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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/10/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 4438/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AN ZI - presidente dott. TE RA - giudice rel. dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto RG 4438/2023, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PINOTTI MARCO presso il cui studio sito in VIA Luigi Sani 9, REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MINEO SARAH, presso il cui studio sito in Via S. Giuseppe n. 4, REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliata con l'intervento
AVV. CHIARA GIROLDI curatrice speciale della minore Persona_1
[.
in persona del Procuratore della Repubblica presso il
[...]
Tribunale di Reggio Emilia oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 07.10.2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore , nata a [...]_1
Emilia in data 16.12.2015 già regolamentate con Decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna del 17.10.2022 (RG 1240/2018vol.) che aveva affidato la minore al Servizio Sociale collocandola presso la madre, disposto visite protette tra la minore ed il padre e nominato una Curatrice speciale nella persona dell'avv. Giroldi.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 25.11.2023, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Con il ricorso, presentato congiuntamente dalle parti, le stesse hanno chiesto di regolamentare le questioni economiche, prevedendo un mantenimento a carico del padre;
hanno chiesto altresì di mantenere la regolamentazione del diritto di visita in capo al Servizio Sociale.
Nel procedimento si è costituita la Curatrice Speciale della minore – a ciò autorizzata dalla Giudice - che ha descritto una situazione più complessa di quella emergente dal ricorso introduttivo e sono state acquisite successive Relazioni da parte del Servizio Sociale affidatario. In particolare si è lungamente dibattuto della sistemazione abitativa della diade madre-figlia, ciò che ha impedito una celere definizione del procedimento.
Da ultimo, anche a fronte dell'encomiabile attività di mediazione messa in campo dalla Curatrice e dal Servizio Sociale in sinergia con i legali delle parti, tutti i soggetti coinvolti hanno rassegnato conclusioni congiunte nelle note scritte depositate per l'udienza del 07.10.2025, che di seguito si trascrivono:
A) IN MERITO AD AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE PREFERENZIALE DELLA IN ED AL DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
1) La minore , nata a [...], il [...], è affidata in Persona_2 via congiunta ad entrambi i genitori, con incarico al Servizio Sociale di proseguire l'attività di vigilanza e sostegno alla genitorialità con particolare riferimento agli aspetti sanitari ed educativi, come meglio esplicitato al successivo punto C). I sig.ri e per tutti i motivi illustrati nelle premesse del presente atto concordano Pt_1 Pt_2 che la residenza e la collocazione privilegiata della figlia sia Persona_2 presso il padre in Reggio Emilia (RE), via Belgio n. 22, nell'immobile già adibito a casa familiare, di cui questi è unico proprietario, con conseguente assegnazione dello stesso al padre. Questo anche nel rispetto delle richieste della minore, la quale ha espresso allo scrivente Curatore una chiara preferenza per i momenti trascorsi presso l'abitazione paterna e dovendosi considerare l'attuale sistemazione abitativa della madre del tutto temporanea;
2) considerato il fortissimo legame tra la minore ed i genitori e nel rispetto della routine già instauratasi da tempo, i ricorrenti così precisano i tempi e le modalità del rapporto di ciascuno di essi con la figlia minore:
• il padre, sarà il genitore convivente, conseguentemente Parte_1 Per_2
, come di fatto lo è già a far data dal mese di giugno 2025, a seguito
[...] delle dimissioni dalla comunità “Casa Sara”, resta collocata assieme al padre, nell'appartamento di proprietà di questi, situato in Reggio Emilia, via Belgio n. 22: questo sarà il punto di riferimento permanente della minore.
Nell'ottica del rispetto dei principi-cardine elaborati dalla riforma in materia di diritto di famiglia ed avendo sempre come unico limite l'interesse della minore, i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa stabiliscono quanto segue:
• la madre, ferme restando eventuali necessità lavorative determinate da cambi di turnazione, trascorrerà con la propria figlia tutti i lunedì Persona_2 pomeriggio dall'uscita da scuola sino al martedì mattina curandone l'accompagnamento a scuola ed il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina curandone l'accompagnamento a scuola;
• la madre trascorrerà altresì con la figlia week end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21.00, momento in cui, dopo aver provveduto al pasto serale, la riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
Nei giorni di propria competenza la sig.ra dovrà occuparsi anche di Pt_2 accompagnare la figlia ad eventuali attività sportive e/o extrascolastiche, se cadenti in tali giornate.
Analogamente dovrà fare il padre nei giorni di propria competenza.
Tenuto conto degli impegni lavorativi del padre e della madre, i genitori concordano sin d'ora di poter modificare i presenti accordi sulle modalità di visita della figlia
, previo congruo preavviso di almeno dodici ore e senza che ciò possa Persona_2 creare alcun pregiudizio alla figlia né limitare l'accesso di un genitore a discapito dell'altro.
• Ferie estive: i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie prescelto da trascorrere con la figlia, con un preavviso di almeno 15 giorni. Gli stessi avranno altresì cura di non sovrapporli, in modo da garantire alla minore l'assoluta serenità durante il periodo feriale;
I genitori provvederanno a comunicarsi l'un l'altro, nel periodo di ferie che trascorreranno con la figlia , il luogo in cui essi si trovano e di garantire Persona_2 contatti telefonici (chiamate, videochiamate, messaggi whatsapp, sms ecc.), almeno una volta al giorno, con l'altro genitore;
• Festività natalizie e pasquali, compleanni, ponti ecc.: i genitori stabiliscono di comune accordo che, per quanto riguarda le festività natalizie, pasquali, compleanni, ponti ecc. stabiliranno di volta in volta i tempi di permanenza della figlia presso l'uno o l'altro, sempre nel rispetto delle richieste e delle preferenze dalla stessa manifestate e senza impedire o ostacolare l'accesso della minore all'uno o all'altro genitore.
4) La volontà di un genitore in merito ad un viaggio all'estero con la minore andrà previamente espressa e accordata dall'altro genitore anche con riguardo al rilascio del passaporto.
B) SUI RAPPORTI ECONOMICI CON LA IG IN Persona_2
I genitori, considerate le rispettive disponibilità economiche, si accordano come segue in merito alla misura ed al modo di contribuzione di ciascun di essi al mantenimento della figlia minore
1) Il padre, verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della figlia la complessiva somma di Euro 450,00 Persona_2
=(quattrocentocinquanta/00) al mese già comprensiva dell'importo di euro 57,00 relativo all'assegno unico familiare, oggi percepito dal padre, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025. A partire dal mese di gennaio 2026 il Sig. verserà Pt_1 alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Persona_2 complessiva somma di Euro 350,00 =(trecentocinquanta/00) al mese, già comprensiva dell'importo dell'assegno unico come sopra meglio evidenziato. Detta somma è, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico che verrà accreditato sul conto corrente intestato alla sig.ra ed i cui estremi sono Pt_2 già noti al sig. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre. La Pt_1 sig.ra si impegna ad inoltrare richiesta a proprio nome per l'erogazione Pt_2 dell'assegno unico familiare. Non appena la inizierà a percepire personalmente Pt_2 l'assegno unico familiare, il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 la differenza necessaria a raggiungere l'importo di euro 350,00 mensili in favore della madre. Il contributo per il canone di locazione presso l'abitazione della sorella del Sig. sarà a carico esclusivo della sig.ra . Pt_1 Pt_2
2) Spese straordinarie (extra assegno): Entrambi i genitori, provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie così come indicate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale (prot. 13.06.2023).
C) SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE – ATTIVAZIONE DELLA EDUCATIVA DOMICILIARE
Tenuto conto delle esigenze della minore ed attesa la necessità di assicurarle un contesto il più possibile tutelante, considerate altresì le pregresse vicende che suo malgrado l'hanno vista coinvolta a causa della elevata conflittualità tra i genitori, questi concordano sulla opportunità che il Servizio sociale territorialmente competente venga incaricato di svolgere compiti di vigilanza, sorveglianza e monitoraggio in modo da poter fornire loro un supporto e sostegno su tutti gli aspetti che riguardano la figlia minore con particolare riferimento ai seguenti ambiti: istruzione;
educazione e salute (compresi gli aspetti in materia nutrizionale), attesa la recente ripresa del percorso logopedico presso la NPIA dell'AUSL di Reggio Emilia e degli eventuali ulteriori percorsi sanitari da intraprendere in vista dell'anno scolastico 2026/2027 che vedrà l'ingresso di alla scuola primaria di Persona_2 secondo grado, per il rilascio di eventuali certificazioni prodromiche al riconoscimento di un sostegno educativo, di cui la bambina continua ad avere esigenza, per tutti i motivi ampiamente illustrati nel corso del presente procedimento nonché nelle premesse del presente atto.
I sig.ri e si impegnano sin d'ora a collaborare con il Servizio sociale in Pt_1 Pt_2 merito alle proposte da questi formulate nell'interesse della figlia minore e che potranno avere ad oggetto anche eventuali percorsi di supporto alla genitorialità.
I genitori concordano altresì in merito alla attivazione di una educativa domiciliare da svolgersi a parità di orario presso le abitazioni di entrambi, con il monte ore che verrà stabilito dal Servizio sociale e/o l'attivazione di ogni altro eventuale percorso di sostegno ritenuto utile per il miglior sviluppo psico fisico di . Persona_2
D) EVENTUALE INERZIA DEI GENITORI E ATTRIBUZIONE DI COMPITI SPECIFICI AL SERVIZIO SOCIALE
A seguito di lungo confronto le Parti concordano che, laddove uno od entrambi i genitori dovesse/dovessero rimanere inerti nell'assunzione di decisioni e/o nell'intrapresa di percorsi relativi all'istruzione e/o all'educazione e/o alla salute della piccola , possa essere prevista sin d'ora esplicita autorizzazione Persona_2 in capo al Servizio sociale alla sottoscrizione delle richieste e/o autorizzazioni il luogo di questi, come già previsto per gli aspetti sanitari dal provvedimento emesso dall'Ill.mo Giudice delegato all'udienza tenutasi in data 11/01/2024.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., in modifica delle condizioni dettate dal Decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna del 17.10.2022 (RG 1240/2018vol.)
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- In particolare incarica il Servizio Sociale di dare corso all'attività sopra indicata sub C) e lo autorizza, come indicato sub D) laddove uno od entrambi i genitori dovesse/dovessero rimanere inerti nell'assunzione di decisioni e/o nell'intrapresa di percorsi relativi all'istruzione e/o all'educazione e/o alla salute della piccola alla Persona_2 sottoscrizione delle richieste e/o autorizzazioni in luogo dei genitori,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 16.10.2025
Si comunichi al Servizio Sociale (Reggio Emilia – polo Ovest)
Il Giudice est. Il Presidente
TE RA AN ZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AN ZI - presidente dott. TE RA - giudice rel. dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto RG 4438/2023, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PINOTTI MARCO presso il cui studio sito in VIA Luigi Sani 9, REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MINEO SARAH, presso il cui studio sito in Via S. Giuseppe n. 4, REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliata con l'intervento
AVV. CHIARA GIROLDI curatrice speciale della minore Persona_1
[.
in persona del Procuratore della Repubblica presso il
[...]
Tribunale di Reggio Emilia oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del 07.10.2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore , nata a [...]_1
Emilia in data 16.12.2015 già regolamentate con Decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna del 17.10.2022 (RG 1240/2018vol.) che aveva affidato la minore al Servizio Sociale collocandola presso la madre, disposto visite protette tra la minore ed il padre e nominato una Curatrice speciale nella persona dell'avv. Giroldi.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 25.11.2023, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Con il ricorso, presentato congiuntamente dalle parti, le stesse hanno chiesto di regolamentare le questioni economiche, prevedendo un mantenimento a carico del padre;
hanno chiesto altresì di mantenere la regolamentazione del diritto di visita in capo al Servizio Sociale.
Nel procedimento si è costituita la Curatrice Speciale della minore – a ciò autorizzata dalla Giudice - che ha descritto una situazione più complessa di quella emergente dal ricorso introduttivo e sono state acquisite successive Relazioni da parte del Servizio Sociale affidatario. In particolare si è lungamente dibattuto della sistemazione abitativa della diade madre-figlia, ciò che ha impedito una celere definizione del procedimento.
Da ultimo, anche a fronte dell'encomiabile attività di mediazione messa in campo dalla Curatrice e dal Servizio Sociale in sinergia con i legali delle parti, tutti i soggetti coinvolti hanno rassegnato conclusioni congiunte nelle note scritte depositate per l'udienza del 07.10.2025, che di seguito si trascrivono:
A) IN MERITO AD AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE PREFERENZIALE DELLA IN ED AL DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
1) La minore , nata a [...], il [...], è affidata in Persona_2 via congiunta ad entrambi i genitori, con incarico al Servizio Sociale di proseguire l'attività di vigilanza e sostegno alla genitorialità con particolare riferimento agli aspetti sanitari ed educativi, come meglio esplicitato al successivo punto C). I sig.ri e per tutti i motivi illustrati nelle premesse del presente atto concordano Pt_1 Pt_2 che la residenza e la collocazione privilegiata della figlia sia Persona_2 presso il padre in Reggio Emilia (RE), via Belgio n. 22, nell'immobile già adibito a casa familiare, di cui questi è unico proprietario, con conseguente assegnazione dello stesso al padre. Questo anche nel rispetto delle richieste della minore, la quale ha espresso allo scrivente Curatore una chiara preferenza per i momenti trascorsi presso l'abitazione paterna e dovendosi considerare l'attuale sistemazione abitativa della madre del tutto temporanea;
2) considerato il fortissimo legame tra la minore ed i genitori e nel rispetto della routine già instauratasi da tempo, i ricorrenti così precisano i tempi e le modalità del rapporto di ciascuno di essi con la figlia minore:
• il padre, sarà il genitore convivente, conseguentemente Parte_1 Per_2
, come di fatto lo è già a far data dal mese di giugno 2025, a seguito
[...] delle dimissioni dalla comunità “Casa Sara”, resta collocata assieme al padre, nell'appartamento di proprietà di questi, situato in Reggio Emilia, via Belgio n. 22: questo sarà il punto di riferimento permanente della minore.
Nell'ottica del rispetto dei principi-cardine elaborati dalla riforma in materia di diritto di famiglia ed avendo sempre come unico limite l'interesse della minore, i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa stabiliscono quanto segue:
• la madre, ferme restando eventuali necessità lavorative determinate da cambi di turnazione, trascorrerà con la propria figlia tutti i lunedì Persona_2 pomeriggio dall'uscita da scuola sino al martedì mattina curandone l'accompagnamento a scuola ed il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina curandone l'accompagnamento a scuola;
• la madre trascorrerà altresì con la figlia week end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21.00, momento in cui, dopo aver provveduto al pasto serale, la riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
Nei giorni di propria competenza la sig.ra dovrà occuparsi anche di Pt_2 accompagnare la figlia ad eventuali attività sportive e/o extrascolastiche, se cadenti in tali giornate.
Analogamente dovrà fare il padre nei giorni di propria competenza.
Tenuto conto degli impegni lavorativi del padre e della madre, i genitori concordano sin d'ora di poter modificare i presenti accordi sulle modalità di visita della figlia
, previo congruo preavviso di almeno dodici ore e senza che ciò possa Persona_2 creare alcun pregiudizio alla figlia né limitare l'accesso di un genitore a discapito dell'altro.
• Ferie estive: i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie prescelto da trascorrere con la figlia, con un preavviso di almeno 15 giorni. Gli stessi avranno altresì cura di non sovrapporli, in modo da garantire alla minore l'assoluta serenità durante il periodo feriale;
I genitori provvederanno a comunicarsi l'un l'altro, nel periodo di ferie che trascorreranno con la figlia , il luogo in cui essi si trovano e di garantire Persona_2 contatti telefonici (chiamate, videochiamate, messaggi whatsapp, sms ecc.), almeno una volta al giorno, con l'altro genitore;
• Festività natalizie e pasquali, compleanni, ponti ecc.: i genitori stabiliscono di comune accordo che, per quanto riguarda le festività natalizie, pasquali, compleanni, ponti ecc. stabiliranno di volta in volta i tempi di permanenza della figlia presso l'uno o l'altro, sempre nel rispetto delle richieste e delle preferenze dalla stessa manifestate e senza impedire o ostacolare l'accesso della minore all'uno o all'altro genitore.
4) La volontà di un genitore in merito ad un viaggio all'estero con la minore andrà previamente espressa e accordata dall'altro genitore anche con riguardo al rilascio del passaporto.
B) SUI RAPPORTI ECONOMICI CON LA IG IN Persona_2
I genitori, considerate le rispettive disponibilità economiche, si accordano come segue in merito alla misura ed al modo di contribuzione di ciascun di essi al mantenimento della figlia minore
1) Il padre, verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della figlia la complessiva somma di Euro 450,00 Persona_2
=(quattrocentocinquanta/00) al mese già comprensiva dell'importo di euro 57,00 relativo all'assegno unico familiare, oggi percepito dal padre, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025. A partire dal mese di gennaio 2026 il Sig. verserà Pt_1 alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Persona_2 complessiva somma di Euro 350,00 =(trecentocinquanta/00) al mese, già comprensiva dell'importo dell'assegno unico come sopra meglio evidenziato. Detta somma è, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico che verrà accreditato sul conto corrente intestato alla sig.ra ed i cui estremi sono Pt_2 già noti al sig. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre. La Pt_1 sig.ra si impegna ad inoltrare richiesta a proprio nome per l'erogazione Pt_2 dell'assegno unico familiare. Non appena la inizierà a percepire personalmente Pt_2 l'assegno unico familiare, il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 la differenza necessaria a raggiungere l'importo di euro 350,00 mensili in favore della madre. Il contributo per il canone di locazione presso l'abitazione della sorella del Sig. sarà a carico esclusivo della sig.ra . Pt_1 Pt_2
2) Spese straordinarie (extra assegno): Entrambi i genitori, provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie così come indicate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale (prot. 13.06.2023).
C) SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE – ATTIVAZIONE DELLA EDUCATIVA DOMICILIARE
Tenuto conto delle esigenze della minore ed attesa la necessità di assicurarle un contesto il più possibile tutelante, considerate altresì le pregresse vicende che suo malgrado l'hanno vista coinvolta a causa della elevata conflittualità tra i genitori, questi concordano sulla opportunità che il Servizio sociale territorialmente competente venga incaricato di svolgere compiti di vigilanza, sorveglianza e monitoraggio in modo da poter fornire loro un supporto e sostegno su tutti gli aspetti che riguardano la figlia minore con particolare riferimento ai seguenti ambiti: istruzione;
educazione e salute (compresi gli aspetti in materia nutrizionale), attesa la recente ripresa del percorso logopedico presso la NPIA dell'AUSL di Reggio Emilia e degli eventuali ulteriori percorsi sanitari da intraprendere in vista dell'anno scolastico 2026/2027 che vedrà l'ingresso di alla scuola primaria di Persona_2 secondo grado, per il rilascio di eventuali certificazioni prodromiche al riconoscimento di un sostegno educativo, di cui la bambina continua ad avere esigenza, per tutti i motivi ampiamente illustrati nel corso del presente procedimento nonché nelle premesse del presente atto.
I sig.ri e si impegnano sin d'ora a collaborare con il Servizio sociale in Pt_1 Pt_2 merito alle proposte da questi formulate nell'interesse della figlia minore e che potranno avere ad oggetto anche eventuali percorsi di supporto alla genitorialità.
I genitori concordano altresì in merito alla attivazione di una educativa domiciliare da svolgersi a parità di orario presso le abitazioni di entrambi, con il monte ore che verrà stabilito dal Servizio sociale e/o l'attivazione di ogni altro eventuale percorso di sostegno ritenuto utile per il miglior sviluppo psico fisico di . Persona_2
D) EVENTUALE INERZIA DEI GENITORI E ATTRIBUZIONE DI COMPITI SPECIFICI AL SERVIZIO SOCIALE
A seguito di lungo confronto le Parti concordano che, laddove uno od entrambi i genitori dovesse/dovessero rimanere inerti nell'assunzione di decisioni e/o nell'intrapresa di percorsi relativi all'istruzione e/o all'educazione e/o alla salute della piccola , possa essere prevista sin d'ora esplicita autorizzazione Persona_2 in capo al Servizio sociale alla sottoscrizione delle richieste e/o autorizzazioni il luogo di questi, come già previsto per gli aspetti sanitari dal provvedimento emesso dall'Ill.mo Giudice delegato all'udienza tenutasi in data 11/01/2024.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., in modifica delle condizioni dettate dal Decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna del 17.10.2022 (RG 1240/2018vol.)
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- In particolare incarica il Servizio Sociale di dare corso all'attività sopra indicata sub C) e lo autorizza, come indicato sub D) laddove uno od entrambi i genitori dovesse/dovessero rimanere inerti nell'assunzione di decisioni e/o nell'intrapresa di percorsi relativi all'istruzione e/o all'educazione e/o alla salute della piccola alla Persona_2 sottoscrizione delle richieste e/o autorizzazioni in luogo dei genitori,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 16.10.2025
Si comunichi al Servizio Sociale (Reggio Emilia – polo Ovest)
Il Giudice est. Il Presidente
TE RA AN ZI