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Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2026, n. 17872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17872 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NN Luisa IC;
udito il Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Giorgio Accorretti Vianello in difesa di OS MA che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17872 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 26/03/2026 2 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna di MA OS in ordine al delitto di cui all’ art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Milano l’1 luglio 2021 (capo A), al delitto di cui agli artt. 81 comma 2, 474 comma 2 e 474 ter comma 2 cod. pen. commesso in Milano in data anteriore e prossima al 10 giugno 2021 sino all’attualità (capo B) e al delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 81 comma 2 e 648 cod. pen. commesso in luogo sconosciuto in data anteriore e prossima al 10 giugno 2021 (capo C), alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione e euro 7000 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati e delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Nelle sentenze di merito conformi i fatti sono stati descritti nel modo seguente. In esito alla perquisizione domiciliare nell’abitazione di OS erano stati rinvenuti gr. 85,45 di sostanza stupefacente del tipo hashish e gr. 8,83 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, oltre che un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi. Dall’esame delle chat contenute nel telefono cellulare dell’imputato era emerso che costui era dedito alla vendita di sostanze stupefacenti e di capi di abbigliamento con marchi contraffatti. 2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, formulando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90. La Corte, nel confermare la responsabilità del ricorrente, non aveva considerato che egli, come promoter e dj, si limitava a pubblicizzare sostanze all’epoca legali tramite i propri canali social e che le conversazioni estratte dal suo cellulare attestavano contatti con aziende specializzate nel commercio di tali sostanze. I giudici avrebbero invece valorizzato una conversazione intercorsa con AN TI, risalente a due giorni successivi al sequestro del 1 luglio 2021, attribuendo alla stessa un significato diverso da quello suo proprio: il tenore della conversazione, da cui trapelava il timore di OS di essere controllato, poteva agevolmente essere giustificato dalla perquisizione appena subita. La Corte avrebbe desunto la destinazione alla vendita della droga da circostanze non univoche, in violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., posto che tutti gli elementi 3 3 in atti deponevano per un uso personale della sostanza stupefacente, talvolta condiviso con i colleghi. Il solo dato ponderale – prosegue il difensore- non determina alcuna presunzione di destinazione della droga alla cessione a terzi, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se assieme al dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione nella fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90. La Corte avrebbe valorizzato i quantitativi complessivamente rilevanti e la diversa tipologia delle sostanze, nonché l’utilizzo per lo smercio di uno strumento particolarmente insidioso, quale quello dei social media, ovvero elementi che non avrebbero dovuto essere considerati significativi. In particolare, secondo il difensore, il dato ponderale non oltrepassava le soglie stabilite dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento della lieve offensività del fatto e non può ostare al riconoscimento dell’ipotesi lieve la diversità delle sostanze, né la reiterazione degli episodi. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità in ordine ai reati di cui all’art. 474 e 648 cod. pen. Dopo che la difesa aveva evidenziato l’insufficienza del compendio probatorio a dimostrare l’avvenuta ricezione dei capi contraffatti, la mancanza di valutazione tecnica in ordine alla attitudine dei prodotti a ingenerare confusione per i consumatori e l’assenza di elementi idonei a dimostrare la condotta finalizzata alla vendita dei suddetti capi, la Corte con motivazione apodittica aveva ribadito il giudizio di colpevolezza del ricorrente anche in ordine a tali imputazioni. Le conclusioni delle aziende che avevano confermato trattarsi di capi contraffatti si erano fondate sulla sola osservazioni di immagini fotografiche e in ogni caso non era stato accertato dove si trovassero i beni, né chi li avesse effettivamente detenuti. A tale ultimo proposito l’argomento per cui l’uomo ritratto in una foto con una scarpa di Dior in mano era stato identificato in OS sarebbe privo di rilievo, giacché si trattava di un capo personale del ricorrente, rispetto al quale non era stata neppure accertata la contraffazione. Priva di rilievo sarebbe, inoltre, la conversazione fra l’imputato e la madre, valorizzata dalla Corte sempre nel senso della presunta consapevolezza circa la natura contraffatta dei capi. Al più tale conversazione avrebbe potuto dimostrare la macroscopica alterazione dei capi e, dunque, l’assenza del requisito della confondibilità con l’originale, essenziale ai fini della contraffazione penalmente rilevante. Priva di rilievo indiziante, infine, sarebbe il fatto , emersa nel corso di una conversazione, che OS avesse indicato il numero di carta postepay intestata alla madre per effettuare il pagamento di un capo di abbigliamento: sarebbe illogico che OS nella consapevolezza del carattere 4 4 illecito della sua attività avesse consentito la tracciabilità e la riconducibilità a sé del pagamento, che in ogni caso ben avrebbe potuto essere il corrispettivo della mera attività di creazione del sito web, senza che ciò implichi la partecipazione consapevole alla vendita di merce contraffatta. La Corte, con riferimento al delitto di ricettazione, non avrebbe spiegato in che modo OS avesse ricevuto la presunta merce contraffatta e non avrebbe tenuto conto che egli era stato solo creatore del sito internet denominato Italian Luxury Shop, peraltro mai reso operativo. 2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il difensore osserva che con motivazione solo apparente la Corte avrebbe spiegato le ragioni dello scostamento dal minimo edittale della pena in ordine al reato di cui al capo A ritenuto più grave e dell’aumento per la continuazione con i reati satelliti, né le ragioni del bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in termini di sola equivalenza. A tale ultimo proposito i giudici non avrebbero dato il necessario rilievo alla condotta processuale dell’imputato consistita nel consentire l’acquisizione del fascicolo del pubblico ministero e alla eterogeneità del precedente a suo carico. Il difensore dell’imputato in data 17 marzo 2026 ha depositato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso. 3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo e il terzo motivo, volti a censurare l’affermazione della responsabilità penale, sono manifestamente infondati. 2.1.In linea generale deve ribadirsi che il sindacato demandato alla Corte di cassazione - per espressa volontà del legislatore – è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). 5 5 2.2. Così delimitato il perimetro del sindacato rimesso a questa Corte, si osserva che con riferimento al reato di cui al capo A), il ricorrente contesta la sussistenza della prova in ordine alla finalità illecita della detenzione. In proposito occorre ribadire che la destinazione all' uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e grava perciò sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (ex plurimis Sez. 6 n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614): il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Rv. 242923). Sempre in relazione all’oggetto della censura, ai fini della configurabilità della codentezione per consumo di gruppo, si è affermato che la non punibilità implica la prova rigorosa che la droga sia stata acquistata o detenuta da uno dei partecipanti al gruppo su preventivo mandato degli altri, in vista della futura ripartizione e destinazione al consumo esclusivo dei medesimi ed attraverso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti (Sez. 4, n. 7939 del 14/01/2009, Rv. 243870 – 01). Nel caso all’esame, la Corte d’Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, replicando in maniera approfondita ed esaustiva alle censure contenute nell’atto di impugnazione e reiterate in questa sede, ha ribadito che la prova della finalità illecita della detenzione doveva desumersi: dal cospicuo quantitativo complessivo di hashish (due blocchi) e marijuana;
dal contestuale rinvenimento di materiale per il confezionamento;
dal contenuto delle chat che, a prescindere dalla dimostrata attività di vendita di cannabis light all’epoca consentita, valevano a provare attività di vendita di sostanze in alcuni casi indicate con dizioni corrispondenti a quelle dei loghi stampati sugli involucri rinvenuti;
dallo scambio di messaggi con TI successivi alla perquisizione tramite computer con cui, a fronte di un ordinativo del cliente, l’imputato aveva replicato che aveva sbagliato numero e lo aveva poi invitato a cancellare tutti i messaggi. La Corte, inoltre, ha osservato come la prospettazione difensiva relativa all’uso di gruppo fosse generica, in assenza di indicazione dei componenti del gruppo e delle circostanze in cui sarebbe stata costituita la cassa comune per l’acquisto. Con riferimento ai reati di cui ai capi B) e C), la Corte, in merito alla riconducibilità della merce al ricorrente, ha ribadito che i prodotti contraffatti erano stati fotografati mentre erano collocati sui mobili presenti nell’abitazione 6 6 dell’imputato (in una foto addirittura nella sua mano) e ha richiamato le conversazioni con un cliente e con la madre indicative della consapevolezza della natura contraffatta dei capi di abbigliamento;
in merito alla natura probante dell’accertamento effettuato dalle aziende produttrici dei beni, ha richiamato, condividendole, le argomentazioni del Tribunale (pag. 7 della sentenza di primo grado) fondate sul fatto che dette aziende avevano spiegato come alcuni capi non rientrassero nelle loro linee produttive e come gli elementi distintivi e le etichette fossero di tipologia diversa rispetto a quella loro propria. 2.3. Il percorso argomentativo adottato appare, in relazione a tutte le imputazioni, coerente con i dati riportati e non manifestamente illogico nelle inferenze tratte da tali dati. Le censure del ricorrente, di contro, sono inammissibili per plurime convergenti ragioni. In primo luogo sono volte a contestare l’efficacia dimostrativa degli elementi valorizzati dai giudici di merito e a sollecitare, dunque, un sindacato che esula dal perimetro dello scrutinio di questa Corte. Inoltre sono meramente riproduttive di quelle già dedotte in appello e non contrappongono alla individuazione degli elementi di fatto ed al giudizio inferenziale tratto da tali elementi argomenti concreti tali da scardinare il ragionamento probatorio, limitandosi ad una contestazione generica e apodittica delle ragioni individuate a sostegno della affermazione della penale responsabilità. 3. Il secondo motivo, con cui si censura la mancata derubricazione del reato contestato al capo A) nella fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile per difetto di specificità o, comunque, per manifesta infondatezza. E’ noto che, ai fini del riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) (Sez. 6 n. 29132 del 09/05/2017, Rv. 270562; Sez. 6 n. 38606 dell’08/02/2018, Rv. 273823). L’orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Con la conseguenza, precisata dal Supremo Collegio, che “il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma, altresì, di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi 7 7 bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività” (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076-01). La Corte, in coerenza con tali principi, ha rilevato che i quantitativi rinvenuti, tutti destinati allo smercio, erano rilevanti (pari, solo per l’hashish, a 1225 dosi singole) e riguardavano sostanze diverse, poste in vendita con uno strumento particolarmente insidioso e diffusivo, quale quello dei social. A tale motivazione, il ricorrente, ancora una volta, muove una critica generica, non confrontandosi con la sottolineatura del dato ponderale e non allegando elementi indicativi di ridotta offensività. 4. Il quarto motivo, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della determinazione della pena base e degli aumenti in continuazione, nonché del giudizio di bilanciamento delle circostanze, è inammissibile per difetto di specificità o, comunque, manifesta infondatezza. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ovvero richiama la gravità del reato o la capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). Inoltre, ai fini dell’adempimento dell'onere di motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto: quando la motivazione sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e non manifestamente illogica, non può essere sindacata in sede di legittimità. Nel caso in esame la Corte ha assolto in maniera adeguata all’onere di motivazione in ordine a tutti i profili del trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente. Dopo aver premesso che la pena per il più grave delitto di cui al capo A) era stata determinata in misura di pochissimo superiore al minimo edittale, ha rilevato che il discostamento era giustificato dalla duplice tipologia di sostanze stupefacenti detenute e dal dato ponderale e che anche gli aumenti in 8 8 continuazione, comunque contenuti, erano proporzionati alla gravità dei fatti contestati, anche in rapporto alle pene edittali per essi previste. Quanto al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva in termini di equivalenza e non di prevalenza, ha condiviso la valutazione del Tribunale in ordine alla pregnanza di tale ultima circostanza, rilevando che OS, dopo aver beneficiato in occasione della precedente condanna della sospensione condizionale, era rimasto impermeabile all’effetto special preventivo, così manifestando maggiore colpevolezza e pericolosità sociale. A tale percorso argomentativo, approfondito in relazione a tutti gli aspetti censurati e non manifestamente illogico, il motivo di ricorso contrappone una critica solo generica, limitandosi ad invocare il collaborativo comportamento processuale e la condotta successiva al reato, peraltro già valorizzati dai giudici di merito al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 26 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN IC RE VE
udita la relazione svolta dal Consigliere NN Luisa IC;
udito il Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Giorgio Accorretti Vianello in difesa di OS MA che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17872 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 26/03/2026 2 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna di MA OS in ordine al delitto di cui all’ art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Milano l’1 luglio 2021 (capo A), al delitto di cui agli artt. 81 comma 2, 474 comma 2 e 474 ter comma 2 cod. pen. commesso in Milano in data anteriore e prossima al 10 giugno 2021 sino all’attualità (capo B) e al delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 81 comma 2 e 648 cod. pen. commesso in luogo sconosciuto in data anteriore e prossima al 10 giugno 2021 (capo C), alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione e euro 7000 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati e delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Nelle sentenze di merito conformi i fatti sono stati descritti nel modo seguente. In esito alla perquisizione domiciliare nell’abitazione di OS erano stati rinvenuti gr. 85,45 di sostanza stupefacente del tipo hashish e gr. 8,83 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, oltre che un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi. Dall’esame delle chat contenute nel telefono cellulare dell’imputato era emerso che costui era dedito alla vendita di sostanze stupefacenti e di capi di abbigliamento con marchi contraffatti. 2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, formulando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90. La Corte, nel confermare la responsabilità del ricorrente, non aveva considerato che egli, come promoter e dj, si limitava a pubblicizzare sostanze all’epoca legali tramite i propri canali social e che le conversazioni estratte dal suo cellulare attestavano contatti con aziende specializzate nel commercio di tali sostanze. I giudici avrebbero invece valorizzato una conversazione intercorsa con AN TI, risalente a due giorni successivi al sequestro del 1 luglio 2021, attribuendo alla stessa un significato diverso da quello suo proprio: il tenore della conversazione, da cui trapelava il timore di OS di essere controllato, poteva agevolmente essere giustificato dalla perquisizione appena subita. La Corte avrebbe desunto la destinazione alla vendita della droga da circostanze non univoche, in violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., posto che tutti gli elementi 3 3 in atti deponevano per un uso personale della sostanza stupefacente, talvolta condiviso con i colleghi. Il solo dato ponderale – prosegue il difensore- non determina alcuna presunzione di destinazione della droga alla cessione a terzi, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se assieme al dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione nella fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90. La Corte avrebbe valorizzato i quantitativi complessivamente rilevanti e la diversa tipologia delle sostanze, nonché l’utilizzo per lo smercio di uno strumento particolarmente insidioso, quale quello dei social media, ovvero elementi che non avrebbero dovuto essere considerati significativi. In particolare, secondo il difensore, il dato ponderale non oltrepassava le soglie stabilite dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento della lieve offensività del fatto e non può ostare al riconoscimento dell’ipotesi lieve la diversità delle sostanze, né la reiterazione degli episodi. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità in ordine ai reati di cui all’art. 474 e 648 cod. pen. Dopo che la difesa aveva evidenziato l’insufficienza del compendio probatorio a dimostrare l’avvenuta ricezione dei capi contraffatti, la mancanza di valutazione tecnica in ordine alla attitudine dei prodotti a ingenerare confusione per i consumatori e l’assenza di elementi idonei a dimostrare la condotta finalizzata alla vendita dei suddetti capi, la Corte con motivazione apodittica aveva ribadito il giudizio di colpevolezza del ricorrente anche in ordine a tali imputazioni. Le conclusioni delle aziende che avevano confermato trattarsi di capi contraffatti si erano fondate sulla sola osservazioni di immagini fotografiche e in ogni caso non era stato accertato dove si trovassero i beni, né chi li avesse effettivamente detenuti. A tale ultimo proposito l’argomento per cui l’uomo ritratto in una foto con una scarpa di Dior in mano era stato identificato in OS sarebbe privo di rilievo, giacché si trattava di un capo personale del ricorrente, rispetto al quale non era stata neppure accertata la contraffazione. Priva di rilievo sarebbe, inoltre, la conversazione fra l’imputato e la madre, valorizzata dalla Corte sempre nel senso della presunta consapevolezza circa la natura contraffatta dei capi. Al più tale conversazione avrebbe potuto dimostrare la macroscopica alterazione dei capi e, dunque, l’assenza del requisito della confondibilità con l’originale, essenziale ai fini della contraffazione penalmente rilevante. Priva di rilievo indiziante, infine, sarebbe il fatto , emersa nel corso di una conversazione, che OS avesse indicato il numero di carta postepay intestata alla madre per effettuare il pagamento di un capo di abbigliamento: sarebbe illogico che OS nella consapevolezza del carattere 4 4 illecito della sua attività avesse consentito la tracciabilità e la riconducibilità a sé del pagamento, che in ogni caso ben avrebbe potuto essere il corrispettivo della mera attività di creazione del sito web, senza che ciò implichi la partecipazione consapevole alla vendita di merce contraffatta. La Corte, con riferimento al delitto di ricettazione, non avrebbe spiegato in che modo OS avesse ricevuto la presunta merce contraffatta e non avrebbe tenuto conto che egli era stato solo creatore del sito internet denominato Italian Luxury Shop, peraltro mai reso operativo. 2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il difensore osserva che con motivazione solo apparente la Corte avrebbe spiegato le ragioni dello scostamento dal minimo edittale della pena in ordine al reato di cui al capo A ritenuto più grave e dell’aumento per la continuazione con i reati satelliti, né le ragioni del bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in termini di sola equivalenza. A tale ultimo proposito i giudici non avrebbero dato il necessario rilievo alla condotta processuale dell’imputato consistita nel consentire l’acquisizione del fascicolo del pubblico ministero e alla eterogeneità del precedente a suo carico. Il difensore dell’imputato in data 17 marzo 2026 ha depositato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso. 3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo e il terzo motivo, volti a censurare l’affermazione della responsabilità penale, sono manifestamente infondati. 2.1.In linea generale deve ribadirsi che il sindacato demandato alla Corte di cassazione - per espressa volontà del legislatore – è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). 5 5 2.2. Così delimitato il perimetro del sindacato rimesso a questa Corte, si osserva che con riferimento al reato di cui al capo A), il ricorrente contesta la sussistenza della prova in ordine alla finalità illecita della detenzione. In proposito occorre ribadire che la destinazione all' uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e grava perciò sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (ex plurimis Sez. 6 n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614): il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Rv. 242923). Sempre in relazione all’oggetto della censura, ai fini della configurabilità della codentezione per consumo di gruppo, si è affermato che la non punibilità implica la prova rigorosa che la droga sia stata acquistata o detenuta da uno dei partecipanti al gruppo su preventivo mandato degli altri, in vista della futura ripartizione e destinazione al consumo esclusivo dei medesimi ed attraverso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti (Sez. 4, n. 7939 del 14/01/2009, Rv. 243870 – 01). Nel caso all’esame, la Corte d’Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, replicando in maniera approfondita ed esaustiva alle censure contenute nell’atto di impugnazione e reiterate in questa sede, ha ribadito che la prova della finalità illecita della detenzione doveva desumersi: dal cospicuo quantitativo complessivo di hashish (due blocchi) e marijuana;
dal contestuale rinvenimento di materiale per il confezionamento;
dal contenuto delle chat che, a prescindere dalla dimostrata attività di vendita di cannabis light all’epoca consentita, valevano a provare attività di vendita di sostanze in alcuni casi indicate con dizioni corrispondenti a quelle dei loghi stampati sugli involucri rinvenuti;
dallo scambio di messaggi con TI successivi alla perquisizione tramite computer con cui, a fronte di un ordinativo del cliente, l’imputato aveva replicato che aveva sbagliato numero e lo aveva poi invitato a cancellare tutti i messaggi. La Corte, inoltre, ha osservato come la prospettazione difensiva relativa all’uso di gruppo fosse generica, in assenza di indicazione dei componenti del gruppo e delle circostanze in cui sarebbe stata costituita la cassa comune per l’acquisto. Con riferimento ai reati di cui ai capi B) e C), la Corte, in merito alla riconducibilità della merce al ricorrente, ha ribadito che i prodotti contraffatti erano stati fotografati mentre erano collocati sui mobili presenti nell’abitazione 6 6 dell’imputato (in una foto addirittura nella sua mano) e ha richiamato le conversazioni con un cliente e con la madre indicative della consapevolezza della natura contraffatta dei capi di abbigliamento;
in merito alla natura probante dell’accertamento effettuato dalle aziende produttrici dei beni, ha richiamato, condividendole, le argomentazioni del Tribunale (pag. 7 della sentenza di primo grado) fondate sul fatto che dette aziende avevano spiegato come alcuni capi non rientrassero nelle loro linee produttive e come gli elementi distintivi e le etichette fossero di tipologia diversa rispetto a quella loro propria. 2.3. Il percorso argomentativo adottato appare, in relazione a tutte le imputazioni, coerente con i dati riportati e non manifestamente illogico nelle inferenze tratte da tali dati. Le censure del ricorrente, di contro, sono inammissibili per plurime convergenti ragioni. In primo luogo sono volte a contestare l’efficacia dimostrativa degli elementi valorizzati dai giudici di merito e a sollecitare, dunque, un sindacato che esula dal perimetro dello scrutinio di questa Corte. Inoltre sono meramente riproduttive di quelle già dedotte in appello e non contrappongono alla individuazione degli elementi di fatto ed al giudizio inferenziale tratto da tali elementi argomenti concreti tali da scardinare il ragionamento probatorio, limitandosi ad una contestazione generica e apodittica delle ragioni individuate a sostegno della affermazione della penale responsabilità. 3. Il secondo motivo, con cui si censura la mancata derubricazione del reato contestato al capo A) nella fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile per difetto di specificità o, comunque, per manifesta infondatezza. E’ noto che, ai fini del riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) (Sez. 6 n. 29132 del 09/05/2017, Rv. 270562; Sez. 6 n. 38606 dell’08/02/2018, Rv. 273823). L’orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Con la conseguenza, precisata dal Supremo Collegio, che “il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma, altresì, di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi 7 7 bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività” (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076-01). La Corte, in coerenza con tali principi, ha rilevato che i quantitativi rinvenuti, tutti destinati allo smercio, erano rilevanti (pari, solo per l’hashish, a 1225 dosi singole) e riguardavano sostanze diverse, poste in vendita con uno strumento particolarmente insidioso e diffusivo, quale quello dei social. A tale motivazione, il ricorrente, ancora una volta, muove una critica generica, non confrontandosi con la sottolineatura del dato ponderale e non allegando elementi indicativi di ridotta offensività. 4. Il quarto motivo, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della determinazione della pena base e degli aumenti in continuazione, nonché del giudizio di bilanciamento delle circostanze, è inammissibile per difetto di specificità o, comunque, manifesta infondatezza. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ovvero richiama la gravità del reato o la capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). Inoltre, ai fini dell’adempimento dell'onere di motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto: quando la motivazione sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e non manifestamente illogica, non può essere sindacata in sede di legittimità. Nel caso in esame la Corte ha assolto in maniera adeguata all’onere di motivazione in ordine a tutti i profili del trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente. Dopo aver premesso che la pena per il più grave delitto di cui al capo A) era stata determinata in misura di pochissimo superiore al minimo edittale, ha rilevato che il discostamento era giustificato dalla duplice tipologia di sostanze stupefacenti detenute e dal dato ponderale e che anche gli aumenti in 8 8 continuazione, comunque contenuti, erano proporzionati alla gravità dei fatti contestati, anche in rapporto alle pene edittali per essi previste. Quanto al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva in termini di equivalenza e non di prevalenza, ha condiviso la valutazione del Tribunale in ordine alla pregnanza di tale ultima circostanza, rilevando che OS, dopo aver beneficiato in occasione della precedente condanna della sospensione condizionale, era rimasto impermeabile all’effetto special preventivo, così manifestando maggiore colpevolezza e pericolosità sociale. A tale percorso argomentativo, approfondito in relazione a tutti gli aspetti censurati e non manifestamente illogico, il motivo di ricorso contrappone una critica solo generica, limitandosi ad invocare il collaborativo comportamento processuale e la condotta successiva al reato, peraltro già valorizzati dai giudici di merito al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 26 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN IC RE VE