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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/11/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1982/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della ZI, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1982/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Monterosso al Mare (SP), Via Mesco n.30, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Conti (C.F.
), ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
Riccò del Golfo (SP), Via Aurelia n. 373, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Conti (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da nota depositata in data 23.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16.10.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in
La ZI (SP) e che dall'unione, prima del matrimonio, è nato il figlio (il 05.04.2008). I coniugi Per_1 sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato ricorso cumulativo per separazione consensuale e divorzio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 69/2025, ricorrendone i presupposti, il Tribunale della ZI ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza del 18.02.2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di scioglimento del matrimonio.
L'udienza del 29.10.2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta, ex art 127 ter c.p.c., come dalle stesse parti richiesto con nota del 23.10.2025, con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, della loro volontà di non riconciliarsi e di conferma delle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di La ZI.
1. Il figlio minore della coppia, , di anni 17, è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, assieme alla quale mantiene la residenza anagrafica, attualmente fissata nell'immobile sito in Monterosso al Mare (SP), Via Mesco n.30.
2. La responsabilità genitoriale è esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per il figlio.
3. frequenterà il padre due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e il giovedì, Per_1 salvo diversi accordi tra i genitori) oltre a fine settimana alternati, per tali intendendosi dal sabato mattina alla domenica sera con un pernottamento presso la casa paterna. In aggiunta a quanto sopra, considerata l'età di (che oggi ha 16 anni), egli potrà vedere e frequentare il padre ogni qual Per_1 volta lo vorrà e per quanto tempo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici e extrascolastici, sempre previo avviso telefonico alla madre, anche pernottando presso la casa paterna.
2 4. Qualora fosse necessario accompagnare a visite mediche o egli avesse impegni ludici, Per_1 sportivi o extrascolastici in genere, i genitori si alterneranno nell'impegno, per cui se la volta precedente il minore è stato accompagnato dal padre, la volta successiva se ne occuperà la madre e così via.
5. Ove possibile e nel rispetto dei desideri di , le festività da calendario saranno trascorse con Per_1 entrambi i genitori. Se ciò non fosse possibile, il ragazzo trascorrerà con i genitori le festività alternate, per cui un anno passerà con la madre il Natale e con il padre S. Stefano, con la madre l'Ultimo dell'Anno
e con il padre il Primo dell'Anno, con la madre la Pasqua e con il Padre , con il padre l'8 Per_3 dicembre e con la madre l'Epifania, con la madre il 25 aprile e con il padre il 1^ maggio, l'anno successivo la frequentazione si invertirà. Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé anche Per_1 per metà delle vacanze natalizie e pasquali, oltreché per due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, salvo eventuali giorni aggiuntivi che potranno essere concordati tra i genitori.
6. Considerate le esigenze del minore e le complessive condizioni economiche dei genitori, il padre contribuisce al mantenimento ordinario di corrispondendo alla madre a mezzo bonifico Per_1 bancario alle coordinate alla stessa intestate, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, un assegno mensile di € 500,00 (cinquecento), da rivalutarsi di anno in anno a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo gli indici ISTAT.
7. Il padre, inoltre, si accolla il 100% delle spese straordinarie necessarie per il figlio. Per
l'individuazione di dette spese, le Parti faranno applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale della ZI, siglato il 13/12/2018. Alla fine di ogni mese, la madre fornirà l'elenco delle spese sostenute per il figlio, comprovate dai relativi giustificativi, e il padre verserà quanto dovuto a titolo di rimborso purché, se si sia trattato di spesa che richiedeva il necessario consenso, il signor abbia CP_1 dichiarato di essere d'accordo con l'esborso prima che la signora lo abbia sostenuto. Pt_1
8. La casa familiare, sita in Monterosso al Mare (SP), Via Mesco n.30 viene assegnata alla signora Pt_1
che vi continuerà ad abitare assieme al figlio .
[...] Per_1
9. I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento e nulla è richiesto o dovuto tra loro.
10. I coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. Ogni cambio di residenza del minore dovrà essere previamente concordato tra i genitori”.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal D.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere 3 mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al
Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato (in data 19.09.2025) la sentenza di separazione personale.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come da nota depositata in data 23.10.2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per il figlio.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
4
P.Q.M.
Il Tribunale della ZI, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i e Parte_1 CP_1
in La ZI (SP) in data 20.07.2010 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto
[...]
Comune di La ZI (SP) dell'anno 2010, al n. 92, parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. Il figlio minore della coppia, , di anni 17, è affidato congiuntamente ad entrambi Persona_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, assieme alla quale mantiene la residenza anagrafica, attualmente fissata nell'immobile sito in Monterosso al Mare (SP), Via Mesco n.30.
2. La responsabilità genitoriale è esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per il figlio.
3. frequenterà il padre due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e il giovedì, Per_1 salvo diversi accordi tra i genitori) oltre a fine settimana alternati, per tali intendendosi dal sabato mattina alla domenica sera con un pernottamento presso la casa paterna. In aggiunta a quanto sopra, considerata l'età di (che oggi ha 16 anni), egli potrà vedere e frequentare il padre ogni qual Per_1 volta lo vorrà e per quanto tempo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici e extrascolastici, sempre previo avviso telefonico alla madre, anche pernottando presso la casa paterna.
4. Qualora fosse necessario accompagnare a visite mediche o egli avesse impegni ludici, Per_1 sportivi o extrascolastici in genere, i genitori si alterneranno nell'impegno, per cui se la volta precedente il minore è stato accompagnato dal padre, la volta successiva se ne occuperà la madre e così via.
5. Ove possibile e nel rispetto dei desideri di , le festività da calendario saranno trascorse con Per_1 entrambi i genitori. Se ciò non fosse possibile, il ragazzo trascorrerà con i genitori le festività alternate, per cui un anno passerà con la madre il Natale e con il padre S. Stefano, con la madre l'Ultimo dell'Anno
e con il padre il Primo dell'Anno, con la madre la Pasqua e con il Padre , con il padre l'8 Per_3 dicembre e con la madre l'Epifania, con la madre il 25 aprile e con il padre il 1^ maggio, l'anno successivo la frequentazione si invertirà. Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé anche Per_1 per metà delle vacanze natalizie e pasquali, oltreché per due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, salvo eventuali giorni aggiuntivi che potranno essere concordati tra i genitori.
6. Considerate le esigenze del minore e le complessive condizioni economiche dei genitori, il padre contribuisce al mantenimento ordinario di corrispondendo alla madre a mezzo bonifico Per_1 bancario alle coordinate alla stessa intestate, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, un assegno mensile
5 di € 500,00 (cinquecento), da rivalutarsi di anno in anno a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo gli indici ISTAT.
7. Il padre, inoltre, si accolla il 100% delle spese straordinarie necessarie per il figlio. Per
l'individuazione di dette spese, le Parti faranno applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale della ZI, siglato il 13/12/2018. Alla fine di ogni mese, la madre fornirà l'elenco delle spese sostenute per il figlio, comprovate dai relativi giustificativi, e il padre verserà quanto dovuto a titolo di rimborso purché, se si sia trattato di spesa che richiedeva il necessario consenso, il signor abbia CP_1 dichiarato di essere d'accordo con l'esborso prima che la signora lo abbia sostenuto. Pt_1
8. La casa familiare, sita in Monterosso al Mare (SP), Via Mesco n.30 viene assegnata alla signora Pt_1
che vi continuerà ad abitare assieme al figlio .
[...] Per_1
9. I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento e nulla è richiesto o dovuto tra loro.
10. I coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. Ogni cambio di residenza del minore dovrà essere previamente concordato tra i genitori”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La ZI, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.11.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della ZI, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1982/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Monterosso al Mare (SP), Via Mesco n.30, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Conti (C.F.
), ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
Riccò del Golfo (SP), Via Aurelia n. 373, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Conti (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da nota depositata in data 23.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16.10.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in
La ZI (SP) e che dall'unione, prima del matrimonio, è nato il figlio (il 05.04.2008). I coniugi Per_1 sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato ricorso cumulativo per separazione consensuale e divorzio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 69/2025, ricorrendone i presupposti, il Tribunale della ZI ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza del 18.02.2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di scioglimento del matrimonio.
L'udienza del 29.10.2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta, ex art 127 ter c.p.c., come dalle stesse parti richiesto con nota del 23.10.2025, con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, della loro volontà di non riconciliarsi e di conferma delle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di La ZI.
1. Il figlio minore della coppia, , di anni 17, è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, assieme alla quale mantiene la residenza anagrafica, attualmente fissata nell'immobile sito in Monterosso al Mare (SP), Via Mesco n.30.
2. La responsabilità genitoriale è esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per il figlio.
3. frequenterà il padre due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e il giovedì, Per_1 salvo diversi accordi tra i genitori) oltre a fine settimana alternati, per tali intendendosi dal sabato mattina alla domenica sera con un pernottamento presso la casa paterna. In aggiunta a quanto sopra, considerata l'età di (che oggi ha 16 anni), egli potrà vedere e frequentare il padre ogni qual Per_1 volta lo vorrà e per quanto tempo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici e extrascolastici, sempre previo avviso telefonico alla madre, anche pernottando presso la casa paterna.
2 4. Qualora fosse necessario accompagnare a visite mediche o egli avesse impegni ludici, Per_1 sportivi o extrascolastici in genere, i genitori si alterneranno nell'impegno, per cui se la volta precedente il minore è stato accompagnato dal padre, la volta successiva se ne occuperà la madre e così via.
5. Ove possibile e nel rispetto dei desideri di , le festività da calendario saranno trascorse con Per_1 entrambi i genitori. Se ciò non fosse possibile, il ragazzo trascorrerà con i genitori le festività alternate, per cui un anno passerà con la madre il Natale e con il padre S. Stefano, con la madre l'Ultimo dell'Anno
e con il padre il Primo dell'Anno, con la madre la Pasqua e con il Padre , con il padre l'8 Per_3 dicembre e con la madre l'Epifania, con la madre il 25 aprile e con il padre il 1^ maggio, l'anno successivo la frequentazione si invertirà. Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé anche Per_1 per metà delle vacanze natalizie e pasquali, oltreché per due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, salvo eventuali giorni aggiuntivi che potranno essere concordati tra i genitori.
6. Considerate le esigenze del minore e le complessive condizioni economiche dei genitori, il padre contribuisce al mantenimento ordinario di corrispondendo alla madre a mezzo bonifico Per_1 bancario alle coordinate alla stessa intestate, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, un assegno mensile di € 500,00 (cinquecento), da rivalutarsi di anno in anno a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo gli indici ISTAT.
7. Il padre, inoltre, si accolla il 100% delle spese straordinarie necessarie per il figlio. Per
l'individuazione di dette spese, le Parti faranno applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale della ZI, siglato il 13/12/2018. Alla fine di ogni mese, la madre fornirà l'elenco delle spese sostenute per il figlio, comprovate dai relativi giustificativi, e il padre verserà quanto dovuto a titolo di rimborso purché, se si sia trattato di spesa che richiedeva il necessario consenso, il signor abbia CP_1 dichiarato di essere d'accordo con l'esborso prima che la signora lo abbia sostenuto. Pt_1
8. La casa familiare, sita in Monterosso al Mare (SP), Via Mesco n.30 viene assegnata alla signora Pt_1
che vi continuerà ad abitare assieme al figlio .
[...] Per_1
9. I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento e nulla è richiesto o dovuto tra loro.
10. I coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. Ogni cambio di residenza del minore dovrà essere previamente concordato tra i genitori”.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal D.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere 3 mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al
Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta inoltre passata in giudicato (in data 19.09.2025) la sentenza di separazione personale.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come da nota depositata in data 23.10.2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per il figlio.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
4
P.Q.M.
Il Tribunale della ZI, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i e Parte_1 CP_1
in La ZI (SP) in data 20.07.2010 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto
[...]
Comune di La ZI (SP) dell'anno 2010, al n. 92, parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. Il figlio minore della coppia, , di anni 17, è affidato congiuntamente ad entrambi Persona_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, assieme alla quale mantiene la residenza anagrafica, attualmente fissata nell'immobile sito in Monterosso al Mare (SP), Via Mesco n.30.
2. La responsabilità genitoriale è esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per il figlio.
3. frequenterà il padre due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e il giovedì, Per_1 salvo diversi accordi tra i genitori) oltre a fine settimana alternati, per tali intendendosi dal sabato mattina alla domenica sera con un pernottamento presso la casa paterna. In aggiunta a quanto sopra, considerata l'età di (che oggi ha 16 anni), egli potrà vedere e frequentare il padre ogni qual Per_1 volta lo vorrà e per quanto tempo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici e extrascolastici, sempre previo avviso telefonico alla madre, anche pernottando presso la casa paterna.
4. Qualora fosse necessario accompagnare a visite mediche o egli avesse impegni ludici, Per_1 sportivi o extrascolastici in genere, i genitori si alterneranno nell'impegno, per cui se la volta precedente il minore è stato accompagnato dal padre, la volta successiva se ne occuperà la madre e così via.
5. Ove possibile e nel rispetto dei desideri di , le festività da calendario saranno trascorse con Per_1 entrambi i genitori. Se ciò non fosse possibile, il ragazzo trascorrerà con i genitori le festività alternate, per cui un anno passerà con la madre il Natale e con il padre S. Stefano, con la madre l'Ultimo dell'Anno
e con il padre il Primo dell'Anno, con la madre la Pasqua e con il Padre , con il padre l'8 Per_3 dicembre e con la madre l'Epifania, con la madre il 25 aprile e con il padre il 1^ maggio, l'anno successivo la frequentazione si invertirà. Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé anche Per_1 per metà delle vacanze natalizie e pasquali, oltreché per due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, salvo eventuali giorni aggiuntivi che potranno essere concordati tra i genitori.
6. Considerate le esigenze del minore e le complessive condizioni economiche dei genitori, il padre contribuisce al mantenimento ordinario di corrispondendo alla madre a mezzo bonifico Per_1 bancario alle coordinate alla stessa intestate, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, un assegno mensile
5 di € 500,00 (cinquecento), da rivalutarsi di anno in anno a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo gli indici ISTAT.
7. Il padre, inoltre, si accolla il 100% delle spese straordinarie necessarie per il figlio. Per
l'individuazione di dette spese, le Parti faranno applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale della ZI, siglato il 13/12/2018. Alla fine di ogni mese, la madre fornirà l'elenco delle spese sostenute per il figlio, comprovate dai relativi giustificativi, e il padre verserà quanto dovuto a titolo di rimborso purché, se si sia trattato di spesa che richiedeva il necessario consenso, il signor abbia CP_1 dichiarato di essere d'accordo con l'esborso prima che la signora lo abbia sostenuto. Pt_1
8. La casa familiare, sita in Monterosso al Mare (SP), Via Mesco n.30 viene assegnata alla signora Pt_1
che vi continuerà ad abitare assieme al figlio .
[...] Per_1
9. I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento e nulla è richiesto o dovuto tra loro.
10. I coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. Ogni cambio di residenza del minore dovrà essere previamente concordato tra i genitori”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La ZI, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.11.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
6