Sentenza 19 dicembre 2003
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- 1. Scarcerazione per decorrenza dei termini e ripristino della custodia cautelareAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 9 agosto 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2003, n. 5026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5026 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 19/12/2003
1. Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1982
3. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 038301/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC DO N. IL 14/01/1950;
avverso ORDINANZA del 13/03/2003 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PANZANI LUCIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Con ordinanza 13 marzo 2003 il Tribunale del riesame di Napoli in parziale accoglimento dell'appello proposto dal P.M. annullava l'ordinanza emessa dai giudici della Corte d'assise di Napoli il 2 ottobre 2002 e ripristinava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di LO UA in relazione ai reati per cui era intervenuta sentenza di condanna della Corte d'assise di Napoli il 1 luglio 2002. Il LO era stato scarcerato dalla Corte d'assise per decorrenza termini insieme ad altri imputati. Dopo la condanna in primo grado il P.M. aveva chiesto il ripristino della custodia in carcere ai sensi dell'art 307, comma 2 lett. b) c.p.p.. L'istanza era stata respinta dalla Corte d'assise. Il Tribunale ha accolto l'appello ritenendo sussistente nel caso del solo LO il pericolo di fuga perché questi in occasione dell'esecuzione della prima misura si era reso latitante per 23 giorni.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del LO lamentando violazione dell'art. 307 c.p.p. e difetto di motivazione. L'ordinanza impugnata non avrebbe considerato fatti decisivi idonei ad escludere che il ritardo nell'esecuzione del primo ordine di custodia cautelare fosse imputabile ad una volontaria iniziativa del LO di rendersi latitante. Il LO aveva reso al P.M. ampie dichiarazioni autoaccusatorie ed aveva fatto i nomi degli altri appartenenti al sodalizio camorristico, indicando il luogo in cui erano custodite le armi. Si era allontanato con la famiglia da Napoli soltanto per evitare il rischio di ritorsioni. Aveva peraltro provveduto a denunciare al locale Commissariato di Polizia il suo indirizzo, in conformità alla disciplina in materia locativa. Il ritardo nell'esecuzione della misura era stato dovuto soltanto al cambio di residenza, non alla volontà di rendersi latitante. Il ricorso non è fondato.
Il ricorrente propone una diversa valutazione dei fatti di causa, che peraltro non incide sul fatto, correttamente considerato dai giudici di merito, che egli fu latitante per 23 giorni.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio per cui ai fini del ripristino, determinato da sopravvenuta condanna, della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta ne' sulla base della presunzione, ove configurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma 3, c.p.p., ne' per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta), senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o a anche solo a un tentativo iniziale di fuga (Cass. pen., Sez. un., 11/07/2001, n. 34537, Litteri e altri, CED Cassazione, 2001, RV 219600).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione l'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004