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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/07/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 256/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 256/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1 BRISCO ELISA, elettivamente domiciliato in VIA LECCE, 17, 71121 FOGGIA, presso il difensore avv. DI BRISCO ELISA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORELLI MARIA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in CORSO ROMA 85, 71121 FOGGIA, presso il difensore avv. MORELLI MARIA
CONVENUTO/I
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte conclusionali depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 473 bis.14 c.p.c., depositato in data 1.7.2024, la signora Parte_1
adiva il Tribunale di Foggia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: porre a carico
[...] del sig. , già in via provvisoria ed urgente, l'obbligo di corrispondere un assegno, a titolo CP_1 di contributo per il mantenimento della moglie e della figlia convivente con la madre, pari ad € 1.000,00 mensili di cui € 600,00 per la moglie ed € 400,00 per la figlia, tenuto conto anche dell'assegnazione della casa familiare al marito e della necessità della sig.ra di prendere Parte_1 una casa in locazione, o di quella maggior somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche;
importo da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da pagina 1 di 3 rivalutare annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT;
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni innanzi richieste, con addebito della stessa al sig. e CP_1 conseguente condanna del resistente al risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa e/o da quantificarsi nella misura ritenuta di giustizia e/o secondo equità. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.3.2024, si costituiva in giudizio il sig. , CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto e rassegnando le seguenti conclusioni: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
autorizzare i coniugi a vivere in domicili separati come già accade da ormai undici mesi;
regolarsi secondo giustizia sulle istanze formulate da parte resistente e rigettare tutte le richieste avanzate da parte ricorrente, in particolare la richiesta di mantenimento in suo favore, mancandone i presupposti;
condannare la ricorrente alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Designato il Giudice relatore, all'udienza cartolare del 6.11.2024 la causa è stata riservata in decisione, in considerazione della volontà espressa dalle parti costituite di aver raggiunto un'intesa per la trasformazione del giudizio contenzioso in giudizio consensuale alle condizioni fissate dal Presidente relatore con l'ordinanza del 27.5.2024, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concludevano pertanto per la omologazione delle condizioni concordate.
Il Presidente preso atto dell'intervenuto mutamento del rito si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni fissate nella ordinanza presidenziale del 27.5.2024, che in parte qua devono intendersi integralmente richiamate e trascritte ad ogni effetto di legge, possono essere senz'altro ratificate, apparendo assolutamente rispondenti alle esigenze dei coniugi e della prole.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in Cancelleria in data 17.1.2024, dalla signora nei confronti del coniuge sig. , uditi Parte_1 CP_2 i procuratori delle parti ed il P.M., così provvede:
1) pronunzia la separazione fra i coniugi e , in atti Parte_1 CP_2 generalizzati, alle condizioni fissate nella ordinanza presidenziale del 27.5.2024, che in parte qua devono intendersi integralmente richiamate e trascritte ad ogni effetto di legge;
pagina 2 di 3 2) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio, di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio, al momento del suo passaggio in giudicato;
3) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 17.7.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 256/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1 BRISCO ELISA, elettivamente domiciliato in VIA LECCE, 17, 71121 FOGGIA, presso il difensore avv. DI BRISCO ELISA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORELLI MARIA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in CORSO ROMA 85, 71121 FOGGIA, presso il difensore avv. MORELLI MARIA
CONVENUTO/I
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte conclusionali depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 473 bis.14 c.p.c., depositato in data 1.7.2024, la signora Parte_1
adiva il Tribunale di Foggia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: porre a carico
[...] del sig. , già in via provvisoria ed urgente, l'obbligo di corrispondere un assegno, a titolo CP_1 di contributo per il mantenimento della moglie e della figlia convivente con la madre, pari ad € 1.000,00 mensili di cui € 600,00 per la moglie ed € 400,00 per la figlia, tenuto conto anche dell'assegnazione della casa familiare al marito e della necessità della sig.ra di prendere Parte_1 una casa in locazione, o di quella maggior somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche;
importo da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da pagina 1 di 3 rivalutare annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT;
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni innanzi richieste, con addebito della stessa al sig. e CP_1 conseguente condanna del resistente al risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa e/o da quantificarsi nella misura ritenuta di giustizia e/o secondo equità. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.3.2024, si costituiva in giudizio il sig. , CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto e rassegnando le seguenti conclusioni: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
autorizzare i coniugi a vivere in domicili separati come già accade da ormai undici mesi;
regolarsi secondo giustizia sulle istanze formulate da parte resistente e rigettare tutte le richieste avanzate da parte ricorrente, in particolare la richiesta di mantenimento in suo favore, mancandone i presupposti;
condannare la ricorrente alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Designato il Giudice relatore, all'udienza cartolare del 6.11.2024 la causa è stata riservata in decisione, in considerazione della volontà espressa dalle parti costituite di aver raggiunto un'intesa per la trasformazione del giudizio contenzioso in giudizio consensuale alle condizioni fissate dal Presidente relatore con l'ordinanza del 27.5.2024, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concludevano pertanto per la omologazione delle condizioni concordate.
Il Presidente preso atto dell'intervenuto mutamento del rito si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni fissate nella ordinanza presidenziale del 27.5.2024, che in parte qua devono intendersi integralmente richiamate e trascritte ad ogni effetto di legge, possono essere senz'altro ratificate, apparendo assolutamente rispondenti alle esigenze dei coniugi e della prole.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in Cancelleria in data 17.1.2024, dalla signora nei confronti del coniuge sig. , uditi Parte_1 CP_2 i procuratori delle parti ed il P.M., così provvede:
1) pronunzia la separazione fra i coniugi e , in atti Parte_1 CP_2 generalizzati, alle condizioni fissate nella ordinanza presidenziale del 27.5.2024, che in parte qua devono intendersi integralmente richiamate e trascritte ad ogni effetto di legge;
pagina 2 di 3 2) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio, di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio, al momento del suo passaggio in giudicato;
3) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 17.7.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
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