Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/06/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 730/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 730/2025 V.G. promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Asilo n. 23, AR (CN) presso il difensore Avv. Monia
CIRAVEGNA
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri
[...]
e esponevano: Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio civile in OS (CN) il 24/07/2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 22, Parte I dell'anno 2015; che dal matrimonio sono nate le figlie , a AV (CN) il 29/05/2012 e Persona_1 Per_2
, a AV (CN) l'11/06/2014;
[...]
che sin dalla data di comparizione nanti il Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso;
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 16/05/2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 20/03/2025 chiedendo accogliersi il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori e nate dal matrimonio, di cui conseguentemente si è Persona_1 Persona_2 omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 24/07/2015 in OS (CN) da:
[...]
, nata a [...] il [...], e da , nato a [...]_1 Parte_2 (PA) il 07/10/1984, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
OS al n. 22, Parte I dell'anno 2015, alle
CONDIZIONI
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in OS in data 24/07/2015 e trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di OS - Anno 2015 - Parte I - Numero 22, e per l'effetto ordinare al Comune di OS di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• omologare gli accordi raggiunti tra le parti e di seguito riportati: Pers Per_ a) le figlie e continueranno a essere affidate ad entrambi i genitori in base ai principi della legge sull'affido condiviso (L.54/2006), con dimora stabile presso la madre, anche ai fini anagrafici, come da allegato piano genitoriale
(doc. 23);
b) i genitori, in base ai principi della legge sull'affido condiviso (L.54/2006), assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
c) i genitori si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento delle minori nei conflitti tra loro intercorrenti, a ispirare le scelte di vita al loro preminente interesse e a collaborare nel rapporto educativo;
d) sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie;
e) entrambi i genitori avranno diritto a esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
f) i genitori danno atto che il mantenimento delle relazioni affettive interfamiliari con le famiglie d'origine sia funzionale a una crescita serena e armonica delle figlie e si impegnano attivamente al loro mantenimento, compatibilmente con gli impegni delle stesse e ove ciò non eroda i periodi di permanenza con i genitori;
g) il padre potrà vedere le figlie quando lo vorrà, compatibilmente con i loro impegni e le loro esigenze, e tenerle con sé, secondo accordi tra i genitori e, in difetto, con le seguenti modalità: il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie previo accordo con la madre un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì dall'uscita dal dopo-scuola alle 20.45 della domenica. I genitori si rilasciano sin d'ora il consenso ad incaricare persone di loro fiducia che possano portare o andare a prendere le figlie a scuola ed a richiedere il pre-ingresso o il dopo-scuola qualora se ne verificasse la necessità. Il padre potrà inoltre tenere con sé le figlie per giorni 15 (anche non consecutivi) nel periodo estivo da giugno a settembre, comunicando alla Sig.ra Parte_1 il periodo almeno 15 giorni prima. Il padre potrà tenere con sé le figlie altresì per giorni 7 durante le vacanze di Natale e per giorni 2 durante le vacanze di Pasqua, previo accordo con la Sig.ra in merito alla scelta del periodo, Parte_1 alternando annualmente Natale e Capodanno e Pasqua e Pasquetta. Le minori trascorreranno le altre feste che si verificheranno durante l'anno in modo alterno con i genitori, previo accordo sui giorni, tenendo conto dei turni lavorativi e delle ferie di entrambi. I genitori concordano che alla fine del periodo scolastico le figlie trasferiranno il proprio domicilio ad
Albenga con i nonni materni, dove entrambe trascorreranno tutta l'estate (eccettuato il periodo vacanziero con il padre) fino alla riapertura della scuola e anche durante tale periodo il padre manterrà il diritto di visita delle figlie un fine settimana ogni 15 giorni;
h) il padre verserà quale contributo al mantenimento delle figlie la somma complessiva di € 300,00 (trecento/00) mensili da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate dalla madre, rivalutabile ogni anno secondo gli indici I.S.T.A.T.;
i) a entrambi i genitori faranno carico il 50% delle spese extra assegno per la cui individuazione, nonché, ove necessario, per le modalità di accordo e rimborso, si rimanda alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare elaborare dal Consiglio Nazionale Forense (doc. 24);
j) l'assegno unico per le minori, o analogo sussidio che sarà introdotto in futuro, sarà percepito in via esclusiva dalla madre con cui stabilmente dimorano e in costanza di coabitazione, con impegno del padre a sottoscrivere, ove necessario e a semplice richiesta, la documentazione utile all'inoltro della relativa domanda;
k) le detrazioni per figli a carico saranno godute da ciascun genitore nella misura del 50% cadauno;
l) i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per le minori;
m) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno dall'altro per il proprio mantenimento;
n) i coniugi danno atto di aver definito fra loro ogni altra questione patrimoniale.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OS di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 28/05/2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi