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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 4962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4962 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data 11/06/2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nella causa avente n. 6840/2018 R.G. pendente:
TRA
(P.IVA in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Francesco
Gaeta, 7, presso lo studio dell'avv. Simon Labonia, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Paola (CS), Corso Roma, 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Cavallo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso pignoramento ex artt. 615, secondo comma, c.p.c. e
617, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 04/01/2018 ha Parte_1 spiegato opposizione avverso cinque atti di pignoramento notificati ai sensi dell'art. 72-bis del
D.P.R. n. 602 del 1973 in data 18-19/12/2017 ad istanza di Controparte_1 per il recupero della complessiva somma di euro 379.314,81 (in seguito ridotta ad euro
104.140,15), sulla scorta delle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito di seguito indicati:
1. cartella n.10020150015439108 (ente creditore: Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Salerno;
tipologia del credito: IVA);
2. cartella n.10020150019011318 (ente creditore: Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Salerno;
tipologia del credito: IRES);
3. cartella n.10020150023299830 (ente creditore: Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Salerno;
tipologia del credito: IVA);
4. cartella n.10020160000996789 (ente creditore: Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Salerno;
tipologia del credito: IRES);
5. cartella n. 10020160014660315 (ente creditore: INAIL - Direzione Provinciale di
Salerno; tipologia del credito: contributi);
6. cartella n.10020160014660416 (ente creditore: Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Salerno;
tipologia del credito: IRES);
7. cartella n.10020160022084644 (ente creditore: Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Salerno;
tipologia del credito: IRAP -IRPEF);
8. cartella n.10020170005537402 (ente creditore: Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Salerno;
tipologia del credito: IRES);
9. cartella n. 10020170013105473 (ente creditore: INAIL - Direzione Provinciale di
Salerno; tipologia del credito: contributi);
10. avviso di addebito n.40020140000065105 (ente creditore: ; tipologia del CP_2 credito: contributi);
11. avviso di addebito n.40020140001933791 (ente creditore: ; tipologia del CP_2 credito: contributi);
12. avviso di addebito n.40020140006259107 (ente creditore: ; tipologia del CP_2 credito: contributi);
13. avviso di addebito n.40020140008697121 (ente creditore: ; tipologia del CP_2
credito: contributi);
14. avviso di addebito n.40020150000400991 (ente creditore: ; tipologia del CP_2 credito: contributi);
15. avviso di addebito n.40020160003778801 (ente creditore: ; tipologia del CP_2 credito: contributi);
16. avviso di addebito n.40020160004924115 (ente creditore: ; tipologia del CP_2 credito: contributi); 17. avviso di addebito n.40020160008240470 (ente creditore: ; tipologia del CP_2 credito: contributi);
18. avviso di addebito n. 40020170000535306 (ente creditore: ; tipologia del CP_2 credito: contributi);
19. avviso di addebito n. 40020170001148088 (ente creditore: ; tipologia del CP_2 credito: contributi); nonché della intimazione di pagamento n. 10020179014190537 (relativa alle cartelle/avvisi di addebito sopra indicati ai nn. 1-2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15).
Più specificamente, l'opponente ha contestato il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata e, al riguardo, ha dedotto:
-in primo luogo, l'inidoneità degli atti sopra indicati a legittimare la notifica dei pignoramenti stante la sospensione dell'efficacia esecutiva dei sottesi ruoli esattoriali nonché dell'esecuzione mobiliare disposta rispettivamente dal Giudice del Lavoro -nell'ambito dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento limitatamente agli avvisi di addebito- e dal Giudice dell'esecuzione -nell'ambito dell'opposizione avverso pregresso pignoramento notificato sulla scorta di parte delle cartelle di pagamento di cui al presente giudizio;
-in secondo luogo, e in ogni caso, l'omessa e/o inesistente notificazione delle cartelle/avvisi di addebito presupposti con conseguente invalidità derivata degli impugnati pignoramenti.
Ciò posto, l'attore ha chiesto dichiararsi l'invalidità dei pignoramenti presso terzi con condanna dell'opposta al pagamento del risarcimento dei danni subiti oltre che delle spese di lite.
Con ordinanza del 19/04/2018 il giudice dell'esecuzione, avuto riguardo alle sopra citate ordinanze di sospensione, ha accolto l'istanza cautelare ed ha assegnato il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha quindi Parte_1 riassunto il giudizio reiterando sostanzialmente le deduzioni spiegate nel corso della fase a cognizione sommaria.
Si è costituito nel presente giudizio l'agente della riscossione il quale eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'adito giudice, limitatamente alle cartelle di pagamento consacranti crediti di natura tributaria – ha predicato la legittimità deiu pignoramenti all'atto della notifica avendo acquisito conoscenza delle sopra citate sospensioni solo in seguito. Nel merito, invece, dedotta la regolare notifica di tutti gli atti presupposti, ha contestato l'infondatezza della postulata invalidità derivata dei pignoramenti ed evidenziato la carenza di prova in ordine all'asserito danno patrimoniale patito dall'opponente, chiedendo, per tale via, il rigetto dell'opposizione.
In sede di scritti conclusionali, le parti hanno dato atto del parziale accoglimento delle domande di opposizione spiegate dall'odierno attore dinanzi al Giudice del Lavoro (avverso gli avvisi di addebito) e alla (avverso le cartelle di natura erariale) e, Controparte_3 conseguentemente, hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive domande per la residua pretesa creditoria.
II. Tanto opportunamente premesso, in via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere quanto alle somme pignorate sulla scorta delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito di cui alla intimazione di pagamento n.
10020179014190537 oggetto di due sopravvenute pronunce di annullamento.
Infatti, mette conto rilevare che -nelle more del presente giudizio- con sentenza n.1687/4/2018, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno e, con sentenza n.1626/2021, il Tribunale di Salerno -Sez. Lavoro hanno dichiarato la parziale illegittimità - ciascuno nell'ambito della propria competenza- della impugnata intimazione in ragione dell'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati al par. I della presente sentenza ai nn.1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 15 e 16 (accertandosi, di contro, la legittimità dell'intimazione per i crediti residui di cui agli avvisi di addebito indicati ai nn. 10-11 e 12, per i quali era stata appurata la regolarità della notifica).
Tali circostanze comportano per un verso la perdita di interesse a conseguire una decisione di merito per quanto concerne i titoli ormai caducati e, per l'altro verso, il rigetto della presente opposizione in relazione alla lamentata omessa notifica dei tre avvisi di addebito sopra indicati ai nn. 10-11 e 12, in conformità a quanto già accertato dal giudice del lavoro.
III. Sempre in limine litis, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla cartella di pagamento n.10020170005537402 sopra indicata al n. 8.
Al riguardo, costituisce circostanza del tutto pacifica quella per cui i crediti consacrati nella cartella indicata hanno matrice erariale (IRES).
La natura tributaria comporta la devoluzione al giudice tributario della giurisdizione a conoscere della legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato per il relativo recupero.
Invero, nella misura in cui la contestazione sollevata con l'opposizione si sostanzia nella deduzione di nullità dell'atto esecutivo in ragione della pretesa omessa od invalida notificazione della cartella presupposta si rileva come debba farsi applicazione del principio affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass. Sez. Un. n. 13913 del 2017).
In questa prospettiva, giova evidenziare come le Sezioni Unite abbiano inteso superare il principio precedentemente affermato da Cass. n. 9246 del 2015, pronuncia che, come ben noto, aveva affermato la possibilità per il contribuente di proporre opposizione ex art. 617
c.p.c. innanzi il giudice ordinario avverso il pignoramento per far valere – oltre che vizi propri dell'atto – anche la nullità derivata conseguente all'omessa notificazione degli atti presupposti
(e, cioè, della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere).
Al contrario, con l'espressa finalità di comporre il contrasto che si era andato formando in seno alla giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite nella sentenza n. 13913 del 2017 hanno sposato un'interpretazione del riparto di giurisdizione incentrata sulla circostanza per cui:
• da un lato, l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 546 del 1992, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella «notificazione
(validamente effettuata) della cartella di pagamento», nel senso cioè che prima di tale notificazione la controversia è devoluta al giudice tributario, laddove, dopo, al giudice ordinario;
conseguentemente, si è rilevato come “l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nella quale si fa valere una nullità "derivata" dell'atto espropriativo
… e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso” (cfr., la sopra citata
Cass. Sez. Un. n. 13913 del 2017, in motivazione);
• dall'altro lato, l'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, trattandosi, in buona sostanza, di controversie demandate alla cognizione del giudice tributario (cfr., la sopra citata Cass. Sez. Un. n.
13913 del 2017, in motivazione).
Orbene, la situazione sopra descritta è esattamente quella configurabile nel caso di specie, atteso che, si ribadisce, parte dei crediti azionati con i pignoramenti hanno natura esclusivamente tributaria e, nella prospettazione di parte opponente, il pignoramento oggetto di opposizione configurerebbe il primo atto con il quale avrebbe avuto conoscenza della pretesa in questione (in ragione dell'omessa od invalida notificazione della sottesa cartella di pagamento).
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve dichiararsi sussistere la giurisdizione del giudice tributario relativamente ai crediti di cui alla cartella di pagamento n.10020170005537402.
IV. Quanto alla residua parte della pretesa, l'opposizione deve essere accolta in relazione ai crediti consacrati nelle cartelle di pagamento e avvisi di addebito di cui ai n. 9, 17, 18, 19 del par. I della presente decisione e, di contro, rigettata in relazione ai crediti consacrati nella cartella indicata al n.5.
Invero, la documentazione versata in atti dall'opposta non risulta sufficiente né idonea ad attestare la regolare notificazione, asseritamente effettuata a mezzo PEC, della cartella di pagamento n. 10020170013105473 (n. 9 dell'elenco) e degli avvisi di pagamento n.
40020160008240470 (n. 17 dell'elenco), n. 40020170000535306 (n. 18 dell'elenco) e n.
40020170001148088 (n. 19 dell'elenco).
Sul punto, è ormai noto il principio della giurisprudenza di legittimità per cui “l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o
.msg e all'inserimento dei dati identificativi nel file datiAtto.xml, poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato .pdf), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile aliunde , con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c. , per convalidazione oggettiva.
(Cassazione civile, sez. III , 08/06/2023, n. 16189)
Nel caso di specie, quanto all'avviso n. 40020170001148088 l'agente della riscossione ha depositato una copia in formato analogico della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica che conseguentemente non consente di estrarre l'avviso di addebito asseritamente notificato e né riporta alcun riferimento al relativo numero identificativo;
quanto invece ai restanti atti non risulta prodotta neppure la suddetta ricevuta.
In altri termini, non sono stati forniti adeguati elementi probatori dai quale dedurre il perfezionamento delle notifiche in questione, conseguendone la fondatezza della doglianza relativa alla invalidità derivata dei pignoramenti prospettata dall'opponente. Al riguardo, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto di procedere in executivis dell'agente della riscossione è attuato mediante il rispetto di una necessaria sequenza procedimentale di specifici atti -validamente notificati- allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del debitore, sicché l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che travolge, comportandone la nullità,
l'atto consequenziale notificato che lo presuppone (Cass. Sez. U. sentenza 15 aprile 2021, n.
10012).
In applicazione del principio di diritto sopra riportato, stante il difetto della prova quanto alla notificazione dei sopra indicati atti presupposti, si impone conseguentemente la declaratoria di illegittimità degli impugnati pignoramenti in parte qua.
IV. Va infine, dichiarata la legittimità dei pignoramenti opposti in relazione alla pretesa consacrata nella cartella di pagamento n. 10020160014660315 (n. 5 dell'elenco), stante la verifica positiva dell'avvenuta notificazione della stessa a cura dell'agente della riscossione.
Infatti, parte opposta ha prodotto le copie telematiche (in formato “eml.”) delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica inviato all'opponente e contenente la citata cartella, generate nell'ambito del processo di notificazione e dunque attestanti il perfezionamento della procedura.
V. Le considerazioni che precedono e, in particolare, la declaratoria di difetto di giurisdizione e l'assenza di prova in ordine alla circostanza che parte opponente avesse comunicato tempestivamente all'agente della riscossione le ordinanze di sospensione dei titoli sottesi agli opposti pignoramenti, inducono questo Giudice a ritenere sussistenti i presupposti, ex art. 92 c.p.c, per disporre una compensazione parziale delle spese nella misura della metà.
La residua metà segue la soccombenza -da individuarsi in capo a parte opposta- e si liquida come da dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, per le cause di valore ricompreso nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte dei crediti consacrati nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito con numero:
10020150015439108, 10020150019011318, 10020150023299830, 10020160000996789,
10020160014660416, 10020160022084644, 40020140008697121, 40020150000400991,
40020160003778801, 40020160004924115. • DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario limitatamente ai crediti consacrati nella cartella di pagamento n.
10020170005537402.
• ACCOGLIE parzialmente la domanda formulata da parte opponente e per l'effetto dichiara l'illegittimità dei pignoramenti limitatamente alla parte dei crediti consacrati nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito di seguito indicati con i numeri:
10020170013105473, 40020160008240470, 40020170000535306, 40020170001148088.
• RIGETTA l'opposizione, dichiarando la legittimità degli impugnati pignoramenti limitatamente ai crediti consacrati nella cartella di pagamento n. 10020160014660315 e negli avvisi di addebito nn. 40020140000065105, 40020140001933791,
40020140006259107.
• COMPENSA nella misura della metà le spese di lite del giudizio;
• CONDANNA al pagamento della residua metà Controparte_1 delle spese di lite che liquida in euro 759,00 per esborsi ed euro 7.051,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Simone Labonia, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 03/12/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data 11/06/2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nella causa avente n. 6840/2018 R.G. pendente:
TRA
(P.IVA in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Francesco
Gaeta, 7, presso lo studio dell'avv. Simon Labonia, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Paola (CS), Corso Roma, 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Cavallo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso pignoramento ex artt. 615, secondo comma, c.p.c. e
617, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 04/01/2018 ha Parte_1 spiegato opposizione avverso cinque atti di pignoramento notificati ai sensi dell'art. 72-bis del
D.P.R. n. 602 del 1973 in data 18-19/12/2017 ad istanza di Controparte_1 per il recupero della complessiva somma di euro 379.314,81 (in seguito ridotta ad euro
104.140,15), sulla scorta delle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito di seguito indicati:
1. cartella n.10020150015439108 (ente creditore: Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Salerno;
tipologia del credito: IVA);
2. cartella n.10020150019011318 (ente creditore: Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Salerno;
tipologia del credito: IRES);
3. cartella n.10020150023299830 (ente creditore: Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Salerno;
tipologia del credito: IVA);
4. cartella n.10020160000996789 (ente creditore: Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Salerno;
tipologia del credito: IRES);
5. cartella n. 10020160014660315 (ente creditore: INAIL - Direzione Provinciale di
Salerno; tipologia del credito: contributi);
6. cartella n.10020160014660416 (ente creditore: Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Salerno;
tipologia del credito: IRES);
7. cartella n.10020160022084644 (ente creditore: Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Salerno;
tipologia del credito: IRAP -IRPEF);
8. cartella n.10020170005537402 (ente creditore: Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Salerno;
tipologia del credito: IRES);
9. cartella n. 10020170013105473 (ente creditore: INAIL - Direzione Provinciale di
Salerno; tipologia del credito: contributi);
10. avviso di addebito n.40020140000065105 (ente creditore: ; tipologia del CP_2 credito: contributi);
11. avviso di addebito n.40020140001933791 (ente creditore: ; tipologia del CP_2 credito: contributi);
12. avviso di addebito n.40020140006259107 (ente creditore: ; tipologia del CP_2 credito: contributi);
13. avviso di addebito n.40020140008697121 (ente creditore: ; tipologia del CP_2
credito: contributi);
14. avviso di addebito n.40020150000400991 (ente creditore: ; tipologia del CP_2 credito: contributi);
15. avviso di addebito n.40020160003778801 (ente creditore: ; tipologia del CP_2 credito: contributi);
16. avviso di addebito n.40020160004924115 (ente creditore: ; tipologia del CP_2 credito: contributi); 17. avviso di addebito n.40020160008240470 (ente creditore: ; tipologia del CP_2 credito: contributi);
18. avviso di addebito n. 40020170000535306 (ente creditore: ; tipologia del CP_2 credito: contributi);
19. avviso di addebito n. 40020170001148088 (ente creditore: ; tipologia del CP_2 credito: contributi); nonché della intimazione di pagamento n. 10020179014190537 (relativa alle cartelle/avvisi di addebito sopra indicati ai nn. 1-2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15).
Più specificamente, l'opponente ha contestato il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata e, al riguardo, ha dedotto:
-in primo luogo, l'inidoneità degli atti sopra indicati a legittimare la notifica dei pignoramenti stante la sospensione dell'efficacia esecutiva dei sottesi ruoli esattoriali nonché dell'esecuzione mobiliare disposta rispettivamente dal Giudice del Lavoro -nell'ambito dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento limitatamente agli avvisi di addebito- e dal Giudice dell'esecuzione -nell'ambito dell'opposizione avverso pregresso pignoramento notificato sulla scorta di parte delle cartelle di pagamento di cui al presente giudizio;
-in secondo luogo, e in ogni caso, l'omessa e/o inesistente notificazione delle cartelle/avvisi di addebito presupposti con conseguente invalidità derivata degli impugnati pignoramenti.
Ciò posto, l'attore ha chiesto dichiararsi l'invalidità dei pignoramenti presso terzi con condanna dell'opposta al pagamento del risarcimento dei danni subiti oltre che delle spese di lite.
Con ordinanza del 19/04/2018 il giudice dell'esecuzione, avuto riguardo alle sopra citate ordinanze di sospensione, ha accolto l'istanza cautelare ed ha assegnato il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha quindi Parte_1 riassunto il giudizio reiterando sostanzialmente le deduzioni spiegate nel corso della fase a cognizione sommaria.
Si è costituito nel presente giudizio l'agente della riscossione il quale eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'adito giudice, limitatamente alle cartelle di pagamento consacranti crediti di natura tributaria – ha predicato la legittimità deiu pignoramenti all'atto della notifica avendo acquisito conoscenza delle sopra citate sospensioni solo in seguito. Nel merito, invece, dedotta la regolare notifica di tutti gli atti presupposti, ha contestato l'infondatezza della postulata invalidità derivata dei pignoramenti ed evidenziato la carenza di prova in ordine all'asserito danno patrimoniale patito dall'opponente, chiedendo, per tale via, il rigetto dell'opposizione.
In sede di scritti conclusionali, le parti hanno dato atto del parziale accoglimento delle domande di opposizione spiegate dall'odierno attore dinanzi al Giudice del Lavoro (avverso gli avvisi di addebito) e alla (avverso le cartelle di natura erariale) e, Controparte_3 conseguentemente, hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive domande per la residua pretesa creditoria.
II. Tanto opportunamente premesso, in via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere quanto alle somme pignorate sulla scorta delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito di cui alla intimazione di pagamento n.
10020179014190537 oggetto di due sopravvenute pronunce di annullamento.
Infatti, mette conto rilevare che -nelle more del presente giudizio- con sentenza n.1687/4/2018, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno e, con sentenza n.1626/2021, il Tribunale di Salerno -Sez. Lavoro hanno dichiarato la parziale illegittimità - ciascuno nell'ambito della propria competenza- della impugnata intimazione in ragione dell'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati al par. I della presente sentenza ai nn.1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 15 e 16 (accertandosi, di contro, la legittimità dell'intimazione per i crediti residui di cui agli avvisi di addebito indicati ai nn. 10-11 e 12, per i quali era stata appurata la regolarità della notifica).
Tali circostanze comportano per un verso la perdita di interesse a conseguire una decisione di merito per quanto concerne i titoli ormai caducati e, per l'altro verso, il rigetto della presente opposizione in relazione alla lamentata omessa notifica dei tre avvisi di addebito sopra indicati ai nn. 10-11 e 12, in conformità a quanto già accertato dal giudice del lavoro.
III. Sempre in limine litis, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla cartella di pagamento n.10020170005537402 sopra indicata al n. 8.
Al riguardo, costituisce circostanza del tutto pacifica quella per cui i crediti consacrati nella cartella indicata hanno matrice erariale (IRES).
La natura tributaria comporta la devoluzione al giudice tributario della giurisdizione a conoscere della legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato per il relativo recupero.
Invero, nella misura in cui la contestazione sollevata con l'opposizione si sostanzia nella deduzione di nullità dell'atto esecutivo in ragione della pretesa omessa od invalida notificazione della cartella presupposta si rileva come debba farsi applicazione del principio affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass. Sez. Un. n. 13913 del 2017).
In questa prospettiva, giova evidenziare come le Sezioni Unite abbiano inteso superare il principio precedentemente affermato da Cass. n. 9246 del 2015, pronuncia che, come ben noto, aveva affermato la possibilità per il contribuente di proporre opposizione ex art. 617
c.p.c. innanzi il giudice ordinario avverso il pignoramento per far valere – oltre che vizi propri dell'atto – anche la nullità derivata conseguente all'omessa notificazione degli atti presupposti
(e, cioè, della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere).
Al contrario, con l'espressa finalità di comporre il contrasto che si era andato formando in seno alla giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite nella sentenza n. 13913 del 2017 hanno sposato un'interpretazione del riparto di giurisdizione incentrata sulla circostanza per cui:
• da un lato, l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 546 del 1992, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella «notificazione
(validamente effettuata) della cartella di pagamento», nel senso cioè che prima di tale notificazione la controversia è devoluta al giudice tributario, laddove, dopo, al giudice ordinario;
conseguentemente, si è rilevato come “l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nella quale si fa valere una nullità "derivata" dell'atto espropriativo
… e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso” (cfr., la sopra citata
Cass. Sez. Un. n. 13913 del 2017, in motivazione);
• dall'altro lato, l'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, trattandosi, in buona sostanza, di controversie demandate alla cognizione del giudice tributario (cfr., la sopra citata Cass. Sez. Un. n.
13913 del 2017, in motivazione).
Orbene, la situazione sopra descritta è esattamente quella configurabile nel caso di specie, atteso che, si ribadisce, parte dei crediti azionati con i pignoramenti hanno natura esclusivamente tributaria e, nella prospettazione di parte opponente, il pignoramento oggetto di opposizione configurerebbe il primo atto con il quale avrebbe avuto conoscenza della pretesa in questione (in ragione dell'omessa od invalida notificazione della sottesa cartella di pagamento).
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve dichiararsi sussistere la giurisdizione del giudice tributario relativamente ai crediti di cui alla cartella di pagamento n.10020170005537402.
IV. Quanto alla residua parte della pretesa, l'opposizione deve essere accolta in relazione ai crediti consacrati nelle cartelle di pagamento e avvisi di addebito di cui ai n. 9, 17, 18, 19 del par. I della presente decisione e, di contro, rigettata in relazione ai crediti consacrati nella cartella indicata al n.5.
Invero, la documentazione versata in atti dall'opposta non risulta sufficiente né idonea ad attestare la regolare notificazione, asseritamente effettuata a mezzo PEC, della cartella di pagamento n. 10020170013105473 (n. 9 dell'elenco) e degli avvisi di pagamento n.
40020160008240470 (n. 17 dell'elenco), n. 40020170000535306 (n. 18 dell'elenco) e n.
40020170001148088 (n. 19 dell'elenco).
Sul punto, è ormai noto il principio della giurisprudenza di legittimità per cui “l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o
.msg e all'inserimento dei dati identificativi nel file datiAtto.xml, poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato .pdf), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile aliunde , con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c. , per convalidazione oggettiva.
(Cassazione civile, sez. III , 08/06/2023, n. 16189)
Nel caso di specie, quanto all'avviso n. 40020170001148088 l'agente della riscossione ha depositato una copia in formato analogico della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica che conseguentemente non consente di estrarre l'avviso di addebito asseritamente notificato e né riporta alcun riferimento al relativo numero identificativo;
quanto invece ai restanti atti non risulta prodotta neppure la suddetta ricevuta.
In altri termini, non sono stati forniti adeguati elementi probatori dai quale dedurre il perfezionamento delle notifiche in questione, conseguendone la fondatezza della doglianza relativa alla invalidità derivata dei pignoramenti prospettata dall'opponente. Al riguardo, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto di procedere in executivis dell'agente della riscossione è attuato mediante il rispetto di una necessaria sequenza procedimentale di specifici atti -validamente notificati- allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del debitore, sicché l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che travolge, comportandone la nullità,
l'atto consequenziale notificato che lo presuppone (Cass. Sez. U. sentenza 15 aprile 2021, n.
10012).
In applicazione del principio di diritto sopra riportato, stante il difetto della prova quanto alla notificazione dei sopra indicati atti presupposti, si impone conseguentemente la declaratoria di illegittimità degli impugnati pignoramenti in parte qua.
IV. Va infine, dichiarata la legittimità dei pignoramenti opposti in relazione alla pretesa consacrata nella cartella di pagamento n. 10020160014660315 (n. 5 dell'elenco), stante la verifica positiva dell'avvenuta notificazione della stessa a cura dell'agente della riscossione.
Infatti, parte opposta ha prodotto le copie telematiche (in formato “eml.”) delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica inviato all'opponente e contenente la citata cartella, generate nell'ambito del processo di notificazione e dunque attestanti il perfezionamento della procedura.
V. Le considerazioni che precedono e, in particolare, la declaratoria di difetto di giurisdizione e l'assenza di prova in ordine alla circostanza che parte opponente avesse comunicato tempestivamente all'agente della riscossione le ordinanze di sospensione dei titoli sottesi agli opposti pignoramenti, inducono questo Giudice a ritenere sussistenti i presupposti, ex art. 92 c.p.c, per disporre una compensazione parziale delle spese nella misura della metà.
La residua metà segue la soccombenza -da individuarsi in capo a parte opposta- e si liquida come da dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, per le cause di valore ricompreso nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte dei crediti consacrati nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito con numero:
10020150015439108, 10020150019011318, 10020150023299830, 10020160000996789,
10020160014660416, 10020160022084644, 40020140008697121, 40020150000400991,
40020160003778801, 40020160004924115. • DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario limitatamente ai crediti consacrati nella cartella di pagamento n.
10020170005537402.
• ACCOGLIE parzialmente la domanda formulata da parte opponente e per l'effetto dichiara l'illegittimità dei pignoramenti limitatamente alla parte dei crediti consacrati nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito di seguito indicati con i numeri:
10020170013105473, 40020160008240470, 40020170000535306, 40020170001148088.
• RIGETTA l'opposizione, dichiarando la legittimità degli impugnati pignoramenti limitatamente ai crediti consacrati nella cartella di pagamento n. 10020160014660315 e negli avvisi di addebito nn. 40020140000065105, 40020140001933791,
40020140006259107.
• COMPENSA nella misura della metà le spese di lite del giudizio;
• CONDANNA al pagamento della residua metà Controparte_1 delle spese di lite che liquida in euro 759,00 per esborsi ed euro 7.051,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Simone Labonia, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 03/12/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco