Articolo 2294 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2294.

(Incapace).

La partecipazione di un incapace alla societa' in nome collettivo e' subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 397, 424 e 425.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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