Articolo 118 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 117Articolo 119
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15 marzo 1969
Art. 118.

La somma di cui all' articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721 , occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata, per l'anno finanziario 1969, in lire 30.000.000.
Entrata in vigore il 15 marzo 1969