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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/09/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 330 R.G.A.C. per l'anno 2018
TRA
CF: rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Larussa ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale associato sito in Parte_2
Lamezia Terme alla via F. Nicotera 86, giusta procura in atti
Parte appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Prefetto in carica, Controparte_1 P.IVA_1
Parte appellata-contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 901/2017, depositata in data 31.07.2017 e non notificata provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalla parte appellante, come da separato verbale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale Parte_1 il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha rigettato l'opposizione dal medesimo proposta avverso l'Ordinanza prefettizia Prot n. 0037095 di sospensione della patente di guida per mesi tre.
In particolare, parte appellante ha premesso di aver proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace avverso la predetta ordinanza deducendo la nullità del provvedimento poiché emesso dal vice prefetto aggiunto, Dott.ssa Richichi, in mancanza di espressa delega. Premesso quanto sopra, parte appellante censura la sentenza di primo grado per avere erroneamente il Giudice di Pace respinto l'eccezione de qua in violazione dell'art. 204
C.d.S.
Insistendo nell'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione e richiamando, al riguardo, giurisprudenza di legittimità e di merito, parte appellante ha quindi chiesto all'adito
Tribunale la riforma della sentenza di primo grado con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata Prot n. 0037095 del 06.04.2017 di sospensione della patente di guida e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2. La , nonostante la regolarità della citazione, non si è Controparte_1 costituita in giudizio.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 11.07.2025, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata dallo stesso appellante,
l'ordinanza ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i provvedimenti riservati al Prefetto, è legittima anche se emessa e sottoscritta dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del prefetto;
ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento ed il provvedimento. Per la firma di altri funzionari o vice prefetti vi è, invece, l'esigenza di espressa delega per iscritto, della quale deve presumersi l'esistenza, salvo prova contraria dell'opponente (Cass. n. 2085/2005).
La Corte di Cassazione ha altresì successivamente precisato “L'ordinanza ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato”(cfr. a titolo esemplificativo, Cass. n. 3904/2014),
Più recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “L'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, ne l caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art.
23, comma 6, della l. n. 689 del 1989 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta. Ne consegue, ulteriormente che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata” (cfr. Cass. n. 20972/2018).
Nel caso di specie, l'ordinanza prefettizia fa espressamente riferimento solo alla preposizione della competente area amministrativa del Vice Prefetto firmatario, senza nulla specificare in merito alla delega alla sottoscrizione del provvedimento finale. Non risulta tuttavia che l'opponente abbia richiesto l'ostensione dell'atto di delega, prima dell'introduzione dell'opposizione. Né risulta che il medesimo, odierno appellante, abbia sollecitato in primo grado poteri istruttori in tal senso. Né, infine, può ritenersi che il giudice di pace avrebbe dovuto attivarsi autonomamente d'ufficio, senza alcuna richiesta in tal senso, atteso che la previsione di particolari poteri officiosi in capo al
Giudice non può comportare la violazione del generale principio di ripartizione, vigente in tutte le controversie civili, dell'onere della prova, che, nel caso di specie, incombe appunto su colui che deduce la sussistenza di un vizio dell'atto amministrativo impugnato.
Per quanto esposto l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
5. Quanto alle spese di lite, nulla si dispone, stante la contumacia della parte appellata.
Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12.
Così deciso in Lamezia Terme, 16 settembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 330 R.G.A.C. per l'anno 2018
TRA
CF: rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Larussa ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale associato sito in Parte_2
Lamezia Terme alla via F. Nicotera 86, giusta procura in atti
Parte appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Prefetto in carica, Controparte_1 P.IVA_1
Parte appellata-contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 901/2017, depositata in data 31.07.2017 e non notificata provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalla parte appellante, come da separato verbale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale Parte_1 il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha rigettato l'opposizione dal medesimo proposta avverso l'Ordinanza prefettizia Prot n. 0037095 di sospensione della patente di guida per mesi tre.
In particolare, parte appellante ha premesso di aver proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace avverso la predetta ordinanza deducendo la nullità del provvedimento poiché emesso dal vice prefetto aggiunto, Dott.ssa Richichi, in mancanza di espressa delega. Premesso quanto sopra, parte appellante censura la sentenza di primo grado per avere erroneamente il Giudice di Pace respinto l'eccezione de qua in violazione dell'art. 204
C.d.S.
Insistendo nell'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione e richiamando, al riguardo, giurisprudenza di legittimità e di merito, parte appellante ha quindi chiesto all'adito
Tribunale la riforma della sentenza di primo grado con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata Prot n. 0037095 del 06.04.2017 di sospensione della patente di guida e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2. La , nonostante la regolarità della citazione, non si è Controparte_1 costituita in giudizio.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 11.07.2025, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata dallo stesso appellante,
l'ordinanza ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i provvedimenti riservati al Prefetto, è legittima anche se emessa e sottoscritta dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del prefetto;
ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento ed il provvedimento. Per la firma di altri funzionari o vice prefetti vi è, invece, l'esigenza di espressa delega per iscritto, della quale deve presumersi l'esistenza, salvo prova contraria dell'opponente (Cass. n. 2085/2005).
La Corte di Cassazione ha altresì successivamente precisato “L'ordinanza ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato”(cfr. a titolo esemplificativo, Cass. n. 3904/2014),
Più recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “L'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, ne l caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art.
23, comma 6, della l. n. 689 del 1989 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta. Ne consegue, ulteriormente che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata” (cfr. Cass. n. 20972/2018).
Nel caso di specie, l'ordinanza prefettizia fa espressamente riferimento solo alla preposizione della competente area amministrativa del Vice Prefetto firmatario, senza nulla specificare in merito alla delega alla sottoscrizione del provvedimento finale. Non risulta tuttavia che l'opponente abbia richiesto l'ostensione dell'atto di delega, prima dell'introduzione dell'opposizione. Né risulta che il medesimo, odierno appellante, abbia sollecitato in primo grado poteri istruttori in tal senso. Né, infine, può ritenersi che il giudice di pace avrebbe dovuto attivarsi autonomamente d'ufficio, senza alcuna richiesta in tal senso, atteso che la previsione di particolari poteri officiosi in capo al
Giudice non può comportare la violazione del generale principio di ripartizione, vigente in tutte le controversie civili, dell'onere della prova, che, nel caso di specie, incombe appunto su colui che deduce la sussistenza di un vizio dell'atto amministrativo impugnato.
Per quanto esposto l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
5. Quanto alle spese di lite, nulla si dispone, stante la contumacia della parte appellata.
Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12.
Così deciso in Lamezia Terme, 16 settembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani