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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18720 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CARRANO GENNARO, presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CARRANO GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.10.2024 e chiedevano Parte_1 Controparte_1
pronunziarsi la separazione personale in riferimento al matrimonio da loro contratto in Napoli il
15.5.2006 (Atto n. 42 p. II s. A sez. I anno 2006). Aggiungevano che dalla loro unione era nato un figlio, (nato a [...] il [...]), rappresentavano la volontà di separarsi in Persona_1
quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM che chiedeva l'accoglimento del ricorso congiunto, il Tribunale, all'udienza cartolare del 9.5.2025, si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto e con l'obbligo di entrambi di comunicare i cambi di residenza futuri. La casa coniugale che fungeva da residenza dei coniugi e della prole in scadenza di contratto locatizio, viene assegnata alla SI.ra , mentre il Parte_1 marito si obbliga entro sei mesi dall'avvenuta omologa della suddetta separazione Controparte_1
ad effettuare il cambio della dovuta residenza avendo di fatto già una nuova domiciliazione;
2. In virtù dello stato di difficoltà attuale del marito in attesa di occupazione, la Controparte_1
moglie rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento personale. Ad ogni buon conto Parte_1
entrambi i coniugi ritengono di non aver nulla a pretendere ai fini economici l'uno rispetto all'altro.
Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori con residenza esclusiva presso la madre sita in Napoli alla Via Amerigo Vespucci nr. 2 interno 12 scala A. Entrambi i genitori si impegnano di comune accordo ad osservare le linee educative fondamentali da adottare nonché le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione ed all'inserimento nel mondo lavorativo del loro unico figlio
Per_1
3. Il IG. , verserà per il mantenimento del figlio minorenne, la somma di € 400,00 Controparte_1
(Euro Quattrocento/00) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate iban che saranno fornite dalla moglie. La somma versata sarà rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT trascorso un anno a partire dalla data di omologa della separazione consensuale. Le spese sanitarie anche non mutuabili e scolastiche, oltre ludiche e sportive, vengono poste a carico di entrambi i coniugi al 50%;
4. Orientativamente, al solo fine di facilitare e conSIliare il compito genitoriale, verrà stabilito di comune accordo che in riferimento al periodo delle vacanze natalizie, ciascun genitore potrà e dovrà tenere il figlio ad anni alterni nei seguenti giorni: 24 Dicembre, 25 Dicembre, 26 Dicembre Per_1
e 27 Dicembre. Oppure sempre alternandosi nel corso degli anni, potranno tenere il figlio minorenne dal 30 dicembre al 02 gennaio compresi. I genitori si alterneranno altresì a tenere con sé il figlio nel giorno dell'Epifania e quello precedente, ovvero il 05 e 06 gennaio. Sempre ad anni alterni, ciascun genitore potrà e dovrà tenere con sé il figlio nei giorni di Pasqua ed in quello precedente Per_1
e successivo. Nel periodo estivo, ovvero nel mese di Luglio ed Agosto, alternativamente ogni anno, nei primi 15 giorni o negli ultimi 15 giorni del mese, ognuno dei genitori dovrà e potrà tenere con sé il figlio, comunicando in ogni caso eventuali spostamenti. Per quanto riguarda la quotidianità degli incontri, - anche sulla scorta dell'orientamento legislativo dell'affidamento condiviso – si lascia ampio margine alla discrezionalità dei coniugi, tenendo sempre presente le eSIenze del figlio minorenne tese ad una sana crescita morale, scolastica spirituale dello stesso. In ogni caso, sin da ora, il padre dichiara di impegnarsi a prelevare se necessario il figlio nell'orario di uscita Per_1
indicato dal Comprensorio scolastico e consegnarli al domicilio eletto dalla madre alle ore 20:00 delle giornate di martedì e giovedì di ogni settimana. Il figlio a settimane alterne, a partire Per_1
dalle ore 20:00 del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica resterà affidato al padre;
5. Con la firma del verbale di separazione i coniugi presteranno il consenso in modo tale che le autorità consolari o di P.S. rilascino o rinnovino all'altro coniuge il passaporto per tutte le destinazioni consentite;
6. Per tutto quanto non previsto nel presente ricorso verranno applicate le norme vigenti in materia”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e appaiono rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 42, parte II, S. A, Sez. I, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 9.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti