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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/12/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c
Fra:
, nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], entrambe rappresentate e difese,
come da mandato in atti, dall'Avv. Luca Benedetti, presso lo studio del quale sito in Massa (MS), Via Benedetto Croce n. 7 sono entrambe elettivamente domiciliate
- Appellanti -
-
contro
-
nato a [...] il [...], CP_1 Controparte_2
nata a [...] il [...], nato a [...] il CP_3
01.08.1962 e nata a [...] il [...], tutti CP_4
rappresentati e difesi, come da mandato in atti, dall'Avv. Alessandro
Pasquini, presso il domicilio digitale del quale sono elettivamente domiciliati Email_1
- Appellati - Conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma totale della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione, rigettare la domanda proposta in primo grado dagli attori CP_1 [...]
e nei confronti di Controparte_2 CP_3 CP_4
e , con ogni conseguente statuizione;
Parte_1 Parte_2
vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si reiterano le istanze di ammissione della prova per testi dedotta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e non ammessa dal
Tribunale in primo grado sui seguenti capitoli che qui si riportano integralmente:
1. DCV che il dott. ha esercitato attività di promoter Pt_2
finanziario e che, nel 2017, lo stesso ha attraversato un periodo di grave difficoltà economica derivante da problemi connessi alla propria attività lavorativa;
2. DCV che la Sig.ra non potevao in quel periodo, Parte_1
date le condizioni economiche famigliari, provvedere da sola al pagamento alla rate del mutuo e, al contempo, al mantenimento della famiglia;
3. DCV che la Sig.ra ha richiesto aiuto alla Parte_1
cognata , essendo la stessa dotata di una certa Parte_2
stabilità economica;
4. DCV che le sig.re e decidevano Parte_1 Parte_2
che avrebbe acquistato il diritto di proprietà Parte_2
dell'abitazione, accollandosi il residuo mutuo ipotecario;
5. DCV che la sig.ra in virtù dell'accordo di Parte_1
cui al precedente capitolo, si riservava il diritto di abitazione sull'immobile al fine di poter continuare a garantire un alloggio per sé e per le proprie figlie;
6. DCV che per contro, sempre in virtù dell'accordo di cui al cap. 4), la sig.ra si è procurata per il futuro Parte_2
la disponibilità di un immobile di un certo valore per sé e per la propria famiglia;
a testi: residente in [...], su tutti i capitoli, Testimone_1
salvo se altri”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
nel merito, respingere integralmente l'appello formulato dalle signore e perché infondato in fatto Parte_1 Parte_2
e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente conferma integrale della Sentenza;
Con vittoria di spese, diritti e compensi anche in appello, oltre accessori, IVA e CPA come per legge.
Senza accettazione del contraddittorio sulle nuove domande avversarie”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, CP_1 Controparte_2
e agivano in revocatoria ordinaria ex CP_3 CP_4
art. 2901 c.c. contro e chiedendo Parte_2 Parte_1
al Tribunale di Massa di dichiarare inefficace nei loro confronti l'atto di compravendita stipulato fra le due convenute, avente ad oggetto la nuda proprietà dell'unico immobile della sito Pt_1 in Massa, censito al NCEU del Comune di Massa al foglio 95 mappale
294, sub 15 e al foglio 95 mappale 294, sub 30.
In particolare, gli attori dichiaravano di essere creditori dei coniugi e per una somma di denaro Testimone_1 Parte_1
pari a complessivo € 130.000,00.
Il credito vantato si fondava su due atti di riconoscimento del debito, sottoscritti entrambi in data 10.03.2014 rispettivamente dal e dalla . Pt_2 Pt_1
Nel primo atto ricognitivo di debito il riconosceva di essere Pt_2
debitore nei confronti degli attori della somma complessiva di €
40.000,00, oltre interessi del 5% a decorrere dal 10.3.2014 sino al saldo.
Nel secondo atto ricognitivo di debito il e la , Pt_2 Pt_1
quest'ultima in qualità di fideiussore del debitore principale,
riconoscevano di essere debitori nei confronti dei medesimi attori della somma complessiva di € 90.000,00, oltre interessi del 5% a decorrere dal 10.3.2014 sino al saldo.
In questo secondo atto di ricognizione del debito la oltre Pt_1
a obbligarsi personalmente all'adempimento dell'obbligazione del marito, rinunciava al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
In entrambi gli atti di ricognizione del debito, i debitori si impegnavano personalmente a estinguere entrambi i debiti entro e non oltre il 30.06.2014, termine qualificato essenziale dalle parti.
Le ragioni del credito oggetto dei due riconoscimenti erano connesse all'obbligo di restituzione di somme complessivamente versate dai coniugi e e dai coniugi CP_1 Controparte_2 CP_3
e a favore di
[...] CP_4 Testimone_1 Gli attori esponevano che in data 15.02.2017 la fideiussore Pt_1
del debitore principale alienava in favore della Testimone_1
cognata la nuda proprietà del suo unico bene immobile Parte_2
sito in Massa, riservandosi il diritto di abitazione. Quale
corrispettivo dell'atto, la si accollava il residuo mutuo Pt_2
ipotecario contratto dalla per l'acquisto dell'immobile Pt_1
medesimo.
Tale atto, secondo gli attori, era suscettibile di essere dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. in quanto:
- esisteva un credito, come risultava dai due atti di riconoscimento del debito risalenti al 2014;
- l'atto di alienazione dell'immobile era stato posto in essere nel 2017, dunque successivamente al sorgere del credito
(originato nel 2014);
- l'atto di alienazione del bene immobile era un atto inter vivos,
a titolo oneroso, con effetti traslativi, che comportava la fuoriuscita del bene dalla garanzia patrimoniale generica che il debitore offriva ex art. 2740 c.c. ai propri Parte_1
creditori; in quanto tale, l'atto in esame pregiudicava il soddisfacimento del credito degli attori;
- era integrato il requisito della scientia damni, in quanto la parte alienante era consapevole sia di essere Parte_1
fideiussore del debitore principale degli attori (stante la validità e l'efficacia dell'atto ricognitivo di debito), sia di porre in essere un atto con il quale faceva fuoriuscire dalla sua sfera patrimoniale l'unico bene immobile che poteva garantire il soddisfacimento del credito attoreo (tra l'altro riservandosi il diritto di abitazione, ex lege non aggredibile dai creditori); - era integrato anche il requisito della partecipatio fraudis in quanto il terzo - – era sorella del debitore Parte_2
principale e cognata della e, dunque, era Pt_1
inevitabilmente a conoscenza dell'esistenza del debito gravante sulla sua dante causa nei confronti degli attori, non potendo non averne avuto contezza stante il rapporto di parentela sussistente con il fratello e la cognata;
2. Si costituivano in primo grado e , Parte_1 Parte_2
chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché l'ammissione di prova testimoniale su alcuni capitoli di prova.
3. Il Tribunale di Massa, con sentenza n. 368 del 4 giugno 2024, accoglieva le domande attoree, ritenendo integrati tutti i presupposti dell'art. 2901 c.c. per il riconoscimento della tutela prevista dalla actio pauliana.
Quanto all'eventus damni, secondo il giudice di prime cure l'atto impugnato ledeva le prospettive di soddisfacimento del credito attoreo, in quanto avente ad oggetto l'unico bene immobile di titolarità della debitrice.
Il Tribunale riconosceva sussistente la scientia damni della debitrice in forza dei seguenti elementi, valevoli quali presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti:
- l'alienazione dell'unico bene immobile di proprietà della debitrice, sul quale i creditori avrebbero potuti soddisfarsi,
era avvenuta il 15.02.2017, dunque a brevissima distanza dalla diffida ad adempiere del 23.01.2017 inviata dai creditori.
- l'alienazione era avvenuta non dietro versamento del prezzo, ma dietro accollo da parte della cognata di altro precedente debito contratto dalla venditrice con una banca;
era nozione di comune esperienza che privarsi di un bene senza ricevere direttamente alcun corrispettivo importava un depauperamento, che rendeva incerta e difficoltosa la soddisfazione dell'altrui credito;
- la debitrice aveva ammesso che ella stessa e il marito erano in grave difficoltà economica al momento della conclusione della compravendita.
Secondo il Tribunale, anche l'elemento soggettivo del terzo Pt_2
era sussistente e provato sulla base delle seguenti
[...]
presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti:
- il legame di parentela tra la e i debitori (sorella del Pt_2
debitore principale e cognata del fideiussore);
- la consapevolezza della di una situazione di difficoltà Pt_2
personale ed economica del fratello e della cognata;
in proposito, in sede di interrogatorio formale, la stessa dichiarava di essere a conoscenza dell'“arresto” del fratello,
pur asserendo di ignorarne il motivo. Tale affermazione risultava inverosimile secondo il giudice di prime cure, tenuto conto del legame di parentela, del fatto che la stessa era anche vicina di casa dei coniugi – , e della rilevanza Pt_2 Pt_1
mediatica del procedimento penale che aveva coinvolto il fratello.
- l'anomalia di determinazione e modalità di versamento del prezzo dell'immobile: a fronte di ipoteca sull'immobile iscritta per € 260.000 dall'istituto di credito, le parti pattuivano quale corrispettivo per la proprietà
dell'appartamento – riservatasi la il diritto di Pt_1
abitazione – l'esatto importo (al centesimo) del debito residuo della venditrice con la banca (sorto per stipula di mutuo in data 16.09.2009), che la si accollava. Pt_2
4. Contro la predetta sentenza proponevano appello, con un unico atto di impugnazione, e . Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo di appello, la e la lamentavano Pt_1 Pt_2
l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Secondo le appellanti, il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere integrato il requisito della partecipatio fraudis in capo alla . Pt_2
Gli attori si erano limitati a fornire sul punto allegazioni generiche e del tutto inidonee a fondare anche la prova presuntiva utilizzata dal Tribunale.
Lo scopo dell'operazione negoziale posta in essere dalla e Pt_1
dalla era quello di garantire alla la possibilità Pt_2 Pt_1
di sostenere il pagamento del mutuo residuo (sforzo divenuto all'epoca oltremodo arduo a fronte del fatto che non vi erano più
gli introiti lavorativi del marito), nonché quello di garantire alla stessa la possibilità di continuare a risiedere nella propria Pt_1
abitazione.
L'intento della non era dunque quello di pregiudicare le Pt_2
ragioni di eventuali creditori e ciò si evinceva dal fatto che la stessa si era obbligata, quale corrispettivo dell'atto di alienazione, a far fronte all'obbligo di pagare il mutuo, così
garantendo il principale creditore della cioè l'istituto di Pt_1
credito mutuante.
In secondo luogo, non vi era alcuna consapevolezza, neppure generica,
da parte della circa la posizione creditoria dagli Pt_2
appellanti, e finanche circa l'esistenza di debiti in capo alla cognata. Nonostante i legami di parentale, la non aveva né poteva Pt_2
avere alcuna conoscenza neppure generica di eventuali debiti del fratello o della cognata.
Neppure poteva rilevare in tal senso neppure la conoscenza dei procedimenti penali che avevano interessato il fratello.
Con la seconda doglianza, le appellanti lamentavano l'erroneo rigetto da parte del Tribunale delle richieste di prova orale formulate dalle stesse in primo grado, che riproponevano dinanzi a questa Corte.
Con il terzo motivo di appello, la e la censuravano Pt_1 Pt_2
la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale condannava le convenute alle spese di lite.
5. Si costituivano nel presente giudizio , CP_1 Controparte_2
, e contestando la fondatezza
[...] CP_3 CP_4
di tutti i motivi di appello e riproponendo dinanzi a questa Corte
tutte le domande, eccezioni, difese e istanze dedotte nel corso del giudizio di primo grado, in particolare, quelle rimaste assorbite.
Gli appellati evidenziavano che il Tribunale aveva correttamente ritenuto sussistenti tutti i requisiti per il positivo esperimento dell'actio pauliana, incluso quello della partecipatio fraudis in capo alla . Pt_2
La prova dei requisiti ex art. 2901 c.c. ben poteva essere raggiunta in via presuntiva, anche sulla scorta di presunzioni semplici, ivi compresa – come nel caso di specie - la sussistenza di un vincolo di parentale (o di affinità) tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo rendesse estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Peraltro, nel caso di specie, oltre al rapporto di parentela, vi era un ulteriore indice presuntivo della sussistenza di un rapporto tale da dover ritenere integrato il requisito dell'elemento soggettivo:
l'estrema vicinanza delle abitazioni nelle quali sia i coniugi sia la avevano residenza anagrafica. Controparte_5 Pt_2
La presunzione di conoscenza era ulteriormente rafforzata dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di Tes_1
(marito della venditrice e fratello dell'acquirente) circa
[...]
la commissione di alcuni reati per i quali questo ultimo era stato imputato e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a partire dal 17.02.2017.
In merito al secondo motivo di appello, gli appellati deducevano l'inammissibilità di tutti i capitoli di prova richiesti.
6. Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 04.12.2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
7. I primi due motivi di appello vengono trattati congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni connesse tra loro.
Entrambi i motivi sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistenti tutti i presupposti per il positivo esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, incluso l'elemento soggettivo del terzo acquirente.
Occorre premettere che, con l'odierno gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado solo con riferimento al capo in cui il
Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito della partecipatio
fraudis del terzo acquirente.
Pertanto, sono passati in giudicato i capi della sentenza riguardanti gli ulteriori requisiti per il positivo esperimento dell'azione revocatoria ordinaria (sussistenza del credito;
eventus damni e
sicentia damni del debitore).
Come evidenziato dal giudice di prime cure, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente consiste non già nella conoscenza dello specifico credito per il quale la revocatoria
è esperita (Cass. sez. II, 03 maggio 2010, n. 10623; Cass. sez. I,
23 marzo 2004, n. 5741; Cass. sez. I, 19 marzo 1996, n. 2303), bensì
nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni creditorie (Cass. sez. III, 15 febbraio 2011, n. 3676;
Cass. sez. II, 27 marzo 2007, n. 7507; Cass. sez. I, 18 maggio 2005,
n. 10430).
In altri termini, è sufficiente la generica consapevolezza, da parte del terzo acquirente, che l'atto dispositivo è idoneo a diminuire la garanzia generica in favore del creditore, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore (cfr. Cass. sez. II, 23 gennaio
2023, n. 1897), né la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui l'azione revocatoria è proposta.
Ancora, occorre precisare che secondo la giurisprudenza della Corte
di Cassazione (cfr. Cass. sez. I, 14 maggio 2024, n. 13265; Cass.
n. 1286 del 18.1.2019; Cass., sez. III, 18 settembre 2015, n. 18315),
la prova della partecipatio fraudis del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale (o di affinità) tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la partecipatio fraudis della emerge chiaramente da Pt_2
una serie di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti. Innanzitutto, lo stretto legame di parentela fra il terzo e i debitori: la , infatti, è sorella del principale debitore Pt_2
degli odierni appellanti - - e, dunque, cognata della Testimone_1
, moglie del , la quale si è obbligata verso gli stessi Pt_1 Pt_2
appellanti in qualità di fideiussore del debito del marito.
In secondo luogo, l'estrema vicinanza delle abitazioni nelle quali sia i coniugi sia la avevano la propria Controparte_5 Pt_2
residenza anagrafica all'epoca dell'atto, come documentato da parte appellata (cfr certificati anagrafici, immagine di Google Earth).
Ulteriore elemento dal quale emerge il consilium fraudis della
è la pacifica consapevolezza, in capo alla stessa, della Pt_2
sussistenza di una situazione di grave difficoltà economica del fratello e della cognata.
È la stessa infatti, a dichiarare tale consapevolezza sia Pt_2
nel giudizio di primo grado sia dinanzi a questa Corte: “In quel periodo marito di e fratello di Testimone_1 Parte_1
stava attraversando un periodo di grave difficoltà Parte_2
economica, derivante da vari problemi nella propria attività di promoter finanziario. Per far fronte a tali difficoltà, e preoccupata dal fatto di non poter più provvedere da sola al pagamento delle rate del mutuo ed al contempo al mantenimento della famiglia, Pt_1
ha richiesto un aiuto alla cognata (persona
[...] Parte_2
dotata di una certa stabilità economica)” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione in primo grado;
pag. 5 atto di appello).
Per sua stessa ammissione, dunque, la era a conoscenza delle Pt_2
gravi difficoltà economiche attraversate dal fratello e dalla cognata e non è verosimile ritenere che la stessa ignorasse la motivazione sottostante a tali gravi difficoltà economiche,
strettamente connessa alle pendenze processuali (penali) del fratello.
Come documentato dagli odierni creditori, infatti, Testimone_1
in quel periodo era stato imputato e sottoposto a misura cautelare per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe, appropriazioni indebite, reati finanziari, riciclaggio, per aver “nella sua qualità di promotore finanziario presso OP SI e di direttore commerciale del progetto Puerto
Azul, stabilmente inserito nella struttura criminale almeno dal
2009, raccolto circa 5 milioni di euro in favore del progetto Puerto
Azul, distraendo portafogli dei clienti presso l'intermediario
OP SI ove prestava il proprio mandato sino alla sospensione avvenuta il 30 giugno 2015 con determinazione della (cfr CP_6
pag. 2 Richiesta giudizio immediato).
La vicenda aveva avuto una certa eco mediatica, come risulta dagli estratti di articoli di stampa, prodotti dagli odierni appellanti,
risalenti al 17.01.17 e 19.01.17 e relativi all'operazione nota come
“Puerto Azul”, che aveva condotto all'esecuzione di misure custodiali nei confronti di otto indagati, tra cui il ivi Pt_2
espressamente citato.
La presenza di un rapporto di parentela/affinità, l'estrema vicinanza delle abitazioni dei nuclei, nonché l'eco mediatica della vicenda Puerto Azul in cui era coinvolto il fratello, certamente foriera di crediti risarcitori a vantaggio di terzi, rendono estremamente inverosimile che la ignorasse la situazione Pt_2
debitoria gravante sul nucleo Controparte_5
Senza contare, peraltro, che come già sopra ribadito è la stessa
, per sua stessa ammissione, ad aver dichiarato di avere Pt_2
contezza delle gravi difficoltà economiche del fratello e della cognata, la quale proprio per tali motivi le aveva chiesto aiuto.
A dimostrare la partecipatio fraudis della concorrono, Pt_2
altresì, il momento in cui le parti realizzavano l'operazione negoziale – vale a dire subito dopo l'invio delle raccomandate inviate dai creditori per richiedere l'adempimento dell'obbligazione
– nonché la peculiare modalità di determinazione e versamento del corrispettivo.
A fronte di ipoteca sull'immobile iscritta per € 260.000 da parte dell'istituto di credito, le parti pattuivano quale corrispettivo per la nuda proprietà dell'appartamento – riservatasi la il Pt_1
diritto di abitazione – l'esatto importo del debito residuo della verso la banca (sorto per stipula di mutuo in data Pt_1
16.9.2009), che la si accollava. Pt_2
Tutte queste presunzioni, gravi, precise e concordanti, conducono a ritenere chiaramente sussistente in capo alla l'elemento Pt_2
soggettivo della partecipatio fraudis, correttamente inteso dal
Tribunale come generica consapevolezza del pregiudizio che l'atto poteva arrecare alle ragioni creditorie e non come collusione con la debitrice ovvero conoscenza dello specifico debito gravante sulla stessa.
A nulla rilevano i capitoli di prova articolati dall'appellante per dimostrare l'insussistenza dell'elemento soggettivo della Pt_2
che devono essere dichiarati inammissibili.
Si tratta di capitoli di prova generici, che non aggiungono nulla di più rispetto a quanto già dedotto dagli appellanti nell'atto di appello e a quanto già documentato dagli stessi.
Da qui, il rigetto dei primi due motivi di appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
8. Dal rigetto delle prime due doglianze discende il rigetto anche del terzo motivo di appello, avente ad oggetto la condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio, correttamente poste dal
Tribunale a carico di parte soccombente.
9. Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in € 14.300,00 per compensi oltre spese generali,
c.p.a. e I.V.A. (€ 2.970,00 per la fase di studio;
€ 1.910,00 per la fase introduttiva;
€ 4.320,00 per la fase di trattazione e istruttoria;
€ 5.100,00 per la fase della decisione).
10. Si dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
11. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 53.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Genova, definitivamente pronunciando, respinta
ogni contraria o diversa istanza, rigetta l'appello proposto da
e avverso la sentenza n. 368 del 4 Parte_1 Parte_2 giugno 2024 del Tribunale di Massa e conferma integralmente la
sentenza impugnata.
DA e a rifondere a , Parte_1 Parte_2 CP_1
e le spese Controparte_2 CP_3 CP_4
legali del giudizio di appello, liquidate in € 14.300,00 oltre spese
generali, c.p.a. e I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, lì 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Sara Tattini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c
Fra:
, nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], entrambe rappresentate e difese,
come da mandato in atti, dall'Avv. Luca Benedetti, presso lo studio del quale sito in Massa (MS), Via Benedetto Croce n. 7 sono entrambe elettivamente domiciliate
- Appellanti -
-
contro
-
nato a [...] il [...], CP_1 Controparte_2
nata a [...] il [...], nato a [...] il CP_3
01.08.1962 e nata a [...] il [...], tutti CP_4
rappresentati e difesi, come da mandato in atti, dall'Avv. Alessandro
Pasquini, presso il domicilio digitale del quale sono elettivamente domiciliati Email_1
- Appellati - Conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma totale della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione, rigettare la domanda proposta in primo grado dagli attori CP_1 [...]
e nei confronti di Controparte_2 CP_3 CP_4
e , con ogni conseguente statuizione;
Parte_1 Parte_2
vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si reiterano le istanze di ammissione della prova per testi dedotta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e non ammessa dal
Tribunale in primo grado sui seguenti capitoli che qui si riportano integralmente:
1. DCV che il dott. ha esercitato attività di promoter Pt_2
finanziario e che, nel 2017, lo stesso ha attraversato un periodo di grave difficoltà economica derivante da problemi connessi alla propria attività lavorativa;
2. DCV che la Sig.ra non potevao in quel periodo, Parte_1
date le condizioni economiche famigliari, provvedere da sola al pagamento alla rate del mutuo e, al contempo, al mantenimento della famiglia;
3. DCV che la Sig.ra ha richiesto aiuto alla Parte_1
cognata , essendo la stessa dotata di una certa Parte_2
stabilità economica;
4. DCV che le sig.re e decidevano Parte_1 Parte_2
che avrebbe acquistato il diritto di proprietà Parte_2
dell'abitazione, accollandosi il residuo mutuo ipotecario;
5. DCV che la sig.ra in virtù dell'accordo di Parte_1
cui al precedente capitolo, si riservava il diritto di abitazione sull'immobile al fine di poter continuare a garantire un alloggio per sé e per le proprie figlie;
6. DCV che per contro, sempre in virtù dell'accordo di cui al cap. 4), la sig.ra si è procurata per il futuro Parte_2
la disponibilità di un immobile di un certo valore per sé e per la propria famiglia;
a testi: residente in [...], su tutti i capitoli, Testimone_1
salvo se altri”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
nel merito, respingere integralmente l'appello formulato dalle signore e perché infondato in fatto Parte_1 Parte_2
e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente conferma integrale della Sentenza;
Con vittoria di spese, diritti e compensi anche in appello, oltre accessori, IVA e CPA come per legge.
Senza accettazione del contraddittorio sulle nuove domande avversarie”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, CP_1 Controparte_2
e agivano in revocatoria ordinaria ex CP_3 CP_4
art. 2901 c.c. contro e chiedendo Parte_2 Parte_1
al Tribunale di Massa di dichiarare inefficace nei loro confronti l'atto di compravendita stipulato fra le due convenute, avente ad oggetto la nuda proprietà dell'unico immobile della sito Pt_1 in Massa, censito al NCEU del Comune di Massa al foglio 95 mappale
294, sub 15 e al foglio 95 mappale 294, sub 30.
In particolare, gli attori dichiaravano di essere creditori dei coniugi e per una somma di denaro Testimone_1 Parte_1
pari a complessivo € 130.000,00.
Il credito vantato si fondava su due atti di riconoscimento del debito, sottoscritti entrambi in data 10.03.2014 rispettivamente dal e dalla . Pt_2 Pt_1
Nel primo atto ricognitivo di debito il riconosceva di essere Pt_2
debitore nei confronti degli attori della somma complessiva di €
40.000,00, oltre interessi del 5% a decorrere dal 10.3.2014 sino al saldo.
Nel secondo atto ricognitivo di debito il e la , Pt_2 Pt_1
quest'ultima in qualità di fideiussore del debitore principale,
riconoscevano di essere debitori nei confronti dei medesimi attori della somma complessiva di € 90.000,00, oltre interessi del 5% a decorrere dal 10.3.2014 sino al saldo.
In questo secondo atto di ricognizione del debito la oltre Pt_1
a obbligarsi personalmente all'adempimento dell'obbligazione del marito, rinunciava al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
In entrambi gli atti di ricognizione del debito, i debitori si impegnavano personalmente a estinguere entrambi i debiti entro e non oltre il 30.06.2014, termine qualificato essenziale dalle parti.
Le ragioni del credito oggetto dei due riconoscimenti erano connesse all'obbligo di restituzione di somme complessivamente versate dai coniugi e e dai coniugi CP_1 Controparte_2 CP_3
e a favore di
[...] CP_4 Testimone_1 Gli attori esponevano che in data 15.02.2017 la fideiussore Pt_1
del debitore principale alienava in favore della Testimone_1
cognata la nuda proprietà del suo unico bene immobile Parte_2
sito in Massa, riservandosi il diritto di abitazione. Quale
corrispettivo dell'atto, la si accollava il residuo mutuo Pt_2
ipotecario contratto dalla per l'acquisto dell'immobile Pt_1
medesimo.
Tale atto, secondo gli attori, era suscettibile di essere dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. in quanto:
- esisteva un credito, come risultava dai due atti di riconoscimento del debito risalenti al 2014;
- l'atto di alienazione dell'immobile era stato posto in essere nel 2017, dunque successivamente al sorgere del credito
(originato nel 2014);
- l'atto di alienazione del bene immobile era un atto inter vivos,
a titolo oneroso, con effetti traslativi, che comportava la fuoriuscita del bene dalla garanzia patrimoniale generica che il debitore offriva ex art. 2740 c.c. ai propri Parte_1
creditori; in quanto tale, l'atto in esame pregiudicava il soddisfacimento del credito degli attori;
- era integrato il requisito della scientia damni, in quanto la parte alienante era consapevole sia di essere Parte_1
fideiussore del debitore principale degli attori (stante la validità e l'efficacia dell'atto ricognitivo di debito), sia di porre in essere un atto con il quale faceva fuoriuscire dalla sua sfera patrimoniale l'unico bene immobile che poteva garantire il soddisfacimento del credito attoreo (tra l'altro riservandosi il diritto di abitazione, ex lege non aggredibile dai creditori); - era integrato anche il requisito della partecipatio fraudis in quanto il terzo - – era sorella del debitore Parte_2
principale e cognata della e, dunque, era Pt_1
inevitabilmente a conoscenza dell'esistenza del debito gravante sulla sua dante causa nei confronti degli attori, non potendo non averne avuto contezza stante il rapporto di parentela sussistente con il fratello e la cognata;
2. Si costituivano in primo grado e , Parte_1 Parte_2
chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché l'ammissione di prova testimoniale su alcuni capitoli di prova.
3. Il Tribunale di Massa, con sentenza n. 368 del 4 giugno 2024, accoglieva le domande attoree, ritenendo integrati tutti i presupposti dell'art. 2901 c.c. per il riconoscimento della tutela prevista dalla actio pauliana.
Quanto all'eventus damni, secondo il giudice di prime cure l'atto impugnato ledeva le prospettive di soddisfacimento del credito attoreo, in quanto avente ad oggetto l'unico bene immobile di titolarità della debitrice.
Il Tribunale riconosceva sussistente la scientia damni della debitrice in forza dei seguenti elementi, valevoli quali presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti:
- l'alienazione dell'unico bene immobile di proprietà della debitrice, sul quale i creditori avrebbero potuti soddisfarsi,
era avvenuta il 15.02.2017, dunque a brevissima distanza dalla diffida ad adempiere del 23.01.2017 inviata dai creditori.
- l'alienazione era avvenuta non dietro versamento del prezzo, ma dietro accollo da parte della cognata di altro precedente debito contratto dalla venditrice con una banca;
era nozione di comune esperienza che privarsi di un bene senza ricevere direttamente alcun corrispettivo importava un depauperamento, che rendeva incerta e difficoltosa la soddisfazione dell'altrui credito;
- la debitrice aveva ammesso che ella stessa e il marito erano in grave difficoltà economica al momento della conclusione della compravendita.
Secondo il Tribunale, anche l'elemento soggettivo del terzo Pt_2
era sussistente e provato sulla base delle seguenti
[...]
presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti:
- il legame di parentela tra la e i debitori (sorella del Pt_2
debitore principale e cognata del fideiussore);
- la consapevolezza della di una situazione di difficoltà Pt_2
personale ed economica del fratello e della cognata;
in proposito, in sede di interrogatorio formale, la stessa dichiarava di essere a conoscenza dell'“arresto” del fratello,
pur asserendo di ignorarne il motivo. Tale affermazione risultava inverosimile secondo il giudice di prime cure, tenuto conto del legame di parentela, del fatto che la stessa era anche vicina di casa dei coniugi – , e della rilevanza Pt_2 Pt_1
mediatica del procedimento penale che aveva coinvolto il fratello.
- l'anomalia di determinazione e modalità di versamento del prezzo dell'immobile: a fronte di ipoteca sull'immobile iscritta per € 260.000 dall'istituto di credito, le parti pattuivano quale corrispettivo per la proprietà
dell'appartamento – riservatasi la il diritto di Pt_1
abitazione – l'esatto importo (al centesimo) del debito residuo della venditrice con la banca (sorto per stipula di mutuo in data 16.09.2009), che la si accollava. Pt_2
4. Contro la predetta sentenza proponevano appello, con un unico atto di impugnazione, e . Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo di appello, la e la lamentavano Pt_1 Pt_2
l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Secondo le appellanti, il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere integrato il requisito della partecipatio fraudis in capo alla . Pt_2
Gli attori si erano limitati a fornire sul punto allegazioni generiche e del tutto inidonee a fondare anche la prova presuntiva utilizzata dal Tribunale.
Lo scopo dell'operazione negoziale posta in essere dalla e Pt_1
dalla era quello di garantire alla la possibilità Pt_2 Pt_1
di sostenere il pagamento del mutuo residuo (sforzo divenuto all'epoca oltremodo arduo a fronte del fatto che non vi erano più
gli introiti lavorativi del marito), nonché quello di garantire alla stessa la possibilità di continuare a risiedere nella propria Pt_1
abitazione.
L'intento della non era dunque quello di pregiudicare le Pt_2
ragioni di eventuali creditori e ciò si evinceva dal fatto che la stessa si era obbligata, quale corrispettivo dell'atto di alienazione, a far fronte all'obbligo di pagare il mutuo, così
garantendo il principale creditore della cioè l'istituto di Pt_1
credito mutuante.
In secondo luogo, non vi era alcuna consapevolezza, neppure generica,
da parte della circa la posizione creditoria dagli Pt_2
appellanti, e finanche circa l'esistenza di debiti in capo alla cognata. Nonostante i legami di parentale, la non aveva né poteva Pt_2
avere alcuna conoscenza neppure generica di eventuali debiti del fratello o della cognata.
Neppure poteva rilevare in tal senso neppure la conoscenza dei procedimenti penali che avevano interessato il fratello.
Con la seconda doglianza, le appellanti lamentavano l'erroneo rigetto da parte del Tribunale delle richieste di prova orale formulate dalle stesse in primo grado, che riproponevano dinanzi a questa Corte.
Con il terzo motivo di appello, la e la censuravano Pt_1 Pt_2
la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale condannava le convenute alle spese di lite.
5. Si costituivano nel presente giudizio , CP_1 Controparte_2
, e contestando la fondatezza
[...] CP_3 CP_4
di tutti i motivi di appello e riproponendo dinanzi a questa Corte
tutte le domande, eccezioni, difese e istanze dedotte nel corso del giudizio di primo grado, in particolare, quelle rimaste assorbite.
Gli appellati evidenziavano che il Tribunale aveva correttamente ritenuto sussistenti tutti i requisiti per il positivo esperimento dell'actio pauliana, incluso quello della partecipatio fraudis in capo alla . Pt_2
La prova dei requisiti ex art. 2901 c.c. ben poteva essere raggiunta in via presuntiva, anche sulla scorta di presunzioni semplici, ivi compresa – come nel caso di specie - la sussistenza di un vincolo di parentale (o di affinità) tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo rendesse estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Peraltro, nel caso di specie, oltre al rapporto di parentela, vi era un ulteriore indice presuntivo della sussistenza di un rapporto tale da dover ritenere integrato il requisito dell'elemento soggettivo:
l'estrema vicinanza delle abitazioni nelle quali sia i coniugi sia la avevano residenza anagrafica. Controparte_5 Pt_2
La presunzione di conoscenza era ulteriormente rafforzata dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di Tes_1
(marito della venditrice e fratello dell'acquirente) circa
[...]
la commissione di alcuni reati per i quali questo ultimo era stato imputato e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a partire dal 17.02.2017.
In merito al secondo motivo di appello, gli appellati deducevano l'inammissibilità di tutti i capitoli di prova richiesti.
6. Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 04.12.2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
7. I primi due motivi di appello vengono trattati congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni connesse tra loro.
Entrambi i motivi sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistenti tutti i presupposti per il positivo esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, incluso l'elemento soggettivo del terzo acquirente.
Occorre premettere che, con l'odierno gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado solo con riferimento al capo in cui il
Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito della partecipatio
fraudis del terzo acquirente.
Pertanto, sono passati in giudicato i capi della sentenza riguardanti gli ulteriori requisiti per il positivo esperimento dell'azione revocatoria ordinaria (sussistenza del credito;
eventus damni e
sicentia damni del debitore).
Come evidenziato dal giudice di prime cure, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente consiste non già nella conoscenza dello specifico credito per il quale la revocatoria
è esperita (Cass. sez. II, 03 maggio 2010, n. 10623; Cass. sez. I,
23 marzo 2004, n. 5741; Cass. sez. I, 19 marzo 1996, n. 2303), bensì
nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni creditorie (Cass. sez. III, 15 febbraio 2011, n. 3676;
Cass. sez. II, 27 marzo 2007, n. 7507; Cass. sez. I, 18 maggio 2005,
n. 10430).
In altri termini, è sufficiente la generica consapevolezza, da parte del terzo acquirente, che l'atto dispositivo è idoneo a diminuire la garanzia generica in favore del creditore, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore (cfr. Cass. sez. II, 23 gennaio
2023, n. 1897), né la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui l'azione revocatoria è proposta.
Ancora, occorre precisare che secondo la giurisprudenza della Corte
di Cassazione (cfr. Cass. sez. I, 14 maggio 2024, n. 13265; Cass.
n. 1286 del 18.1.2019; Cass., sez. III, 18 settembre 2015, n. 18315),
la prova della partecipatio fraudis del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale (o di affinità) tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la partecipatio fraudis della emerge chiaramente da Pt_2
una serie di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti. Innanzitutto, lo stretto legame di parentela fra il terzo e i debitori: la , infatti, è sorella del principale debitore Pt_2
degli odierni appellanti - - e, dunque, cognata della Testimone_1
, moglie del , la quale si è obbligata verso gli stessi Pt_1 Pt_2
appellanti in qualità di fideiussore del debito del marito.
In secondo luogo, l'estrema vicinanza delle abitazioni nelle quali sia i coniugi sia la avevano la propria Controparte_5 Pt_2
residenza anagrafica all'epoca dell'atto, come documentato da parte appellata (cfr certificati anagrafici, immagine di Google Earth).
Ulteriore elemento dal quale emerge il consilium fraudis della
è la pacifica consapevolezza, in capo alla stessa, della Pt_2
sussistenza di una situazione di grave difficoltà economica del fratello e della cognata.
È la stessa infatti, a dichiarare tale consapevolezza sia Pt_2
nel giudizio di primo grado sia dinanzi a questa Corte: “In quel periodo marito di e fratello di Testimone_1 Parte_1
stava attraversando un periodo di grave difficoltà Parte_2
economica, derivante da vari problemi nella propria attività di promoter finanziario. Per far fronte a tali difficoltà, e preoccupata dal fatto di non poter più provvedere da sola al pagamento delle rate del mutuo ed al contempo al mantenimento della famiglia, Pt_1
ha richiesto un aiuto alla cognata (persona
[...] Parte_2
dotata di una certa stabilità economica)” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione in primo grado;
pag. 5 atto di appello).
Per sua stessa ammissione, dunque, la era a conoscenza delle Pt_2
gravi difficoltà economiche attraversate dal fratello e dalla cognata e non è verosimile ritenere che la stessa ignorasse la motivazione sottostante a tali gravi difficoltà economiche,
strettamente connessa alle pendenze processuali (penali) del fratello.
Come documentato dagli odierni creditori, infatti, Testimone_1
in quel periodo era stato imputato e sottoposto a misura cautelare per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe, appropriazioni indebite, reati finanziari, riciclaggio, per aver “nella sua qualità di promotore finanziario presso OP SI e di direttore commerciale del progetto Puerto
Azul, stabilmente inserito nella struttura criminale almeno dal
2009, raccolto circa 5 milioni di euro in favore del progetto Puerto
Azul, distraendo portafogli dei clienti presso l'intermediario
OP SI ove prestava il proprio mandato sino alla sospensione avvenuta il 30 giugno 2015 con determinazione della (cfr CP_6
pag. 2 Richiesta giudizio immediato).
La vicenda aveva avuto una certa eco mediatica, come risulta dagli estratti di articoli di stampa, prodotti dagli odierni appellanti,
risalenti al 17.01.17 e 19.01.17 e relativi all'operazione nota come
“Puerto Azul”, che aveva condotto all'esecuzione di misure custodiali nei confronti di otto indagati, tra cui il ivi Pt_2
espressamente citato.
La presenza di un rapporto di parentela/affinità, l'estrema vicinanza delle abitazioni dei nuclei, nonché l'eco mediatica della vicenda Puerto Azul in cui era coinvolto il fratello, certamente foriera di crediti risarcitori a vantaggio di terzi, rendono estremamente inverosimile che la ignorasse la situazione Pt_2
debitoria gravante sul nucleo Controparte_5
Senza contare, peraltro, che come già sopra ribadito è la stessa
, per sua stessa ammissione, ad aver dichiarato di avere Pt_2
contezza delle gravi difficoltà economiche del fratello e della cognata, la quale proprio per tali motivi le aveva chiesto aiuto.
A dimostrare la partecipatio fraudis della concorrono, Pt_2
altresì, il momento in cui le parti realizzavano l'operazione negoziale – vale a dire subito dopo l'invio delle raccomandate inviate dai creditori per richiedere l'adempimento dell'obbligazione
– nonché la peculiare modalità di determinazione e versamento del corrispettivo.
A fronte di ipoteca sull'immobile iscritta per € 260.000 da parte dell'istituto di credito, le parti pattuivano quale corrispettivo per la nuda proprietà dell'appartamento – riservatasi la il Pt_1
diritto di abitazione – l'esatto importo del debito residuo della verso la banca (sorto per stipula di mutuo in data Pt_1
16.9.2009), che la si accollava. Pt_2
Tutte queste presunzioni, gravi, precise e concordanti, conducono a ritenere chiaramente sussistente in capo alla l'elemento Pt_2
soggettivo della partecipatio fraudis, correttamente inteso dal
Tribunale come generica consapevolezza del pregiudizio che l'atto poteva arrecare alle ragioni creditorie e non come collusione con la debitrice ovvero conoscenza dello specifico debito gravante sulla stessa.
A nulla rilevano i capitoli di prova articolati dall'appellante per dimostrare l'insussistenza dell'elemento soggettivo della Pt_2
che devono essere dichiarati inammissibili.
Si tratta di capitoli di prova generici, che non aggiungono nulla di più rispetto a quanto già dedotto dagli appellanti nell'atto di appello e a quanto già documentato dagli stessi.
Da qui, il rigetto dei primi due motivi di appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
8. Dal rigetto delle prime due doglianze discende il rigetto anche del terzo motivo di appello, avente ad oggetto la condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio, correttamente poste dal
Tribunale a carico di parte soccombente.
9. Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in € 14.300,00 per compensi oltre spese generali,
c.p.a. e I.V.A. (€ 2.970,00 per la fase di studio;
€ 1.910,00 per la fase introduttiva;
€ 4.320,00 per la fase di trattazione e istruttoria;
€ 5.100,00 per la fase della decisione).
10. Si dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
11. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 53.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Genova, definitivamente pronunciando, respinta
ogni contraria o diversa istanza, rigetta l'appello proposto da
e avverso la sentenza n. 368 del 4 Parte_1 Parte_2 giugno 2024 del Tribunale di Massa e conferma integralmente la
sentenza impugnata.
DA e a rifondere a , Parte_1 Parte_2 CP_1
e le spese Controparte_2 CP_3 CP_4
legali del giudizio di appello, liquidate in € 14.300,00 oltre spese
generali, c.p.a. e I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, lì 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Sara Tattini