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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 15.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al R.G. 1291/2024
TRA
n. il 7.8.1975, in proprio e quale difensore di sé medesima ex art. 86 c.p.c., e Parte_1
n. il 10.3.1979, rappresentato e difeso dall'avv.to ; entrambi in Parte_2 Parte_1 qualità di eredi unici di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 17.5.2024 Persona_1
ricorrente
E
CP_
rappresentato e difeso dall'avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.01.2024, la , ancora in vita, esponeva di aver presentato, in data Persona_1
26.4.2022, domanda per il riconoscimento del suo stato invalidante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché l'accertamento della condizione di portatrice di handicap con connotazione di gravità di cui all'art 3 comma 3 della l. 104/92; che in data 26.05.2022 era stata sottoposta a visita medica, all'esito della quale la competente Commissione Sanitaria l'aveva riconosciuta invalida nella sola misura dell'80% e le aveva attribuito lo status di portatrice di handicap di cui al comma 1 dell'art 3 della L. 104/92; di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio incaricato, Dott.ssa , aveva confermato le precedenti valutazioni rese dalla Commissione Persona_2 medica competente, escludendo la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione e/o della condizione sanitaria reclamata;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia della dott.ssa , Persona_2 per ottenere il riconoscimento del suo stato invalidante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché l'accertamento della condizione di portatrice di handicap con connotazione di gravità di cui all'art 3 comma 3 della L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto e dei ratei, e chiedendo l'inammissibilità del ricorso, poiché generico e privo del requisito della contestazione specifica, atteso che le valutazioni medico legali che, nell'ambito della fase sommaria, erano state poste dal ctu a fondamento delle contestate conclusioni, non risultavano sottoposte ad alcun vaglio critico, e non evidenziavano, quantomeno con il sufficiente grado di specificità richiesto dal comma 6 dell'art. 445 bis cpc, gli errori tecnico- giuridici che le inficerebbero;
inoltre, in via gradata, ha richiesto il rigetto del ricorso.
Nel corso del presente giudizio di opposizione, in data 13.06.2024, all'esito del decesso della originaria ricorrente , gli eredi ab intestato e si costituivano in Persona_1 Parte_1 Parte_2 giudizio, chiedendo la prosecuzione dello stesso.
All'udienza del 19.06.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., il giudice, visti i motivi di opposizione di cui al ricorso, a seguito dell'acquisizione agli atti di causa di nuovi certificati prodotti dalla parte ricorrente in allegato alle note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza, ha ritenuto necessario avvalersi di ctu medico legale ed ha nominato quale nuovo CTU, in sostituzione della dott. , Persona_2 già precedentemente incaricata, il dott. , medico legale. Persona_3
In data 25.11.2024 è stata depositata la perizia di ufficio da parte del ctu Dott. ; all'udienza del Persona_3
15.01.2025, depositate le note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, la causa viene decisa con il deposito nel termine di legge nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
************
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
Orbene, l'istante ha dedotto che la perizia del consulente della fase preventiva di atp, Dott.ssa Per_2
, non aveva preso in considerazione o comunque non aveva valutato in modo sufficiente le gravi
[...] patologie, dalle quali era affetta, quali la sindrome mielodisplastica a rischio intermedio, patologia neoplastica, che non prevede guarigione, trattata con eritropoietine e continuo fabbisogno trasfusionale in emazie (2 unità ogni 15 giorni) (doc. VII relazione oncoematologica) in struttura specialistica;
anemia cronica;
deficit di deambulazione, ormai possibile solo con l'ausilio del bastone (doc. VIII), dovuto a “dolore in sede lombare di grado severo in soggetto con grave mielodisplasia e piastrinopenia” (doc. X); colon irritabile;
celiachia; depressione severa del tono dell'umore e disturbi del sonno, ecc.
Pertanto, l'istante ha sottolineato che tale quadro clinico, considerato nel suo insieme, sia in grado di menomare l'autonomia con necessità di assistenza continua sia per le ADL (Activities of Daily Living) che per le IADL (Instrumental Activities of Daily Living) e da far ritenere l'handicap di cui è portatore con connotazioni di gravità.
Orbene, tra i motivi di opposizione proposti, specificamente, la ricorrente ha ritenuto, in primo luogo, che il
CTU avesse sottovalutato le gravi patologie denunciate e l'incidenza degli effetti della malattia sulla possibilità concreta di attendere ai bisogni primari della vita e di accedere autonomamente alle cure e alle terapie, poiché non era stata adottata una corretta metodologia medico legale di indagine per i seguenti motivi: il mancato utilizzo da parte del perito d'ufficio dei criteri previsti per la valutazione delle funzionalità e dell'autonomia dell'individuo, poiché assenti le valutazioni funzionali espresse in “IADL”, la valutazione dei sintomi cosiddetti “restricting” cioè che riducono le capacità di vivere attivamente e autonomamente, quali la fatica, l'affaticabilità e la dispnea da sforzo, la valutazione del deterioramento neurologico;
mentre, in secondo luogo, per quanto riguarda le “ADL” non erano state quantificate, limitandosi ad un apodittico elenco delle patologie da cui è affetta (cfr. conclusioni diagnostiche pag. 8 della relazione CTU) assolutamente insufficiente a fornirne un quadro clinico funzionale della stessa.
Infine, la ricorrente si è soffermata sulla patologia denunciata, “Sindrome mielodisplastica a rischio intermedio” (ricompresa nell'elenco delle cd. “malattie rare” di cui all'All. 7 del DPCM 12.1.2017), sottolineandone la gravità, di cui ne aveva denunciato anche l'aggravamento e non presa in considerazione dal CTU incaricato nella precedente fase di ATP.
Attesa le contestazioni e la natura delle patologie da cui la ricorrente era afflitta, il giudice si è determinato per il rinnovo delle operazioni peritali, affidando l'incarico ad un nuovo ctu munito di specializzazione, dr.
, il quale, accertate le seguenti affezioni: “Sindrome mielodisplasica (2012) con progressione Persona_3 negativa fino all'exitus (17.05.2024); Depressione del tono dell'umore; Celiachia. Il CTU ha poi precisato che “Effettivamente la malattia di cui era affetta la perizianda è una malattia neoplastica che ha avuto una lunga e lenta progressione fino all'exitus nel maggio 2024; (…) che Trattandosi di malattia neoplastica a carico degli organi emopoietici, e che già dal 2019 si è registrato un progressivo decremento delle 3 serie ematopoietiche con secondaria sintomatologia caratterizzata da astenia (per anemia), facili infezioni (per leucopenia) e facile sanguinamento (per piastrinopenia) e tenuto conto che l'istanza di invalidità civile è stata presentata il 26.04.2022, ossia a cavallo fra l'inizio delle trasfusioni ematiche (2021) ed il loro incremento fino a 2 trasfusioni/15 giorni (2023)” ha concluso, affermando che l'infermità Sindrome mielodisplasica era ascrivibile al codice 9325 con valutazione fissa del 100% sin dalla data della domanda presentata il 26.04.2022; successivamente, per progressione negativa della malattia fino all'exitus avvenuto il 17 maggio 2024 la valutazione può essere incrementata al 100% con accompagnamento, retrodatandola al 01.02.2024, tenuto conto che il grave quadro clinico registrato nel ricovero ospedaliero del 17 maggio 2024, non può essere insorto in forma acuta ed in breve tempo, ma per lenta progressione e costante aggravamento della malattia di base.
Il CTU, invece, in relazione alle altre infermità denunciate da parte istante, quali la depressione del tono dell'umore e la celiachia ha ritenuto che siano di scarso rilievo nella storia clinica della perizianda e, pertanto siano da considerarsi di scarso valore medico-legale.
Ciò posto, per la definizione del giudizio il giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu Dott.
, atteso il possesso della specializzazione in medicina legale da parte dello stesso, che ha Persona_3 proceduto a compiuta disamina dei motivi di opposizione nonché ad accurato esame delle certificazioni mediche in atti.
Il ricorso in opposizione va accolto, e va dichiarata la ricorrenza in capo alla de cuius del Persona_1 requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dello status di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ,a decorrere dalla data della domanda amministrativa 26.04. 2024 e sino alla data del suo decesso, avvenuto il 17.05.2024.
Le spese della presente fase e della fase di atp nella misura liquidata in dispositivo vanno poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e accerta che era soggetto bisognevole di accompagnamento nonché Persona_1 soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 26 aprile 2022 sino alla data del decesso avvenuto il 17 maggio 2024; CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre IVA, CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to anticipatario. Parte_1
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 15/01/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 15.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al R.G. 1291/2024
TRA
n. il 7.8.1975, in proprio e quale difensore di sé medesima ex art. 86 c.p.c., e Parte_1
n. il 10.3.1979, rappresentato e difeso dall'avv.to ; entrambi in Parte_2 Parte_1 qualità di eredi unici di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 17.5.2024 Persona_1
ricorrente
E
CP_
rappresentato e difeso dall'avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.01.2024, la , ancora in vita, esponeva di aver presentato, in data Persona_1
26.4.2022, domanda per il riconoscimento del suo stato invalidante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché l'accertamento della condizione di portatrice di handicap con connotazione di gravità di cui all'art 3 comma 3 della l. 104/92; che in data 26.05.2022 era stata sottoposta a visita medica, all'esito della quale la competente Commissione Sanitaria l'aveva riconosciuta invalida nella sola misura dell'80% e le aveva attribuito lo status di portatrice di handicap di cui al comma 1 dell'art 3 della L. 104/92; di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio incaricato, Dott.ssa , aveva confermato le precedenti valutazioni rese dalla Commissione Persona_2 medica competente, escludendo la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione e/o della condizione sanitaria reclamata;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia della dott.ssa , Persona_2 per ottenere il riconoscimento del suo stato invalidante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché l'accertamento della condizione di portatrice di handicap con connotazione di gravità di cui all'art 3 comma 3 della L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto e dei ratei, e chiedendo l'inammissibilità del ricorso, poiché generico e privo del requisito della contestazione specifica, atteso che le valutazioni medico legali che, nell'ambito della fase sommaria, erano state poste dal ctu a fondamento delle contestate conclusioni, non risultavano sottoposte ad alcun vaglio critico, e non evidenziavano, quantomeno con il sufficiente grado di specificità richiesto dal comma 6 dell'art. 445 bis cpc, gli errori tecnico- giuridici che le inficerebbero;
inoltre, in via gradata, ha richiesto il rigetto del ricorso.
Nel corso del presente giudizio di opposizione, in data 13.06.2024, all'esito del decesso della originaria ricorrente , gli eredi ab intestato e si costituivano in Persona_1 Parte_1 Parte_2 giudizio, chiedendo la prosecuzione dello stesso.
All'udienza del 19.06.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., il giudice, visti i motivi di opposizione di cui al ricorso, a seguito dell'acquisizione agli atti di causa di nuovi certificati prodotti dalla parte ricorrente in allegato alle note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza, ha ritenuto necessario avvalersi di ctu medico legale ed ha nominato quale nuovo CTU, in sostituzione della dott. , Persona_2 già precedentemente incaricata, il dott. , medico legale. Persona_3
In data 25.11.2024 è stata depositata la perizia di ufficio da parte del ctu Dott. ; all'udienza del Persona_3
15.01.2025, depositate le note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, la causa viene decisa con il deposito nel termine di legge nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
************
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
Orbene, l'istante ha dedotto che la perizia del consulente della fase preventiva di atp, Dott.ssa Per_2
, non aveva preso in considerazione o comunque non aveva valutato in modo sufficiente le gravi
[...] patologie, dalle quali era affetta, quali la sindrome mielodisplastica a rischio intermedio, patologia neoplastica, che non prevede guarigione, trattata con eritropoietine e continuo fabbisogno trasfusionale in emazie (2 unità ogni 15 giorni) (doc. VII relazione oncoematologica) in struttura specialistica;
anemia cronica;
deficit di deambulazione, ormai possibile solo con l'ausilio del bastone (doc. VIII), dovuto a “dolore in sede lombare di grado severo in soggetto con grave mielodisplasia e piastrinopenia” (doc. X); colon irritabile;
celiachia; depressione severa del tono dell'umore e disturbi del sonno, ecc.
Pertanto, l'istante ha sottolineato che tale quadro clinico, considerato nel suo insieme, sia in grado di menomare l'autonomia con necessità di assistenza continua sia per le ADL (Activities of Daily Living) che per le IADL (Instrumental Activities of Daily Living) e da far ritenere l'handicap di cui è portatore con connotazioni di gravità.
Orbene, tra i motivi di opposizione proposti, specificamente, la ricorrente ha ritenuto, in primo luogo, che il
CTU avesse sottovalutato le gravi patologie denunciate e l'incidenza degli effetti della malattia sulla possibilità concreta di attendere ai bisogni primari della vita e di accedere autonomamente alle cure e alle terapie, poiché non era stata adottata una corretta metodologia medico legale di indagine per i seguenti motivi: il mancato utilizzo da parte del perito d'ufficio dei criteri previsti per la valutazione delle funzionalità e dell'autonomia dell'individuo, poiché assenti le valutazioni funzionali espresse in “IADL”, la valutazione dei sintomi cosiddetti “restricting” cioè che riducono le capacità di vivere attivamente e autonomamente, quali la fatica, l'affaticabilità e la dispnea da sforzo, la valutazione del deterioramento neurologico;
mentre, in secondo luogo, per quanto riguarda le “ADL” non erano state quantificate, limitandosi ad un apodittico elenco delle patologie da cui è affetta (cfr. conclusioni diagnostiche pag. 8 della relazione CTU) assolutamente insufficiente a fornirne un quadro clinico funzionale della stessa.
Infine, la ricorrente si è soffermata sulla patologia denunciata, “Sindrome mielodisplastica a rischio intermedio” (ricompresa nell'elenco delle cd. “malattie rare” di cui all'All. 7 del DPCM 12.1.2017), sottolineandone la gravità, di cui ne aveva denunciato anche l'aggravamento e non presa in considerazione dal CTU incaricato nella precedente fase di ATP.
Attesa le contestazioni e la natura delle patologie da cui la ricorrente era afflitta, il giudice si è determinato per il rinnovo delle operazioni peritali, affidando l'incarico ad un nuovo ctu munito di specializzazione, dr.
, il quale, accertate le seguenti affezioni: “Sindrome mielodisplasica (2012) con progressione Persona_3 negativa fino all'exitus (17.05.2024); Depressione del tono dell'umore; Celiachia. Il CTU ha poi precisato che “Effettivamente la malattia di cui era affetta la perizianda è una malattia neoplastica che ha avuto una lunga e lenta progressione fino all'exitus nel maggio 2024; (…) che Trattandosi di malattia neoplastica a carico degli organi emopoietici, e che già dal 2019 si è registrato un progressivo decremento delle 3 serie ematopoietiche con secondaria sintomatologia caratterizzata da astenia (per anemia), facili infezioni (per leucopenia) e facile sanguinamento (per piastrinopenia) e tenuto conto che l'istanza di invalidità civile è stata presentata il 26.04.2022, ossia a cavallo fra l'inizio delle trasfusioni ematiche (2021) ed il loro incremento fino a 2 trasfusioni/15 giorni (2023)” ha concluso, affermando che l'infermità Sindrome mielodisplasica era ascrivibile al codice 9325 con valutazione fissa del 100% sin dalla data della domanda presentata il 26.04.2022; successivamente, per progressione negativa della malattia fino all'exitus avvenuto il 17 maggio 2024 la valutazione può essere incrementata al 100% con accompagnamento, retrodatandola al 01.02.2024, tenuto conto che il grave quadro clinico registrato nel ricovero ospedaliero del 17 maggio 2024, non può essere insorto in forma acuta ed in breve tempo, ma per lenta progressione e costante aggravamento della malattia di base.
Il CTU, invece, in relazione alle altre infermità denunciate da parte istante, quali la depressione del tono dell'umore e la celiachia ha ritenuto che siano di scarso rilievo nella storia clinica della perizianda e, pertanto siano da considerarsi di scarso valore medico-legale.
Ciò posto, per la definizione del giudizio il giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu Dott.
, atteso il possesso della specializzazione in medicina legale da parte dello stesso, che ha Persona_3 proceduto a compiuta disamina dei motivi di opposizione nonché ad accurato esame delle certificazioni mediche in atti.
Il ricorso in opposizione va accolto, e va dichiarata la ricorrenza in capo alla de cuius del Persona_1 requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dello status di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ,a decorrere dalla data della domanda amministrativa 26.04. 2024 e sino alla data del suo decesso, avvenuto il 17.05.2024.
Le spese della presente fase e della fase di atp nella misura liquidata in dispositivo vanno poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e accerta che era soggetto bisognevole di accompagnamento nonché Persona_1 soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 26 aprile 2022 sino alla data del decesso avvenuto il 17 maggio 2024; CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre IVA, CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to anticipatario. Parte_1
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 15/01/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara