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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE REL.
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE
DOTT. GIUSEPPE PERRI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2214/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in RO, Piazza Anita Garibaldi, 9, Parte_1 nello studio dell'Avv. Giuseppe Aiello, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO – CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte di Appello di RO, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa ogni opportuna declaratoria, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza di 1° grado
1- riconoscere e dichiarare l'appellato , inadempiente agli obblighi Controparte_1
assunti con il contratto preliminare sottoscritto dalle parti in data 25/09/2003 e per
l'effetto
2- emettere sentenza ex art. 2932 C.C. di trasferimento dei diritti di proprietà di cui al terreno elencato nel contratto preliminare del 25/09/2003 e precisamente:
1 a) appezzamento di terreno agricolo sito nel comune di RO località Cavita di natura uliveto censito nel catasto terreni del Comune di RO alla partita n.
3477 foglio 54 particelle originarie 46, 54, 179 ora 493-494 esteso per circa mq
7883 ed i fabbricati rurali ivi esistenti e censiti alle particelle 494 sub. 2 e sub. 3 della particella n. 24 foglio 54;
3- ordinare la trascrizione della emananda sentenza nei RR.II. di RO, con esonero di qualsiasi responsabilità per il Conservatore.
4- Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado e l'appello
1.1 ha convenuto al giudizio del Tribunale di RO , Parte_1 Controparte_1
chiedendo di accertare che il convenuto si è reso inadempiente agli obblighi assunti con il contratto preliminare sottoscritto tra le parti in data 25 settembre 2003, con conseguente richiesta di emissione di una pronuncia ex art. 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto:
- che il convenuto nella sua dichiarata qualità di esclusivo proprietario si è impegnato a cedere e trasferire la proprietà di un appezzamento di terreno agricolo sito nel comune di RO, località Cavita di natura uliveto, censito nel catasto terreni del
Comune di RO alla partita n. 3477 foglio 54, particelle originarie 46, 54 (ora
493-494), 179 ed i fabbricati rurali ivi esistenti censiti alle particelle 494 sub 2 e sub
3 della particella n. 24 del foglio 54, per il prezzo concordato di € 80.000,00;
- che il prezzo è stato corrisposto come da quietanza sottoscritta dallo stesso venditore con le seguenti tempistiche: € 40.000,00 alla firma del preliminare;
€ 20.000,00 in data 30 novembre 2003 e € 20.000,00 in data 30 dicembre 2003;
- di aver rivolto nel corso degli anni bonari inviti al promittente venditore di adempiere agli obblighi assunti con il preliminare del 25 settembre 2003, ma il vincolo di parentela nelle more instauratosi tra le parti lo ha dissuaso da opportune azioni giudiziarie;
- di aver già agito in precedenza dinnanzi al Tribunale di RO, con atto di citazione notificato il 22 ottobre 2012 al fine di ottenere una sentenza ex art. 2932
c.c. e l'adito Tribunale con sentenza n. 677/2018, pubblicata il 26 aprile 2018, passata
2 in giudicato, pur riconoscendo la sussistenza dei requisiti di legge per l'emissione della richiesta sentenza dichiarativa ha rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica poiché non corredata dal certificato di destinazione urbanistica degli immobili oggetto di preliminare e dal certificato di regolarità urbanistica dei terreni e dei fabbricati ex lege 47/1998;
- di aver riproposto la stessa domanda producendo i documenti mancanti nella summenzionata sentenza.
Il convenuto , benché regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
In prima udienza il giudicante ha sollevato d'ufficio la questione relativa all'esistenza di un precedente giudicato, dando a parte attorea termine per note fino al 20 luglio 2019, con rinvio all'udienza del 12 settembre 2019 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Con le successive note autorizzate l'attore ha evidenziato che il presente giudizio si pone in evidente adempimento al precedente giudicato, avendo prodotto i documenti che quella sentenza ha indicato come necessari per l'accoglimento della domanda, senza comunque scalfire il giudicato formatosi sulla pronuncia di rigetto ex art. 2909 c.c. Ha specificato che l'allegazione in giudizio dei documenti catastali ed urbanistici relativi ai beni oggetto di compravendita, la cui mancanza aveva determinato il rigetto della prima domanda, integra un'azione nuova e diversa in perfetta ottemperanza al giudicato formale di cui alla sentenza precedente n. 677/2018 e quindi ha insistito nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
L'adito Tribunale ha rigettato la domanda con sentenza n. 1640/2019 resa e pubblicata in data 12 settembre 2019.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto:
che l'attore già con l'atto introduttivo del giudizio ha prodotto sentenza n. 677/2018 pronunciata in data 23 aprile 2018 e pubblicata il 26 aprile 2018, pronunciata a seguito di domanda avente lo stesso petitum e causa petendi del presente giudizio, con attestazione del passaggio in giudicato da parte della cancelleria, recante la data dell'11 gennaio 2019;
che ai sensi dell'art. 2909 c.c. l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. L'efficacia preclusiva si riferisce ad una pronunzia, come quella summenzionata divenuta
3 inoppugnabile che ha statuito nel merito, negando il <> la cui tutela sia stata oggetto della domanda;
che a fronte di tale effetto preclusivo del tutto privo di pregio appare il rilievo attoreo contenuto nelle note autorizzate depositate in data 11 luglio 2019, secondo il quale l'allegazione nel presente giudizio dei documenti rispetto ai quali la sentenza n.
677/2018 aveva rilevato la mancanza integra un'azione nuova e diversa in
“ottemperanza” alla precedente pronuncia;
che invero “solo i fatti giuridici (costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi) nuovi, che non sarebbero stati nemmeno deducibili o suscettibili di allegazione e di prova in quel processo, per essere ontologicamente sopravvenuti dopo il maturarsi dell'ultima preclusione utile, non sono coperti o preclusi da quel giudicato, ben potendo essere efficacemente dedotti, allegati e provati in un autonomo giudizio di cognizione. Tuttavia nel caso di specie l'attore con la presente azione non ha allegato fatti giuridici nuovi, ma con la presente domanda ha prodotto prove che avrebbe dovuto già produrre nel precedente giudizio, tentando di aggirare le preclusioni già maturate. Ne consegue questo giudicante non può pronunciarsi sulla stessa domanda su cui altro giudice si è già espresso con sentenza passata in giudicato” (cfr. sentenza, pag. 4).
1.2 Avverso sopraddetta sentenza, non notificata, ha interposto appello Parte_1
affidandolo ad un unico motivo che si esaminerà.
Non si è costituito restando contumace. Controparte_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e disposti alcuni rinvii, è stata infine fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25 novembre 2025.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Prima Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18 marzo 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 21 marzo
2025, comunicata alle parti il 25 marzo 2025, assegnando un termine di quaranta giorni per
4 il deposito della comparsa conclusionale che l'appellante ha ritualmente presentato, telematicamente.
2. Le valutazioni della Corte
2.1 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, sebbene Controparte_1
evocato in giudizio con citazione ritualmente notificatagli in data 15 novembre 2019, non ha inteso costituirsi.
2.2 Con un unico motivo di gravame l'appellante adduce la erroneità e l'ingiustizia della sentenza, non conforme alla giurisprudenza di legittimità. Rappresenta che “l'assunto contenuto nel punto due della motivazione della sentenza di primo grado, laddove
(erroneamente) il giudice a quo sostiene che la sentenza n. 677/2018 pronunciata in data 23 aprile 2018 e passata in giudicato in data 11/01/2019, avrebbe negato il bene della vita, è privo di fondamento” (cfr. citazione in appello, pag. 4). Infatti, a ben leggere la motivazione della prima sentenza (la n. 677/2018) non risulta affatto negato dal Tribunale il bene della vita anzi viene esplicitamente riconosciuto sussistente il presupposto per la concessione dell'invocata sentenza “e tanto costituisce il bene della vita, ossia la tutela giudiziale del rapporto obbligatorio azionato” (cfr. citazione in appello, pag. 4), rigettando, tuttavia, la domanda per carenza di documentazione urbanistica. Dunque, prosegue l'appellante, “ai sensi dell'art. 2909 c.c., il passaggio in giudicato della sentenza n. 677/2018, non poteva influire sulla nuova domanda, che di quella sentenza costituiva l'esatto adempimento, specie ove si consideri che i beni oggetto di preliminare non adempiuto erano pervenuti al promittente venditore con decreto di trasferimento a seguito di aggiudicazione di asta pubblica presso il Tribunale di RO di cui alla P.E. n. 121/1986 e ceduti all'odierno appellante nello stato di fatto e di diritto, per come acquisiti dall'appellante (cfr. preliminare del 30/09/2003)” (cfr. citazione in appello, pag. 5). Il Tribunale, omettendo qualsiasi pronuncia sulla validità della documentazione urbanistica successivamente prodotta e ritenuta omessa nel primo giudizio, ha rigettato la nuova domanda, “sull'errato assunto di maturata preclusione ex art. 2909 c.c. dell'azionato diritto obbligatorio, sanzionando così di invalidità, il preliminare del 30/09/2003, la cui inefficacia nessun giudice ha mai contestato e che a tutt'oggi, costituisce fonte di obbligazione, tutelabile in via giudiziaria!
L'effetti preclusivo riguardava, se mai, la carenza o meno della documentazione a corredo della prima domanda e non anche … il bene della vita …, cioè l'invocata tutela giudiziaria dell'obbligazione azionata (esecuzione in forma specifica). È giurisprudenza costante della
5 Suprema Corte, che il giudicato formatosi sulla pronuncia di rigetto della domanda di esecuzione specifica di preliminare di vendita, per il mancato adempimento, non osta, sempre che il contratto non sia stato risolto, a che quella domanda possa essere riproposta sulla base della sopravvenienza di detto adempimento (cfr. Cass. nn. 12263/2002 –
6410/1994 – 3525/1986). Pertanto, il punto due della sentenza appallata, va integralmente riformato dall'On.le Corte, statuendo che il passaggio in giudicato della sentenza n.
677/2018 pronunciata il 23 aprile 2018 dal Tribunale di RO, non poteva integrare preclusione alcuna ad una nuova domanda, allorché corredata dalla documentazione urbanistica, che la precedente sentenza aveva statuito mancante” (cfr. citazione in appello, pag. 5 e ss.).
2.2.1 L'appello è infondato e va rigettato.
La questione posta dall'unico motivo di gravame concerne la efficacia di giudicato (cd. esterno) della sentenza del Tribunale di RO n. 677/2018, resa all'esito del procedimento n. 4204/2012 R.G. promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
, nel successivo procedimento n. 1640/2019 R.G., incardinato sempre da
[...] Parte_1
nei confronti di e conclusosi con la sentenza n. 1640/2019 resa dal
[...] Controparte_1
Tribunale di RO, oggetto del presente appello.
Con la citata sentenza n. 1640/2019 il Giudice di prime cure ha appunto ritenuto l'efficacia preclusiva della sentenza n. 677/2018 nel successivo procedimento n. 1640/2019 R.G., avendo la sentenza n. 677/2018 “statuito nel merito” della pretesa avanzata da Parte_1
nel procedimento n. 4204/2012 R.G., negando il “bene della vita” oggetto della
[...]
domanda attorea, vale a dire negando la pronuncia di una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso ex art. 2932 c.c.
La sentenza n. 677/2018 ha infatti “rigettato la domanda” proposta da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2012, con cui l'attore aveva chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale disattesa e reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa, previa ogni opportuna declaratoria 1- riconoscere e dichiarare il convenuto , inadempiente agli obblighi assunti con il Controparte_1 contratto preliminare sottoscritto dalle parti in data 25/09/2003 e per l'effetto 2- emettere sentenza ex art. 2932 C.C. di trasferimento dei diritti di proprietà di cui al terreno elencato nel contratto preliminare del 25/09/2003 e precisamente: a) appezzamento di terreno agricolo sito nel comune di RO località Cavita di natura uliveto censito nel catasto
6 terreni del Comune di RO alla partita n. 3477 foglio 54 particelle originarie 46, 54,
174 esteso per circa mq 7883 ed i fabbricati rurali ivi esistenti e censiti alle particelle 494 sub. 2 e sub. 3 della particella n. 24 foglio 54; 3- ordinare la trascrizione della emananda sentenza nei RR.II. di RO, con esonero di qualsiasi responsabilità per il
Conservatore.
4- Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio”.
La sentenza n. 677/2018 ha rigettato la domanda proposta dall' ai sensi dell'art. 2932 Pt_1
c.c., richiamando, in motivazione, la prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui non può accogliersi la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di vendita di un bene immobile in assenza degli adempimenti di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, e successivamente trasfusi nel d.P.R. 380/2001. A tal riguardo, la sentenza precisa che, secondo giurisprudenza, “in assenza della dichiarazione, contenuta nel preliminare, o successivamente prodotta in giudizio, degli estremi della concessione edilizia, trattandosi di un requisito richiesto a pena di nullità dall'art. 17 della legge 28.2.1985, n. 47, ora sostituita dall'art. 46, D.P.R. 6.6.2001, n. 380, non può essere pronunciata la sentenza di trasferimento coattivo prevista dalla norma in commento (Cfr. ex multis Cass. n.
13225/2008)”, ed ancora che la Corte di Cassazione ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui “la disposizione del secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 – che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto ul trasferimento, la costituzione e lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata – comporta l'esigenza di allegazione di detto certificato per la stipulazione del contratto definitivo o per la sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, di cui all'art. 2932 cod. civ. Pertanto, poiché la sentenza emessa a norma dell'art. 2932 cod. civ. postula
l'accertamento dei requisiti di validità del contratto non concluso, incombe sull'attore
l'onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste per un valido trasferimento, producendo il certificato in parola” (Cfr. Cass. n. 13211/2006, n. 24460/2007, n.
24150/2007, n. 14635/2008, n. 17436/2011)”. Ne ha tratto la conclusione che “per la conclusione del contratto definitivo, così come per la sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., è necessaria invece l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica degli immobili oggetto del preliminare di vendita”, così che “non avendo nel caso di specie l'attore prodotto in giudizio né l'eventuale concessione edilizia o il titolo
7 abilitante la costruzione dei fabbricati oggetto del preliminare né il certificato di destinazione urbanistica dei terreni in vendita, la domanda proposta da Parte_1
deve essere rigettata per difetto di una delle condizioni dell'azione di cui all'art. 2932 c.c.”
(cfr. sentenza n. 677/2018, pag. 7).
Trascorsa in giudicato la sentenza n. 677/2018, ha convenuto in giudizio Parte_1
con atto di citazione del 15 gennaio 2019, notificato al il 31 Controparte_1 CP_1
gennaio 2019, chiedendo al Tribunale di RO l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale disattesa e reietta ogni contraria istanza eccezione
e difesa, previa ogni opportuna declaratoria 1- riconoscere e dichiarare il convenuto
, inadempiente agli obblighi assunti con il contratto preliminare Controparte_1 sottoscritto dalle parti in data 25/09/2003 e per l'effetto 2- emettere sentenza ex art. 2932
C.C. di trasferimento dei diritti di proprietà di cui al terreno elencato nel contratto preliminare del 25/09/2003 e precisamente: a) appezzamento di terreno agricolo sito nel comune di RO località Cavita di natura uliveto censito nel catasto terreni del
Comune di RO alla partita n. 3477 foglio 54 particelle originarie 46, 54, 179 ora
493-494 esteso per circa mq 7883 ed i fabbricati rurali ivi esistenti e censiti alle particelle
494 sub. 2 e sub. 3 della particella n. 24 foglio 54; 3- ordinare la trascrizione della emananda sentenza nei RR.II. di RO, con esonero di qualsiasi responsabilità per il
Conservatore.
4- Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio”.
Con sentenza n. 1640/2019 resa il 12 settembre 2019, il Tribunale di RO ha rigettato
(anche) questa domanda, ritenendola preclusa dalla sentenza n. 677/2018 divenuta inoppugnabile “che ha statuito nel merito, negando il <
Si tratta di statuizione corretta che non merita censure.
Come noto, il giudicato “fa stato ad ogni effetto ex art. 2909 cod. civ. tra le parti, i loro eredi o aventi causa” entro i limiti oggettivi, che sono segnati – secondo la giurisprudenza di legittimità – dagli elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione, dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si forma;
si tratta del titolo della stessa azione (causa petendi) – cioè del fatto giuridico, sul quale si fonda – nonché del bene della vita agognato dall'attore, che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato), in quanto l'accertamento, che è coperto dall'autorità del giudicato, è comune alle sentenze non solo meramente dichiarative, ma anche di condanna
8 e costitutive (cfr. ex plurimis Cass. 23 dicembre 1999, n. 14477; Cass. 8 ottobre 2002, n.
14414; Cass. 24 marzo 2004, n. 5925).
Entro i limiti oggettivi prospettati, poi, l'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione, e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione (cd. giudicato esplicito), ma anche le questioni non dedotte in giudizio, che costituiscano, tuttavia, presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa (cd. giudicato implicito), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato.
Più specificatamente in relazione alla fattispecie in esame, la causa petendi – che, insieme con il petitum, è rilevante ai fini della determinazione dei limiti oggettivi del giudicato sostanziale – non consiste nelle singole richieste ed eccezioni, né nella norma o nel principio di diritto dedotti in giudizio ed applicati dal giudice in concreto, bensì nel fatto e nella situazione giuridica che del diritto costituiscono il fondamento (cfr. Cass., 24 aprile 2008, n.
10702). In tal senso, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “In tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo giudizio” (cfr. Cass., 21 marzo 2024, n. 7555).
Ebbene, nel caso in esame, l'azione proposta da , sul cui rigetto è sceso il Parte_1
giudicato, presenta relazione di identità con la domanda oggetto del presente giudizio – per personae, petitum e causa petendi – correttamente riscontrata dal Tribunale.
Quanto al profilo soggettivo, il primo procedimento si è svolto tra (attore) Parte_1
e (convenuto) così che non può dubitarsi della identità delle due azioni. Controparte_1
Venendo al profilo oggettivo, si è già sopra detto che:
con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2012 conveniva Parte_1
al giudizio del Tribunale di RO il sig. , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale disattesa e reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa, previa ogni opportuna declaratoria
9
1- riconoscere e dichiarare il convenuto , inadempiente agli Controparte_1
obblighi assunti con il contratto preliminare sottoscritto dalle parti in data
25/09/2003 e per l'effetto 2- emettere sentenza ex art. 2932 C.C. di trasferimento dei diritti di proprietà di cui al terreno elencato nel contratto preliminare del
25/09/2003 e precisamente: a) appezzamento di terreno agricolo sito nel comune di
RO località Cavita di natura uliveto censito nel catasto terreni del Comune di RO alla partita n. 3477 foglio 54 particelle originarie 46, 54, 174 esteso per circa mq 7883 ed i fabbricati rurali ivi esistenti e censiti alle particelle 494 sub.
2 e sub. 3 della particella n. 24 foglio 54; 3- ordinare la trascrizione della emananda sentenza nei RR.II. di RO, con esonero di qualsiasi responsabilità per il
Conservatore.
4- Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio”; domanda rigettata con sentenza n. 677/2018;
con atto di citazione del 15 gennaio 2019, notificato a il 31 Controparte_1 gennaio 2019, ha chiesto al Tribunale di RO l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale disattesa e reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa, previa ogni opportuna declaratoria 1- riconoscere e dichiarare il convenuto , inadempiente agli obblighi Controparte_1
assunti con il contratto preliminare sottoscritto dalle parti in data 25/09/2003 e per
l'effetto 2- emettere sentenza ex art. 2932 C.C. di trasferimento dei diritti di proprietà di cui al terreno elencato nel contratto preliminare del 25/09/2003 e precisamente: a) appezzamento di terreno agricolo sito nel comune di RO località Cavita di natura uliveto censito nel catasto terreni del Comune di RO alla partita n. 3477 foglio 54 particelle originarie 46, 54, 179 ora 493-494 esteso per circa mq 7883 ed i fabbricati rurali ivi esistenti e censiti alle particelle 494 sub.
2 e sub. 3 della particella n. 24 foglio 54; 3- ordinare la trascrizione della emananda sentenza nei RR.II. di RO, con esonero di qualsiasi responsabilità per il
Conservatore.
4- Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio”; domanda rigettata con sentenza n. 1640/2019 resa il 12 settembre 2019, quivi appellata.
Orbene, le due domande presentano una chiara corrispondenza di elementi costitutivi: nel precedente giudizio, come nel presente, la causa petendi risulta infatti rappresentata dall'inadempimento del contratto preliminare di compravendita del 25 settembre 2003, mentre il petitum è costituito dalla richiesta di ottenere una sentenza che produca gli effetti
10 del contratto non concluso, così da ottenere il trasferimento dei diritti di proprietà dell'appezzamento di terreno agricolo nel preliminare meglio indicato e dei fabbricati rurali ivi esistenti.
A nulla rileva che, con le note autorizzate dal Tribunale l'attore abbia evidenziato che il presente giudizio si pone in evidente adempimento al precedente giudicato, avendo prodotto i documenti catastali e urbanistici che quella sentenza ha indicato come necessari per l'accoglimento della domanda, così proponendo un'azione nuova e diversa in perfetta ottemperanza al giudicato formale di cui alla sentenza n. 677/2018. Ed invero, il solo mutamento di prospettazione giuridica (azione di ottemperanza al giudicato formale anziché azione ex art. 2932 c.c.), restando invariato il fatto costitutivo della pretesa, non è sufficiente a rendere diverse le domande (cfr. Cass., 24 aprile 2008, n. 10702): vero è che, a fronte della medesima vicenda sostanziale, l'attore mira a conseguire il medesimo bene della vita che già gli è stato negato con la pronuncia su cui è sceso il giudicato.
Trova, pertanto, applicazione al caso di specie, il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui, “qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. ex plurimis Cass., 26 ottobre 2018, n. 27304; Cass., 26 febbraio 2019, n. 5486).
Non ha errato, pertanto, il Tribunale di RO nel ritenere di non potersi pronunciare sulla stessa domanda su cui altro giudice si è già espresso con sentenza passata in giudicato.
Né può condividersi l'assunto dell'appellante a cui dire l'effetto preclusivo del giudicato
“riguardava, se mai, la carenza di documentazione a corredo della prima domanda”, dacché, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è ragione di discostarsi, “La sentenza fondata sulla constatata mancanza o insufficienza di prove del fatto costitutivo della domanda, equivalgono al rigetto della domanda stessa, con la conseguenza che esse, una volta passate in giudicato formale, precludono la riproposizione della domanda medesima in altro giudizio” (cfr. Cass. civ., 21 novembre 1986, n. 6853).
11 Da ultimo si osserva che, è ben vero che nell'azione ex art. 2932 c.c. il giudicato di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita, per il mancato adempimento o la mancata offerta della prestazione inerente al prezzo, non osta, sempre che il contratto non sia stato risolto, a che quella domanda possa essere riproposta, sulla base della sopravvenienza di detto adempimento o di detta offerta (cfr. Cass. civ., 7 luglio 1994,
n. 6410); tuttavia, nel caso in esame la sentenza n. 677/2018 ha rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita per mancanza di prove in ordine alla regolarità edilizia ed urbanistica degli immobili oggetto della compravendita, e non già per il mancato pagamento del prezzo o la mancata offerta nei modi di legge.
L'appello è dunque rigettato, con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
§ 3. Le spese di lite
3.1 Nulla deve essere disposto sulle spese stante la contumacia dell'appellato vittorioso.
3.2 Sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di RO, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 15 novembre 2019, avverso la sentenza resa dal Tribunale di RO n. 1640/2019 resa e pubblicata in data 12 settembre 2019, non notificata, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- nulla sulle spese;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile tenuta da remoto il 20 maggio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Anna Maria Raschellà
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