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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 24/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1385/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso da
IR UC SO con il patrocinio dell'Avv.to Guido Marone
RICORRENTE
Contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia -– in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Citrigno
RESISTENTE
OGGETTO: carta del docente
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 23/10/2023 IR UC SO, docente in servizio presso l'istituto
Comprensivo “E. De Amicis” di US AR in virtù di un contratto a tempo determinato fino al
31 agosto 2025 (come documentato con deposito del 13.12.2025) ha dedotto di aver prestato servizio come personale docente a tempo determinato, presso Istituti Scolastici del Ministero
Istruzione, provincia Varese, nei seguenti anni scolastici:
- 2018/2019, presso l'Istituto “G. Galilei” di Varese (doc. 13);
- 2019/2020, presso l'Istituto “E. Crespi” di US AR (doc. 14);
- 2020/2021, presso l'Istituto “Manzoni” di AM (doc. 15);
- 2021/2022, presso l'Istituto “De Amicis” di US AR (doc. 16);
- 2022/2023 presso l'Istituto “De Amicis” di US AR (doc. 17);
- 2023/2024, presso l'Istituto “De Amicis” di US AR (doc. 18), senza aver mai fruito dell'importo di euro 500,00 annui per fa formazione professionale (Carta elettronica docenti)
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riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121 co. 1 e 122 legge 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016.
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e la condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della carta elettronica,
o altro strumento equipollente, con accredito dell'importo complessivo di 3.000,00 euro, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale, oltre al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha contestato gli assunti avversari, rilevando la legittimità della destinazione al solo personale di ruolo del contributo alla formazione professionale, e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/15, con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 del regolamento di funzionamento della Corte di
Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 nella causa C– 451/21; in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, dichiararsi l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono l'iscrizione a ruolo del ricorso e rigettare la richiesta per gli anni scolastici con prestazione di servizio inferiore ai 180 giorni oppure non prestato dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio e in ogni caso rigettare eventuale richiesta relativa all'anno scolastico
23/24 per supplenze con termine al 31.08.2024 per il quale anno la normativa vigente prevede il riconoscimento della carta docente in via amministrativa;
escludendosi, inoltre, dal computo, gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa eventualmente in modo residuale e inferiore all'orario curriculare.
La causa è stata sviluppata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sia nella prima udienza che nella discussione, non avendo le parti chiesto una modalità differente nei termini assegnati.
Avendo le parti depositato le note conclusive entro il termine assegnato del 22 febbraio 2025, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo di € 500,00 annui
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per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Nello specifico, il DPCM del 23 settembre 2015, all'art. 2 ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il
30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e
l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel
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corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”
e, all'art. 3, che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 ha previsto, all'art. 2, che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la
Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge
n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
Riportata la normativa di interesse, si rileva che, sulle questioni oggetto del presente giudizio si sono già espressi la Corte di Giustizia Europea e il Consiglio di Stato con pronunce che vanno richiamate al fine del decidere.
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c
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450/2, ha statuito che il comma 121 della legge n. 107/2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di euro 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale
… al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Ha inoltre chiarito che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Il Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022 n. 1842) ha annullato, con efficacia inter partes, il DPCM
n. 32313 del 23 settembre 2015, e la nota applicativa del MIUR n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il DPCM del 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente. Anche in tale pronuncia si sottolinea che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
In altre parole, la necessità di erogare a tutto il personale docente il contributo alla formazione deriva, oltre che dalla corretta applicazione della clausola 4 citata, anche dall'obbligo di fornire il servizio istruzione in modo uniforme a tutta la popolazione studentesca, finalità che verrebbe frustrata dal differente trattamento riservato ai docenti assunti con contratto a termine.
Condividendo pienamente i principi già espressi, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del
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27 ottobre 2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro. In tale ambito si è inserita la carta docente che, per come strutturata, attiene al piano formativo e di aggiornamento “e non a quello delle dotazioni lavorative individuali”; tale piano formativo si sviluppa secondo la Corte su base annuale come deducibile da numerosi indici legislativi “Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso
«per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”…. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.”
Sulla base di queste considerazioni la Corte, rispondendo quindi ad una delle questioni oggetto di rinvio, ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
Ministero.”
- Quanto alla natura della prestazione la Corte ha chiarito che trattasi di obbligazione di pagamento (desumibile dalle modalità di messa a disposizione dell'importo) seppur strettamente finalizzata all'obbligo di formazione nell'ambito di una prestazione didattica. Tale inquadramento rileva anche sulla questione dell'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, interesse che la Corte ritiene persistere nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
- In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetterà al creditore, ove formulata, azione risarcitoria con obbligo di allegazione del pregiudizio e possibilità di deduzione presuntiva e di liquidazione equitativa, entro il valore della Carta, determinata sul caso concreto (ad es. durata
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ella permanenza nel sistema scolastico).
- Infine in merito alla prescrizione la Corte ha statuito:
l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., prescrizione quinquennale, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
l'applicabilità della prescrizione decennale per la domanda risarcitoria nell'ambito della responsabilità contrattuale con decorrenza dalla data di cessazione del servizio per l'azione risarcitoria.
Parte ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
Non è maturata alcuna prescrizione quinquennale, considerato che l'annualità che il deposito del ricorso è intervenuto prima della maturazione del termine prescrizionale.
Non può, inoltre, essere accolta, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte con riferimento alla prescrizione del diritto, l'eccezione di estinzione (o perenzione), essendo peraltro evidente che il ricorrente non avrebbe potuto spendere il beneficio economico entro il biennio dalla maturazione del diritto, posto che le somme non erano neppure accessibili quale docente a termine.
Devono essere, pertanto, respinte sia l'eccezione di non spettanza del beneficio per lo svolgimento di una prestazione inferiore a 180 giorni, considerato che il ricorrente ha lavorato per oltre 11 mesi negli a.s. 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nella medesima cattedra, e per oltre 8/9 mesi negli a.s.
2018/19, 2019/20 e 2020/21, sia l'eccezione di non spettanza per lo svolgimento di un orario curriculare ridotto, avendo invece parte ricorrente svolto un orario curriculare completo, essendo comunque irrilevante lo svolgimento della prestazione del servizio per un numero di ore/settimana inferiore all'orario completo ricorrendo, anche in caso di orario ridotto, le esigenze formative e risultando ingiustificata la disparità di trattamento con gli altri docenti ad orario parziale, ma assunti a tempo indeterminato.
Con deposito del 13.2.2025, il docente ha documentato altresì l'attualità dell'interesse ad agire essendo destinatario di un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2025.
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di
Cassazione, va pertanto accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docenti per gli anni
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scolastici 2018/19, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/24.
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato ovvero per complessivi euro 3.000,00, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessivi euro
600,00 (applicati i minimi nello scaglione fino a 5.200 omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale), oltre spese generali 15%, oltre accessori di legge e spese vive di euro 49,00 relative al contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici
2018/19, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/24 per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno
- condanna il Ministero resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta docente, con accredito della somma complessiva di euro 3.000,00 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente in complessivi euro 600,00 oltre spese generali 15%, iva e cpa e spese vive di euro 49,00 relative al contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
US AR, 24.2.2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Franca Molinari
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