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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/12/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 580/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 26/01/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dagli avv. Piera MASIA e Parte_1 C.F._1
IO FI MP, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 2 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile il 26 ottobre 2001 a Bergamo. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione sono nati e , entrambi maggiorenni ma non Persona_1 Persona_2
economicamente autonomi. Con ricorso regolarmente depositato, la signora a domandato cumulativamente la separazione Pt_1
giudiziale e il divorzio dal marito, nonché un contributo per il mantenimento dei figli, entrambi studi universitari.
Il resistente, benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e la causa si è svolta nella sua contumacia.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 25 settembre 2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo della scrivente per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 2 dicembre 2025, la ricorrente, comparsa personalmente, ha confermato la sua volontà di divorziare e ha dichiarato di non aver convissuto né di essersi riconciliata col marito dopo la separazione, dando atto della prosecuzione degli studi dei figli (v. verbale).
La ricorrente ha dunque precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati dinnanzi al Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1895/2024, pubblicata il 16/10/2024 e passata in giudicato, come risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, considerata anche la condotta processuale di parte resistente che, non costituendosi, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presente causa.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo status, occorre preliminarmente chiarire che, sebbene il figlio primogenito della coppia viva per motivi di studio in Romania (doc. 6 ricorrente), dalle dichiarazioni rese dalla madre è emerso che l'abitazione di quest'ultimo rimane un punto di riferimento stabile per il figlio, dove è solito rientrare durante i periodi di festività e di sospensione delle attività didattiche (v. verbale 02.12.25), risultando dunque indubbia la legittimazione della ricorrente ad agire per il mantenimento del ragazzo (cfr. Trib. Venezia 6 luglio
2023, n. 1194).
Nel merito, vale la pena ricordare che tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale (Cass. 14 agosto
2020, n. 17813).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che e , dell'età Persona_1 Persona_2
rispettivamente di 24 e 23 anni, sono entrambi studenti e stanno proseguendo i loro cicli di studi, come credibilmente dichiarato dalla madre nel ricorso e in udienza (v. verbale 25.9.24 e verbale
02.12.25).
Ne deriva che entrambi i figli, benché maggiorenni, non possono ritenersi ad oggi economicamente autonomi e conservano pertanto il diritto ad essere mantenuti da entrambi i genitori.
In ragione di ciò, deve essere posto a carico del signor 'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
della prole mediante il versamento alla moglie, entro il 5 di ogni mese, di un importo che, in assenza di informazioni certe sul suo reddito e patrimonio, deve essere quantificato in 250 euro per ciascun figlio, somma reputata da questo Tribunale quale contribuzione minima indispensabile al quale anche il genitore disoccupato è tenuto a provvedere, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta in dispositivo.
Gli effetti dei provvedimenti economici assunti decorreranno dalla data della decisione (gennaio
2024).
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, stante la natura necessaria del giudizio e la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 26 ottobre Parte_1 CP_1
2001 a Bergamo;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bergamo di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, n.154, parte I;
pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di contributo indiretto CP_1 Parte_1
per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autonomi, entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di gennaio 2024 (detratte le somme già versate a questo titolo), la somma complessiva di euro 500 (euro 250 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio);
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 26/01/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dagli avv. Piera MASIA e Parte_1 C.F._1
IO FI MP, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 2 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile il 26 ottobre 2001 a Bergamo. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione sono nati e , entrambi maggiorenni ma non Persona_1 Persona_2
economicamente autonomi. Con ricorso regolarmente depositato, la signora a domandato cumulativamente la separazione Pt_1
giudiziale e il divorzio dal marito, nonché un contributo per il mantenimento dei figli, entrambi studi universitari.
Il resistente, benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e la causa si è svolta nella sua contumacia.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 25 settembre 2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo della scrivente per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 2 dicembre 2025, la ricorrente, comparsa personalmente, ha confermato la sua volontà di divorziare e ha dichiarato di non aver convissuto né di essersi riconciliata col marito dopo la separazione, dando atto della prosecuzione degli studi dei figli (v. verbale).
La ricorrente ha dunque precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati dinnanzi al Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1895/2024, pubblicata il 16/10/2024 e passata in giudicato, come risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, considerata anche la condotta processuale di parte resistente che, non costituendosi, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presente causa.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo status, occorre preliminarmente chiarire che, sebbene il figlio primogenito della coppia viva per motivi di studio in Romania (doc. 6 ricorrente), dalle dichiarazioni rese dalla madre è emerso che l'abitazione di quest'ultimo rimane un punto di riferimento stabile per il figlio, dove è solito rientrare durante i periodi di festività e di sospensione delle attività didattiche (v. verbale 02.12.25), risultando dunque indubbia la legittimazione della ricorrente ad agire per il mantenimento del ragazzo (cfr. Trib. Venezia 6 luglio
2023, n. 1194).
Nel merito, vale la pena ricordare che tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale (Cass. 14 agosto
2020, n. 17813).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che e , dell'età Persona_1 Persona_2
rispettivamente di 24 e 23 anni, sono entrambi studenti e stanno proseguendo i loro cicli di studi, come credibilmente dichiarato dalla madre nel ricorso e in udienza (v. verbale 25.9.24 e verbale
02.12.25).
Ne deriva che entrambi i figli, benché maggiorenni, non possono ritenersi ad oggi economicamente autonomi e conservano pertanto il diritto ad essere mantenuti da entrambi i genitori.
In ragione di ciò, deve essere posto a carico del signor 'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
della prole mediante il versamento alla moglie, entro il 5 di ogni mese, di un importo che, in assenza di informazioni certe sul suo reddito e patrimonio, deve essere quantificato in 250 euro per ciascun figlio, somma reputata da questo Tribunale quale contribuzione minima indispensabile al quale anche il genitore disoccupato è tenuto a provvedere, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta in dispositivo.
Gli effetti dei provvedimenti economici assunti decorreranno dalla data della decisione (gennaio
2024).
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, stante la natura necessaria del giudizio e la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 26 ottobre Parte_1 CP_1
2001 a Bergamo;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bergamo di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, n.154, parte I;
pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di contributo indiretto CP_1 Parte_1
per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autonomi, entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di gennaio 2024 (detratte le somme già versate a questo titolo), la somma complessiva di euro 500 (euro 250 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio);
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo