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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 793/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 07/11/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore SERGIO BARBIERA, Giudice MASSIMO RUSSO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3004/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
"Ricorrente_1 s.r.l." - P.IVA_1
difesa da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
difesa da Difensore_2 CF.Difensore_2 Avv. -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2024 90181375 89/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato all'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE il
19.6.2024, nonchè depositato in pari data nella segreteria di questa Corte, la "Ricorrente_1 s.r.l.", tecnicamente assistita dal Dr. Difensore_1 (iscritto all'Associazione_1 di Palermo), ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, del complessivo importo di € 327.978,45, notificatale il 23.4.2024, nonchè di quindici delle ventidue cartelle di pagamento dalla stessa richiamate, notificate fra il 9.1.2019 e il 14.7.2023-.
Il 2.8 2024 si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, con l'assistenza
Difensore_2tecnica dell'Avv. Avv. depositando controdeduzioni, corredate da numerosi documenti, in cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità, o in subordine il rigetto, del ricorso con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 7.11.2025, udito l'intervento del difensore di parte resistente, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso si eccepiscono, in primo luogo la mancata notificazione delle suddette quindici cartelle presupposte all'intimazione impugnata, quindi la prescrizione quinquennale di tutti i carichi da esse portati e, infine, il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata.
Con riferimento al primo rilievo, si osserva che l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, costituendosi in giudizio, ha depositato la prova della regolare notificazione di tutte le cartelle in questione, avvenuta per tutte a mezzo P.E.C. al domicilio digitale della società ricorrente, come previsto dal combinato disposto degli artt. 26, comma 2 del D.P.R. n. 602/1973 e 60-ter del D.P.R. n.
600/1973-.
Conseguentemente, il rilievo va dichiarato infondato.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, la stessa è pacificamente decennale per i tributi erariali (cfr. Cass., SS.UU., n.
11676/2024, mentre è quinquennale solo per sanzioni e interessi (Cass. n. 23522/2024).
Nel caso di specie, trattandosi di crediti portati da cartelle di pagamento notificate fra il 9.1.2019 e il
14.7.2023, è evidente che alla data di notificazione dell'intimazione per cui è causa neppure il più breve dei due periodi era trascorso, anche per effetto delle proroghe dei termini prescrizionali disposti dalla legislazione emergenziale da COVID 19 per le più remote nel tempo.
Infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, essendo l'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del
D.P.R. n. 602/1973 un atto tipico "a forma vincolata", come previsto dal comma successivo dello stesso articolo di legge.
Nella specie l'atto impugnato è pienamente conforme al modello approvato con il provvedimento n.
22585/2015 del 17.2.2015, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ex art. 1, comma
361, della L. n. 244/2007, del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, cui è stato attribuito il relativo potere dall'art. 68, comma 1, del D. Lgs. n. 300/1999, modello che non prevede elementi motivazionali ulteriori rispetto a quelli rilevabili nell'atto medesimo.
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e alle attività difensive svolte, si liquidano in favore dell'Agenzia resistente come da dispositivo nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G. n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014-.
P.Q.M.
Ricorrente_1rigetta il ricorso e condanna la " s.r.l." a pagare all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE le spese del giudizio, che liquida in € 15.000,00 oltre contributo spese forfettarie del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 07/11/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore SERGIO BARBIERA, Giudice MASSIMO RUSSO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3004/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
"Ricorrente_1 s.r.l." - P.IVA_1
difesa da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
difesa da Difensore_2 CF.Difensore_2 Avv. -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2024 90181375 89/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato all'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE il
19.6.2024, nonchè depositato in pari data nella segreteria di questa Corte, la "Ricorrente_1 s.r.l.", tecnicamente assistita dal Dr. Difensore_1 (iscritto all'Associazione_1 di Palermo), ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, del complessivo importo di € 327.978,45, notificatale il 23.4.2024, nonchè di quindici delle ventidue cartelle di pagamento dalla stessa richiamate, notificate fra il 9.1.2019 e il 14.7.2023-.
Il 2.8 2024 si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, con l'assistenza
Difensore_2tecnica dell'Avv. Avv. depositando controdeduzioni, corredate da numerosi documenti, in cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità, o in subordine il rigetto, del ricorso con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 7.11.2025, udito l'intervento del difensore di parte resistente, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso si eccepiscono, in primo luogo la mancata notificazione delle suddette quindici cartelle presupposte all'intimazione impugnata, quindi la prescrizione quinquennale di tutti i carichi da esse portati e, infine, il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata.
Con riferimento al primo rilievo, si osserva che l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, costituendosi in giudizio, ha depositato la prova della regolare notificazione di tutte le cartelle in questione, avvenuta per tutte a mezzo P.E.C. al domicilio digitale della società ricorrente, come previsto dal combinato disposto degli artt. 26, comma 2 del D.P.R. n. 602/1973 e 60-ter del D.P.R. n.
600/1973-.
Conseguentemente, il rilievo va dichiarato infondato.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, la stessa è pacificamente decennale per i tributi erariali (cfr. Cass., SS.UU., n.
11676/2024, mentre è quinquennale solo per sanzioni e interessi (Cass. n. 23522/2024).
Nel caso di specie, trattandosi di crediti portati da cartelle di pagamento notificate fra il 9.1.2019 e il
14.7.2023, è evidente che alla data di notificazione dell'intimazione per cui è causa neppure il più breve dei due periodi era trascorso, anche per effetto delle proroghe dei termini prescrizionali disposti dalla legislazione emergenziale da COVID 19 per le più remote nel tempo.
Infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, essendo l'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del
D.P.R. n. 602/1973 un atto tipico "a forma vincolata", come previsto dal comma successivo dello stesso articolo di legge.
Nella specie l'atto impugnato è pienamente conforme al modello approvato con il provvedimento n.
22585/2015 del 17.2.2015, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ex art. 1, comma
361, della L. n. 244/2007, del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, cui è stato attribuito il relativo potere dall'art. 68, comma 1, del D. Lgs. n. 300/1999, modello che non prevede elementi motivazionali ulteriori rispetto a quelli rilevabili nell'atto medesimo.
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e alle attività difensive svolte, si liquidano in favore dell'Agenzia resistente come da dispositivo nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G. n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014-.
P.Q.M.
Ricorrente_1rigetta il ricorso e condanna la " s.r.l." a pagare all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE le spese del giudizio, che liquida in € 15.000,00 oltre contributo spese forfettarie del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore