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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/09/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Consigliere rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 967/2024 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Emmanuele Lazaridis e Laura
Vernuccio;
APPELLANTI
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mariachiara Gravagna;
APPELLATO
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 27 maggio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 976, pubblicata il 3 giugno 2024, il giudice unico del Tribunale di
Ragusa, rigettava la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di volta ad ottenere il risarcimento dei danni da esse attrici Controparte_1 subiti a cagione de vizi e difetti delle opere eseguite in appalto da nel Controparte_1 fabbricato attoreo sito in Modica, Strada Provinciale San Giacomo – Nobile – Noto n. 5 e regolava le spese secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia, rilevava il primo giudice che “Nella specie, a prescindere dalla collocabilità della fattispecie in esame nell'ambito applicativo dell'art. 1667 o dell'art.
1669 c.c., deve comunque intendersi maturata l'eccepita decadenza in capo alle parti attrici, le quali hanno verosimilmente acquisito consapevolezza dei lamentati danni al loro immobile al momento della dedotta interruzione dei lavori (febbraio 2021), trattandosi di vizi palesi ed evidenti, come tali facilmente riconoscibili dalle medesime, e ciò a prescindere dal successivo espletamento di una perizia di parte. Dalla lettura della stessa perizia, peraltro, si evince che al tecnico era stato affidato il relativo incarico “allo scopo di valutare i danni provocati in seguito ai lavori di ristrutturazione, eseguiti nell'immobile sopracitato, dalle imprese incaricate dalla stessa sig.ra ”, il che lascia presupporre Parte_1
l'intervenuta scoperta anteriore dei vizi o gravi difetti nell'esecuzione delle opere commissionate allo In ogni caso era onere delle attrici provare l'esatto momento CP_1
a far data dal quale le stesse avrebbero avuto contezza dei contestati difetti dei lavori svolti dalla controparte, come sancito dall'orientamento giurisprudenziale conforme esistente sul punto”.
Avverso tale decisione e hanno Parte_1 Parte_2 interposto appello con atto di citazione notificato in data 4 luglio 2024, sulla base di una ragione di censura.
Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 27 maggio 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'impugnazione, l'appellante si duole della ritenuta decadenza delle attrici dalla garanzia per i vizi e difetti delle opere.
Sostengono che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto sussistente il contratto di appalto tra le parti in causa;
che le prove dedotte dalle attrici hanno convinto il giudice di prime cure sulla sussistenza del contratto di appalto superando le eccezioni di controparte in ordine al difetto di legittimazione passiva;
che, tuttavia, le medesime prove non sono state ritenute idonee a superare l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi sollevata dallo e ciò senza idonea motivazione sul punto;
che le prove versate in CP_1 atti dimostrano inconfutabilmente che il termine di decadenza per operare la denuncia dei vizi non era spirato per tempestiva denuncia dei vizi con diffida del 24 gennaio 2022; che il termine per la denuncia dei vizi non è mai iniziato a decorrere stante l'avvenuto riconoscimento da parte del convenuto dei vizi e l'impegno ad eliminarli, in ogni caso, di fatto, non è mai iniziato a decorrere stante l'interruzione volontaria dei lavori.
Deducono, in particolare, le appellanti che il giudice di prime cure ha errato nel non dare sufficiente rilievo, nemmeno menzionandolo nella motivazione della sentenza, all'atto di denuncia di vizi rappresentato dall'atto di diffida e di costituzione in mora del giorno 24 gennaio 2022, data nella quale il tecnico incaricato (Ing. ) ha consegnato Persona_1 la perizia di parte poi trasmessa unitamente alla predetta diffida, costituente denuncia dei vizi;
che le attrici hanno provveduto a denunciare (gennaio 2022) i vizi rilevati dal tecnico di parte mediante l'anzidetta p.e.c., a meno di distanza di un anno solare dall'interruzione dei lavori da parte dello (febbraio 2021); che, qualora il giudice di prime cure avesse CP_1 tenuto in debita considerazione l'anzidetta p.e.c. del giorno 24 gennaio 2022, avrebbe certamente accolto la domanda, ritenendo tempestiva la denunzia, sebbene, comunque, le attrici hanno avuto effettiva contezza “della gravità dei difetti e della derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera”, solo in seguito alla consegna dell'anzidetta perizia.
Soggiungono che il tribunale ha erroneamente interpretato la documentazione prodotta dalle attrici ritenendo che la causa dei lamentati vizi fosse così manifesta da costituire vizio riconoscibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1669 codice civile e/o 1667 codice civile;
che il tribunale non ha motivato la ragione per cui ha ritenuto che le attrici (totalmente estranee rispetto al mondo dell'edilizia o, comunque, persone comuni e con cultura nella media) potessero avere avuto contezza delle cause e della gravità dei dedotti vizi prima della consegna della perizia tecnica a firma dell'GE . Per_1
Si dolgono, inoltre, della mancata ammissione delle prove richieste (CTU e prova per testi), che ripropongono, al fine di dimostrare che il numero di telefono dal quale provenivano i files audio e di scrittura con cui lo iconosceva di avere eseguito i lavori in appalto CP_1 ed i vizi delle opere era quello dello stesso nonchè che quest'ultimo ha eseguito i CP_1 lavori in questione.
Il motivo è fondato.
Ed invero, va anzitutto condiviso l'assunto delle appellanti in merito alla circostanza che la trattazione della domanda di garanzia per le difformità e vizi dell'opera e la relativa pronuncia, presuppone sul piano logico, l'accertamento della esistenza tra le parti del contratto di appalto, così come dedotto dalle attrici e Parte_1 Pt_2
ed espressamente contestato dallo ponendosi tale ricognizione quale
[...] CP_1 antecedente logico-giuridico per la corretta concatenazione argomentativa.
Ora, posto che lo non ha interposto utile censura avverso tale implicita CP_1 pronuncia pregiudiziale di reiezione in merito alla insussistenza del contratto di appalto, devesi ritenere che si è formato il giudicato sulla esistenza tra le parti di un contratto di appalto avente ad oggetto le opere specificamente indicate dalle attrici nell'atto introduttivo del giudizio.
Ciò debitamente posto, non è condivisibile l'apprezzamento del primo giudice riguardo alla tardività della denuncia dei vizi dell'opera effettuata da Parte_1
e .
[...] Parte_2
Sul punto, va preliminarmente chiarito che i vizi denunciati dalle attrici rientrano nella nozione di gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c. i quali, come è noto, includono oltre ai vizi che incidono sulla stabilità e sulla sicurezza statica dell'edificio, ma anche quelli che, pur riguardando elementi cosiddetti “secondari” o “accessori” come rivestimenti, impermeabilizzazioni, infissi, cappotti termici o altri accorgimenti tecnici, finiscono con il compromettere in modo apprezzabile la funzionalità complessiva dell'opera, rendendola inidonea al suo scopo.
Invero, come risulta dalla relazione tecnica redatta dal CTP ing. , Persona_1 datata 24 gennaio 2022, allegata all'atto di diffida e messa in mora trasmesso via PEC allo in pari data, le attrici hanno denunciato nella prima unità: “− gravi fenomeni CP_1 infiltrativi che hanno danneggiato le superfici dell'intradosso del solaio di copertura, in corrispondenza degli infissi esterni e in corrispondenza delle pareti al piano terra e primo;
− grave fenomeno di umidità, presente al piano primo nelle pareti direttamente connesse con l'esterno, dovuto al mancato dimensionamento della nuova tamponatura eretta;
− grave fenomeno di imbarcamento di una porzione del nuovo solaio realizzato, con evidenti distacchi tra la pavimentazione e le pareti divisorie al piano primo;
− danneggiamento, diffuso in copertura, della nuova coibentazione apposta;
− danneggiamento nella nuova grondaia apposta, con imbarcamento della stessa;
− lesioni e distacchi della finitura apposta nei prospetti, costituita dalla rete e rasatura, mancante della finitura a spessore;
− scollamento dei sanitari e messa in opera delle cassette incassate non a regola d'arte, in quanto allo stato attuale non è stato possibile apporre la placca esterna, per il mancato inserimento di un elemento essenziale all'aggancio della stessa, e la conseguente apposizione delle piastrelle in modo errato;
− finiture interne, realizzate grossolanamente;
− errata calcolo delle pendenze del cortile prospiciente l'immobile, con un conseguente accumulo e ristagno delle acque piovane;
− presenza di acqua piovana all'interno della tubazione dell'impianto elettrico”.
Nella seconda unità immobiliare sono stati denunciati: “− gravi fenomeni infiltrativi che hanno danneggiato le superfici in corrispondenza degli infissi esterni, in corrispondenza della copertura a confine con la scala esterna ed inoltre è stato accertato che all'interno di tubazioni delle scatole di media tensione, è presente acqua piovana, probabilmente derivata dalla mancata sigillatura dell'impianto televisivo;
− lesioni e distacchi della finitura apposta nei prospetti, costituita dalla rete e rasatura, mancante della finitura a spessore;
− revisione necessaria del manto di copertura, in quanto è stato manomesso durante l'apposizione del nuovo cappotto termico e della finitura, e quindi causa di infiltrazione in facciata e in corrispondenza delle aperture;
− il grave fenomeno infiltrativo, derivato dal punto precedente, ha provocato lo scollamento e il deterioramento del nuovo cappotto termico;
− errore nella realizzazione delle soglie in marmo, in quanto non di misura adeguata, secondo la regola dell'arte e mancanti di gocciolatoio;
− errata posa in opera delle soglie di marmo, con pendenza non coerente all'uso; − mancato approntamento di grondaie e pluviali;
− scollamento dei sanitari e messa in opera delle cassette incassate non a regola d'arte, in quanto allo stato attuale non è stato possibile apporre la placca esterna, per il mancato inserimento di un elemento essenziale all'aggancio della stessa, e la conseguente apposizione delle piastrelle in modo errato;
− errore nell'approntamento dei controtelai delle porte interne, in quanto la quota non è stata rispettata, ragione per cui, le nuove porte dovranno essere realizzate su misura;
− finiture interne, in prossimità di nicchie, cabina armadio e spigoli in genere, realizzati grossolanamente, senza l'ausilio di paraspigoli per intonaci;
− errata posa in opera della pavimentazione, con evidente difetto nella tecnica adoperata nell'esecuzione della posa”.
La denuncia, con tutta evidenza, riguarda vizi dell'opera che pregiudicano o menomano in modo rilevante ii normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità dell'edificio, tutt'altro che riconoscibili, sicchè ha errato il primo giudice laddove ha ritenuto che si trattava
“di vizi palesi ed evidenti, come tali facilmente riconoscibili” dalle attrici, così come che le medesime non hanno provato “... l'esatto momento a far data dal quale le stesse avrebbero avuto contezza dei contestati difetti dei lavori svolti dalla controparte, come sancito dall'orientamento giurisprudenziale conforme esistente sul punto”.
A tal ultimo riguardo, è noto che il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza, decorra dal giorno in cui il committente (o il suo avente causa o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente il riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza o a semplici sospetti (cfr. ex plurimis: Cass. 10.4.2001 n.
5319; 12.4.2000 n. 6092; 10.5.2000 n. 6000; 17.7.1999 n. 7612; 15.4.1997 n. 3756;
29.5.1998 n. 5311). Le attrici hanno denunciato i vizi lo stesso giorno (24 gennaio 2022) in cui il consulente tecnico di parte ha consegnato la perizia descrittiva dei vizi e delle cause che li hanno originati, sicchè la denuncia deve ritenersi tempestiva.
Anche a voler ritenere, come ha fatto il primo giudice, che le attrici “..... hanno verosimilmente acquisito consapevolezza dei lamentati danni al loro immobile al momento della dedotta interruzione dei lavori (febbraio 2021)...”,la denuncia è, comunque, avvenuta nel termine annuale (24 gennaio 2022) previsto a pena di decadenza dall'art. 1669 c.c..
Si impone, pertanto, la riforma della sentenza gravata, dovendosi dichiarare l'ammissibilità della domanda di garanzia poste nei confronti di stante Controparte_1 che i vizi sono stati tempestivamente denunciati, restando assorbiti i profili di censura relativi alla mancata ammissione dei mezzi istruttori reiterati in calce all'impugnazione.
Quanto alla domanda di risarcimento danni in conseguenza dei danni subiti da e a cagione dei vizi dell'opera, si rende Parte_1 Parte_2 necessaria l'espletamento di attività istruttoria e, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza emessa in pari data.
Le spese di giudizio verranno regolate in uno al definitivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, non definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
e , avverso la sentenza n. 976, pubblicata il 3 giugno Parte_1 Parte_2
2024, del giudice unico del Tribunale di Ragusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, in riforma della gravata sentenza, dichiara l'ammissibilità della domanda di garanzia per vizi dell'opera proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di Controparte_1 dispone la rimessione della causa sul ruolo, come da separato provvedimento in pari data.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 9 settembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena