Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2294.
(Incapace).
La partecipazione di un incapace alla societa' in nome collettivo e' subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 397, 424 e 425.
(Incapace).
La partecipazione di un incapace alla societa' in nome collettivo e' subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 397, 424 e 425.
Commentari • 5
- 1. Amministrazione di sostegno ed esercizio di un’impresa commercialeAccesso limitatoPaolo Cendon · https://www.altalex.com/ · 10 gennaio 2005 · 180.15431
Giurisprudenza • 19
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 06/12/2024, n. 876Provvedimento: […] In ordine a tali censure, rileva questo Giudice che l'ufficio non ha messo certamente in discussione l'art. 11 dello Statuto societario, tuttavia, tale previsione va letta nel rispetto di quanto previsto all'art. 2294 c.c.. E la richiamata risoluzione chiarisce proprio questo aspetto: “Quando nell'asse ereditario sono presenti soggetti minori, o comunque incapaci, l'accordo finalizzato a continuare il rapporto societario è subordinato, inoltre, alla richiesta e all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Tribunale, come espressamente previsto dall'articolo 2294 codice civile. […]Leggi di più...
- successione ereditaria·
- motivazione·
- autorizzazione tribunale·
- art. 2294 c.c.·
- art. 3 L. 241/1990·
- recesso soci·
- differenza da recesso·
- art. 7 L. 212/2000·
- imposizione tributaria·
- avviso di accertamento