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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA ER Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1290 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa da
(EN EL DA (BS) 13/06/1966, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MARIA TERESA D'AGOSTINO;
- Ricorrente -
contro
(ANZIO (RM) 12/02/1964, C.F. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. PIERANTONIO COSTA e dell'avv. GIOVANNI SALVATORE;
- Convenuto - con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili).
MOTIVI ELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Anzio il 25/08/1990; dall'unione sono nati tre figli,
, portatrice di disabilità, il 07/11/1992, il 23/02/1999 e il Per_1 Per_2 Per_3
07/12/2000.
Con ricorso depositato il 13/03/2025 ha chiesto la separazione dal coniuge, Parte_1
l'assegnazione della casa familiare e la previsione a carico del convenuto di un assegno di mantenimento di 400 € in suo favore e di 400 € per il mantenimento dei figli, oltre a 250 € quale quota del 50% della rata di mutuo sulla casa familiare. Essa ha inoltre proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni.
non si è opposto alla separazione, chiedendo tuttavia il rigetto delle ulteriori CP_1 domande proposte dalla ricorrente.
Pag. 1 di 2 All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 29/10/2025 le parti hanno chiesto un termine per verificare la possibilità di raggiungere un accordo e comunque la pronuncia sullo status. La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rilasciate all'udienza presidenziale e dallo stesso comportamento processuale delle parti, anche in considerazione del tenore dei rispettivi scritti difensivi.
È quindi evidente che la prosecuzione della convivenza è assolutamente impossibile per la insanabilità e irreversibilità della crisi coniugale, e di conseguenza deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore istruzione e per la pronuncia del divorzio.
Le spese saranno regolate alla definizione del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, atto n. 119, parte 2, Serie A);
3) dispone per l'ulteriore istruzione come da separata ordinanza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
CA ER
Pag. 2 di 2
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA ER Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1290 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa da
(EN EL DA (BS) 13/06/1966, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MARIA TERESA D'AGOSTINO;
- Ricorrente -
contro
(ANZIO (RM) 12/02/1964, C.F. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. PIERANTONIO COSTA e dell'avv. GIOVANNI SALVATORE;
- Convenuto - con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili).
MOTIVI ELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Anzio il 25/08/1990; dall'unione sono nati tre figli,
, portatrice di disabilità, il 07/11/1992, il 23/02/1999 e il Per_1 Per_2 Per_3
07/12/2000.
Con ricorso depositato il 13/03/2025 ha chiesto la separazione dal coniuge, Parte_1
l'assegnazione della casa familiare e la previsione a carico del convenuto di un assegno di mantenimento di 400 € in suo favore e di 400 € per il mantenimento dei figli, oltre a 250 € quale quota del 50% della rata di mutuo sulla casa familiare. Essa ha inoltre proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni.
non si è opposto alla separazione, chiedendo tuttavia il rigetto delle ulteriori CP_1 domande proposte dalla ricorrente.
Pag. 1 di 2 All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 29/10/2025 le parti hanno chiesto un termine per verificare la possibilità di raggiungere un accordo e comunque la pronuncia sullo status. La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rilasciate all'udienza presidenziale e dallo stesso comportamento processuale delle parti, anche in considerazione del tenore dei rispettivi scritti difensivi.
È quindi evidente che la prosecuzione della convivenza è assolutamente impossibile per la insanabilità e irreversibilità della crisi coniugale, e di conseguenza deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore istruzione e per la pronuncia del divorzio.
Le spese saranno regolate alla definizione del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, atto n. 119, parte 2, Serie A);
3) dispone per l'ulteriore istruzione come da separata ordinanza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
CA ER
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