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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5522/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
D'AGOSTINO ANNA, preso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
SORAMEL ESTER, preso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente separati consensualmente con verbale del 27/07/2021, omologato con decreto del 09/09/2021 – R.G. 1475/2021 - Tribunale Ordinario di Pordenone;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “
• dichiarare ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. b) e comma 4 L. 898/1970
ss.mm.ii. lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i signori e a San Daniele del Friuli (UD) il Parte_1 CP_1
1 24.06.2000, iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo
Comune al numero 13, parte II, serie C dell'anno 2000;
• ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Daniele
Friuli (UD) di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'emananda sentenza e di provvedere a tutti gli incombenti di legge;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare le seguenti condizioni divorzili, dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 1, e prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni tra i coniugi:
1) disporsi che, a titolo di liquidazione una tantum dei diritti spettanti alla moglie ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 L. 898/1970 e ss.mm.ii.,
le parti convengono e stipulano la seguente cessione di diritti immobiliari:
[…]
2) dare atto che ciascuna parte terrà a proprio carico le spese legali del presente procedimento, suddividendo al 50% il costo del contributo unificato” e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi,
della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 17/02/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate, essendosi già, altresì, esonerati dal deposito
2 giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la liquidazione una tantum dei diritti della moglie, da parte del marito (mediante trasferimento di quota di ½ di proprietà della casa coniugale, senza alcuna corrispondenza di prezzo da parte della moglie), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U, Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in San Daniele del Friuli (UD), in data 24/06/2000. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN DANIELE DEL
FRIULI (UD) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 13, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge.
3 Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 11/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5522/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
D'AGOSTINO ANNA, preso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
SORAMEL ESTER, preso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente separati consensualmente con verbale del 27/07/2021, omologato con decreto del 09/09/2021 – R.G. 1475/2021 - Tribunale Ordinario di Pordenone;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “
• dichiarare ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. b) e comma 4 L. 898/1970
ss.mm.ii. lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i signori e a San Daniele del Friuli (UD) il Parte_1 CP_1
1 24.06.2000, iscritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo
Comune al numero 13, parte II, serie C dell'anno 2000;
• ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Daniele
Friuli (UD) di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'emananda sentenza e di provvedere a tutti gli incombenti di legge;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare le seguenti condizioni divorzili, dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 1, e prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni tra i coniugi:
1) disporsi che, a titolo di liquidazione una tantum dei diritti spettanti alla moglie ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 L. 898/1970 e ss.mm.ii.,
le parti convengono e stipulano la seguente cessione di diritti immobiliari:
[…]
2) dare atto che ciascuna parte terrà a proprio carico le spese legali del presente procedimento, suddividendo al 50% il costo del contributo unificato” e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi,
della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 17/02/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate, essendosi già, altresì, esonerati dal deposito
2 giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la liquidazione una tantum dei diritti della moglie, da parte del marito (mediante trasferimento di quota di ½ di proprietà della casa coniugale, senza alcuna corrispondenza di prezzo da parte della moglie), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U, Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in San Daniele del Friuli (UD), in data 24/06/2000. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN DANIELE DEL
FRIULI (UD) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 13, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge.
3 Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 11/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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