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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/12/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott.ssa Gabriella Del Mastro Presidente
2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice
3) Dott.ssa RT Marra Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nel procedimento iscritto al n. 3332/2025 R.G.V.G avente ad oggetto "regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale-ricorso congiunto"
tra Parte_1 (C.F.: C.F. 1 ), nata ad [...] il [...] e residente in [...]
(BR)
rappresentata e difesa dall'avv. Cofano Giovanni
e
VI RO (C.F.: C.F._2
), nato a [...] il [...] e ivi residente rappresentato e difeso dall'avv. Zizzi Marcello
Motivi della decisione
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia Persona_1 (2020).
Essendo cessati i rapporti tra i due genitori, con ricorso congiunto depositato il 16.09.2025, hanno chiesto di regolamentare l'affidamento, il diritto di mantenimento e il diritto di visita dei figli alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso introduttivo.
All'udienza a trattazione scritta del 13.11.2025, ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni richiamate in dispositivo e pertanto la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
Preso atto del parere del P.M.
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, omologa le condizioni allegate al ricorso introduttivo e alle note di trattazione scritta dell'udienza del 13.11.2025, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brindisi il 26.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa RT Marra dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo STUDIO LEGALE STUDIO LEGALE
AVV. MARCELLO ZIZZI AVV. GIOVANNI COFANO Viale Stazione n. 10-72015 ZZ TO (Fasano -Br-) Via Fogazzaro, n. 132-72015 Fasano (Br) tel. 080.4890273 fax 080.4890239 cell. 339.6622861 tel. e fax 080.4425946 pec: zizzi.marcello@coabrindisi.legalmail.it pec: cofano.giovanni@coabrindisi.legalmail.it peo: segreteria@studiolegalezizzi.it email: avv.giovannicofano@libero.it www.studiolegalezizzi.it
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile - Volontaria Giurisdizione
(N. 3332/2025 R.G. V.G. - Giudice Dott.ssa RT Marra - udienza del 13.11.2025)
CONDIZIONI ACCORDO EX ART. 337 C.C.
1. Cessazione della convivenza e rilascio dell'immobile
La sig.ra RT ER e il sig. VI RO si impegnano a rilasciare l'immobile sito in Fasano (BR), via Giardinelli al civico n. 79, di proprietà del sig. VI CE,
sgomberandolo dagli effetti personali propri e della figlia minore RO con la sottoscrizione del presente atto, obbligandosi, altresì, entro e non oltre il 30/11/2025, a trasferire anche la propria residenza anagrafica altrove. Le parti, in un clima di reciproco rispetto, concorderanno all'occorrenza la distribuzione degli arredi attualmente esistenti nell'abitazione ed afferenti la minore RO (ad esempio culla, fasciatoio).
2. Affidamento e collocamento
La responsabilità genitoriale sulla minore sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, relativamente alla quale gli stessi as sumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse - istruzione, educazione e salute - tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione.
I genitori si impegneranno ad evitare qualsiasi coinvolgimento futuro della propria figlia
RO nella fine della loro relazione, di ispirare le scelte di vita nel suo preminente interesse ed a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali della minore quali, tra le altre, la salute, l'educazione, l'istruzione, le attività sportive ed extra
Γε
i
V
S
1
ni Avv. Marcello ZIZZI Avv. Giovanni COFANO
scolastiche in genere, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori di comune accordo;
La minore sarà collocata in via prevalente presso la madre, presso l'abitazione ove la stessa stabilirà la propria dimora. Si dà atto, come riferito in premessa, che la bambina attualmente dimora presso l'abitazione della nonna materna in Fasano (Br), alla via
Nazionale dei Trulli, civico n. 22.
3. Frequentazione padre-figlia
Il padre avrà diritto - dovere di frequentare e tenere con sè la minore nei seguenti giorni e orari:
Il martedì ore 17.00 - 20.00 esclusa la cena;
Il giovedì ore 17.00-21.00 inclusa la cena;
A settimane alterne: dalle ore 17.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, inclusa la cena;
Il padre preleverà e riaccompagnerà la minore dal/al proprio domicilio;
Vacanze estive: dieci giorni consecutivi da comunicare entro fine giugno, dalle ore 10.00 0
del primo giorno alle ore 21.00 del decimo giorno;
Vacanze invernali: ad anni alterni tra madre e padre, o dal 24 dicembre ore 17.00 al 26
dicembre ore 21.00, o dal 30 dicembre ore 17.00 al 1 gennaio ore 21.00;
Pasqua o Pasquetta ad anni alterni tra madre e padre dalle ore 10.00 alle ore 21.00,
inclusa la cena;
Ogni altra principale festività civile o religiosa ad anni alterni tra madre e padre dalle ore
10.00 alle ore 21.00;
In occasione del compleanno della minore, entrambi i genitori si impegnano, ove possibile, a festeggiare insieme la figlia, condividendo il momento in spirito collaborativo,
suddividendosi eventuali spese effettuate concordemente;
2
9 Avv. Marcello ZIZZI Avv. Giovanni COFANO
Ai compleanni dei genitori la minore potrà passare del tempo con ognuno di essi, previo accordo tra i due;
Il padre potrà fare visita alla figlia ogni qual volta vorrà, previo avviso alla madre e concordato orario;
altrettanto varrà per la madre, con facoltà per entrambi di effettuare videochiamate, previo accordo.
I genitori si impegnano al rigoroso rispetto dei giorni ed orari sopra esposti. E' comunque fatta salva la possibilità che i giorni e gli orari possano variare per motivi di lavoro o salute dei genitori, o per motivi di salute della minore o suoi impegni scolastici e socio/ricreativi, o per altri impedimenti di sorta, comunque tempestivamente comunicati tra i genitori.
4. Espatrio per vacanze
Entrambi i genitori prestano sin d'ora il reciproco nulla osta all'espatrio della minore per motivi di vacanza, precisando che sia accom agnata sempre da uno dei genitori il quale si assume piena responsabilità della figlia, impegnandosi a comunicarsi preventivamente: la destinazione del viaggio le date, eventuali recapiti di riferimento.
5. Mantenimento della minore
Il padre, sig. VI RO, si impegna a versare alla madre, sig.ra RT ER la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della minore, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% dell'importo dell'assegno unico di sua spettanza al quale, va precisato il sig. VI RO ha già fatto rinuncia in favore della sig.ra ER, sin dal mese di marzo 2025.
Il versamento avverrà anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto indicato dalla madre, a far data dal mese di agosto 2025.
L'importo di € 300,00 sarà aggiornato annualmente a decorrere dal 1° agosto 2026,
secondo gli indici ISTAT del costo della vita.
3
V Avv. Marcello ZIZZI Avv. Giovanni COFANO
6. Spese straordinarie
Il padre contribuirà per il 50% alle spese straordinarie relative alla minore secondo i criteri del Protocollo del Tribunale di Milano, senza necessità di previo accordo ma previo avviso di almeno 3 giorni, vale a dire spese sanitarie urgenti e prescritte dal pediatra, tasse scolastiche obbligatorie, libri scolastici, di tali spese la madre dovrà
darne conto fiscalmente;
con obbligo di previo accordo scritto: spese sportive, ricreative,
viaggi d'istruzione, spese odontoiatriche non urgenti, acquisti tecnologici o dispositivi.
7. Contributo locativo
Il sig. VI RO si obbliga a versare alla sig.ra ER un contributo mensile di euro
100,00 (cento/00) per il solo canone di locazione per abitazione in affitto solo per lei e la bambina ove eventualmente dovesse trasferirsi.
Tale somma non sarà più dovuta in caso di convivenza della sig.ra ER con qualsiasi soggetto terzo, da intendersi anche un familiare.
- La sig.ra ER si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà dell'automobile in uso a lei e cointestata con VI RO a proprie spese entro il 28 febbraio 2026.
- La sig.ra ER prende in custodia (poiche' già in possesso) la collana, gli orecchini in oro, nonché un diamantino che appartengono alla minore, impegnandosi a consegnarli alla figlia al raggiungimento della maggiore età.
8. Clausole di tutela e collaborazione
I genitori si impegnano a:
promuovere il rapporto della figlia con l'altro genitore;
non denigrarsi reciprocamente in presenza della minore;
-
comunicarsi tempestivamente ogni informazione utile in merito a:
a) stato di salute della minore;
b) andamento scolastico;
4 Avv. Marcello ZIZZI Avv. Giovanni COFANO
c) variazioni di residenza.
9. Mediazione e revisione
In caso di contrasto sull'interpretazione o sull'attuazione del presente accordo, le parti si impegnano a ricorrere preliminarmente a un tentativo di mediazione familiare.
Le condizioni pattuite potranno essere rivalutate e modificate in caso di mutamenti significativi delle condizioni economiche o personali di una delle parti.
Fasano/ ZZ TO, li 6 novembre 2025
VI AR VI RO ER RT
OB ER
/
4
༽
ག
ཏོ
(Avv. Marcello Zizzi) (Avv. Giovanni Cofano)
5
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott.ssa Gabriella Del Mastro Presidente
2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice
3) Dott.ssa RT Marra Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nel procedimento iscritto al n. 3332/2025 R.G.V.G avente ad oggetto "regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale-ricorso congiunto"
tra Parte_1 (C.F.: C.F. 1 ), nata ad [...] il [...] e residente in [...]
(BR)
rappresentata e difesa dall'avv. Cofano Giovanni
e
VI RO (C.F.: C.F._2
), nato a [...] il [...] e ivi residente rappresentato e difeso dall'avv. Zizzi Marcello
Motivi della decisione
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia Persona_1 (2020).
Essendo cessati i rapporti tra i due genitori, con ricorso congiunto depositato il 16.09.2025, hanno chiesto di regolamentare l'affidamento, il diritto di mantenimento e il diritto di visita dei figli alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso introduttivo.
All'udienza a trattazione scritta del 13.11.2025, ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni richiamate in dispositivo e pertanto la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
Preso atto del parere del P.M.
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, omologa le condizioni allegate al ricorso introduttivo e alle note di trattazione scritta dell'udienza del 13.11.2025, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brindisi il 26.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa RT Marra dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo STUDIO LEGALE STUDIO LEGALE
AVV. MARCELLO ZIZZI AVV. GIOVANNI COFANO Viale Stazione n. 10-72015 ZZ TO (Fasano -Br-) Via Fogazzaro, n. 132-72015 Fasano (Br) tel. 080.4890273 fax 080.4890239 cell. 339.6622861 tel. e fax 080.4425946 pec: zizzi.marcello@coabrindisi.legalmail.it pec: cofano.giovanni@coabrindisi.legalmail.it peo: segreteria@studiolegalezizzi.it email: avv.giovannicofano@libero.it www.studiolegalezizzi.it
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile - Volontaria Giurisdizione
(N. 3332/2025 R.G. V.G. - Giudice Dott.ssa RT Marra - udienza del 13.11.2025)
CONDIZIONI ACCORDO EX ART. 337 C.C.
1. Cessazione della convivenza e rilascio dell'immobile
La sig.ra RT ER e il sig. VI RO si impegnano a rilasciare l'immobile sito in Fasano (BR), via Giardinelli al civico n. 79, di proprietà del sig. VI CE,
sgomberandolo dagli effetti personali propri e della figlia minore RO con la sottoscrizione del presente atto, obbligandosi, altresì, entro e non oltre il 30/11/2025, a trasferire anche la propria residenza anagrafica altrove. Le parti, in un clima di reciproco rispetto, concorderanno all'occorrenza la distribuzione degli arredi attualmente esistenti nell'abitazione ed afferenti la minore RO (ad esempio culla, fasciatoio).
2. Affidamento e collocamento
La responsabilità genitoriale sulla minore sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, relativamente alla quale gli stessi as sumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse - istruzione, educazione e salute - tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione.
I genitori si impegneranno ad evitare qualsiasi coinvolgimento futuro della propria figlia
RO nella fine della loro relazione, di ispirare le scelte di vita nel suo preminente interesse ed a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali della minore quali, tra le altre, la salute, l'educazione, l'istruzione, le attività sportive ed extra
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ni Avv. Marcello ZIZZI Avv. Giovanni COFANO
scolastiche in genere, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori di comune accordo;
La minore sarà collocata in via prevalente presso la madre, presso l'abitazione ove la stessa stabilirà la propria dimora. Si dà atto, come riferito in premessa, che la bambina attualmente dimora presso l'abitazione della nonna materna in Fasano (Br), alla via
Nazionale dei Trulli, civico n. 22.
3. Frequentazione padre-figlia
Il padre avrà diritto - dovere di frequentare e tenere con sè la minore nei seguenti giorni e orari:
Il martedì ore 17.00 - 20.00 esclusa la cena;
Il giovedì ore 17.00-21.00 inclusa la cena;
A settimane alterne: dalle ore 17.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, inclusa la cena;
Il padre preleverà e riaccompagnerà la minore dal/al proprio domicilio;
Vacanze estive: dieci giorni consecutivi da comunicare entro fine giugno, dalle ore 10.00 0
del primo giorno alle ore 21.00 del decimo giorno;
Vacanze invernali: ad anni alterni tra madre e padre, o dal 24 dicembre ore 17.00 al 26
dicembre ore 21.00, o dal 30 dicembre ore 17.00 al 1 gennaio ore 21.00;
Pasqua o Pasquetta ad anni alterni tra madre e padre dalle ore 10.00 alle ore 21.00,
inclusa la cena;
Ogni altra principale festività civile o religiosa ad anni alterni tra madre e padre dalle ore
10.00 alle ore 21.00;
In occasione del compleanno della minore, entrambi i genitori si impegnano, ove possibile, a festeggiare insieme la figlia, condividendo il momento in spirito collaborativo,
suddividendosi eventuali spese effettuate concordemente;
2
9 Avv. Marcello ZIZZI Avv. Giovanni COFANO
Ai compleanni dei genitori la minore potrà passare del tempo con ognuno di essi, previo accordo tra i due;
Il padre potrà fare visita alla figlia ogni qual volta vorrà, previo avviso alla madre e concordato orario;
altrettanto varrà per la madre, con facoltà per entrambi di effettuare videochiamate, previo accordo.
I genitori si impegnano al rigoroso rispetto dei giorni ed orari sopra esposti. E' comunque fatta salva la possibilità che i giorni e gli orari possano variare per motivi di lavoro o salute dei genitori, o per motivi di salute della minore o suoi impegni scolastici e socio/ricreativi, o per altri impedimenti di sorta, comunque tempestivamente comunicati tra i genitori.
4. Espatrio per vacanze
Entrambi i genitori prestano sin d'ora il reciproco nulla osta all'espatrio della minore per motivi di vacanza, precisando che sia accom agnata sempre da uno dei genitori il quale si assume piena responsabilità della figlia, impegnandosi a comunicarsi preventivamente: la destinazione del viaggio le date, eventuali recapiti di riferimento.
5. Mantenimento della minore
Il padre, sig. VI RO, si impegna a versare alla madre, sig.ra RT ER la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della minore, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% dell'importo dell'assegno unico di sua spettanza al quale, va precisato il sig. VI RO ha già fatto rinuncia in favore della sig.ra ER, sin dal mese di marzo 2025.
Il versamento avverrà anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto indicato dalla madre, a far data dal mese di agosto 2025.
L'importo di € 300,00 sarà aggiornato annualmente a decorrere dal 1° agosto 2026,
secondo gli indici ISTAT del costo della vita.
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V Avv. Marcello ZIZZI Avv. Giovanni COFANO
6. Spese straordinarie
Il padre contribuirà per il 50% alle spese straordinarie relative alla minore secondo i criteri del Protocollo del Tribunale di Milano, senza necessità di previo accordo ma previo avviso di almeno 3 giorni, vale a dire spese sanitarie urgenti e prescritte dal pediatra, tasse scolastiche obbligatorie, libri scolastici, di tali spese la madre dovrà
darne conto fiscalmente;
con obbligo di previo accordo scritto: spese sportive, ricreative,
viaggi d'istruzione, spese odontoiatriche non urgenti, acquisti tecnologici o dispositivi.
7. Contributo locativo
Il sig. VI RO si obbliga a versare alla sig.ra ER un contributo mensile di euro
100,00 (cento/00) per il solo canone di locazione per abitazione in affitto solo per lei e la bambina ove eventualmente dovesse trasferirsi.
Tale somma non sarà più dovuta in caso di convivenza della sig.ra ER con qualsiasi soggetto terzo, da intendersi anche un familiare.
- La sig.ra ER si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà dell'automobile in uso a lei e cointestata con VI RO a proprie spese entro il 28 febbraio 2026.
- La sig.ra ER prende in custodia (poiche' già in possesso) la collana, gli orecchini in oro, nonché un diamantino che appartengono alla minore, impegnandosi a consegnarli alla figlia al raggiungimento della maggiore età.
8. Clausole di tutela e collaborazione
I genitori si impegnano a:
promuovere il rapporto della figlia con l'altro genitore;
non denigrarsi reciprocamente in presenza della minore;
-
comunicarsi tempestivamente ogni informazione utile in merito a:
a) stato di salute della minore;
b) andamento scolastico;
4 Avv. Marcello ZIZZI Avv. Giovanni COFANO
c) variazioni di residenza.
9. Mediazione e revisione
In caso di contrasto sull'interpretazione o sull'attuazione del presente accordo, le parti si impegnano a ricorrere preliminarmente a un tentativo di mediazione familiare.
Le condizioni pattuite potranno essere rivalutate e modificate in caso di mutamenti significativi delle condizioni economiche o personali di una delle parti.
Fasano/ ZZ TO, li 6 novembre 2025
VI AR VI RO ER RT
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(Avv. Marcello Zizzi) (Avv. Giovanni Cofano)
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