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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/05/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2280 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nato in [...] a Parte_1 C.F._1
Suzano (SP) il 24/01/1979;
• (C.F.: ), nata in Controparte_1 Parte_1 C.F._2
Brasile (a San Paolo) il 17/11/2009, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
(come sopra generalizzato) e Parte_1 [...]
(C.F.: ), nata in Brasile a [...] il Persona_1 C.F._3
16/12/1983;
• (C.F.: ), nata in [...] Parte_2 C.F._4
a Valinhos (SP) il 21/01/2011, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
e Parte_1 Persona_1 Parte_1
(come sopra generalizzati);
• (C.F.: ), nata in [...] (a San Paolo) Controparte_2 C.F._5
il 03/01/1978;
• (C.F.: 580.780.228-40), nata in [...] (a San Paolo) il CP_3 Controparte_2
05/10/2016, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, CP_2
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] il [...];
[...] Persona_2 • (C.F.: ), nata in [...] (a San Paolo) il Parte_3 C.F._6
28/12/1970;
• (C.F.: ), nata in [...] (a Campinas Parte_4 C.F._7
(SP) il 19/10/1995;
• (C.F.: ), nato in [...] (a Parte_5 C.F._8
San Paolo) il 06/11/2001;
• (C.F.: ), nata in [...] Parte_6 C.F._9
a Suzano (SP) il 30/09/1968;
• (C.F.: ), nata in [...] Controparte_4 C.F._10
a Suzano (SP) il 16/05/1966;
• (C.F.: 368.866.638-01), nata in [...] Controparte_5
a Vinhedo (SP) il 15/10/1987, tutti elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore (SA), via Matteotti n. 21 B, presso lo studio dell'avv. Enrico Valcalcer, che li rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente all'avv. stabilito Luciano Leitao;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_6 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_6
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha quindi assegnato termine sino al 19 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
***
Del pari preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Persona_3
ET (Campobasso), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa: - da , ai di lui figli: Persona_3
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano Persona_4
in data 11/06/1949;
o , nato il [...]; Persona_5
- da al di lei figlio, , nato il Persona_4 Persona_6
23/02/1945;
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_6
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Controparte_4
brasiliano in data 11/01/1985;
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Parte_6
brasiliano in data 17/03/1990;
o , nato il [...]; Parte_1
- da alle di lei figlie (odierne ricorrenti): Controparte_4
o nata il [...]; Controparte_5
o nata in [...] il [...]; Parte_4
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o , nata il [...]; Parte_7
o , nata il [...]; Parte_2
- da , alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Persona_5
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Parte_3
25/07/1998;
o nato il [...] e coniugatasi con cittadino haitiano in Controparte_2
data 05/09/2024;
- da , al di lei figlio, (odierno ricorrente), Parte_3 Parte_5
nato il [...];
- da alla di lei figlia, (odierna ricorrente), Controparte_2 Persona_7
nata il [...].
***
Ebbene, quanto ai discendenti di è evidente che, nella linea di Persona_4
discendenza, è presente un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare da al figlio nato nel 1945. Persona_4 È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina e, quindi, nel caso di specie, anche a
[...]
, nato nel 1945 da madre cittadina, e, conseguentemente, ai suoi discendenti. Persona_6
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo, Persona_8
ai ricorrenti
[...] Controparte_4 Parte_6
,
[...] Parte_1 Controparte_5
[...] Parte_4 [...]
e non risulta Parte_7 Parte_2
essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, in capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Per quanto riguarda, invece, i discendenti di , è, invece, evidente che, nella linea di Persona_5
discendenza, non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna anteriori alle citate sentenze di incostituzionalità n. 30/1983 e n. 87/1975.
- Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui tali discendenti sono venuti al mondo.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Ebbene, nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente (v., in particolare, il doc. n. 16 allegato al ricorso, raffigurante le Parte_8 pagine del sito web del di San Paolo, portale “Prenotami”, dal quale si evince Parte_9
che, nel mese di dicembre 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili), dando, in ogni caso, contezza delle lunghissime liste di attesa, verosimilmente necessarie per la convocazione
(come emerge, in particolare, dal doc. n. 18 allegato al ricorso, dal quale si evince che il numero dei richiedenti in lista di attesa è pari a n.
7.805 per l'anno 2023, a n. 35.106 per l'anno 2021, a n. 13.999 per l'anno 2020, a n. 20.499 per l'anno 2019 e a 18.131 per l'anno 2018; nello stesso senso, v. anche il doc. n. 17 allegato al ricorso, da cui si evince che, al 15 luglio 2022, erano in attesa di convocazione, dal Consolato Generale di San Paolo, coloro i quali erano stati inseriti nella lista di attesa dell'anno
2011).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i tentativi effettuati, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni – lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti –, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti in linea maschile
(in particolare da , Parte_3 Controparte_2 [...]
e , i quali hanno, pertanto, Parte_5 Persona_7 legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a tutti gli odierni ricorrenti. Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per Controparte_6
esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame e le ragioni della decisione – fondata, quantomeno in parte, sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n. 4466/2009
(che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali sui rapporti su cui ancora incidono) –, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che Controparte_6 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di “attribuzione” (rectius: distrazione) delle spese di lite ai procuratori antistatari, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese” (cfr., in tal senso: Cass. civ. n.
9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2280/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_6
• Dichiara che tutti i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 30 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2280 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nato in [...] a Parte_1 C.F._1
Suzano (SP) il 24/01/1979;
• (C.F.: ), nata in Controparte_1 Parte_1 C.F._2
Brasile (a San Paolo) il 17/11/2009, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
(come sopra generalizzato) e Parte_1 [...]
(C.F.: ), nata in Brasile a [...] il Persona_1 C.F._3
16/12/1983;
• (C.F.: ), nata in [...] Parte_2 C.F._4
a Valinhos (SP) il 21/01/2011, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
e Parte_1 Persona_1 Parte_1
(come sopra generalizzati);
• (C.F.: ), nata in [...] (a San Paolo) Controparte_2 C.F._5
il 03/01/1978;
• (C.F.: 580.780.228-40), nata in [...] (a San Paolo) il CP_3 Controparte_2
05/10/2016, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, CP_2
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] il [...];
[...] Persona_2 • (C.F.: ), nata in [...] (a San Paolo) il Parte_3 C.F._6
28/12/1970;
• (C.F.: ), nata in [...] (a Campinas Parte_4 C.F._7
(SP) il 19/10/1995;
• (C.F.: ), nato in [...] (a Parte_5 C.F._8
San Paolo) il 06/11/2001;
• (C.F.: ), nata in [...] Parte_6 C.F._9
a Suzano (SP) il 30/09/1968;
• (C.F.: ), nata in [...] Controparte_4 C.F._10
a Suzano (SP) il 16/05/1966;
• (C.F.: 368.866.638-01), nata in [...] Controparte_5
a Vinhedo (SP) il 15/10/1987, tutti elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore (SA), via Matteotti n. 21 B, presso lo studio dell'avv. Enrico Valcalcer, che li rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente all'avv. stabilito Luciano Leitao;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_6 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_6
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha quindi assegnato termine sino al 19 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
***
Del pari preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Persona_3
ET (Campobasso), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa: - da , ai di lui figli: Persona_3
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano Persona_4
in data 11/06/1949;
o , nato il [...]; Persona_5
- da al di lei figlio, , nato il Persona_4 Persona_6
23/02/1945;
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_6
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Controparte_4
brasiliano in data 11/01/1985;
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Parte_6
brasiliano in data 17/03/1990;
o , nato il [...]; Parte_1
- da alle di lei figlie (odierne ricorrenti): Controparte_4
o nata il [...]; Controparte_5
o nata in [...] il [...]; Parte_4
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o , nata il [...]; Parte_7
o , nata il [...]; Parte_2
- da , alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Persona_5
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Parte_3
25/07/1998;
o nato il [...] e coniugatasi con cittadino haitiano in Controparte_2
data 05/09/2024;
- da , al di lei figlio, (odierno ricorrente), Parte_3 Parte_5
nato il [...];
- da alla di lei figlia, (odierna ricorrente), Controparte_2 Persona_7
nata il [...].
***
Ebbene, quanto ai discendenti di è evidente che, nella linea di Persona_4
discendenza, è presente un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare da al figlio nato nel 1945. Persona_4 È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina e, quindi, nel caso di specie, anche a
[...]
, nato nel 1945 da madre cittadina, e, conseguentemente, ai suoi discendenti. Persona_6
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo, Persona_8
ai ricorrenti
[...] Controparte_4 Parte_6
,
[...] Parte_1 Controparte_5
[...] Parte_4 [...]
e non risulta Parte_7 Parte_2
essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, in capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Per quanto riguarda, invece, i discendenti di , è, invece, evidente che, nella linea di Persona_5
discendenza, non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna anteriori alle citate sentenze di incostituzionalità n. 30/1983 e n. 87/1975.
- Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui tali discendenti sono venuti al mondo.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Ebbene, nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente (v., in particolare, il doc. n. 16 allegato al ricorso, raffigurante le Parte_8 pagine del sito web del di San Paolo, portale “Prenotami”, dal quale si evince Parte_9
che, nel mese di dicembre 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili), dando, in ogni caso, contezza delle lunghissime liste di attesa, verosimilmente necessarie per la convocazione
(come emerge, in particolare, dal doc. n. 18 allegato al ricorso, dal quale si evince che il numero dei richiedenti in lista di attesa è pari a n.
7.805 per l'anno 2023, a n. 35.106 per l'anno 2021, a n. 13.999 per l'anno 2020, a n. 20.499 per l'anno 2019 e a 18.131 per l'anno 2018; nello stesso senso, v. anche il doc. n. 17 allegato al ricorso, da cui si evince che, al 15 luglio 2022, erano in attesa di convocazione, dal Consolato Generale di San Paolo, coloro i quali erano stati inseriti nella lista di attesa dell'anno
2011).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i tentativi effettuati, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni – lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti –, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti in linea maschile
(in particolare da , Parte_3 Controparte_2 [...]
e , i quali hanno, pertanto, Parte_5 Persona_7 legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a tutti gli odierni ricorrenti. Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per Controparte_6
esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame e le ragioni della decisione – fondata, quantomeno in parte, sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n. 4466/2009
(che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali sui rapporti su cui ancora incidono) –, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che Controparte_6 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di “attribuzione” (rectius: distrazione) delle spese di lite ai procuratori antistatari, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese” (cfr., in tal senso: Cass. civ. n.
9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2280/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_6
• Dichiara che tutti i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 30 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo