Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
Dott. Fulvio Mastro
-Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9125 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 15.04.2025,
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e vertente
TRA
,rappresentata e difesa Parte_1 c.f.: C.F. 1
,
dall'avv. Carmine D'Onofrio, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Caserta (CE), alla via Boito n. 49, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
,rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 c.f.: C.F. 2
,
Bruno Pagano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Melito di Napoli
(NA), alla via Toscana n. 16, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 15.04.2025 i difensori costituiti chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore e agli accordi raggiunti dalle parti in udienza.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.39 c.p.c. depositato il 11.11.2024, la ricorrente, in atti generalizzata, premetteva di aver intrapreso una relazione more uxorio con il sig.
Controparte 1 , dalla quale nascevano due figli, Per_1 (nato l'[...]) e R_
(nata 1'08.03.2020), e che, cessata la convivenza, questo tribunale, con decreto emesso in data 10.02.2023 nell'ambito del procedimento recante V.G. n.
3870/2022, aveva recepito l'accordo intercorso tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei due figli minori. Tale accordo prevedeva l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre come di seguito riportato:
✰ I bambini trascorreranno con il padre i giomi di Martedì e Giovedì, secondo quanto di seguito indicato:
.. il giorno di Martedì il padre preleverà i minori all'orario di uscita da scuola o presso l'abitazione materna riaccompagnandoli presso l'abitazione materna alle ore 20:30; il giorno di Giovedi, il padre preleverà i minori all'orario di uscita da scuola o presso l'abitazione materna con pernottamento della minore presso l'abitazione paterna;
il giorno seguente li accompagnerà a scuola ove la madre provvederà a prelevarli all'orario di uscita;
Qualora, per qualsiasi motivo (a titolo meramente esemplificativo, scuola chiusa, condizioni meteo avverse, ecc.), casi di malattia dei minori, il genitore presso il quale si trovano in quel momento i minori, se impossibilitato ad usufruire di permessi di lavoro al fine di restare a casa con i figli, potrà chiedere l'aiuto dell'altro genitore o, in caso di sua impossibilità, di amici e/o parenti di entrambi.
Qualora si dovesse rendere necessario, potrà essere chiamata una baby sitter (la cui spesa verrà ripartita nella misura del 50% tra le parti).
Ad ogni modo, tale soluzione si configura come estrema ratio, non solo per i bambini ma anche per l'aggravio economico che ne deriva per i genitori. I minori trascorreranno con il padre due week end al mese, a settimane alternate, dal Sabato mattina allorquando preleverà i minori all'orario di uscita da scuola (o, qualora non è previsto il Sabato come giorno scolastico, i bambini verranno prelevati alle ore 10:30 circa presso l'abitazione materna) sino al Lunedì mattina, quando provvederà a riaccompagnarli presso l'istituto scolastico.
DETTAGLIO FESTIVITA'
Nelle festività Natalizie si seguirà il criterio dell'alternanza annuale per cui i minori trascorreranno i giorni del 24 e 25 (con pernottamento) con un genitore ed il giorno 26 con l'altro, nonché ad anni alterni i minori trascorreranno i giorni 31 e 1 (con pernottamento) con il genitore che non ha goduto dei figli nei giorni 24 e 25 e con l'altro genitore il giorno dell'Epifania, salvo diversi accordi emergenti da concordarsi preventivamente. I sig.ri VE e Di ZO, qualora non dovessero trascorrere le festività natalizie lontano da casa, si rendono disponibili affinchè i bambini possano incontrare l'altro genitore per lo scambio degli auguri.
Le festività Pasquali verranno suddivise nel seguente modo: i bambini trascorreranno il giorno della Santa Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il giorno di Natale (25 dicembre) ed il
Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore, salvo diversi accordi emergenti da concordarsi preventivamente.
Quanto descritto al presente punto, vale indipendentemente dal giorno di visita spettante all'uno o all'altro genitore. Pertanto, nel caso in cui una delle predette festività dovesse cadere nel giorno di visita spettante ad uno dei genitori secondo il calendario sopra riportato, quest'ultimo potrà recuperarlo concordando con l'altra parte diverso giorno e compatibilmente con le esigenze dei minori.
Nelle vacanze estive i minori trascorreranno nel mese di Luglio e/o Agosto quindici giorni consecutivi o non consecutivi di vacanza con il padre e quindici consecutivi o non consecutivi con la madre. Detti periodi verranno concordati tra i genitori ai fini della pianificazione dei rispettivi impegni, entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i minori.
Nel periodo in cui i minore saranno in vacanza con un genitore, saranno sospesi gli incontri con l'altro genitore, fermo restando gli altri obblighi e la possibilità delle comunicazioni telefoniche e/o di videochiamate. Con riguardo alle comunicazioni telefoniche, fino a quando i minori non raggiungeranno un'età congrua per poter essere dotati di un telefono cellulare proprio, le parti si impegnano a riservare e tenere libera ed operativa la propria linea telefonica mobile per le comunicazioni genitoriali con i figli, durante i periodi di vacanza estiva. ° Nell'occasione dei giorni dell'onomastico e del compleanno dei minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diversi accordi da concordarsi preventivamente.
Nell'occasione dei giomi dell'onomastico e del compleanno dei genitori nonché la festa del papà e della mamma, i minori li trascorreranno con il genitore che festeggia.
Per quanto concerne i compleanni dei nonni i sig.ri VE e Di ZO collaboreranno affinchè i figli possano essere presenti per quanto possibile agli eventuali festeggiamenti.
In tal caso, qualora tali ricorrenze dovessero cadere nel giorno di pertinenza dell'altro genitore questi potrà recuperarlo, previo accordo tra le parti.
Sotto il profilo economico le parti concordavano a carico del sig. CP_1 l'obbligo di concorrere al mantenimento indiretto dei figli nella misura complessiva di euro
450,00 mensili per entrambi i minori, otre spese straordinarie al 50%.
L'istante deduceva che l'ex-compagno, oltre a rifiutarsi di contribuire alle spese per le terapie private del piccolo Per_1 affetto da autismo e frequentante un istituto
,
scolastico privato a cagione dei disturbi, mostrava un totale disinteresse avverso i bisogni morali e materiali dei figli, omettendo di versare il mantenimento e le spese straordinarie a decorrere dal mese di giugno. Quanto alla propria condizione reddituale rappresentava di essere ancora studentessa in tirocinio, di beneficiare di sussidi statali, di svolgere lavori saltuari e di avvalersi degli aiuti economici dei propri genitori, mentre l'ex-compagno è lavoratore autonomo.
Pertanto, sulla dedotta ed argomentata modifica della situazione di fatto rispetto al decreto emesso da questo tribunale, la ricorrente chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei minori, regolamentando il diritto di visita secondo le modalità in ricorso e aumentando l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli.
Con decreto depositato in data 22.11.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 15.04.2025, onerando le parti di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
Controparte_1 si costituiva in giudizio mediante comparsa depositata in data
14.03.2024, a mezzo della quale contestava le avverse pretese e chiedeva di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affido e i correlati obblighi di mantenimento alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza di comparizione del 15.04.2025 le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal giudice, con talune modifiche in merito al diritto di visita e una precisazione in ordine al mantenimento;
il giudice relatore, pertanto, riservava la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
In merito ai provvedimenti relativi ai figli, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore all'udienza di comparizione tenutasi in data 15.04.2025, che qui di seguito si riporta:
"conferma dell'affido condiviso dei minori;
modifica del giorno di visita dal giovedì al venerdì con pernottamento e conferma delle condizioni economiche già concordate.
Fermo quanto al resto la regolamentazione pregressa di cui all'accordo allegato al ricorso".
Nella medesima sede, le parti apportavano una modifica in merito alle vacanze estive, come segue: “previsione che ognuno dei genitori tenga i minori per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto con termine per concordare il periodo entro il 30 maggio". I genitori, inoltre, concordavano, inoltre, che “in caso di difficoltà economiche da parte del sig. CP_1 lo stesso si impegna a versare ogni mese quantomeno la quota dell'assegno unico che ammonta ad euro 250,00. In merito al diritto di visita del sig. CP_1 le parti concordano che la modifica del giorno da giovedì a venerdì decorra dal mese di maggio 2025 e che, salvo i weekend di spettanza in cui le bambine staranno con il sig. CP_1 fino alla domenica, negli altri weekend il sig. CP_1 riporterà i bambini alle ore dieci presso il domicilio materno.
Durante il periodo di chiusura scolastica per le vacanze natalizie le parti concordano che nei giorni di visita il sig. CP_1 eserciterà il diritto di visita dalle ore 12.30 anziché dalle ore 16.00. Per i giorni festivi che non siano già regolamentati si seguirà il criterio dell'alternanza, a partire dal 25 aprile 2025 che staranno con la mamma ed il primo maggio 2025 che staranno col papà" (cfr. verbale d'udienza del
15.04.2025).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone in conformità alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ed accettata dalle parti, nonché agli accordi raggiunti all'udienza del 15.4.25, come in parte motiva riportati;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 13.6.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro