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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10458 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa IA RI, all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., fissata per il
9.7.2025, ha pronunciato in data 11.7.2025 la seguente
SENTENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 29014 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, tra
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma Parte_1 C.F._1 al lungotevere Prati n. 21, presso lo studio dell'avv. Luca Tedeschi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione.
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 all'indirizzo p.e.c. indicato dall'avv. Grazia Bonante, che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
- per l'attrice, “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: NEL
MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE: ●Accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che la Sig.ra è creditore nei confronti del CONVENUTO-OPPOSTO Parte_1 Controparte_1 della somma di € 980,31 CONDANNARE il CONVENUTO-OPPOSTO al pagamento nei confronti della Sig. della somma complessiva di € 930,31, di cui € 587,31 a titolo di Parte_1 oneri condominiali rimasti insoluti, € 200,00 danni arredo (poltroncine) e smaltimento delle stesse, €
161,00 per le riparazioni effettuate al bagno come ripristinato dalla società ed € Controparte_2
32,00 per le pulizie effettuate, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. NEL
MERITO: ● dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig. ATTORE-OPPONENTE Parte_1 al Sig. CONVENUTO-OPPOSTO e conseguentemente revocare il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto siccome infondato in fatto ed in diritto ed in subordine determinare il dare ed avere tra le parti detraendo dalla cauzione tutte le somme dovute dall'opposto alla Sig. titolo di danni e Pt_1 di oneri condominiali ancora dovuti;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa
e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
- per il convenuto, “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo poiché instaurato tardivamente, per i motivi di cui in narrativa;
in via principale e nel merito, rigettare integralmente, in quanto infondata, l'opposizione avversaria e perciò confermare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi in narrativa e, stante l'avvenuta restituzione di € 1.200, per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento degli interessi legali ingiunti come da domanda pari a € 92,72, Parte_1 nonché delle spese del procedimento monitorio come liquidate nel decreto ingiuntivo pari a € 500,00 e in
€ 76,00 per esborsi, C.P.A. e I.V.A., per una somma complessiva pari a € 668,72; in via subordinata
e istruttoria ammettere a prova contraria i testi, con i capitoli declinati in narrativa;
in ogni caso, condannare controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c. per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso I.V.A., C.P.A.
e spese forfettarie (15%) di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 27.3.2024, odierno convenuto, otteneva dal Tribunale di Roma Controparte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3920/2024 per l'importo di € 1.200,00, a fronte della mancata restituzione del deposito cauzionale versato dal conduttore in relazione al contratto di locazione concluso con la controparte.
Il decreto era notificato in data 16.5.2024 al destinatario, che proponeva opposizione con atto di citazione, contenente contestuale domanda riconvenzionale per il pagamento di
€ 930,31, quale controcredito dovuto dall'opposto per oneri condominiali insoluti e danni alla cosa locata.
Si costituiva in giudizio il convenuto, ripercorrendo la vicenda fattuale, insistendo per la bontà della propria pretesa e contestando nel merito la richiesta avversaria.
All'esito dell'udienza di comparizione, fissata previo mutamento del rito da ordinario a locatizio, rilevata la tardività dell'opposizione sperimentata, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disposto l'avvio della procedura di mediazione.
Esperito il procedimento stragiudiziale, la causa perveniva nuovamente all'attenzione del
Tribunale, che, rigettate le istanze istruttorie, fissava udienza per la discussione nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali scritte.
. * * * * *
Prima di (eventualmente) procedere all'esame del merito dell'opposizione, è necessario delibare l'eccezione pregiudiziale di tardività sollevata ex officio dal Tribunale.
Giova osservare che, nelle materie assoggettate al rito del lavoro, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta mediante ricorso, depositato in cancelleria nei termini stabiliti dall'art. 633 ss. c.p.c.; ove sia, per errore, proposta con citazione, essa, per il principio di conservazione degli atti processuali, deve ritenersi possa impedire comunque che il decreto divenga definitivo, a condizione che, entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., venga non solo notificata alla controparte, ma altresì depositata in cancelleria (cfr. Cass.,
29.12.2016, n. 23743; Id., sez. unite, 23.9.2013, n. 21675; Id., 15.1.2013, n. 797/2013; ancora
Id., 2.4.2009, n. 8014): essendo il deposito il momento che segna la pendenza del giudizio per i procedimenti da introdurre con ricorso, è ad esso, infatti, che deve farsi riferimento per valutare la tempestività dell'opposizione, anche se erroneamente proposta con citazione. Un diverso orientamento, in punto di ritenuta ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo assoggettata al rito del lavoro purché nel termine ex art. 641 c.p.c. sia stata inoltrata la notifica dell'atto di citazione, è stato in passato accolto da qualche isolata pronuncia del Tribunale, in ragione dell'intervento dell'art. 4, V comma, d. lgs. 150/20111, che avrebbe portata generale e non limitata alle tipologie di controversie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto. Detto orientamento, però, non può trovare condivisione: come osservato, infatti, dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13072 del
25.5.2018, “L'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, che disciplina il mutamento del rito in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo decreto, concerne esclusivamente il ben determinato ambito di applicazione del testo normativo in cui è inserito, il quale non attiene a quanto era già disciplinato dal codice di rito all'epoca della sua emanazione, bensì a varie norme speciali che attribuivano alla fattispecie sostanziale delle peculiarità processuali, e ciò al fine di raggrupparle in tre modalità (il rito ordinario, il rito del lavoro ed il rito sommario), in un'ottica semplificativa-efficientistica, ovvero acceleratoria;
ne deriva che il citato art. 4 non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme specifiche di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c., rispetto alle quali si pone come eccezione nei soli casi, compresi appunto nel decreto, in cui non sia stato fatto riferimento espresso a quelle che rimangono le due norme generali di coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio”.
L'orientamento preferibile, al quale si ritiene di prestare adesione, è stato poi definitivamente riaffermato da Cass., sez. Unite, 13.1.2022, n. 927, con la seguente massima:
“Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”.
La tesi adottata è peraltro rafforzata dall'autorevole avallo della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 426 c.p.c., nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss.
c.p.c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento, ha chiarito che l'auspicata
– dal Giudice rimettente – riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 c.p.c., sì da uniformarne gli effetti a quello ex art. 4, d. lgs. 150/2011, pur riflettendo una valutazione di opportunità e di maggior coerenza di sistema, non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina (a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali;
ed ha precisato che “la diversa disciplina dell'opposizione
a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) «è giustificata […], essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia» (ordinanza n. 152 del 2000, che richiama la precedente ordinanza n. 936 del 1988) e che «il principio della legale conoscenza delle norme […] non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte» (ordinanza n. 152 del 2000, che richiama le sentenze n. 347 del 1987 e n. 61 del 1980)”.
Inconferente, è appena il caso di osservare, il pronunciamento di Cass. 13693/2024, invocato dall'opponente, che si riferisce a ipotesi in cui il decreto ingiuntivo, emesso in materia lavoristica senza richiami a detta tipologia di rapporti, veniva opposto con le forme ordinarie;
nella fattispecie, per contro, il ricorso monitorio – che ha identica struttura, checché ne dica l'opponente, sia che verta in materia soggetta al rito speciale, sia che ne esuli – faceva espresso riferimento al contratto di locazione. Irrilevante, ancora, che il decreto sia stato emesso da altra sezione del Tribunale e non dalla sesta sezione civile, assegnataria delle controversie in materia di locazioni, perché quest'ultima sezione emette decreti ingiuntivi in materia locatizia solo in sede di udienza di convalida, essendo altrimenti competente, appunto, la settima sezione civile che ha provveduto all'emissione del titolo in piena conformità alle disposizioni tabellari (essendo peraltro la ripartizione degli affari, interna al Tribunale, del tutto inidonea a incidere sulle questioni di competenza e di rito applicabile).
Tanto premesso, è poi pacifico che la presente causa verta sulla materia delle locazioni.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “Tra le controversie "in materia di locazione", attribuite dagli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l'immobile, devono ritenersi comprese, data l'ampiezza della nozione di "materia", tutte le controversie comunque collegate alla materia della locazione” (cfr. Cass. 581/2003), per tali intendendosi le cause inerenti non solo all'esistenza, validità ed efficacia del contratto di locazione, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, quali quelle che involgono l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto (secondo quanto espressamente affermato da Cass. 2.4.2009, n. 8014).
In punto di fatto, dalla documentazione in atti risulta che, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo all'opponente in data 16.5.2024 (come dichiarato dalla stessa parte a pag.
1 dell'atto di opposizione e confermato dall'esame del decreto notificato, allegato all'atto introduttivo), solo la notifica dell'atto di citazione risulta eseguita in data 24.6.2024, e dunque tempestivamente (scadendo il termine per l'opposizione il giorno seguente), mentre l'iscrizione a ruolo è avvenuta il successivo 28.6.2024 (allorché, dunque, era già decorso il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.): conseguentemente, l'opposizione sperimentata va dichiarata inammissibile.
* * * * *
Dall'inammissibilità dell'opposizione discende la condanna dell'opponente alla refusione delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le controversie di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed €
5.200,00; le spese processuali si compensano per metà, in considerazione del fatto che il rilievo della tardività è avvenuto d'ufficio e non su eccezione della parte opposta.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per procedere alla condanna ai sensi dell'art. 96,
III comma, c.p.c.: la mera proposizione della domanda riconvenzionale in altro, successivo giudizio non costituisce motivo per ritenere integrata una responsabilità processuale aggravata dell'opponente, che ha il diritto di presentare le proprie istanze in procedimento diverso dal presente, che si arresta per motivi di rito.
Da ultimo, l'opponente, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (come risulta dal verbale negativo di mediazione prodotto da parte locatrice: cfr. doc. 8 di parte opposta), va altresì condannata, giusto il disposto dell'art. 12- bis, d. lgs. 28/2010 – applicabile al presente giudizio, introdotto dopo il 28.2.2023 – al pagamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese processuali, che si liquidano in
€ 639,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 11.7.2025.
Il Giudice
IA RI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A mente del quale, nelle ipotesi di mutamento del rito, “Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa IA RI, all'esito dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., fissata per il
9.7.2025, ha pronunciato in data 11.7.2025 la seguente
SENTENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 29014 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, tra
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma Parte_1 C.F._1 al lungotevere Prati n. 21, presso lo studio dell'avv. Luca Tedeschi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione.
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 all'indirizzo p.e.c. indicato dall'avv. Grazia Bonante, che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
- per l'attrice, “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: NEL
MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE: ●Accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che la Sig.ra è creditore nei confronti del CONVENUTO-OPPOSTO Parte_1 Controparte_1 della somma di € 980,31 CONDANNARE il CONVENUTO-OPPOSTO al pagamento nei confronti della Sig. della somma complessiva di € 930,31, di cui € 587,31 a titolo di Parte_1 oneri condominiali rimasti insoluti, € 200,00 danni arredo (poltroncine) e smaltimento delle stesse, €
161,00 per le riparazioni effettuate al bagno come ripristinato dalla società ed € Controparte_2
32,00 per le pulizie effettuate, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. NEL
MERITO: ● dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig. ATTORE-OPPONENTE Parte_1 al Sig. CONVENUTO-OPPOSTO e conseguentemente revocare il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto siccome infondato in fatto ed in diritto ed in subordine determinare il dare ed avere tra le parti detraendo dalla cauzione tutte le somme dovute dall'opposto alla Sig. titolo di danni e Pt_1 di oneri condominiali ancora dovuti;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa
e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
- per il convenuto, “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo poiché instaurato tardivamente, per i motivi di cui in narrativa;
in via principale e nel merito, rigettare integralmente, in quanto infondata, l'opposizione avversaria e perciò confermare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi in narrativa e, stante l'avvenuta restituzione di € 1.200, per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento degli interessi legali ingiunti come da domanda pari a € 92,72, Parte_1 nonché delle spese del procedimento monitorio come liquidate nel decreto ingiuntivo pari a € 500,00 e in
€ 76,00 per esborsi, C.P.A. e I.V.A., per una somma complessiva pari a € 668,72; in via subordinata
e istruttoria ammettere a prova contraria i testi, con i capitoli declinati in narrativa;
in ogni caso, condannare controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c. per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso I.V.A., C.P.A.
e spese forfettarie (15%) di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 27.3.2024, odierno convenuto, otteneva dal Tribunale di Roma Controparte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3920/2024 per l'importo di € 1.200,00, a fronte della mancata restituzione del deposito cauzionale versato dal conduttore in relazione al contratto di locazione concluso con la controparte.
Il decreto era notificato in data 16.5.2024 al destinatario, che proponeva opposizione con atto di citazione, contenente contestuale domanda riconvenzionale per il pagamento di
€ 930,31, quale controcredito dovuto dall'opposto per oneri condominiali insoluti e danni alla cosa locata.
Si costituiva in giudizio il convenuto, ripercorrendo la vicenda fattuale, insistendo per la bontà della propria pretesa e contestando nel merito la richiesta avversaria.
All'esito dell'udienza di comparizione, fissata previo mutamento del rito da ordinario a locatizio, rilevata la tardività dell'opposizione sperimentata, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disposto l'avvio della procedura di mediazione.
Esperito il procedimento stragiudiziale, la causa perveniva nuovamente all'attenzione del
Tribunale, che, rigettate le istanze istruttorie, fissava udienza per la discussione nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali scritte.
. * * * * *
Prima di (eventualmente) procedere all'esame del merito dell'opposizione, è necessario delibare l'eccezione pregiudiziale di tardività sollevata ex officio dal Tribunale.
Giova osservare che, nelle materie assoggettate al rito del lavoro, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta mediante ricorso, depositato in cancelleria nei termini stabiliti dall'art. 633 ss. c.p.c.; ove sia, per errore, proposta con citazione, essa, per il principio di conservazione degli atti processuali, deve ritenersi possa impedire comunque che il decreto divenga definitivo, a condizione che, entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., venga non solo notificata alla controparte, ma altresì depositata in cancelleria (cfr. Cass.,
29.12.2016, n. 23743; Id., sez. unite, 23.9.2013, n. 21675; Id., 15.1.2013, n. 797/2013; ancora
Id., 2.4.2009, n. 8014): essendo il deposito il momento che segna la pendenza del giudizio per i procedimenti da introdurre con ricorso, è ad esso, infatti, che deve farsi riferimento per valutare la tempestività dell'opposizione, anche se erroneamente proposta con citazione. Un diverso orientamento, in punto di ritenuta ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo assoggettata al rito del lavoro purché nel termine ex art. 641 c.p.c. sia stata inoltrata la notifica dell'atto di citazione, è stato in passato accolto da qualche isolata pronuncia del Tribunale, in ragione dell'intervento dell'art. 4, V comma, d. lgs. 150/20111, che avrebbe portata generale e non limitata alle tipologie di controversie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto. Detto orientamento, però, non può trovare condivisione: come osservato, infatti, dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13072 del
25.5.2018, “L'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, che disciplina il mutamento del rito in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo decreto, concerne esclusivamente il ben determinato ambito di applicazione del testo normativo in cui è inserito, il quale non attiene a quanto era già disciplinato dal codice di rito all'epoca della sua emanazione, bensì a varie norme speciali che attribuivano alla fattispecie sostanziale delle peculiarità processuali, e ciò al fine di raggrupparle in tre modalità (il rito ordinario, il rito del lavoro ed il rito sommario), in un'ottica semplificativa-efficientistica, ovvero acceleratoria;
ne deriva che il citato art. 4 non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme specifiche di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c., rispetto alle quali si pone come eccezione nei soli casi, compresi appunto nel decreto, in cui non sia stato fatto riferimento espresso a quelle che rimangono le due norme generali di coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio”.
L'orientamento preferibile, al quale si ritiene di prestare adesione, è stato poi definitivamente riaffermato da Cass., sez. Unite, 13.1.2022, n. 927, con la seguente massima:
“Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”.
La tesi adottata è peraltro rafforzata dall'autorevole avallo della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 426 c.p.c., nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss.
c.p.c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento, ha chiarito che l'auspicata
– dal Giudice rimettente – riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 c.p.c., sì da uniformarne gli effetti a quello ex art. 4, d. lgs. 150/2011, pur riflettendo una valutazione di opportunità e di maggior coerenza di sistema, non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina (a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali;
ed ha precisato che “la diversa disciplina dell'opposizione
a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) «è giustificata […], essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia» (ordinanza n. 152 del 2000, che richiama la precedente ordinanza n. 936 del 1988) e che «il principio della legale conoscenza delle norme […] non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte» (ordinanza n. 152 del 2000, che richiama le sentenze n. 347 del 1987 e n. 61 del 1980)”.
Inconferente, è appena il caso di osservare, il pronunciamento di Cass. 13693/2024, invocato dall'opponente, che si riferisce a ipotesi in cui il decreto ingiuntivo, emesso in materia lavoristica senza richiami a detta tipologia di rapporti, veniva opposto con le forme ordinarie;
nella fattispecie, per contro, il ricorso monitorio – che ha identica struttura, checché ne dica l'opponente, sia che verta in materia soggetta al rito speciale, sia che ne esuli – faceva espresso riferimento al contratto di locazione. Irrilevante, ancora, che il decreto sia stato emesso da altra sezione del Tribunale e non dalla sesta sezione civile, assegnataria delle controversie in materia di locazioni, perché quest'ultima sezione emette decreti ingiuntivi in materia locatizia solo in sede di udienza di convalida, essendo altrimenti competente, appunto, la settima sezione civile che ha provveduto all'emissione del titolo in piena conformità alle disposizioni tabellari (essendo peraltro la ripartizione degli affari, interna al Tribunale, del tutto inidonea a incidere sulle questioni di competenza e di rito applicabile).
Tanto premesso, è poi pacifico che la presente causa verta sulla materia delle locazioni.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “Tra le controversie "in materia di locazione", attribuite dagli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l'immobile, devono ritenersi comprese, data l'ampiezza della nozione di "materia", tutte le controversie comunque collegate alla materia della locazione” (cfr. Cass. 581/2003), per tali intendendosi le cause inerenti non solo all'esistenza, validità ed efficacia del contratto di locazione, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, quali quelle che involgono l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto (secondo quanto espressamente affermato da Cass. 2.4.2009, n. 8014).
In punto di fatto, dalla documentazione in atti risulta che, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo all'opponente in data 16.5.2024 (come dichiarato dalla stessa parte a pag.
1 dell'atto di opposizione e confermato dall'esame del decreto notificato, allegato all'atto introduttivo), solo la notifica dell'atto di citazione risulta eseguita in data 24.6.2024, e dunque tempestivamente (scadendo il termine per l'opposizione il giorno seguente), mentre l'iscrizione a ruolo è avvenuta il successivo 28.6.2024 (allorché, dunque, era già decorso il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.): conseguentemente, l'opposizione sperimentata va dichiarata inammissibile.
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Dall'inammissibilità dell'opposizione discende la condanna dell'opponente alla refusione delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le controversie di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed €
5.200,00; le spese processuali si compensano per metà, in considerazione del fatto che il rilievo della tardività è avvenuto d'ufficio e non su eccezione della parte opposta.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per procedere alla condanna ai sensi dell'art. 96,
III comma, c.p.c.: la mera proposizione della domanda riconvenzionale in altro, successivo giudizio non costituisce motivo per ritenere integrata una responsabilità processuale aggravata dell'opponente, che ha il diritto di presentare le proprie istanze in procedimento diverso dal presente, che si arresta per motivi di rito.
Da ultimo, l'opponente, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (come risulta dal verbale negativo di mediazione prodotto da parte locatrice: cfr. doc. 8 di parte opposta), va altresì condannata, giusto il disposto dell'art. 12- bis, d. lgs. 28/2010 – applicabile al presente giudizio, introdotto dopo il 28.2.2023 – al pagamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese processuali, che si liquidano in
€ 639,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 11.7.2025.
Il Giudice
IA RI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A mente del quale, nelle ipotesi di mutamento del rito, “Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.