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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/06/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 691 \2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 691 \2024 R.G. vertente tra:
c.f.: , nata a [...] P.G. il Parte_1 C.F._1
16.08.1985, ed ivi elettivamente domiciliata in via U.S. Onofrio n. 68 presso lo studio dell'avv. Maria Rita Ielasi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
C.F.: , nato a [...] P.G., il CP_1 C.F._2
20/07/1981, ed ivi elettivamente domiciliato in via Vico II Dei Vespri, presso lo studio dell'avv. Tindaro Grasso, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 2.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/06/2024 ha esposto di avere Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 12/04/2008, nel CP_1
Comune di Barcellona P.G., regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono nati i figli (cl. 2011) e (cl. 2014). Ha adito questo Tribunale chiedendo che Per_1 Per_2
fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale, con addebito a carico del marito. Ha
altresì chiesto di disporre l'affidamento dei figli minori al Servizio Sociale di
Barcellona P.G., con onere di monitoraggio continuativo e collocazione degli stessi presso l'abitazione materna;
di disporre la presa in carico dei minori presso la NPIA e dei genitori presso il Consultorio territorialmente competente al fine di valutare le competenze genitoriali degli stessi;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
di regolamentare gli incontri padre-figli; di disporre a carico del marito un onere contributivo per i minori dell'importo di €.250,00 ciascuno, oltre adeguamento
Istat, e la compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 60%; di disporre in proprio favore la percezione integrale dell'AU; di chiedere la trasmissione di eventuali atti e procedimenti relativi al resistente circa le violenze integrate in proprio danno.
Si è costituito , il quale ha contestato quanto sostenuto nel CP_1
ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei
2 coniugi con addebito nei confronti della ricorrente. Il resistente ha altresì chiesto di affidare i minori in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre e assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
di regolare gli incontri madre-figli e di onerare la ricorrente a versare un assegno mensile di €.250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in loro favore.
All'udienza del 18.10.2024, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status, in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., e si è riservato in ordine alle ulteriori questioni proposte in attesa del deposito delle relazioni dei Servizi Sociali.
Con sentenza non definitiva n. 1044/2024, depositata in data 12.11.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza depositata in data 8.01.2025, sono stati pronunziati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con comparsa conclusionale del 18.04.2025, il ha chiesto di CP_1
condannare la al risarcimento di un danno, patrimoniale e non patrimoniale, Pt_1
conseguente alla violazione dei doveri coniugali. Con memoria di replica del
24.04.2025, ha chiesto di disporre in proprio favore l'integrale percezione dell'assegno unico.
Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 2.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo stata decisa con sentenza parziale la questione relativa allo stato dei coniugi, occorre esaminare e decidere solamente le ulteriori domande.
Entrambe le parti hanno chiesto che la separazione fosse pronunciata con addebito a carico della controparte.
3 Come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. A tale scopo,
occorrerà ponderare i comportamenti complessivi tenuti dai coniugi durante il menage
familiare; in altri termini, il giudicante, nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge, non potrà prescindere dall'esaminare anche la condotta dell'altro, dovendo procedere ad una valutazione comparativa, al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi, ma costituisca, invece, un'autonoma violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c.. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr.,
tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass. civ. n.
279/2000).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione deducendo un comportamento di disinteresse manifestato dal marito in costanza di matrimonio, concretatosi nell'allontanamento dalla casa familiare per diversi periodi dell'anno e l'assunzione di una condotta violenta integrata in suo danno.
Diversamente, il resistente ha imputato la fine del rapporto alla propria scelta di lasciare la congregazione dei Testimoni di Geova a cui, entrambi i coniugi, appartenevano.
Principiando dalla domanda della ricorrente, la ha riferito che “da Pt_1
Agosto 2022, e specificamente da un viaggio su una nave da crociera i rapporti tra i coniugi hanno iniziato ad incrinarsi gravemente…in seguito a tale viaggio il sig.
4 non voleva avere più rapporti intimi con la moglie e tendeva ad iniziare CP_1
discussioni animate anche per cose futili di natura domestica”; che il marito partiva
“organizzando mensilmente i fine settimana o settimane intere”, di talché la stessa “a dicembre 2022…si rivolgeva ai pastori spirituali (della congregazione cristiana dei
Testimoni di Geova) per avere aiuto” e che “tutto l'anno 2023, in seguito ai viaggi del
2022, è stato connotato da assenze e viaggi del sig. ”; che dal mese di gennaio CP_1
2024 il ha lasciato la predetta congregazione e in data “23 aprile 2024” egli CP_1
“iniziava ad ingiuriarla dicendole accusandola di avere una relazione con Pt_2
, uno dei pastori della Congregazione, e tutto ciò davanti ai ragazzi: Persona_3
offesa nella dignità, la sig.ra d'impeto gli ha dato uno schiaffo gridandogli di Pt_1
non permettersi di dire quella parola ed il sig. ha iniziato un'aggressione ai CP_1
suoi danni riempiendola di schiaffi alla testa” sicché la stessa, il giorno successivo, si
è recata al Pronto soccorso ed “ha deciso di separarsi inviando una missiva a tal fine
al marito” (v. atto di ricorso, ed all. 6 e 8). In sede di comparizione delle parti, la ricorrente ha dichiarato “Ho chiesto la separazione perché il signor faceva CP_1
continui viaggi e c'era una situazione insostenibile. Ha una relazione con un altro
uomo. Non posso accettare di continuare il rapporto. Lui spesso lasciava il tetto
coniugale e non si faceva problemi del fatto che rimanevo sola con i figli […] Durante
la vita matrimoniale, mio marito si è rivolto nei miei riguardi con termini offensivi, mi
ha anche strattonata” (v. processo verbale del 18.10.2024). Del pari, in sede di incontro con i Servizi Sociali territorialmente competenti, la stessa ha riferito “Uno dei primi segnali della crisi è stata la mancanza di intimità all'interno della coppia e il manifestarsi di una maggiore conflittualità degli anni della pandemia Covid-19” sostenendo che “la situazione tra di loro sarebbe divenuta più critica in seguito alla scelta del sig. di allontanarsi dal loro credo religioso, quello dei testimoni di CP_1
5 in coincidenza della suddetta scelta, l'ex marito avrebbe modificato il suo CP_2
stile di vita, iniziando a vestirsi in modo più curato […] a fare viaggi da solo sempre
più frequenti, ad assentarsi più spesso da casa, facendo rientro in tarda nottata […]
Nel tempo la loro crisi sarebbe diventata più profonda, tanto da causare litigi e
discussioni accese. Riferisce di aver subito anche violenza da parte del marito,
raccontando gli stessi episodi descritti nell'istanza. In seguito a tali eventi, si sarebbe rivolta ad un CAV e avrebbe iniziato un percorso di tipo psicologico” (v. relazione dei
S.S. depositata il 13.11.2024).
Dalla narrazione della ricorrente emerge, dunque, una conflittualità coniugale risalente nel tempo, progressivamente e notevolmente deteriorata a causa della scelta religiosa del , che ha reso non più tollerabile la prosecuzione della CP_1
convivenza tra le parti.
Quanto ai contestati plurimi viaggi intrapresi dal resistente, va innanzitutto osservato che la loro risalente collocazione temporale risulta fortemente indicativa della loro inidoneità alla causazione della rottura del vincolo coniugale e che tali viaggi
– effettuati “per motivi di lavoro” secondo il RAGUSA (v. processo verbale del
18.10.2024), ma “circostanza poco credibile per la ricorrente” (v. memoria dell'11.10.2024) - non configurano un'ipotesi di abbandono del tetto coniugale. Invero,
l'asserita trascuratezza della gestione familiare da parte del , in occasione dei CP_1
predetti viaggi, non è di per sé inquadrabile in un comportamento oggettivamente riprovevole del coniuge che si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale non suscettibili di deroghe o eccezioni, ma tutt'al più si configura come una condotta meramente inopportuna. Né il rinvenimento di una “crema lubrificante “Mucogyne” con iscrizioni in lingua spagnola” (v. memoria ex art. 473 bis.17 n.1 c.p.c. di parte ricorrente) costituisce una
6 deduzione sufficientemente specifica ed idonea a fondare l'addebito di responsabilità
al per violazione del dovere di fedeltà. CP_1
Quanto al descritto episodio di violenza del 23.04.2024, la ha allegato Pt_1
la cartella del Pronto Soccorso (datata al 24.04.2024) ove le è stato diagnosticato un
“pregresso trauma cranico, riferita ipocausia, lacerazione membrana timpanica sinistra, mialgie diffuse, escoriazioni multiple arti superiori” che la stessa ha riferito fosse causato dalla “aggressione, avvenuta ieri sera, da persona a lei conosciuta, il marito” (v. all. 8). Sul punto, il ha contestato che “mentre il marito stava CP_1
preparando lo zaino per partire per breve viaggio di lavoro, iniziava ad inveire nuovamente nei suoi confronti, al fine di farlo desistere dal proposito” e che la ricorrente “colpì il con un violento schiaffone, nonché con altri colpi al volto, CP_1
i quali provocano molto dolore, anche in relazione al fatto che la resistente indossava alcuni anelli alle dita” e che, all'accaduto, fosse presente la sola figlia (v. Per_1
comparsa di costituzione e risposta). La figlia della coppia, sentita dinnanzi l'Autorità
Giudiziaria, ha dichiarato che “nell'ultimo periodo, prima della separazione, in casa
c'era un brutto clima, i miei genitori litigavano”, ma nulla ha riferito sullo specifico episodio verificatosi il 23.04.2024. Mentre, il teste di parte ricorrente Tes_1
nulla ha saputo riferire sulle circostanze i) l) ed n) articolate nell'atto di
[...]
ricorso (relative alle presunte aggressioni del ), dichiarando di non essere CP_1
stato presente in tali occasioni (v. processo verbale del 3.03.2025).
Senonché, fermo restando il principio secondo cui la domanda di addebito può
essere giustificata anche da un solo episodio di violenza, nel caso specifico non sono stati raccolti elementi idonei per poter sostenere l'esistenza di un nesso di causalità tra tale unica condotta e la crisi coniugale, ossia il presupposto che proprio e solo in conseguenza di tale fatto si è determinata la frattura del rapporto coniugale. Invero, si
7 tratterebbero comunque di circostanze, in ogni caso, determinate da una preesistente situazione di intollerabilità, allorquando la comunione spirituale e materiale era già del tutto disgregata ed irrimediabilmente compromessa.
Risulta del pari infondata, allo stesso modo già nella sua mera prospettazione, la domanda di addebito formulata da parte resistente, il quale ha dato atto che il rapporto coniugale si è irreversibilmente infranto a causa di una aspra conflittualità tra le parti scaturita dalla scelta religiosa del , ovvero “nel periodo prossimo e CP_1
successivo al gennaio 2024, e cioè quando il , dopo un graduale CP_1
allontanamento, ha deciso di lasciare definitivamente la Congregazione dei Testimoni di Geova” (v. comparsa conclusionale del 18.04.2025). In sede di comparizione delle parti, infatti, il ha dichiarato “La separazione è dovuta alla divergenza di CP_1
opinioni tra me e mia moglie in merito al credo religioso, perché secondo la religione
dei testimoni di Geova chi si allontana deve essere ostracizzato. Al momento in cui ho
maturato la scelta di uscire dalla comunità, ho provato a continuare a mantenere un
rapporto di coniugio con mia moglie, ma lei ha continuato a voler vivere secondo questo credo radicale” (v. dichiarazioni rese all'udienza del 18.10.2024) e, parimenti, agli Assistenti del Servizio Sociale ha riferito che “le problematiche coniugali sarebbero state innescate dal suo allontanamento dal credo dei Testimoni di Geova”
(v. relazione dei Servizi Sociali depositata il 13.11.2024). Tale sopraggiunta incompatibilità, non ascrivibile ad una condotta unilaterale ben identificata, ma conseguenza dei rispettivi ed eterogenei percorsi di fede personale, va pertanto imputata reciprocamente ad entrambi i coniugi.
Deve darsi ulteriormente atto che le deduzioni volte a provare il comportamento violento della nei confronti del marito, scaturito nell'episodio descritto Pt_1
all'udienza istruttoria del 3.03.2025 e collocato temporalmente il 4 maggio 2025, è
8 indicativo di una conflittualità coniugale elevatissima che si colloca, tuttavia, all'interno di un contesto familiare già compromesso e in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già manifestata. Quanto al descritto episodio,
peraltro, solo la figlia della coppia era presente al momento del litigio ed ha Per_1
affermato “io ero presente quando in seguito ad una lite sono stati chiamati i
carabinieri. Mia madre li ha chiamati dicendo di essere vittima della violenza del
marito, ma io ero presente ed è stata mia madre a dare schiaffi a mio padre e lui,
semplicemente per difendersi, le ha bloccato le mani. Mio fratello mi ha raccontato
che la mamma ha tirato una sedia addosso a mio padre e io, dall'altra stanza ho sentito il rumore della sedia che cadeva” mentre i testi escussi hanno riferito esclusivamente di aver visto il in un momento successivo (il teste nipote di CP_1 ES
, ha dichiarato “Mi sono precipitata a casa di mio zio e l'ho visto ferito CP_1
e i sanitari stavano curando un ematoma che aveva sulla parte destra della fronte […].
Non ricordo che tipo di medicazione abbiano fatto a mio zio non aveva benda CP_1
né cerotto, si trattava di un ematoma”; e la teste , sorella del resistente, Testimone_3
ha dichiarato “non ero presente all'accaduto […] Mio fratello aveva un ematoma alla testa, graffi e dolore al braccio”, v. processo verbale del 3.03.2025). Come già indicato, tuttavia, anche il surriferito episodio non appare circostanza idonea a fondare una pronuncia di addebito a carico della , posto che non risulta provato che Pt_1
tale suo operato sia stato causa efficiente della separazione, poiché la forte conflittualità
tra i coniugi è sfociata in atteggiamenti aggressivi reciprocamente assunti.
Del pari, le querele presentate dal resistente nei confronti della ricorrente (v. i procedimenti penali conclusi con la richiesta di archiviazione del P.M. in data
4.07.2024 - all. 9 depositato l'11.09.2024 - e in data 27.03.2025 – all. 2 del 17.04.2025)
attengono ad episodi verificatisi dopo la instaurazione del giudizio, sicché non può
9 riconoscersi alcun nesso di causalità con la crisi familiare già da tempo irrimediabilmente perdurante.
L'esposizione dei fatti, dunque, non consente di individuare una più grave condotta contraria ai doveri insiti nel rapporto di coniugio, imputabile ad uno dei coniugi e tale da consentire la pronuncia di addebito nella sua connotazione eziologica rispetto alla incisione della comunione spirituale e materiale. Piuttosto, il Collegio
ritiene che allorquando il ha deciso di allontanarsi dalla congregazione dei CP_1
Testimoni di Geova, si è manifestata una situazione di intollerabilità della convivenza coniugale, caratterizzata da antitetici punti di vista in ordine alle modalità con cui doveva essere condotto il ménage familiare. Di questa crisi, sia pur con toni diversi e all'interno delle rispettive ricostruzioni della rottura del matrimonio, entrambi i coniugi, per quanto emerge dai rispettivi scritti, risultano consapevoli.
In definitiva, vanno rigettate le domande di addebito formulate reciprocamente dalle parti.
È inammissibile poiché tardiva la domanda proposta dal soltanto nella CP_1
comparsa conclusionale del giudizio, con cui egli ha chiesto di condannare la ricorrente al risarcimento del danno scaturito dalla violazione dei doveri coniugali.
Quanto ai figli della coppia, e , va rilevato che entrambi sono Per_1 Per_2
minori d'età, sicché occorre provvedere sul regime di affidamento, a fronte della richiesta della ricorrente di disporre l'affidamento della prole ai Servizi Sociali.
Il criterio fondamentale cui deve attenersi il Tribunale è sempre costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli, previsto, in passato, dall'art. 155
c.c. e oggi, dall'art. 337 quater c.c. Disposizione, quest'ultima, introdotta con la novella di cui alla L. n. 54/2006 e che ha imposto al giudice di privilegiare la soluzione che appaia più idonea ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore e a
10 ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare. Per il perseguimento di tale scopo, la norma demanda lo svolgimento di un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da effettuare sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore ed ancora con valutazione sulla concreta possibilità e volontà di gestione anche quotidiana delle esigenze dei minori (cfr. Cass. n. 14728 del 19/07/2016). La centralità dell'interesse del minore giustifica la scelta di un regime piuttosto che dell'altro, ma senza che ciò equivalga necessariamente ad una valutazione di disvalore di uno dei genitori o di sua inadeguatezza genitoriale, atteso che l'opzione della concentrazione dell'affido su uno solo dei genitori può essere dettata anche dalla considerazione che per contingenti condizioni di vita l'altro non è nella possibilità di assicurare la costante collaborazione e le tempestive interlocuzioni dalle quali non può prescindere l'affido congiunto.
Nel caso di specie, a fronte della reciproca conflittualità tra le parti, i coniugi hanno ricevuto, nelle more del giudizio, un sostegno alla genitorialità, venendo supportati e coinvolti dai Servizi Sociali territorialmente competenti (v. deposito del
13.11.2024 e del 28.02.2025), dal Consultorio familiare (v. deposito del 20.02.2025) e dal Dipartimento di Salute Mentale con sede in Barcellona P.G. (v. deposito del
27.01.2025). Dagli esiti di tali percorsi, non si ravvisano – allo stato - motivi per derogare all'affido condiviso della prole, atteso che non è emerso una inidoneità
educativa ovvero una manifesta carenza genitoriale dei coniugi.
Dalla prima audizione della minore in sede di incontro con i Servizi Per_1
Sociali, la stessa ha affermato “di avere un buon rapporto con entrambi i genitori, ma precisa di sentirsi più vicina al padre […] il padre tende a dialogare con lei, mentre
11 la madre “grida” e “alza le mani” anche per cose “futili” e che la stessa “ricorreva spesso agli schiaffi”, “solo recentemente la madre ha smesso di comportarsi così”;
“entrambi i minori descrivono la madre come una persona che si arrabbia facilmente, anche per motivi futili”, “nonostante i conflitti, i ragazzi riconoscono degli aspetti positivi nella madre. In particolare, afferma che la madre è molto disponibile Per_1
ad accompagnarli dove necessario e li incoraggia a socializzare con gli amici”,
“parlano positivamente del padre, descrivendolo come “bravo”, tranquillo e molto presente. Ricordano con piacere le esperienze condivise con lui, tra cui viaggiare”, “i ragazzi non sembrano turbati dalla situazione familiare” ed “entrambi esprimono il desiderio di andare a vivere con il padre”, sicché; “In conclusione, i minori sembrano vivere una fase di transizione emotiva all'interno della famiglia. Le attuali dinamiche,
seppur percepite positivamente dai minori, potrebbero influire negativamente sul loro
benessere in futuro. e sembrano molto legati e trovano nel rapporto Per_1 Per_2
con il padre una fonte di stabilità. Tuttavia, vivono in modo ambivalente la figura della
madre, che percepiscono come capace sia di gesti affettuosi e di cura, sia di
comportamenti negativi che, soprattutto agli occhi di , la rendono imprevedibile Per_2
e impulsiva” (v. relazione dei S.S. depositata il 13.11.2024). Dalla relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di Barcellona, depositata il 28.02.2025, si evince un miglioramento per il nucleo familiare dovuto alla modifica degli assetti abitativi dei coniugi (la signora , nelle more del giudizio, ha lasciato la casa coniugale e Pt_1
si è trasferita dalla di lei madre, in attesa di una nuova sistemazione), di talché entrambi i figli “hanno riferito di stare bene con il loro padre e che va bene loro vedere la madre secondo il calendario stabilito” (v. documentazione in atti). Sul punto, la figlia della coppia ha rimarcato che “attualmente vivo con AP insieme a mio fratello, abitiamo a casa nostra…Mi trovo molto bene con mio padre. Lui si occupa ottimamente della
12 casa. Ci fa trovare tutto in ordine, pulito e profumato. Cucina bene. Noi lo aiutiamo a
mettere in ordine ma è lui che si occupa delle cose principali. Mio padre ci tiene molto
alla pulizia della casa…MA la vedo nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì sino alle 10,00 di sera e poi nei fine settimana alternati…Questa modalità di frequentazione a me va benissimo, riesco a stare con entrambi i genitori…Preferisco
però stare a casa mia perché mia madre vive con mia nonna e lì ho poca privacy e
spesso a casa di mia nonna ci sono i parenti che vivono vicino e quindi c'è spesso confusione e questo mi disturba quando studio…Ora che i miei genitori sono separati
e vivo a casa con AP sono più serena. PÀ non mi parla mai di mamma. Mia madre all'inizio ha provato a parlar male di AP ma l'ho subito fermata e non lo ha fatto più…Io sono arrabbiata con mia madre perché cerca di colpevolizzare mio padre
facendo la vittima. Anche prima della crisi matrimoniale mia madre faceva la vittima
cercando di far ricadere su AP tutte le colpe...Comunque sia, io voglio continuare a
vedere la mamma con la stessa frequenza stabilita dal giudice” (v. processo verbale del 3.03.2025).
Alla luce di tali considerazioni, va disposto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori e collocazione prevalente presso l'abitazione del padre, stante l'intervenuta adesione della madre a tale scelta abitativa (v. comparsa conclusionale della ). In ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario, in Pt_1
assenza di contestazioni, il Collegio dispone che, salvi diversi accordi tra i coniugi, la madre potrà terrà con sé i figli: per tre pomeriggi a settimana (da concordare con il padre o, in difetto di accordo, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 16.00
alle 22.00, comprensivo di cena, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori stessi, prelevandoli dalla casa coniugale ed ivi riaccompagnandoli all'orario stabilito;
- a fine settimana alterni dalle ore 10:00 del sabato mattina alle ore 22:00 della
13 domenica sera, con pernotto, in modo tale da garantire alla madre di trascorrere con i figli i weekend nelle settimane in cui ha i figli con sé nei giorni pari;
- nel periodo natalizio, in regime di alternanza, la giornata del 24 dicembre dalle ore 12.00 alle ore
10.00 del 25 dicembre, o il 25 dicembre dalle ore 12.00 alle ore 10.00 del 26 dicembre;
parimenti la giornata del 31 dicembre dalle ore 12.00 alle ore 10.00 del primo gennaio,
o il primo gennaio dalle ore 12.00 alle ore 10.00 del 02 gennaio;
- la Domenica di
Pasqua o il Lunedì di Pasqua, ad anni alterni, dalle ore 10:00 alle ore 22:00; - il giorno del compleanno dei minori verranno trascorsi possibilmente insieme ad entrambi i genitori, che si adopereranno con ogni mezzo affinché ciò avvenga e, in ogni caso,
concorderanno le modalità dei festeggiamenti privilegiando i desideri dei figli. In caso di disaccordo, ciascuno festeggerà con il minore a pranzo o a cena, ad anni alterni;
dalle ore 8:30 alle ore 16:00 (pranzo incluso) o dalle ore 16:00 alle ore 23:00 (cena inclusa);
- il giorno della Festa della MA e quello della Festa del PÀ, così come il giorno del compleanno del genitore, verranno trascorsi dai minori con i rispettivi genitori;
-
durante le vacanze estive - ovvero nel lasso temporale compreso fra il 15 giugno ed il
15 settembre - i minori trascorreranno con la madre quindici giorni, anche non consecutivi, sempre tenendo conto degli impegni e dei desideri degli stessi, nonché
degli impegni lavorativi di entrambi i genitori (e, in difetto di accordo, dal 16 luglio al
31 luglio il primo anno e dal primo agosto all'14 agosto, l'anno successivo).
Va precisato, sulle modalità di attuazione dell'affido condiviso, che le parti dovranno concordare le scelte di vita dei figli, cooperando e dialogando in vista del loro “migliore interesse”, collaborando per la loro educazione nonché adoperandosi al fine di stabilire ed attuare un “progetto educativo” comune e concordato, in vista dell'attuazione del principio di bigenitorialità. In tale regime, le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente;
mentre le parti
14 assumeranno di comune accordo ogni decisione di maggiore interesse per i figli relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi (scelta della residenza e del domicilio del figlio e di eventuali vacanze con estranei, scelte nel campo sanitario: del medico di base, di eventuali specialisti e delle cure necessarie, scelte nel campo scolastico: scelta della scuola, dell'indirizzo scolastico, di gite scolastiche, scelte in campo sportivo e degli hobby: scelta dell'attività di svago ed altre qui non specificate).
I genitori dovranno rispettare, sia nella forma che nella sostanza, il regime di affido ivi previsto ed i conseguenti obblighi, con la precisazione che il diritto di visita del minore risponde al precipuo interesse del figlio ad un equilibrato rapporto con entrambi i genitori;
sicché, per un verso, è obbligo del genitore domiciliatario incentivare, promuovere ed agevolare tali incontri, evitando in ogni modo di trasformare il figlio in un veicolo del conflitto esistente con l'ex coniuge;
per altro verso il genitore non domiciliatario ha l'obbligo di incontrare il figlio agevolando le inclinazioni, le esigenze ed i desideri dello stesso.
Considerato che gli ex coniugi comunicano per la gestione dei figli soltanto tramite messaggi (v. relazione del Consultorio familiare di Barcellona P.G., in atti, “La situazione di coppia è estremamente precaria. I signori abitano nella stessa casa, ma
non si parlano, se non per messaggi, ed evitano qualsiasi contatto. Per sua stessa
ammissione, la signora registra ogni interazione con il marito e quest'ultimo afferma
che per tutelarsi evita le comunicazioni telefoniche”) si ritiene opportuno che gli stessi intraprendano un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità
condivisa presso il Consultorio familiare territorialmente competente, affinché questo,
attraverso la previsione di incontri e di tutto quanto ritenuto necessario, provveda a migliorare le loro capacità genitoriali, per incrementare la loro responsabilizzazione e
15 le relazioni tra essi stessi genitori e tra loro ed i figli. Osservato ulteriormente che “I
bambini hanno sviluppato una forte irritazione nei confronti della genitrice,
lamentando il suo atteggiamento giudicante e limitante. L'animosità tra i due coniugi
è rafforzata dalle divergenze legate alla religione, la qual cosa rende ancora più
difficile non soltanto una eventuale riconciliazione, ma anche la necessaria e serena
cooperazione rispetto al proprio ruolo genitoriale. La situazione familiare in cui sono
costretti a vivere rischia di esporre i due minori ad ulteriori situazioni pregiudizievoli
e rende, a nostro avviso, necessari ed urgenti interventi a loro tutela.” (v. ancora relazione del Consultorio familiare), viene mantenuto il supporto del Servizio NPIA
che ha preso in carico i minori che, in collaborazione con il Servizio Sociale, continuerà
il percorso psicologico intrapreso e valuterà forme di intervento adeguate a favorire un percorso di mediazione tra la madre e i figli. Agli Enti sopra officiati spetterà anche di adeguatamente vigilare e monitorare l'andamento delle relazioni genitori - figli,
segnalando alle competenti Autorità Giudiziarie territoriali eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, secondo il disposto dell'art. 337
sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse della prole (cfr. Cass. Civ n. 8580/2014), per cui la sua assegnazione è subordinata alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori. (Cass n 21334 del 18/09/2013). Nel caso di specie, la casa coniugale va assegnata a , ivi residente con i figli CP_1
minori.
Va rilevato che entrambe le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato domanda di assegno di mantenimento.
Conseguentemente nessuna statuizione va assunta al riguardo.
16 In ordine al contributo al mantenimento di entrambi i figli da prevedere a carico di , si osserva che, secondo l'art. 337 ter c.c., il giudice stabilisce, Parte_1
ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare valutando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore. Quanto alla determinazione della misura dell'assegno, va evidenziato che entrambi i genitori siano tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, in modo da garantire loro la conservazione delle abitudini e dello stile di vita precedentemente goduti. Tale valutazione dovrà tener conto non solo delle risorse e delle potenzialità lavorative di entrambi, ma anche della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno nei confronti della prole (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/11/2021, n.35710).
Nel caso di specie, risulta che la svolge attività lavorativa part-time Pt_1
presso il patronato e Caf, percependo un reddito mensile netto di circa €.670,00 CP_3
(v. processo verbale) e annuale di €.10.156,00 (v. autocertificazione reddituale depositata il 27.09.2024), e che la stessa percepisce, altresì, una somma di circa
€.650.00 mensili derivante da contratti di locazione (“uno da maggio 2024, di circa
350 euro mensili e un altro affitto di 300 euro da gennaio 2024”, v. ancora processo verbale e autocertificazione in atti). Ella è inoltre contitolare con il resistente di un conto corrente presso e di un buono fruttifero con saldo di €.20.937,56; CP_4
nonché intestataria di una auto immatricolata nel 2015 e proprietaria di diversi fabbricati e terreni (v. all. 16 e 17 dell'atto di ricorso, autocertificazione e all.9 del
27.09.2024). Dalle dichiarazioni fiscali depositate da emerge che Parte_1
17 per l'anno 2022 ella ha dichiarato un reddito di € 10.156,00; per l'anno 2021 ha dichiarato un reddito di € 9.386,00; per l'anno 2020 ha dichiarato un reddito di €.
9.250,00 (v. allegati all'atto di ricorso). Mentre, il ha dichiarato di svolgere CP_1
attività lavorativa in qualità di docente con contratto a tempo determinato e di lavorare privatamente, in qualità di ortottista, con prestazioni occasionali, percependo un importo annuale di circa €.18.000,00 e un reddito mensile di €.1.500,00; di essere contitolare con la ricorrente di un conto corrente con saldo di €.4.600,00 e di essere proprietario di un'autovettura immatricolata nel 2011 (v. autocertificazione reddituale depositata l'11.09.2024). Dalle dichiarazioni fiscali depositate dal emerge CP_1
che questi, per l'anno 2023, ha dichiarato un reddito di € 17.845,00, nell'anno 2022 un reddito di €.17.391,00, nell'anno 2021 un reddito di €.16.227,00 (v. allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Sulla scorta della documentazione fiscale delle parti, che tiene conto della rispettiva capacità economica e, in mancanza di elementi diversi rispetto a quelli già
esaminati con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., il Collegio ritiene di confermare l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei figli, Parte_1
corrispondendo al padre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €.400,00 mensili
(€ 200,00 per ciascun figlio), con modalità da concordarsi tra le parti, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
oltre che il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli. In tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo
18 esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). In regime di affidamento condiviso,
tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate,
devono essere preventivamente concordate. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie "obbligatorie" (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Per quanto concerne l'assegno unico, va disposto che esso venga percepito in ragione di 50% da ciascun genitore, salvo diverso accordo delle parti,
indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che configura una reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 691/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- dà atto che con sentenza n. 1044/2024, depositata in data 12.11.2024, il
Tribunale di Barcellona P.G. ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- rigetta le domande di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti;
19 - affida ad entrambi i genitori i figli e , con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso il domicilio paterno, e regola i tempi di frequentazione tra madre e figli secondo quanto esplicitato in parte motiva;
- dispone che il Consultorio Familiare territorialmente competente, avvii un percorso di ausilio all'esercizio della genitorialità per le parti, attraverso la previsione di incontri e di tutto quanto ritenuto necessario a migliorare le loro capacità genitoriali,
per incrementare la loro responsabilizzazione e le relazioni tra essi stessi genitori e tra loro e i figli, secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone che il Dipartimento NPIA territorialmente competente predisponga degli incontri con i figli della coppia, a supporto psicologico degli stessi,
di concerto con i Servizi Sociali e secondo quanto specificato in parte motiva;
- prescrive ai predetti Enti di segnalare alle competenti Autorità Giudiziarie
territoriali eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
- assegna la casa coniugale a;
CP_1
- pone a carico di l'obbligo di versamento, a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli, della somma mensile di €.400,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese a , CP_1
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il loro interesse;
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito in ragione di metà da ciascuna parte;
- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dal;
CP_1
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 16/06/2025.
20
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 691 \2024 R.G. vertente tra:
c.f.: , nata a [...] P.G. il Parte_1 C.F._1
16.08.1985, ed ivi elettivamente domiciliata in via U.S. Onofrio n. 68 presso lo studio dell'avv. Maria Rita Ielasi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
C.F.: , nato a [...] P.G., il CP_1 C.F._2
20/07/1981, ed ivi elettivamente domiciliato in via Vico II Dei Vespri, presso lo studio dell'avv. Tindaro Grasso, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 2.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/06/2024 ha esposto di avere Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 12/04/2008, nel CP_1
Comune di Barcellona P.G., regolarmente trascritto, e che dal matrimonio sono nati i figli (cl. 2011) e (cl. 2014). Ha adito questo Tribunale chiedendo che Per_1 Per_2
fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale, con addebito a carico del marito. Ha
altresì chiesto di disporre l'affidamento dei figli minori al Servizio Sociale di
Barcellona P.G., con onere di monitoraggio continuativo e collocazione degli stessi presso l'abitazione materna;
di disporre la presa in carico dei minori presso la NPIA e dei genitori presso il Consultorio territorialmente competente al fine di valutare le competenze genitoriali degli stessi;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
di regolamentare gli incontri padre-figli; di disporre a carico del marito un onere contributivo per i minori dell'importo di €.250,00 ciascuno, oltre adeguamento
Istat, e la compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 60%; di disporre in proprio favore la percezione integrale dell'AU; di chiedere la trasmissione di eventuali atti e procedimenti relativi al resistente circa le violenze integrate in proprio danno.
Si è costituito , il quale ha contestato quanto sostenuto nel CP_1
ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei
2 coniugi con addebito nei confronti della ricorrente. Il resistente ha altresì chiesto di affidare i minori in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre e assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
di regolare gli incontri madre-figli e di onerare la ricorrente a versare un assegno mensile di €.250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in loro favore.
All'udienza del 18.10.2024, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status, in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., e si è riservato in ordine alle ulteriori questioni proposte in attesa del deposito delle relazioni dei Servizi Sociali.
Con sentenza non definitiva n. 1044/2024, depositata in data 12.11.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza depositata in data 8.01.2025, sono stati pronunziati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con comparsa conclusionale del 18.04.2025, il ha chiesto di CP_1
condannare la al risarcimento di un danno, patrimoniale e non patrimoniale, Pt_1
conseguente alla violazione dei doveri coniugali. Con memoria di replica del
24.04.2025, ha chiesto di disporre in proprio favore l'integrale percezione dell'assegno unico.
Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 2.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo stata decisa con sentenza parziale la questione relativa allo stato dei coniugi, occorre esaminare e decidere solamente le ulteriori domande.
Entrambe le parti hanno chiesto che la separazione fosse pronunciata con addebito a carico della controparte.
3 Come noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. A tale scopo,
occorrerà ponderare i comportamenti complessivi tenuti dai coniugi durante il menage
familiare; in altri termini, il giudicante, nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge, non potrà prescindere dall'esaminare anche la condotta dell'altro, dovendo procedere ad una valutazione comparativa, al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi, ma costituisca, invece, un'autonoma violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c.. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr.,
tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass. civ. n.
279/2000).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione deducendo un comportamento di disinteresse manifestato dal marito in costanza di matrimonio, concretatosi nell'allontanamento dalla casa familiare per diversi periodi dell'anno e l'assunzione di una condotta violenta integrata in suo danno.
Diversamente, il resistente ha imputato la fine del rapporto alla propria scelta di lasciare la congregazione dei Testimoni di Geova a cui, entrambi i coniugi, appartenevano.
Principiando dalla domanda della ricorrente, la ha riferito che “da Pt_1
Agosto 2022, e specificamente da un viaggio su una nave da crociera i rapporti tra i coniugi hanno iniziato ad incrinarsi gravemente…in seguito a tale viaggio il sig.
4 non voleva avere più rapporti intimi con la moglie e tendeva ad iniziare CP_1
discussioni animate anche per cose futili di natura domestica”; che il marito partiva
“organizzando mensilmente i fine settimana o settimane intere”, di talché la stessa “a dicembre 2022…si rivolgeva ai pastori spirituali (della congregazione cristiana dei
Testimoni di Geova) per avere aiuto” e che “tutto l'anno 2023, in seguito ai viaggi del
2022, è stato connotato da assenze e viaggi del sig. ”; che dal mese di gennaio CP_1
2024 il ha lasciato la predetta congregazione e in data “23 aprile 2024” egli CP_1
“iniziava ad ingiuriarla dicendole accusandola di avere una relazione con Pt_2
, uno dei pastori della Congregazione, e tutto ciò davanti ai ragazzi: Persona_3
offesa nella dignità, la sig.ra d'impeto gli ha dato uno schiaffo gridandogli di Pt_1
non permettersi di dire quella parola ed il sig. ha iniziato un'aggressione ai CP_1
suoi danni riempiendola di schiaffi alla testa” sicché la stessa, il giorno successivo, si
è recata al Pronto soccorso ed “ha deciso di separarsi inviando una missiva a tal fine
al marito” (v. atto di ricorso, ed all. 6 e 8). In sede di comparizione delle parti, la ricorrente ha dichiarato “Ho chiesto la separazione perché il signor faceva CP_1
continui viaggi e c'era una situazione insostenibile. Ha una relazione con un altro
uomo. Non posso accettare di continuare il rapporto. Lui spesso lasciava il tetto
coniugale e non si faceva problemi del fatto che rimanevo sola con i figli […] Durante
la vita matrimoniale, mio marito si è rivolto nei miei riguardi con termini offensivi, mi
ha anche strattonata” (v. processo verbale del 18.10.2024). Del pari, in sede di incontro con i Servizi Sociali territorialmente competenti, la stessa ha riferito “Uno dei primi segnali della crisi è stata la mancanza di intimità all'interno della coppia e il manifestarsi di una maggiore conflittualità degli anni della pandemia Covid-19” sostenendo che “la situazione tra di loro sarebbe divenuta più critica in seguito alla scelta del sig. di allontanarsi dal loro credo religioso, quello dei testimoni di CP_1
5 in coincidenza della suddetta scelta, l'ex marito avrebbe modificato il suo CP_2
stile di vita, iniziando a vestirsi in modo più curato […] a fare viaggi da solo sempre
più frequenti, ad assentarsi più spesso da casa, facendo rientro in tarda nottata […]
Nel tempo la loro crisi sarebbe diventata più profonda, tanto da causare litigi e
discussioni accese. Riferisce di aver subito anche violenza da parte del marito,
raccontando gli stessi episodi descritti nell'istanza. In seguito a tali eventi, si sarebbe rivolta ad un CAV e avrebbe iniziato un percorso di tipo psicologico” (v. relazione dei
S.S. depositata il 13.11.2024).
Dalla narrazione della ricorrente emerge, dunque, una conflittualità coniugale risalente nel tempo, progressivamente e notevolmente deteriorata a causa della scelta religiosa del , che ha reso non più tollerabile la prosecuzione della CP_1
convivenza tra le parti.
Quanto ai contestati plurimi viaggi intrapresi dal resistente, va innanzitutto osservato che la loro risalente collocazione temporale risulta fortemente indicativa della loro inidoneità alla causazione della rottura del vincolo coniugale e che tali viaggi
– effettuati “per motivi di lavoro” secondo il RAGUSA (v. processo verbale del
18.10.2024), ma “circostanza poco credibile per la ricorrente” (v. memoria dell'11.10.2024) - non configurano un'ipotesi di abbandono del tetto coniugale. Invero,
l'asserita trascuratezza della gestione familiare da parte del , in occasione dei CP_1
predetti viaggi, non è di per sé inquadrabile in un comportamento oggettivamente riprovevole del coniuge che si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale non suscettibili di deroghe o eccezioni, ma tutt'al più si configura come una condotta meramente inopportuna. Né il rinvenimento di una “crema lubrificante “Mucogyne” con iscrizioni in lingua spagnola” (v. memoria ex art. 473 bis.17 n.1 c.p.c. di parte ricorrente) costituisce una
6 deduzione sufficientemente specifica ed idonea a fondare l'addebito di responsabilità
al per violazione del dovere di fedeltà. CP_1
Quanto al descritto episodio di violenza del 23.04.2024, la ha allegato Pt_1
la cartella del Pronto Soccorso (datata al 24.04.2024) ove le è stato diagnosticato un
“pregresso trauma cranico, riferita ipocausia, lacerazione membrana timpanica sinistra, mialgie diffuse, escoriazioni multiple arti superiori” che la stessa ha riferito fosse causato dalla “aggressione, avvenuta ieri sera, da persona a lei conosciuta, il marito” (v. all. 8). Sul punto, il ha contestato che “mentre il marito stava CP_1
preparando lo zaino per partire per breve viaggio di lavoro, iniziava ad inveire nuovamente nei suoi confronti, al fine di farlo desistere dal proposito” e che la ricorrente “colpì il con un violento schiaffone, nonché con altri colpi al volto, CP_1
i quali provocano molto dolore, anche in relazione al fatto che la resistente indossava alcuni anelli alle dita” e che, all'accaduto, fosse presente la sola figlia (v. Per_1
comparsa di costituzione e risposta). La figlia della coppia, sentita dinnanzi l'Autorità
Giudiziaria, ha dichiarato che “nell'ultimo periodo, prima della separazione, in casa
c'era un brutto clima, i miei genitori litigavano”, ma nulla ha riferito sullo specifico episodio verificatosi il 23.04.2024. Mentre, il teste di parte ricorrente Tes_1
nulla ha saputo riferire sulle circostanze i) l) ed n) articolate nell'atto di
[...]
ricorso (relative alle presunte aggressioni del ), dichiarando di non essere CP_1
stato presente in tali occasioni (v. processo verbale del 3.03.2025).
Senonché, fermo restando il principio secondo cui la domanda di addebito può
essere giustificata anche da un solo episodio di violenza, nel caso specifico non sono stati raccolti elementi idonei per poter sostenere l'esistenza di un nesso di causalità tra tale unica condotta e la crisi coniugale, ossia il presupposto che proprio e solo in conseguenza di tale fatto si è determinata la frattura del rapporto coniugale. Invero, si
7 tratterebbero comunque di circostanze, in ogni caso, determinate da una preesistente situazione di intollerabilità, allorquando la comunione spirituale e materiale era già del tutto disgregata ed irrimediabilmente compromessa.
Risulta del pari infondata, allo stesso modo già nella sua mera prospettazione, la domanda di addebito formulata da parte resistente, il quale ha dato atto che il rapporto coniugale si è irreversibilmente infranto a causa di una aspra conflittualità tra le parti scaturita dalla scelta religiosa del , ovvero “nel periodo prossimo e CP_1
successivo al gennaio 2024, e cioè quando il , dopo un graduale CP_1
allontanamento, ha deciso di lasciare definitivamente la Congregazione dei Testimoni di Geova” (v. comparsa conclusionale del 18.04.2025). In sede di comparizione delle parti, infatti, il ha dichiarato “La separazione è dovuta alla divergenza di CP_1
opinioni tra me e mia moglie in merito al credo religioso, perché secondo la religione
dei testimoni di Geova chi si allontana deve essere ostracizzato. Al momento in cui ho
maturato la scelta di uscire dalla comunità, ho provato a continuare a mantenere un
rapporto di coniugio con mia moglie, ma lei ha continuato a voler vivere secondo questo credo radicale” (v. dichiarazioni rese all'udienza del 18.10.2024) e, parimenti, agli Assistenti del Servizio Sociale ha riferito che “le problematiche coniugali sarebbero state innescate dal suo allontanamento dal credo dei Testimoni di Geova”
(v. relazione dei Servizi Sociali depositata il 13.11.2024). Tale sopraggiunta incompatibilità, non ascrivibile ad una condotta unilaterale ben identificata, ma conseguenza dei rispettivi ed eterogenei percorsi di fede personale, va pertanto imputata reciprocamente ad entrambi i coniugi.
Deve darsi ulteriormente atto che le deduzioni volte a provare il comportamento violento della nei confronti del marito, scaturito nell'episodio descritto Pt_1
all'udienza istruttoria del 3.03.2025 e collocato temporalmente il 4 maggio 2025, è
8 indicativo di una conflittualità coniugale elevatissima che si colloca, tuttavia, all'interno di un contesto familiare già compromesso e in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già manifestata. Quanto al descritto episodio,
peraltro, solo la figlia della coppia era presente al momento del litigio ed ha Per_1
affermato “io ero presente quando in seguito ad una lite sono stati chiamati i
carabinieri. Mia madre li ha chiamati dicendo di essere vittima della violenza del
marito, ma io ero presente ed è stata mia madre a dare schiaffi a mio padre e lui,
semplicemente per difendersi, le ha bloccato le mani. Mio fratello mi ha raccontato
che la mamma ha tirato una sedia addosso a mio padre e io, dall'altra stanza ho sentito il rumore della sedia che cadeva” mentre i testi escussi hanno riferito esclusivamente di aver visto il in un momento successivo (il teste nipote di CP_1 ES
, ha dichiarato “Mi sono precipitata a casa di mio zio e l'ho visto ferito CP_1
e i sanitari stavano curando un ematoma che aveva sulla parte destra della fronte […].
Non ricordo che tipo di medicazione abbiano fatto a mio zio non aveva benda CP_1
né cerotto, si trattava di un ematoma”; e la teste , sorella del resistente, Testimone_3
ha dichiarato “non ero presente all'accaduto […] Mio fratello aveva un ematoma alla testa, graffi e dolore al braccio”, v. processo verbale del 3.03.2025). Come già indicato, tuttavia, anche il surriferito episodio non appare circostanza idonea a fondare una pronuncia di addebito a carico della , posto che non risulta provato che Pt_1
tale suo operato sia stato causa efficiente della separazione, poiché la forte conflittualità
tra i coniugi è sfociata in atteggiamenti aggressivi reciprocamente assunti.
Del pari, le querele presentate dal resistente nei confronti della ricorrente (v. i procedimenti penali conclusi con la richiesta di archiviazione del P.M. in data
4.07.2024 - all. 9 depositato l'11.09.2024 - e in data 27.03.2025 – all. 2 del 17.04.2025)
attengono ad episodi verificatisi dopo la instaurazione del giudizio, sicché non può
9 riconoscersi alcun nesso di causalità con la crisi familiare già da tempo irrimediabilmente perdurante.
L'esposizione dei fatti, dunque, non consente di individuare una più grave condotta contraria ai doveri insiti nel rapporto di coniugio, imputabile ad uno dei coniugi e tale da consentire la pronuncia di addebito nella sua connotazione eziologica rispetto alla incisione della comunione spirituale e materiale. Piuttosto, il Collegio
ritiene che allorquando il ha deciso di allontanarsi dalla congregazione dei CP_1
Testimoni di Geova, si è manifestata una situazione di intollerabilità della convivenza coniugale, caratterizzata da antitetici punti di vista in ordine alle modalità con cui doveva essere condotto il ménage familiare. Di questa crisi, sia pur con toni diversi e all'interno delle rispettive ricostruzioni della rottura del matrimonio, entrambi i coniugi, per quanto emerge dai rispettivi scritti, risultano consapevoli.
In definitiva, vanno rigettate le domande di addebito formulate reciprocamente dalle parti.
È inammissibile poiché tardiva la domanda proposta dal soltanto nella CP_1
comparsa conclusionale del giudizio, con cui egli ha chiesto di condannare la ricorrente al risarcimento del danno scaturito dalla violazione dei doveri coniugali.
Quanto ai figli della coppia, e , va rilevato che entrambi sono Per_1 Per_2
minori d'età, sicché occorre provvedere sul regime di affidamento, a fronte della richiesta della ricorrente di disporre l'affidamento della prole ai Servizi Sociali.
Il criterio fondamentale cui deve attenersi il Tribunale è sempre costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli, previsto, in passato, dall'art. 155
c.c. e oggi, dall'art. 337 quater c.c. Disposizione, quest'ultima, introdotta con la novella di cui alla L. n. 54/2006 e che ha imposto al giudice di privilegiare la soluzione che appaia più idonea ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore e a
10 ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare. Per il perseguimento di tale scopo, la norma demanda lo svolgimento di un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da effettuare sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore ed ancora con valutazione sulla concreta possibilità e volontà di gestione anche quotidiana delle esigenze dei minori (cfr. Cass. n. 14728 del 19/07/2016). La centralità dell'interesse del minore giustifica la scelta di un regime piuttosto che dell'altro, ma senza che ciò equivalga necessariamente ad una valutazione di disvalore di uno dei genitori o di sua inadeguatezza genitoriale, atteso che l'opzione della concentrazione dell'affido su uno solo dei genitori può essere dettata anche dalla considerazione che per contingenti condizioni di vita l'altro non è nella possibilità di assicurare la costante collaborazione e le tempestive interlocuzioni dalle quali non può prescindere l'affido congiunto.
Nel caso di specie, a fronte della reciproca conflittualità tra le parti, i coniugi hanno ricevuto, nelle more del giudizio, un sostegno alla genitorialità, venendo supportati e coinvolti dai Servizi Sociali territorialmente competenti (v. deposito del
13.11.2024 e del 28.02.2025), dal Consultorio familiare (v. deposito del 20.02.2025) e dal Dipartimento di Salute Mentale con sede in Barcellona P.G. (v. deposito del
27.01.2025). Dagli esiti di tali percorsi, non si ravvisano – allo stato - motivi per derogare all'affido condiviso della prole, atteso che non è emerso una inidoneità
educativa ovvero una manifesta carenza genitoriale dei coniugi.
Dalla prima audizione della minore in sede di incontro con i Servizi Per_1
Sociali, la stessa ha affermato “di avere un buon rapporto con entrambi i genitori, ma precisa di sentirsi più vicina al padre […] il padre tende a dialogare con lei, mentre
11 la madre “grida” e “alza le mani” anche per cose “futili” e che la stessa “ricorreva spesso agli schiaffi”, “solo recentemente la madre ha smesso di comportarsi così”;
“entrambi i minori descrivono la madre come una persona che si arrabbia facilmente, anche per motivi futili”, “nonostante i conflitti, i ragazzi riconoscono degli aspetti positivi nella madre. In particolare, afferma che la madre è molto disponibile Per_1
ad accompagnarli dove necessario e li incoraggia a socializzare con gli amici”,
“parlano positivamente del padre, descrivendolo come “bravo”, tranquillo e molto presente. Ricordano con piacere le esperienze condivise con lui, tra cui viaggiare”, “i ragazzi non sembrano turbati dalla situazione familiare” ed “entrambi esprimono il desiderio di andare a vivere con il padre”, sicché; “In conclusione, i minori sembrano vivere una fase di transizione emotiva all'interno della famiglia. Le attuali dinamiche,
seppur percepite positivamente dai minori, potrebbero influire negativamente sul loro
benessere in futuro. e sembrano molto legati e trovano nel rapporto Per_1 Per_2
con il padre una fonte di stabilità. Tuttavia, vivono in modo ambivalente la figura della
madre, che percepiscono come capace sia di gesti affettuosi e di cura, sia di
comportamenti negativi che, soprattutto agli occhi di , la rendono imprevedibile Per_2
e impulsiva” (v. relazione dei S.S. depositata il 13.11.2024). Dalla relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di Barcellona, depositata il 28.02.2025, si evince un miglioramento per il nucleo familiare dovuto alla modifica degli assetti abitativi dei coniugi (la signora , nelle more del giudizio, ha lasciato la casa coniugale e Pt_1
si è trasferita dalla di lei madre, in attesa di una nuova sistemazione), di talché entrambi i figli “hanno riferito di stare bene con il loro padre e che va bene loro vedere la madre secondo il calendario stabilito” (v. documentazione in atti). Sul punto, la figlia della coppia ha rimarcato che “attualmente vivo con AP insieme a mio fratello, abitiamo a casa nostra…Mi trovo molto bene con mio padre. Lui si occupa ottimamente della
12 casa. Ci fa trovare tutto in ordine, pulito e profumato. Cucina bene. Noi lo aiutiamo a
mettere in ordine ma è lui che si occupa delle cose principali. Mio padre ci tiene molto
alla pulizia della casa…MA la vedo nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì sino alle 10,00 di sera e poi nei fine settimana alternati…Questa modalità di frequentazione a me va benissimo, riesco a stare con entrambi i genitori…Preferisco
però stare a casa mia perché mia madre vive con mia nonna e lì ho poca privacy e
spesso a casa di mia nonna ci sono i parenti che vivono vicino e quindi c'è spesso confusione e questo mi disturba quando studio…Ora che i miei genitori sono separati
e vivo a casa con AP sono più serena. PÀ non mi parla mai di mamma. Mia madre all'inizio ha provato a parlar male di AP ma l'ho subito fermata e non lo ha fatto più…Io sono arrabbiata con mia madre perché cerca di colpevolizzare mio padre
facendo la vittima. Anche prima della crisi matrimoniale mia madre faceva la vittima
cercando di far ricadere su AP tutte le colpe...Comunque sia, io voglio continuare a
vedere la mamma con la stessa frequenza stabilita dal giudice” (v. processo verbale del 3.03.2025).
Alla luce di tali considerazioni, va disposto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori e collocazione prevalente presso l'abitazione del padre, stante l'intervenuta adesione della madre a tale scelta abitativa (v. comparsa conclusionale della ). In ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario, in Pt_1
assenza di contestazioni, il Collegio dispone che, salvi diversi accordi tra i coniugi, la madre potrà terrà con sé i figli: per tre pomeriggi a settimana (da concordare con il padre o, in difetto di accordo, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 16.00
alle 22.00, comprensivo di cena, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori stessi, prelevandoli dalla casa coniugale ed ivi riaccompagnandoli all'orario stabilito;
- a fine settimana alterni dalle ore 10:00 del sabato mattina alle ore 22:00 della
13 domenica sera, con pernotto, in modo tale da garantire alla madre di trascorrere con i figli i weekend nelle settimane in cui ha i figli con sé nei giorni pari;
- nel periodo natalizio, in regime di alternanza, la giornata del 24 dicembre dalle ore 12.00 alle ore
10.00 del 25 dicembre, o il 25 dicembre dalle ore 12.00 alle ore 10.00 del 26 dicembre;
parimenti la giornata del 31 dicembre dalle ore 12.00 alle ore 10.00 del primo gennaio,
o il primo gennaio dalle ore 12.00 alle ore 10.00 del 02 gennaio;
- la Domenica di
Pasqua o il Lunedì di Pasqua, ad anni alterni, dalle ore 10:00 alle ore 22:00; - il giorno del compleanno dei minori verranno trascorsi possibilmente insieme ad entrambi i genitori, che si adopereranno con ogni mezzo affinché ciò avvenga e, in ogni caso,
concorderanno le modalità dei festeggiamenti privilegiando i desideri dei figli. In caso di disaccordo, ciascuno festeggerà con il minore a pranzo o a cena, ad anni alterni;
dalle ore 8:30 alle ore 16:00 (pranzo incluso) o dalle ore 16:00 alle ore 23:00 (cena inclusa);
- il giorno della Festa della MA e quello della Festa del PÀ, così come il giorno del compleanno del genitore, verranno trascorsi dai minori con i rispettivi genitori;
-
durante le vacanze estive - ovvero nel lasso temporale compreso fra il 15 giugno ed il
15 settembre - i minori trascorreranno con la madre quindici giorni, anche non consecutivi, sempre tenendo conto degli impegni e dei desideri degli stessi, nonché
degli impegni lavorativi di entrambi i genitori (e, in difetto di accordo, dal 16 luglio al
31 luglio il primo anno e dal primo agosto all'14 agosto, l'anno successivo).
Va precisato, sulle modalità di attuazione dell'affido condiviso, che le parti dovranno concordare le scelte di vita dei figli, cooperando e dialogando in vista del loro “migliore interesse”, collaborando per la loro educazione nonché adoperandosi al fine di stabilire ed attuare un “progetto educativo” comune e concordato, in vista dell'attuazione del principio di bigenitorialità. In tale regime, le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese separatamente;
mentre le parti
14 assumeranno di comune accordo ogni decisione di maggiore interesse per i figli relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi (scelta della residenza e del domicilio del figlio e di eventuali vacanze con estranei, scelte nel campo sanitario: del medico di base, di eventuali specialisti e delle cure necessarie, scelte nel campo scolastico: scelta della scuola, dell'indirizzo scolastico, di gite scolastiche, scelte in campo sportivo e degli hobby: scelta dell'attività di svago ed altre qui non specificate).
I genitori dovranno rispettare, sia nella forma che nella sostanza, il regime di affido ivi previsto ed i conseguenti obblighi, con la precisazione che il diritto di visita del minore risponde al precipuo interesse del figlio ad un equilibrato rapporto con entrambi i genitori;
sicché, per un verso, è obbligo del genitore domiciliatario incentivare, promuovere ed agevolare tali incontri, evitando in ogni modo di trasformare il figlio in un veicolo del conflitto esistente con l'ex coniuge;
per altro verso il genitore non domiciliatario ha l'obbligo di incontrare il figlio agevolando le inclinazioni, le esigenze ed i desideri dello stesso.
Considerato che gli ex coniugi comunicano per la gestione dei figli soltanto tramite messaggi (v. relazione del Consultorio familiare di Barcellona P.G., in atti, “La situazione di coppia è estremamente precaria. I signori abitano nella stessa casa, ma
non si parlano, se non per messaggi, ed evitano qualsiasi contatto. Per sua stessa
ammissione, la signora registra ogni interazione con il marito e quest'ultimo afferma
che per tutelarsi evita le comunicazioni telefoniche”) si ritiene opportuno che gli stessi intraprendano un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità
condivisa presso il Consultorio familiare territorialmente competente, affinché questo,
attraverso la previsione di incontri e di tutto quanto ritenuto necessario, provveda a migliorare le loro capacità genitoriali, per incrementare la loro responsabilizzazione e
15 le relazioni tra essi stessi genitori e tra loro ed i figli. Osservato ulteriormente che “I
bambini hanno sviluppato una forte irritazione nei confronti della genitrice,
lamentando il suo atteggiamento giudicante e limitante. L'animosità tra i due coniugi
è rafforzata dalle divergenze legate alla religione, la qual cosa rende ancora più
difficile non soltanto una eventuale riconciliazione, ma anche la necessaria e serena
cooperazione rispetto al proprio ruolo genitoriale. La situazione familiare in cui sono
costretti a vivere rischia di esporre i due minori ad ulteriori situazioni pregiudizievoli
e rende, a nostro avviso, necessari ed urgenti interventi a loro tutela.” (v. ancora relazione del Consultorio familiare), viene mantenuto il supporto del Servizio NPIA
che ha preso in carico i minori che, in collaborazione con il Servizio Sociale, continuerà
il percorso psicologico intrapreso e valuterà forme di intervento adeguate a favorire un percorso di mediazione tra la madre e i figli. Agli Enti sopra officiati spetterà anche di adeguatamente vigilare e monitorare l'andamento delle relazioni genitori - figli,
segnalando alle competenti Autorità Giudiziarie territoriali eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, secondo il disposto dell'art. 337
sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse della prole (cfr. Cass. Civ n. 8580/2014), per cui la sua assegnazione è subordinata alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori. (Cass n 21334 del 18/09/2013). Nel caso di specie, la casa coniugale va assegnata a , ivi residente con i figli CP_1
minori.
Va rilevato che entrambe le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato domanda di assegno di mantenimento.
Conseguentemente nessuna statuizione va assunta al riguardo.
16 In ordine al contributo al mantenimento di entrambi i figli da prevedere a carico di , si osserva che, secondo l'art. 337 ter c.c., il giudice stabilisce, Parte_1
ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare valutando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore. Quanto alla determinazione della misura dell'assegno, va evidenziato che entrambi i genitori siano tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, in modo da garantire loro la conservazione delle abitudini e dello stile di vita precedentemente goduti. Tale valutazione dovrà tener conto non solo delle risorse e delle potenzialità lavorative di entrambi, ma anche della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno nei confronti della prole (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/11/2021, n.35710).
Nel caso di specie, risulta che la svolge attività lavorativa part-time Pt_1
presso il patronato e Caf, percependo un reddito mensile netto di circa €.670,00 CP_3
(v. processo verbale) e annuale di €.10.156,00 (v. autocertificazione reddituale depositata il 27.09.2024), e che la stessa percepisce, altresì, una somma di circa
€.650.00 mensili derivante da contratti di locazione (“uno da maggio 2024, di circa
350 euro mensili e un altro affitto di 300 euro da gennaio 2024”, v. ancora processo verbale e autocertificazione in atti). Ella è inoltre contitolare con il resistente di un conto corrente presso e di un buono fruttifero con saldo di €.20.937,56; CP_4
nonché intestataria di una auto immatricolata nel 2015 e proprietaria di diversi fabbricati e terreni (v. all. 16 e 17 dell'atto di ricorso, autocertificazione e all.9 del
27.09.2024). Dalle dichiarazioni fiscali depositate da emerge che Parte_1
17 per l'anno 2022 ella ha dichiarato un reddito di € 10.156,00; per l'anno 2021 ha dichiarato un reddito di € 9.386,00; per l'anno 2020 ha dichiarato un reddito di €.
9.250,00 (v. allegati all'atto di ricorso). Mentre, il ha dichiarato di svolgere CP_1
attività lavorativa in qualità di docente con contratto a tempo determinato e di lavorare privatamente, in qualità di ortottista, con prestazioni occasionali, percependo un importo annuale di circa €.18.000,00 e un reddito mensile di €.1.500,00; di essere contitolare con la ricorrente di un conto corrente con saldo di €.4.600,00 e di essere proprietario di un'autovettura immatricolata nel 2011 (v. autocertificazione reddituale depositata l'11.09.2024). Dalle dichiarazioni fiscali depositate dal emerge CP_1
che questi, per l'anno 2023, ha dichiarato un reddito di € 17.845,00, nell'anno 2022 un reddito di €.17.391,00, nell'anno 2021 un reddito di €.16.227,00 (v. allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Sulla scorta della documentazione fiscale delle parti, che tiene conto della rispettiva capacità economica e, in mancanza di elementi diversi rispetto a quelli già
esaminati con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., il Collegio ritiene di confermare l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei figli, Parte_1
corrispondendo al padre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €.400,00 mensili
(€ 200,00 per ciascun figlio), con modalità da concordarsi tra le parti, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
oltre che il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli. In tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo
18 esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). In regime di affidamento condiviso,
tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate,
devono essere preventivamente concordate. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie "obbligatorie" (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
Per quanto concerne l'assegno unico, va disposto che esso venga percepito in ragione di 50% da ciascun genitore, salvo diverso accordo delle parti,
indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che configura una reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 691/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- dà atto che con sentenza n. 1044/2024, depositata in data 12.11.2024, il
Tribunale di Barcellona P.G. ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- rigetta le domande di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti;
19 - affida ad entrambi i genitori i figli e , con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso il domicilio paterno, e regola i tempi di frequentazione tra madre e figli secondo quanto esplicitato in parte motiva;
- dispone che il Consultorio Familiare territorialmente competente, avvii un percorso di ausilio all'esercizio della genitorialità per le parti, attraverso la previsione di incontri e di tutto quanto ritenuto necessario a migliorare le loro capacità genitoriali,
per incrementare la loro responsabilizzazione e le relazioni tra essi stessi genitori e tra loro e i figli, secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone che il Dipartimento NPIA territorialmente competente predisponga degli incontri con i figli della coppia, a supporto psicologico degli stessi,
di concerto con i Servizi Sociali e secondo quanto specificato in parte motiva;
- prescrive ai predetti Enti di segnalare alle competenti Autorità Giudiziarie
territoriali eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
- assegna la casa coniugale a;
CP_1
- pone a carico di l'obbligo di versamento, a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli, della somma mensile di €.400,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese a , CP_1
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il loro interesse;
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito in ragione di metà da ciascuna parte;
- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dal;
CP_1
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 16/06/2025.
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IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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