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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/10/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 3762 / 2024
Il giudice NT Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 01/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 01/10/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3762 / 2024
promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. VENTRIGLIA Parte_1 C.F._1
LUIGI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CONTI GIAMPIERO, giusta procura in atti -resistente-
Oggetto: carta del docente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
-Con ricorso depositato in data 27.11.2024 l'odierna ricorrente rappresentava di essere docente assunto con contratti annuali a tempo determinato per gli anni scolastici 2022/2023
e 2023/2024; rilevava di non avere ricevuto la somma pari ad euro 500,00 annui riservata ai docenti di ruolo (c.d. carta elettronica del docente), di cui all'art. 1 comma 121 legge n.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Chiedevano, quindi, di accertare la spettanza del beneficio, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario;
- fissata l'udienza per la comparizione delle parti, parte ricorrente non ha prodotto prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a controparte e chiedeva un termine per notificare;
-concesso il termine in data 6.06.2024, parte ricorrente non ha provveduto a fornire prova della notifica dell'atto introduttivo del giudizio unitamente al decreto di nuova fissazione di udienza;
- considerato che la mancata notificazione dell'atto introduttivo importa l'improcedibilità
della domanda, giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione mai effettuata del ricorso e del decreto di comparizione e non essendo consentito, prolungare in modo sensibile i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua ragionevole durata (cfr. in termini Cass. S.U. n. 20604 del
2008);
- ritenuto, altresì, che tale orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte di legittimità,
la quale ha statuito che nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso e non venga allegato né provato un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, il giudice dichiara improcedibile il ricorso (cfr. Cass. Civile sez. lavoro ord.
n. 2005 del 4.2.2015);
- rilevata la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, che esime dall'adozione di alcuna statuizione sulle spese;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Agrigento, 01/10/2025.
IL GIUDICE
NT Di AL
SEZIONE LAVORO
R.G. 3762 / 2024
Il giudice NT Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 01/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 01/10/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3762 / 2024
promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. VENTRIGLIA Parte_1 C.F._1
LUIGI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CONTI GIAMPIERO, giusta procura in atti -resistente-
Oggetto: carta del docente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
-Con ricorso depositato in data 27.11.2024 l'odierna ricorrente rappresentava di essere docente assunto con contratti annuali a tempo determinato per gli anni scolastici 2022/2023
e 2023/2024; rilevava di non avere ricevuto la somma pari ad euro 500,00 annui riservata ai docenti di ruolo (c.d. carta elettronica del docente), di cui all'art. 1 comma 121 legge n.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Chiedevano, quindi, di accertare la spettanza del beneficio, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario;
- fissata l'udienza per la comparizione delle parti, parte ricorrente non ha prodotto prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a controparte e chiedeva un termine per notificare;
-concesso il termine in data 6.06.2024, parte ricorrente non ha provveduto a fornire prova della notifica dell'atto introduttivo del giudizio unitamente al decreto di nuova fissazione di udienza;
- considerato che la mancata notificazione dell'atto introduttivo importa l'improcedibilità
della domanda, giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione mai effettuata del ricorso e del decreto di comparizione e non essendo consentito, prolungare in modo sensibile i tempi del processo, sì da disattendere il principio della sua ragionevole durata (cfr. in termini Cass. S.U. n. 20604 del
2008);
- ritenuto, altresì, che tale orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte di legittimità,
la quale ha statuito che nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso e non venga allegato né provato un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, il giudice dichiara improcedibile il ricorso (cfr. Cass. Civile sez. lavoro ord.
n. 2005 del 4.2.2015);
- rilevata la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, che esime dall'adozione di alcuna statuizione sulle spese;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Agrigento, 01/10/2025.
IL GIUDICE
NT Di AL