitamente a , assumendo di possedere - quantomeno dal 1990 - in maniera continua, CP_4
esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza o clandestinità, gli immobili siti in Tissi, via Marconi n. 72,
come catastalmente indicati in atti, provvedendo a loro spese alle necessarie riparazioni e al pagamento delle utenze, nonché ai lavori di restauro e manutenzione. Da qui il presente giudizio in cui gli attori hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
- Il processo è stato interrotto a seguito del decesso della convenuta , madre degli attori, e il ricorso CP_4
per riassunzione è stato notificato per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., autorizzati con provvedimento reso in data 29.02.2024.
- I convenuti, pur ritualmente citati, non si sono costituiti, per cui viene dichiarata la loro contumacia con il presente provvedimento.
- La causa, istruita mediante prove orali e documentali, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate in atti, all'udienza del 29.10.2025 è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va integralmente accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Si osserva che gli attori e hanno chiesto di essere dichiarati proprietari Parte_1 Parte_2
per intervenuta usucapione degli immobili indicati in atti, assumendo di averne il possesso ininterrotto e pacifico
uti domini da oltre vent'anni.
Orbene, in ordine alla domanda di usucapione dell'immobile su cui si controverte, occorre rilevare che - ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. - l'acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari trova il suo fondamento in una situazione caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà
dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo, evidenziando come - in merito alla configurabilità dell'animus possidendi che qui interessa - da tempo la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (fra le tante: Cass. Civ. Sez. n.
11878/2013; Cass. Civ. n. 17459/2015; Cass. Civ. n. 6123/2020).
Ancora, è orientamento consolidato della giurisprudenza che colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus ma anche dell'animus; il primo consistente nello svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale;
il secondo nell'intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011; Cass. Civ. n.
20508/2019).
Alla luce di tali premesse e sulla scorta dei principi sopra richiamati, applicabili al caso che qui ci occupa e pienamente condivisibili, la domanda deve essere accolta atteso che gli elementi istruttori assunti, documentali ed orali, consentono di ritenere acquisita la prova degli elementi costitutivi sopra indicati e, dunque, come gli attori abbiano esercitato sugli immobili oggetto di causa - uti domini - un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria.
pagina 4 di 6 Nel corso del giudizio, infatti, è stata sentita in qualità di testimone la signora , cugina degli Testimone_1
attori, che ha confermato le circostanze allegate da questi ultimi a fondamento della domanda, rilevando che sulla sua attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerato che le sue dichiarazioni non si sono prestate a rilievi intrinseci di non genuinità per precisione e per completezza. In particolare, la predetta teste ha confermato il possesso ultra ventennale esercitato dagli attori in maniera esclusiva e pacifica, avendo gli stessi nel tempo provveduto alla relativa totale ristrutturazione senza contestazione alcuna, tanto da essere da tutti considerati come i legittimi proprietari (“… E' vero quanto mi si chiede;
conosco l'immobile sito a Tissi nella via Marconi
n. 72 e confermo che sono i miei cugini e che da oltre vent'anni lo Parte_1 Parte_2
utilizzano in maniera esclusiva, prima c'era anche la loro madre e ora ci sono solo loro. adr: il loro possesso è
pacifico non mi risultano contestazioni sul loro utilizzo esclusivo adr: in tutti questi anni sono stati solo i miei
cugini a provvedere alla manutenzione della casa, l'hanno interamente ristrutturata adr: la casa era da
ristrutturare e non mi risulta che abbiano chiesto il permesso a nessuno adr tutti in paese sanno che quella casa
è dei miei cugini e adr riconosco e confermo la dichiarazione da me sottoscritta che mi Parte_1 Pt_2
viene esibita …”).
Considerato, dunque, che le menzionate fonti di prova forniscono elementi sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, deve ritenersi perfezionato in capo agli attori l'acquisto della proprietà degli immobili identificati in atti per intervenuta usucapione ventennale ai sensi del sopra citato art. 1158 cod. civ.
Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite non essendovi stata opposizione alla domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e/o assorbita, in accoglimento della domanda,
1. dichiara , nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. , proprietari esclusivi per Parte_2 C.F._2
intervenuta usucapione ordinaria degli immobili siti in Tissi, via Marconi n. 72, e precisamente: l'immobile contraddistinto in Catasto Fabbricati del Comune di Tissi al Foglio 3, Mappale 600, subalterno 1, Categoria
pagina 5 di 6 A/6, Classe 1, Rendita euro 164,75, e Foglio 3, Mappale 600, Subalterno 2, quale pertinenza del bene principale;
2. manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
3. spese compensate.
Sassari, 29.10.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 29/10/2025
Oggi innanzi alla Dott.ssa Lorenza Manca compare, in sostituzione dell'avv. Gianni Emilio Censori,
l'avv. Marina Sanna, la quale conferma le conclusioni in atti e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Il Giudice
dopo breve discussione orale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Lorenza Manca ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2119/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Alghero, via Fabrizio De Andrè n. 6, e , nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...], elettivamente domiciliati in Alghero, C.F._2
via Carrabuffas n. 18, presso lo studio dell'avv. Gianni Emilio Censori, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in data 20.07.2020,
ATTORI
CONTRO
1. , nata a [...] il giorno 02.09.1930, C.F. , residente in CP_1 C.F._3
Alghero, via Guixera n. 13;
2. , nata a [...] il giorno 08.09.1922, C.F. , residente in [...], CP_2 C.F._4
via Campidano n. 26;
3. , nato ad [...] il giorno 11.04.1924, C.F. , residente in [...], CP_3 C.F._5
via Terontola n. 185,
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 2 di 6 Oggetto: USUCAPIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI ATTORI:
1. ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2. accertare e dichiarare, in capo ai signori e l'intervenuto Parte_1 Parte_2
usucapione ex art. 1158 c.c. nella piena proprietà degli immobili siti in Tissi in Via Marconi, 72, e
precisamente:
- immobile contraddistinto in Catasto Fabbricati del Comune di Tissi al Foglio 3, Mappale 600,
subalterno 1, Categoria A/6, Classe 1, Rendita euro 164,75, e Foglio 3, Mappale 600, Subalterno 2,
quale pertinenza del bene principale;
3. conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Sassari la trascrizione
della relativa sentenza;
4. con vittoria di spese, onorari e spese generali con accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto in data 20.07.2020 e hanno citato i convenuti indicati in Parte_1 Parte_2
epigrafe, unitamente a , assumendo di possedere - quantomeno dal 1990 - in maniera continua, CP_4
esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza o clandestinità, gli immobili siti in Tissi, via Marconi n. 72,
come catastalmente indicati in atti, provvedendo a loro spese alle necessarie riparazioni e al pagamento delle utenze, nonché ai lavori di restauro e manutenzione. Da qui il presente giudizio in cui gli attori hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
- Il processo è stato interrotto a seguito del decesso della convenuta , madre degli attori, e il ricorso CP_4
per riassunzione è stato notificato per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., autorizzati con provvedimento reso in data 29.02.2024.
- I convenuti, pur ritualmente citati, non si sono costituiti, per cui viene dichiarata la loro contumacia con il presente provvedimento.
- La causa, istruita mediante prove orali e documentali, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate in atti, all'udienza del 29.10.2025 è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va integralmente accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Si osserva che gli attori e hanno chiesto di essere dichiarati proprietari Parte_1 Parte_2
per intervenuta usucapione degli immobili indicati in atti, assumendo di averne il possesso ininterrotto e pacifico
uti domini da oltre vent'anni.
Orbene, in ordine alla domanda di usucapione dell'immobile su cui si controverte, occorre rilevare che - ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. - l'acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari trova il suo fondamento in una situazione caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà
dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo, evidenziando come - in merito alla configurabilità dell'animus possidendi che qui interessa - da tempo la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (fra le tante: Cass. Civ. Sez. n.
11878/2013; Cass. Civ. n. 17459/2015; Cass. Civ. n. 6123/2020).
Ancora, è orientamento consolidato della giurisprudenza che colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus ma anche dell'animus; il primo consistente nello svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale;
il secondo nell'intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011; Cass. Civ. n.
20508/2019).
Alla luce di tali premesse e sulla scorta dei principi sopra richiamati, applicabili al caso che qui ci occupa e pienamente condivisibili, la domanda deve essere accolta atteso che gli elementi istruttori assunti, documentali ed orali, consentono di ritenere acquisita la prova degli elementi costitutivi sopra indicati e, dunque, come gli attori abbiano esercitato sugli immobili oggetto di causa - uti domini - un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione ordinaria.
pagina 4 di 6 Nel corso del giudizio, infatti, è stata sentita in qualità di testimone la signora , cugina degli Testimone_1
attori, che ha confermato le circostanze allegate da questi ultimi a fondamento della domanda, rilevando che sulla sua attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerato che le sue dichiarazioni non si sono prestate a rilievi intrinseci di non genuinità per precisione e per completezza. In particolare, la predetta teste ha confermato il possesso ultra ventennale esercitato dagli attori in maniera esclusiva e pacifica, avendo gli stessi nel tempo provveduto alla relativa totale ristrutturazione senza contestazione alcuna, tanto da essere da tutti considerati come i legittimi proprietari (“… E' vero quanto mi si chiede;
conosco l'immobile sito a Tissi nella via Marconi
n. 72 e confermo che sono i miei cugini e che da oltre vent'anni lo Parte_1 Parte_2
utilizzano in maniera esclusiva, prima c'era anche la loro madre e ora ci sono solo loro. adr: il loro possesso è
pacifico non mi risultano contestazioni sul loro utilizzo esclusivo adr: in tutti questi anni sono stati solo i miei
cugini a provvedere alla manutenzione della casa, l'hanno interamente ristrutturata adr: la casa era da
ristrutturare e non mi risulta che abbiano chiesto il permesso a nessuno adr tutti in paese sanno che quella casa
è dei miei cugini e adr riconosco e confermo la dichiarazione da me sottoscritta che mi Parte_1 Pt_2
viene esibita …”).
Considerato, dunque, che le menzionate fonti di prova forniscono elementi sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, deve ritenersi perfezionato in capo agli attori l'acquisto della proprietà degli immobili identificati in atti per intervenuta usucapione ventennale ai sensi del sopra citato art. 1158 cod. civ.
Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite non essendovi stata opposizione alla domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e/o assorbita, in accoglimento della domanda,
1. dichiara , nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. , proprietari esclusivi per Parte_2 C.F._2
intervenuta usucapione ordinaria degli immobili siti in Tissi, via Marconi n. 72, e precisamente: l'immobile contraddistinto in Catasto Fabbricati del Comune di Tissi al Foglio 3, Mappale 600, subalterno 1, Categoria
pagina 5 di 6 A/6, Classe 1, Rendita euro 164,75, e Foglio 3, Mappale 600, Subalterno 2, quale pertinenza del bene principale;
2. manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
3. spese compensate.
Sassari, 29.10.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Lorenza Manca
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