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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/07/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12195/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RECCHIA Parte_1 C.F._1 VELIA, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA NORD 168 40018 SAN PIETRO IN CASALEpresso il difensore avv. RECCHIA VELIA
GEDEON (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ADAMO MASSIMO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 44 BOLOGNApresso il difensore avv. ADAMO MASSIMO GIUSEPPE
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo congiunto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione vista la domanda congiunta di separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto proposta con ricorso depositato il 15-10-2024; sentite le parti all'udienza del 20.2.2025; rilevato che dall'unione sono nati tre figli, di cui due maggiorenni ed autonomi economicamente, nonché - nato a [...], il [...], oggi unico figlio minorenne Persona_1 rilevato che i ricorrenti in data 24 luglio 1993 hanno contratto matrimonio concordatario a San Giovanni In Fiore (CS), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San Giovanni In Fiore (CS) nell'anno 1993, al n. 48 parte II, serie A, ufficio 1, scegliendo il regime della comunione dei beni, cessata per atto pubblico il 14.12.2012;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi all'interesse della prole minorenne e non contrarie a norme imperative e che vadano pertanto integralmente recepite col presente provvedimento;
che nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
che la causa va rimessa con separata ordinanza sul ruolo del giudice relatore, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, per la pronuncia di divorzio;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, 1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi (CF: Parte_1
), nata il giorno nata a [...] il [...] e C.F._1 [...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], che Controparte_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio concordatario il 24 luglio 1993 a San Giovanni In Fiore (CS), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San Giovanni In Fiore (CS) nell'anno 1993, al n. 48 parte II, serie A, ufficio 1
2. Ordina al Comune di San Giovanni In Fiore (CS) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. dà atto che per accordo delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati;
2. il piccolo sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione della Per_1 madre, sita in San Pietro In Casale (BO), Via IV novembre n. 14;
3. entrambi i genitori, quindi, si impegnano a curare ed accudire il bambino, assicurandogli costante presenza ed alternandosi a seconda dei loro impegni lavorativi e delle esigenze del bambino stesso;
4. tutte le decisioni di maggior interesse per il piccolo saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle necessità e delle inclinazioni naturali dello stesso;
5. il Sig. lavora come operaio metalmeccanico presso la Ditta Corradi tende di Parte_2 Castel Maggiore (BO), con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ha uno stipendio mensile di € 1.400,00 circa;
6. la Sig. ra lavora come dipendente ATA presso le scuole elementari con contratto di Pt_1 lavoro a tempo indeterminato ed ha uno stipendio medio di € 1.330,00 circa;
7. i genitori gestiranno il figlio in maniera collaborativa e funzionale alle esigenze dello stesso bambino, mantenendo una comunicazione regolare fra loro (a mezzo messaggeria istantanea principalmente) e contattandosi immediatamente in caso di emergenze riguardanti il figlio stesso;
8. entrambi si adopereranno per condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il pagina 2 di 4 figlio, saranno flessibili e sosterranno la relazione del figlio con l'altro genitore, senza interferire nei rapporti figlio/altro genitore. 9. i genitori hanno sottoscritto un piano genitoriale particolareggiato, al quale si riportano integralmente e che prevede a grandi linee quanto segue (per ulteriori specifiche si rinvia al piano genitoriale particolareggiato allegato, anche per il calendario di permanenza presso ciascun genitore):
- il figlio sarà iscritto a scuola dai propri genitori;
- non frequenterà il pre-scuola;
- frequenterà la scuola pubblica;
- i genitori si accorderanno sulle attività extracurriculari da far svolgere al proprio figlio, tenendo conto delle sue inclinazioni naturali e delle sue richieste;
- entrambi i genitori accompagneranno il bimbo e divideranno al 50% le relative spese;
- le spese mediche saranno pagate al 50% da entrambi, previo preavviso;
- il figlio non seguirà la religione cattolica;
- le vacanze inizieranno alla fine dell'ultimo giorno previsto di lezioni e finiranno la sera prima del primo giorno di ripresa delle lezioni scolastiche;
- per quanto riguarda le festività i genitori concordano di tenere con sé il bimbo secondo il piano genitoriale e ad anni alternati;
- le vacanze di Natale sono suddivise in n. 2 settimane: 23-29 dicembre e 30.12/6.1 da trascorrere con i genitori ad anni alternati;
- lo stesso dicasi per Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, il 1 novembre, l'8 dicembre, il 25 aprile;
il 1 maggio, il 2 giugno;
- quando la scuola sospende le attività didattiche prima e dopo le festività natalizie/pasquali i genitori devono occuparsi del figlio ad anni alternati, ad esempio: se la scuola chiude per il giovedì e venerdì prima di Pasqua e riapre il mercoledì dopo Pasqua un genitore terrà il bambino presso di sé prima di Pasqua (mercoledì e giovedì) e l'altro il martedì dopo Pasqua. Chiaramente i coniugi si accorderanno fra loro alternandosi.
- i compleanni dei genitori saranno festeggiati con il figlio, per cui il bimbo starà il 4 luglio di ogni anno con la madre e il 12 novembre di ogni anno con il padre;
- per il compleanno del figlio è prevista la compresenza dei genitori (15.09); Per_1
- per quanto riguarda le vacanze estive i genitori si accorderanno di anno in anno, sempre rispettando l'alternanza;
- in caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre, negli anni dispari il padre;
- le deduzioni fiscali sono suddivise al 50% fra i genitori;
10. entrambi i coniugi si impegnano a comunicare preventivamente per iscritto all'altro coniuge i progetti a breve e lungo termine che coinvolgono il figlio, al fine di consentire una efficiente organizzazione della vita del bimbo (a mero titolo esemplificativo: cene fuori, gite fuori porta, vacanze ecc).
11. entrambi i coniugi possiedono veicoli propri, per cui non vi sono richieste in merito;
12.i coniugi concordano che gli assegni familiari saranno percepiti al 100% dalla Sig. ra e il Pt_1 Sig. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio verserà all'altro Parte_2 Per_1 genitore, sino raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio, l'importo di € 250,00, oltre agli aumenti ISTAT di legge, da corrispondersi ogni 10 del mese mediante bonifico sul c/c intestato alla Sig.ra presso Banca Emil-Banca IBAN Pt_1 [...];
13. entrambi i coniugi sono autonomi economicamente;
14. i Sig.ri e dichiarano di avere già regolato in separata sede ogni altro rapporto Pt_1 Pt_2 derivante dal matrimonio e di non avere vicendevolmente più nulla a pretendere a nessun titolo salvo quanto previsto ai precedenti punti;
pagina 3 di 4 15.i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi con mezzi idonei i dati relativi ad eventuali loro cambiamenti di residenza;
16.i coniugi si prestano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto personale;
17. spese all'esito del giudizio
18. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore Dott.ssa Francesca Neri.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12195/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RECCHIA Parte_1 C.F._1 VELIA, elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA NORD 168 40018 SAN PIETRO IN CASALEpresso il difensore avv. RECCHIA VELIA
GEDEON (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ADAMO MASSIMO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 44 BOLOGNApresso il difensore avv. ADAMO MASSIMO GIUSEPPE
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo congiunto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione vista la domanda congiunta di separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto proposta con ricorso depositato il 15-10-2024; sentite le parti all'udienza del 20.2.2025; rilevato che dall'unione sono nati tre figli, di cui due maggiorenni ed autonomi economicamente, nonché - nato a [...], il [...], oggi unico figlio minorenne Persona_1 rilevato che i ricorrenti in data 24 luglio 1993 hanno contratto matrimonio concordatario a San Giovanni In Fiore (CS), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San Giovanni In Fiore (CS) nell'anno 1993, al n. 48 parte II, serie A, ufficio 1, scegliendo il regime della comunione dei beni, cessata per atto pubblico il 14.12.2012;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi all'interesse della prole minorenne e non contrarie a norme imperative e che vadano pertanto integralmente recepite col presente provvedimento;
che nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
che la causa va rimessa con separata ordinanza sul ruolo del giudice relatore, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, per la pronuncia di divorzio;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, 1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi (CF: Parte_1
), nata il giorno nata a [...] il [...] e C.F._1 [...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], che Controparte_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio concordatario il 24 luglio 1993 a San Giovanni In Fiore (CS), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San Giovanni In Fiore (CS) nell'anno 1993, al n. 48 parte II, serie A, ufficio 1
2. Ordina al Comune di San Giovanni In Fiore (CS) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. dà atto che per accordo delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati;
2. il piccolo sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione della Per_1 madre, sita in San Pietro In Casale (BO), Via IV novembre n. 14;
3. entrambi i genitori, quindi, si impegnano a curare ed accudire il bambino, assicurandogli costante presenza ed alternandosi a seconda dei loro impegni lavorativi e delle esigenze del bambino stesso;
4. tutte le decisioni di maggior interesse per il piccolo saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle necessità e delle inclinazioni naturali dello stesso;
5. il Sig. lavora come operaio metalmeccanico presso la Ditta Corradi tende di Parte_2 Castel Maggiore (BO), con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ha uno stipendio mensile di € 1.400,00 circa;
6. la Sig. ra lavora come dipendente ATA presso le scuole elementari con contratto di Pt_1 lavoro a tempo indeterminato ed ha uno stipendio medio di € 1.330,00 circa;
7. i genitori gestiranno il figlio in maniera collaborativa e funzionale alle esigenze dello stesso bambino, mantenendo una comunicazione regolare fra loro (a mezzo messaggeria istantanea principalmente) e contattandosi immediatamente in caso di emergenze riguardanti il figlio stesso;
8. entrambi si adopereranno per condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il pagina 2 di 4 figlio, saranno flessibili e sosterranno la relazione del figlio con l'altro genitore, senza interferire nei rapporti figlio/altro genitore. 9. i genitori hanno sottoscritto un piano genitoriale particolareggiato, al quale si riportano integralmente e che prevede a grandi linee quanto segue (per ulteriori specifiche si rinvia al piano genitoriale particolareggiato allegato, anche per il calendario di permanenza presso ciascun genitore):
- il figlio sarà iscritto a scuola dai propri genitori;
- non frequenterà il pre-scuola;
- frequenterà la scuola pubblica;
- i genitori si accorderanno sulle attività extracurriculari da far svolgere al proprio figlio, tenendo conto delle sue inclinazioni naturali e delle sue richieste;
- entrambi i genitori accompagneranno il bimbo e divideranno al 50% le relative spese;
- le spese mediche saranno pagate al 50% da entrambi, previo preavviso;
- il figlio non seguirà la religione cattolica;
- le vacanze inizieranno alla fine dell'ultimo giorno previsto di lezioni e finiranno la sera prima del primo giorno di ripresa delle lezioni scolastiche;
- per quanto riguarda le festività i genitori concordano di tenere con sé il bimbo secondo il piano genitoriale e ad anni alternati;
- le vacanze di Natale sono suddivise in n. 2 settimane: 23-29 dicembre e 30.12/6.1 da trascorrere con i genitori ad anni alternati;
- lo stesso dicasi per Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, il 1 novembre, l'8 dicembre, il 25 aprile;
il 1 maggio, il 2 giugno;
- quando la scuola sospende le attività didattiche prima e dopo le festività natalizie/pasquali i genitori devono occuparsi del figlio ad anni alternati, ad esempio: se la scuola chiude per il giovedì e venerdì prima di Pasqua e riapre il mercoledì dopo Pasqua un genitore terrà il bambino presso di sé prima di Pasqua (mercoledì e giovedì) e l'altro il martedì dopo Pasqua. Chiaramente i coniugi si accorderanno fra loro alternandosi.
- i compleanni dei genitori saranno festeggiati con il figlio, per cui il bimbo starà il 4 luglio di ogni anno con la madre e il 12 novembre di ogni anno con il padre;
- per il compleanno del figlio è prevista la compresenza dei genitori (15.09); Per_1
- per quanto riguarda le vacanze estive i genitori si accorderanno di anno in anno, sempre rispettando l'alternanza;
- in caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre, negli anni dispari il padre;
- le deduzioni fiscali sono suddivise al 50% fra i genitori;
10. entrambi i coniugi si impegnano a comunicare preventivamente per iscritto all'altro coniuge i progetti a breve e lungo termine che coinvolgono il figlio, al fine di consentire una efficiente organizzazione della vita del bimbo (a mero titolo esemplificativo: cene fuori, gite fuori porta, vacanze ecc).
11. entrambi i coniugi possiedono veicoli propri, per cui non vi sono richieste in merito;
12.i coniugi concordano che gli assegni familiari saranno percepiti al 100% dalla Sig. ra e il Pt_1 Sig. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio verserà all'altro Parte_2 Per_1 genitore, sino raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio, l'importo di € 250,00, oltre agli aumenti ISTAT di legge, da corrispondersi ogni 10 del mese mediante bonifico sul c/c intestato alla Sig.ra presso Banca Emil-Banca IBAN Pt_1 [...];
13. entrambi i coniugi sono autonomi economicamente;
14. i Sig.ri e dichiarano di avere già regolato in separata sede ogni altro rapporto Pt_1 Pt_2 derivante dal matrimonio e di non avere vicendevolmente più nulla a pretendere a nessun titolo salvo quanto previsto ai precedenti punti;
pagina 3 di 4 15.i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi con mezzi idonei i dati relativi ad eventuali loro cambiamenti di residenza;
16.i coniugi si prestano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto personale;
17. spese all'esito del giudizio
18. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore Dott.ssa Francesca Neri.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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