Articolo 2 della Legge 5 maggio 1976, n. 401
Articolo 1
Versione
27 giugno 1976
Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 21 della convenzione stessa.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 maggio 1976

LEONE

MORO - RUMOR - COSSIGA - BONIFACIO
- FORLANI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Entrata in vigore il 27 giugno 1976