TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1975/2019 vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Graziano Di Natale ed elettivamente domiciliato in Paola, Viale dei Giardini n.33, come da giusta procura allegata all'atto introduttivo d'opposizione.
Opponente
CONTRO
C.F./P.iva , e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria, (già , C.F./P.iva , in persona CP_2 CP_3 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano D'Amico ed elettivamente domiciliata in San Demetrio Corone (CS), via Castriota n. 10, coma da giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Opposta
pagina 1 di 11 NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
Opposta-contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che l'odierno attore ha rinunciato alla chiamata in causa di così come autorizzata all'udienza del 11/2/2020, nonché, Controparte_5
consequenzialmente ha dichiarato di rinunciare alle richieste avanzante nei confronti del terzo chiamato, pertanto, non può considerarsi parte del Controparte_5
presente giudizio (v. nota di deposito attore del 25.6.2020).
1. Sulla domanda di declaratoria della nullità e dell'illegittimità del contratto di finanziamento posto a base dell'esecuzione immobiliare.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Parte opponente ha eccepito, preliminarmente, che il tasso effettivo di mora applicato al mutuo convenuto tra le parti, è maggiore rispetto al tasso soglia di usura alla stipula e il
TAEG di mora è altresì superiore alla soglia di usura per la mora di cui alla circolare della Banca d'Italia emessa in data 3/7/13.
La doglianza è infondata.
Come è noto, l'art. 1815, comma 2 c.c. sancisce la gratuità del mutuo/prestito in caso di usurarietà del tasso applicato.
Inoltre, “La disciplina usura si applica anche agli interessi convenzionali di mora, per cui se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art.
2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari. Tuttavia, in prospettiva del pagina 2 di 11 confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori, in quanto tassi alternativi tra loro”, (Cass. civ., n. 17447/2019 ove in motivazione si legge: “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo
1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla luce di tale conclusione vi è la constatazione che
i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rara concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni”, pp.
7-8 sentenza); nello stesso senso Cass., civ. n. 26286/2019, secondo cui “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma,
pagina 3 di 11 non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”.
La tesi sostenuta da taluni circa la necessità di sommare l'interesse corrispettivo e l'interesse moratorio ai fini della verifica dell'usura deriva da una non corretta interpretazione della sentenza n. 350/2013 della Corte di Cassazione, la quale ha statuito che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”. Orbene, la Suprema Corte non ha voluto ritenere che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura vadano sommati gli interessi corrispettivi e quelli moratori, ma ha solo inteso affermare che anche gli interessi di mora, isolatamente considerati, devono rispettare il limite del tasso soglia, così ribadendo un principio già espresso in altre sentenze (Cass. n. 5286/2000; Cass. n.
5324/2003; Cass. n. 16992/2007).
Orbene, nel caso in esame è stata disposta CTU volta ad accertare se in ordine al contratto di mutuo per cui è causa il tasso di interesse pattuito contrattualmente, comprensivo delle spese legate alla erogazione del credito, superi il tasso soglia ex legge n. 108/96 vigente al momento della pattuizione.
Le conclusioni esposte dal consulente d'ufficio, immuni da vizi logici e/o di ragionamento, suffragate dalla documentazione in atti e adeguatamente motivate, devono essere senz'altro condivise.
In merito il CTU ha concluso che: “dal contratto di mutuo, si rileva che il tasso di mora nella misura inizialmente convenuta è pari al 4,650%, calcolato come indicato all'art. 5
(pag. 3) del medesimo contratto, il quale prevede un tasso di mora pari al tasso contrattuale vigente, maggiorato di 2 punti percentuali. La sottoscritta CTU ha accertato che il tasso di interesse di mora pattuito, rilevato al momento della stipula del contratto, non è superiore al tasso soglia di riferimento, pari al 7.17% (v. pag. 15), individuato - seguendo i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
pagina 4 di 11 Cassazione n. 19597/2020 - maggiorando il tasso medio rilevato da Banca d'Italia per il periodo di riferimento e la categoria mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile di
2,1 punti percentuali (maggiorazione media indicata nel DM di riferimento).” (v. p. 17 della relazione peritale del CTU del 24.11.2023).
Pertanto la doglianza è infondata.
La parte opponente ha eccepito, inoltre, la nullità della clausola di determinazione del tasso poiché l'ISC dichiarato nel contratto di mutuo è inferiore all'ISC verificato, comportando la nullità della clausola di determinazione ai sensi dell'art. 117 comma 6 del T.U.B., con conseguente sostituzione del tasso contrattuale nella misura di cui al comma 7 dello stesso articolo.
La doglianza è altresì infondata.
Invero, l'ISC o TAEG è un indicatore sintetico di costo, che, come tale, non è di per sé una condizione contrattuale, ma serve esclusivamente ad informare il cliente del costo complessivo dell'operazione finanziaria.
Inoltre, è stato osservato dalla giurisprudenza di merito che i contratti di mutuo ipotecari non rientrano tra le operazioni di credito al consumo, rispetto alle quali vigeva, e vige, una distinta disciplina, pertanto, la mancata o errata indicazione del TAEG/ISC comporta la violazione delle norme sulla trasparenza, con conseguente responsabilità precontrattuale della banca, ma non integra anche l'ipotesi della nullità prevista dall'art. 117, co. 6, T.U.B., secondo il quale “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” (cfr. Tribunale Pescara, sentenza n.
1943/2018; Tribunale Bologna, sentenza n. 34/2018; Tribunale Mantova, sentenza n.
472/2017; Tribunale Roma 03.01.2018; Tribunale Roma 23.02.2018; Tribunale Bari
07.06.2017; Tribunale Napoli Nord 09.07.2018; Tribunale Lucca 07.01.2019; Tribunale
Torino, sentenza n. 86/2019).
pagina 5 di 11 A tal fine il Tribunale rileva che il TAEG/ISC (quale indicatore sintetico di costo) non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Neppure Part può ritenersi che l rientri nella nozione di “prezzo” che, ai sensi dell'art. 117, co. 6,
T.U.B., deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di Part sintesi. Difatti, secondo la prevalente opinione della giurisprudenza di merito, l non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento. Conseguentemente,
l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo. Ne discende allora che, l'errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un
TAEG/ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le
Direttive della Banca d'Italia, non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, T.U.B., né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.
Sotto altro profilo, pur trattandosi di contratti stipulati con un consumatore, nemmeno può trovare astratta applicazione al caso in esame la nullità della clausola prevista dall'art. 125 bis T.U.B.
Difatti, l'art. 122 T.U.B., lett. a) e f) espressamente esclude dal suo ambito di applicazione i casi in cui, pur essendo il contraente un consumatore, il contratto abbia ad oggetto “finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro”, nonché i “finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a 5 anni”. E' evidente, allora, che il legislatore ha ritenuto di sanzionare espressamente con la nullità
pagina 6 di 11 del contratto o delle singole clausole i soli casi in cui, nel credito al consumo, vi sia stata un'indicazione non corretta del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo),
Part ma non anche le ipotesi di non corretta indicazione dell nei contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti, le quali possono semmai integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e, quindi, dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto (Trib.
Bologna, n. 1722/2016).
Al riguardo, è noto che le SS.UU., tenuto conto della differenza tra regole di validità e regole di comportamento, hanno affermato che la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula necessariamente che siffatta violazione incida su elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, come del resto si desume dal dato testuale dell'art. 1418, comma 1, c.c. che si riferisce al contratto e non a comportamenti antecedenti o successivi delle parti (“Il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa”), con la conseguenza che le violazioni che concernono la condotta tenuta sia nel corso delle trattative per la formazione del contratto sia nella sua esecuzione non determina la nullità del contratto medesimo, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge, così come prescritto dall'art. 1418, 3° comma, c.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 26724/07). Ne consegue che, esclusa la nullità lamentata, diventa del tutto irrilevante l'accertamento in fatto circa l'esatta determinazione dell , la cui violazione in termini rilevanti potrebbe Pt_3
comportare soltanto un'eventuale responsabilità della banca in termini precontrattuali, sempre che l'attore sia stato in grado di dimostrare sia di aver vagliato finanziamenti alternativi con TAEG più vantaggioso, rifiutati in ragione delle scorrette informazioni rese dall'Istituto di credito mutuante, che il danno patito in conseguenza della scelta meno favorevole” (v. Tribunale di Roma, sentenza n. 14742/2019; Tribunale di Monza
n. 550/2018; Tribunale di Pescara, n. 1943/2018; Tribunale di Roma n. 4835/2020).
pagina 7 di 11 Orbene, va, quindi, ritenuto che anche ove fosse accertata una erronea indicazione dell'ISC/TAEG (inferiore a quello effettivo) nel contratto di mutuo per cui è causa, essa non determinerebbe una nullità contrattuale ai sensi dell'art. 117, commi 6-7 TUB, ovvero ai sensi dell'art. art. 125 – bis TUB (trattandosi, nel caso in questione, di un finanziamento garantito da ipoteca su bene immobile di durata decennale).
Ne consegue l'infondatezza della doglianza.
La parte opponente ha eccepito, infine, la legittimità del piano di ammortamento con l'interesse composto alla francese, perché determina una occulta lievitazione dei costi dovuta ad un'applicazione di interessi più alti di quelli pattuiti, una capitalizzazione degli interessi ed un conseguente superamento del tasso soglia.
La doglianza è generica e per tanto va disattesa.
Con specifico riferimento all'ammortamento c.d. alla francese, appare comunque opportuno precisare, contrariamente a quanto esposto dall'opponente, il piano di ammortamenti in questione non determini alcuna incertezza sull'interesse applicato, atteso che nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a e in ciascuna delle rate successive la quota degli interessi viene computata sul Pt_4
debito residuo del periodo precedente.
Pertanto, tale metodologia non genera nessuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato né dunque una capitalizzazione degli interessi, già che gli stessi vengono quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Né può ritenersi che generi incertezza sul quantum dovuto, essendo espressamente indicato l'importo complessivo degli interessi corrispettivi.
Non è dimostrato, inoltre, attraverso argomenti pertinenti specificamente al contratto dedotto in giudizio, che il tasso d'interesse nominale pattuito abbia subito una maggiorazione per effetto dell'adozione di detto metodo di ammortamento.
Anche in relazione all'eccezione di anatocismo, l'opponente si limita a fare riferimento generico al piano di ammortamento “alla francese” pattuito senza fornire in concreto un pagina 8 di 11 principio di prova circa la dedotta applicazione di interessi anatocistici in violazione della normativa.
Come innanzi precisato, infatti, l'applicazione del metodo di ammortamento c.d. francese, mantenendo costante nel tempo la misura della rata, con quota capitale crescente e quota interessi decrescente dei secondi, non genere ex sé alcun fenomeno anatocistico giacché gli interessi sono sempre calcolati sul capitale residuo. Altrettanto generica è l'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse.
Peraltro, la stessa risulta smentita dalle risultanze della perizia correttamente predisposta dal nominato CTU, alla quale peraltro non sono state formulate alcune specifiche osservazioni da parte opponente.
Difatti, il CTU ha asserito che: “il Contratto di Mutuo, all'art. 5, stabilisce
l'applicazione del tasso variabile trimestrale pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi, moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05% superiore, maggiorato di 1,50% in ragione d'anno, prendendo come data valuta la data di erogazione per quanto concerne la misura iniziale e la data di decorrenza di ciascun trimestre per le rate successive. Il Contratto indica che, al momento della stipula del
21/02/2011, il tasso di interesse è pari a 2,65% su base annua, corrispondente al predetto valore maggiorato di 1,5 punti in ragione d'anno. Al contempo, indica un
TAEG del 3,10837%. Il tasso iniziale ed il TAEG non risultano superiori al tasso-soglia di riferimento per gli interessi corrispettivi, pari al 4,020%, individuato - ai sensi della
Legge 108/96 - sulla base dei parametri all'uopo dettati con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione V “Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo gennaio / marzo 2011” per la categoria mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile.” Pertanto: “alla luce della verifica effettuata, la sottoscritta CTU non ha ritenuto di depurare il rapporto dagli interessi corrispettivi applicati” (cfr. p. 16 della perizia del CTU).
Peraltro, come si è visto, il tasso degli interessi corrispettivi è contenuto nei limiti della soglia usuraria vigente al momento della stipulazione del contratto, che, peraltro, è
pagina 9 di 11 l'unico al quale occorre fare riferimento, non rilevando la c.d. usurarietà sopravvenuta
(cfr. Cass., Sez. Unite, 24675/17: allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. 108/96, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto va rigettata l'opposizione.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte opponente alla loro rifusione in favore di parte opposta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del
13 agosto 2022, n. 147, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate (in particolare, le spese sono liquidate considerato il valore medio - ridotto del 50% - dei giudizi ordinari, in relazione allo scaglione fino ad €
26.000,00, trattandosi di procedimento di valore indeterminabile).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e per essa, quale mandataria, (già Controparte_1 CP_2
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.538,50 di cui CP_3
€ 2.538,50 per compensi ed € 0,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.
pagina 10 di 11
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Paola, 14.01.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
pagina 11 di 11