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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1615/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
FR ELIANA, EL
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3018/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Piazza Municipio 80021 Afragola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. IT S.p.a. - 05946940631
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13242/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 26/09/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4537 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7904/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento Tares n. 66330/2023, notificata in data 21.08.2023, emessa dalla Ge.Se.T IT s.p.a. , per conto del Comune di Afragola, avente ad oggetto
Tares anno 2015 per l'importo di € 619,61.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione e decadenza dal diritto a riscuotere la somma per il decorso del termine quinquennale, rappresentando che l'avviso n 4537 del 11.01.2021, cui si fa riferimento nell'intimazione di pagamento, non gli è stato mai notificato.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione.
Si è costituita in giudizio la società GE.SE.T. IT s.p.a. che ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal ricorrente, in quanto l'ingiunzione di pagamento n. 66330/2023 impugnata fa seguito all'avviso di accertamento regolarmente notificato al ricorrente in data 11.01.2021 nelle mani del Ricorrente_1, quale destinatario persona fisica, presso il suo l'indirizzo di residenza, per cui è divenuta insindacabile la pretesa creditoria dell'ente.
La concessionaria ha chiesto il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio con distrazione.
In data 13-9-2024 il ricorrente ha depositato memorie illustrative, contestando la veridicità della relata di notifica dell'avviso di accertamento, depositata in copia e non in originale.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese ritenendo documenta la rituale notifica dell'avviso di accertamento richiamato nell'intimazione, avvenuta a mani proprie del destinatario;
avviso che non risulta impugnato dal contribuente per cui non è più contestabile la pretesa creditoria fatta valere.
Con il proposto appello si censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) Nulla è stato deciso in sentenza, né motivato, in relazione alla eccezione di decadenza sollevata dal contribuente.
2) Erronea valutazione – rectius, completo travisamento delle circostanze di fatto e della documentazione in atti.
Non si è presentata querela di falso, dunque, per due motivi, sia perché pur avendo contestato la veridicità della firma di Ricorrente_1 , tale querela è possibile solo a fronte del deposito dell'originale e conseguenziale istanza di verificazione della firma, sia perché si è contestata la grave irregolarità della notifica che ne comporta l'annullabilità senza bisogno di alcuna querela di falso, ed anche perché non è stata mai richiesta da controparte – su cui incombeva tale obbligo vista la chiara contestazione della regolarità della notifica - una udienza in presenza, nel corso della quale esibire l'originale della notifica, ossia l'unico documento su cui è possibile operare un'eventuale verificazione e, dunque solo in tal caso, si sarebbe potuto richiedere la sospensione della causa, al fine di presentare la querela di falso (cfr. Corte di Cassazione|
Sezione TRI| Civile| Ordinanza| 4 febbraio 2020 | n. 2482).
Si costituisce la GESET IT con proprie controdeduzioni eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione delle disposizioni previste dall'art. 342 c.p.c. e per genericità dei motivi di gravame. Sulla prescrizione e decadenza – insussistenza ha chiesto il rigetto dell'eccezione atteso che l'ingiunzione di pagamento n. 66330/2023 –impugnata- fa seguito al predetto avviso di accertamento regolarmente notificato al ricorrente in data 11.01.2021.
Oltretutto la notifica è avvenuta proprio mediante la consegna del plico nelle mani del sig Ricorrente_1 – quale destinatario persona fisica - presso il suo l'indirizzo di residenza.
Con successive memorie di replica l'appellante ha illustrato che la relata di notifica allegata alle controdeduzioni della ES IT SP è irregolare visto che la firma è illeggibile.
Il notificatore doveva rispettare tutte le procedure di notifica, tra cui l'accertamento sulla identità del ricevente che andava a firmare la relata e che doveva firmare in maniera chiara ed estesa, nome e cognome, così come quella del consegnatario.
Invero vi è solo la scritta Ricorrente_1 e con una calligrafia che non è assolutamente quella del contribuente.
Infine, nel caso di specie non è stato specificato dove sia stata compiuta la notificazione.
La relata depositata in atti da controparte è, comunque, inesistente e nulla dato che da essa non è ricavabile in alcun modo la firma del ricevente, che si disconosce formalmente in quanto, come da documenti allegati in atti, la firma posta assolutamente non in forma estesa, per nome e cognome, apposta alla presunta notifica, non è quella del ricorrente, che è ben differente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è immune da censure e va confermata per i motivi di seguito indicati.
La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento.
Dagli atti depositati sin dal primo grado è agevole notare che l'intimazione di pagamento impugnata (avente ad oggetto la TARES annualità 2015) è stata notificata in data 21.08.2023, mentre l'avviso di accertamento è stato notificato in data 11.01.2021.
La relata reca l'indicazione della notifica a mani del destinatario nel luogo della sua residenza (non contestata dalla parte).
L'eccezione di regolarità della notifica sollevata dalla parte in quanto la firma apposta non sarebbe leggibile se non nel solo cognome non merita pregio.
Al riguardo va chiarito che nessun adempimento ulteriore avrebbe dovuto compiere l'agente notificatore (e meno che mai procedere alla compiuta identificazione del soggetto che si è dichiarato destinatario dell'atto), essendo sufficiente che il destinatario – che si qualifichi tale – abbia sottoscritto l'atto.
In mancanza di una querela di falso, ogni eventuale doglianza sulla autografia si palese generica e, soprattutto, inidonea ad inficiare l'efficacia della sottoscrizione apposta.
Dalla regolarità del processo notificatorio discende la definitività dell'accertamento in quanto non opposto ed anche l'interruzione della prescrizione.
Stante la esistenza validità e regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, è inammissibile, perché avrebbe dovuto essere proposta contro questo, la questione sulla eccezione di decadenza del potere impositivo, la quale, comunque, è infondata in quanto l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo posta spedita il 9 dicembre 2020, entro dunque il termine decadenziale quinquennale, così' come risulta dalla attestazione dell'avviso di ricevimento postale prodotto in atti dalla concessionaria.
L'appello è rigettato e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado che si liquidano in euro 300,00 per ciascuna delle due parti appellate, oltre IVA e CPA, se dovuti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
FR ELIANA, EL
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3018/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Piazza Municipio 80021 Afragola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. IT S.p.a. - 05946940631
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13242/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 26/09/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4537 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7904/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento Tares n. 66330/2023, notificata in data 21.08.2023, emessa dalla Ge.Se.T IT s.p.a. , per conto del Comune di Afragola, avente ad oggetto
Tares anno 2015 per l'importo di € 619,61.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione e decadenza dal diritto a riscuotere la somma per il decorso del termine quinquennale, rappresentando che l'avviso n 4537 del 11.01.2021, cui si fa riferimento nell'intimazione di pagamento, non gli è stato mai notificato.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione.
Si è costituita in giudizio la società GE.SE.T. IT s.p.a. che ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal ricorrente, in quanto l'ingiunzione di pagamento n. 66330/2023 impugnata fa seguito all'avviso di accertamento regolarmente notificato al ricorrente in data 11.01.2021 nelle mani del Ricorrente_1, quale destinatario persona fisica, presso il suo l'indirizzo di residenza, per cui è divenuta insindacabile la pretesa creditoria dell'ente.
La concessionaria ha chiesto il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio con distrazione.
In data 13-9-2024 il ricorrente ha depositato memorie illustrative, contestando la veridicità della relata di notifica dell'avviso di accertamento, depositata in copia e non in originale.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese ritenendo documenta la rituale notifica dell'avviso di accertamento richiamato nell'intimazione, avvenuta a mani proprie del destinatario;
avviso che non risulta impugnato dal contribuente per cui non è più contestabile la pretesa creditoria fatta valere.
Con il proposto appello si censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) Nulla è stato deciso in sentenza, né motivato, in relazione alla eccezione di decadenza sollevata dal contribuente.
2) Erronea valutazione – rectius, completo travisamento delle circostanze di fatto e della documentazione in atti.
Non si è presentata querela di falso, dunque, per due motivi, sia perché pur avendo contestato la veridicità della firma di Ricorrente_1 , tale querela è possibile solo a fronte del deposito dell'originale e conseguenziale istanza di verificazione della firma, sia perché si è contestata la grave irregolarità della notifica che ne comporta l'annullabilità senza bisogno di alcuna querela di falso, ed anche perché non è stata mai richiesta da controparte – su cui incombeva tale obbligo vista la chiara contestazione della regolarità della notifica - una udienza in presenza, nel corso della quale esibire l'originale della notifica, ossia l'unico documento su cui è possibile operare un'eventuale verificazione e, dunque solo in tal caso, si sarebbe potuto richiedere la sospensione della causa, al fine di presentare la querela di falso (cfr. Corte di Cassazione|
Sezione TRI| Civile| Ordinanza| 4 febbraio 2020 | n. 2482).
Si costituisce la GESET IT con proprie controdeduzioni eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione delle disposizioni previste dall'art. 342 c.p.c. e per genericità dei motivi di gravame. Sulla prescrizione e decadenza – insussistenza ha chiesto il rigetto dell'eccezione atteso che l'ingiunzione di pagamento n. 66330/2023 –impugnata- fa seguito al predetto avviso di accertamento regolarmente notificato al ricorrente in data 11.01.2021.
Oltretutto la notifica è avvenuta proprio mediante la consegna del plico nelle mani del sig Ricorrente_1 – quale destinatario persona fisica - presso il suo l'indirizzo di residenza.
Con successive memorie di replica l'appellante ha illustrato che la relata di notifica allegata alle controdeduzioni della ES IT SP è irregolare visto che la firma è illeggibile.
Il notificatore doveva rispettare tutte le procedure di notifica, tra cui l'accertamento sulla identità del ricevente che andava a firmare la relata e che doveva firmare in maniera chiara ed estesa, nome e cognome, così come quella del consegnatario.
Invero vi è solo la scritta Ricorrente_1 e con una calligrafia che non è assolutamente quella del contribuente.
Infine, nel caso di specie non è stato specificato dove sia stata compiuta la notificazione.
La relata depositata in atti da controparte è, comunque, inesistente e nulla dato che da essa non è ricavabile in alcun modo la firma del ricevente, che si disconosce formalmente in quanto, come da documenti allegati in atti, la firma posta assolutamente non in forma estesa, per nome e cognome, apposta alla presunta notifica, non è quella del ricorrente, che è ben differente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è immune da censure e va confermata per i motivi di seguito indicati.
La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento.
Dagli atti depositati sin dal primo grado è agevole notare che l'intimazione di pagamento impugnata (avente ad oggetto la TARES annualità 2015) è stata notificata in data 21.08.2023, mentre l'avviso di accertamento è stato notificato in data 11.01.2021.
La relata reca l'indicazione della notifica a mani del destinatario nel luogo della sua residenza (non contestata dalla parte).
L'eccezione di regolarità della notifica sollevata dalla parte in quanto la firma apposta non sarebbe leggibile se non nel solo cognome non merita pregio.
Al riguardo va chiarito che nessun adempimento ulteriore avrebbe dovuto compiere l'agente notificatore (e meno che mai procedere alla compiuta identificazione del soggetto che si è dichiarato destinatario dell'atto), essendo sufficiente che il destinatario – che si qualifichi tale – abbia sottoscritto l'atto.
In mancanza di una querela di falso, ogni eventuale doglianza sulla autografia si palese generica e, soprattutto, inidonea ad inficiare l'efficacia della sottoscrizione apposta.
Dalla regolarità del processo notificatorio discende la definitività dell'accertamento in quanto non opposto ed anche l'interruzione della prescrizione.
Stante la esistenza validità e regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, è inammissibile, perché avrebbe dovuto essere proposta contro questo, la questione sulla eccezione di decadenza del potere impositivo, la quale, comunque, è infondata in quanto l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo posta spedita il 9 dicembre 2020, entro dunque il termine decadenziale quinquennale, così' come risulta dalla attestazione dell'avviso di ricevimento postale prodotto in atti dalla concessionaria.
L'appello è rigettato e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado che si liquidano in euro 300,00 per ciascuna delle due parti appellate, oltre IVA e CPA, se dovuti.