CASS
Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2023, n. 16074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16074 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER VE IC AR, nata in [...], il [...]; avverso la sentenza del 7 aprile 2022, della Corte d'appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria depositata il 20 gennaio 2023, dall'avv. ANDREA CIURLO, nell'interesse del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova, confermando la sentenza pronunciata in primo grado, ha ritenuto la ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 455 e 112, commi 1 e 3, cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16074 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 30/01/2023 perché, in ipotesi d'accusa, deteneva e tentava ripetutamente di spendere una banconota (falsa) da cinquanta euro. La ricorrente articola tre motivi di censura. Con il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, si lamenta la mancata escussione del teste AR TO RI AS, indicato dalla difesa ed immotivatamente escluso dal Tribunale, e la violazione dell'art. 62 cod. proc. pen., nella parte in cui il teste di polizia giudiziaria avrebbe riferito dichiarazioni rese dall'imputata nell'immediatezza dei fatti. Con il secondo, parzialmente connesso al primo, deduce il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la Corte d'appello, nella parte in cui avrebbe rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria avente per oggetto proprio l'esame del teste escluso in primo grado. Il terzo, infine, formulato sotto il profilo della violazione di legge, attiene alla ritenuta responsabilità della ricorrente, lamentando l'insussistenza di una consapevole condotta sussumibile nella fattispecie incriminatrice contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO La censura afferente all'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria è inammissibile in quanto la ricorrente non ha adempiuto all'onere di illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione della prova asseritamente ritenuta inutilizzabile ai fini della cosiddetta "prova di resistenza"; invero, gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011). Ciò considerato, però, il ricorso, nel resto, è fondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il reato di cui all'art. 455 cod. pen. presuppone che il soggetto agente abbia avuto la consapevolezza della falsità della banconota fin dal momento della sua ricezione (Sez. 4, n. 6132 del 16/11/2017, dep. 2018, Rv. 272210; Sez. 5, n. 40994 del 19/05/2014, Rv. 261246; Sez. 5, n. 30927 del 03/06/2010, Rv. 247763). Consapevolezza che vale a distinguere il reato in questione dalla diversa ipotesi prevista dall'art. 457 cod. pen., alla luce dell'originaria buona fede del soggetto agente, che può essere desunta, ad esempio, dal numero delle banconote contraffatte detenute o dal difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, sia della provenienza del denaro che di un qualunque diverso e lecito fine della sua detenzione (Sez. 5, n. 40994, cit.). Ebbene, nonostante ciò, la Corte territoriale non solo ha ritenuto irrilevante accertare le modalità di ricezione della banconota detenuta (escludendo il relativo teste addotto dalla difesa), ma ha desunto la ritenuta originaria consapevolezza 2 della falsità in capo alla ricorrente da circostanze del tutto inconferenti, quali la condotta assunta dal minore, figlio della ER, che materialmente avrebbe tentato di spendere la banconota (non essendo credibile, secondo la Corte di appello, un'autonoma iniziativa di quest'ultimo nel tentare di cambiare la banconota, a fronte del rifiuto di riceverla da parte di un primo commerciante), e la reazione della stessa a fronte dell'esito negativo di tale ultimo tentativo. Si tratta di circostanze inconferenti in quanto prive di forza inferenziale rispetto al dato dirimente, per come si è detto, della necessaria consapevolezza della falsità della banconota al momento della sua ricezione, non potendosi ritenere tale la condotta conseguente al primo tentativo di spendita. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. Così deciso il 30 gennaio 2023 Grazi
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria depositata il 20 gennaio 2023, dall'avv. ANDREA CIURLO, nell'interesse del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova, confermando la sentenza pronunciata in primo grado, ha ritenuto la ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 455 e 112, commi 1 e 3, cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16074 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 30/01/2023 perché, in ipotesi d'accusa, deteneva e tentava ripetutamente di spendere una banconota (falsa) da cinquanta euro. La ricorrente articola tre motivi di censura. Con il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, si lamenta la mancata escussione del teste AR TO RI AS, indicato dalla difesa ed immotivatamente escluso dal Tribunale, e la violazione dell'art. 62 cod. proc. pen., nella parte in cui il teste di polizia giudiziaria avrebbe riferito dichiarazioni rese dall'imputata nell'immediatezza dei fatti. Con il secondo, parzialmente connesso al primo, deduce il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la Corte d'appello, nella parte in cui avrebbe rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria avente per oggetto proprio l'esame del teste escluso in primo grado. Il terzo, infine, formulato sotto il profilo della violazione di legge, attiene alla ritenuta responsabilità della ricorrente, lamentando l'insussistenza di una consapevole condotta sussumibile nella fattispecie incriminatrice contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO La censura afferente all'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria è inammissibile in quanto la ricorrente non ha adempiuto all'onere di illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione della prova asseritamente ritenuta inutilizzabile ai fini della cosiddetta "prova di resistenza"; invero, gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011). Ciò considerato, però, il ricorso, nel resto, è fondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il reato di cui all'art. 455 cod. pen. presuppone che il soggetto agente abbia avuto la consapevolezza della falsità della banconota fin dal momento della sua ricezione (Sez. 4, n. 6132 del 16/11/2017, dep. 2018, Rv. 272210; Sez. 5, n. 40994 del 19/05/2014, Rv. 261246; Sez. 5, n. 30927 del 03/06/2010, Rv. 247763). Consapevolezza che vale a distinguere il reato in questione dalla diversa ipotesi prevista dall'art. 457 cod. pen., alla luce dell'originaria buona fede del soggetto agente, che può essere desunta, ad esempio, dal numero delle banconote contraffatte detenute o dal difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, sia della provenienza del denaro che di un qualunque diverso e lecito fine della sua detenzione (Sez. 5, n. 40994, cit.). Ebbene, nonostante ciò, la Corte territoriale non solo ha ritenuto irrilevante accertare le modalità di ricezione della banconota detenuta (escludendo il relativo teste addotto dalla difesa), ma ha desunto la ritenuta originaria consapevolezza 2 della falsità in capo alla ricorrente da circostanze del tutto inconferenti, quali la condotta assunta dal minore, figlio della ER, che materialmente avrebbe tentato di spendere la banconota (non essendo credibile, secondo la Corte di appello, un'autonoma iniziativa di quest'ultimo nel tentare di cambiare la banconota, a fronte del rifiuto di riceverla da parte di un primo commerciante), e la reazione della stessa a fronte dell'esito negativo di tale ultimo tentativo. Si tratta di circostanze inconferenti in quanto prive di forza inferenziale rispetto al dato dirimente, per come si è detto, della necessaria consapevolezza della falsità della banconota al momento della sua ricezione, non potendosi ritenere tale la condotta conseguente al primo tentativo di spendita. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. Così deciso il 30 gennaio 2023 Grazi