Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2734 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Davide Pirodda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
05/12/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marcello Chessa, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/12/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Roma, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi valutato l'attuale e rispettivo reddito e i relativi impegni di spesa dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare, pertanto, alcuna reciproca pretesa a titolo di mantenimento;
gli stessi pertanto dichiarano di rinunciare alla corresponsione reciproca di qualsivoglia assegno di mantenimento o alimentare essendo entrambi economicamente autosufficienti, inoltre gli stessi provvederanno personalmente alle esigenze dei figli minori essendo, per l'appunto, titolari di adeguati redditi propri.
Per_ 3) I figli ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 quali provvederanno alla loro educazione, istruzione e integrale mantenimento.
4) I coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione.
5) Circa i figli minori, essi staranno nel corso della prima settimana sette giorni consecutivi presso il padre, dalle ore 20.00 della domenica sino alle ore 20.00
Pag. 2 di 4 della domenica successiva;
nella seconda settimana i minori staranno sette giorni consecutivi presso la madre dalle ore 20.00 della domenica sino alle ore
20.00 della domenica successiva;
stessa metodologia di permanenza dei figli presso i genitori nelle altre due settimane successive del mese.
Durante le vacanze natalizie, il padre terrà con se i minori ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 15 giorni, da stabilirsi concordemente entro il 30 Giugno di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Il sig. , come previsto dal suo contratto di lavoro, ha l'obbligo Parte_2 di svolgere l'attività lavorativa presso la sede della società sita in Roma per n. 1 gg. a settimana, cumulabili.
Lo stesso s'impegna a comunicare con almeno sette giorni di anticipo tale impegno alla Sig.ra per regolamentare la sua assenza e recuperare, se Pt_1 del caso, i giorni in cui sarà assente sulla base dei turni sopra indicati.
6) Il sig. e la sig.ra si impegnano affinché i figli conservino Parte_2 Pt_1 rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7) La comunicazione tra i genitori avverrà tramite contatti telefonici, email, messaggistica e colloqui diretti.
8) I genitori potranno comunicare direttamente, senza limitazione di forme ed orario, con i figli minori quando gli stessi si trovano con l'altro genitore.
9) La casa coniugale sita in Quartu Sant'Elena, Via Catalani n. 126, viene assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente ai figli Parte_1 Per_ minori ed , con collocazione degli stessi quale abitazione e Per_1 residenza principale.
10) Entrambi i genitori dichiarano di non avere altri figli.
11) Con riferimento ai corsi ed alle attività extra scolastiche e sportive frequentate dai minori, entrambi i genitori si alterneranno in maniera paritaria nell'accompagnare i figli presso gli stessi/e, per poi riaccompagnarli al termine delle suddette attività presso il domicilio, anche durante i fine settimana.
I sig.ri e potranno eventualmente accordarsi con persone di Parte_2 Pt_1 fiducia, quali i nonni dei minori o eventualmente i genitori dei compagni di squadra (dei relativi corsi ed attività extra scolastiche e sportive) frequentate dai minori stessi, per prenderli o riaccompagnarli presso il domicilio o presso la residenza dei genitori.
Pag. 3 di 4 12) I coniugi valutato il proprio reddito e gli attuali impegni di spesa dichiarano che provvederanno personalmente alle esigenze del mantenimento dei figli minori essendo, per l'appunto, titolari di adeguati redditi propri.
13) Il sig. e la sig.ra parteciperanno, nella misura del 50% Parte_2 Pt_1 ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie, sostenute nell'esclusivo interesse dei figli minori, preventivamente concordate e documentate, salvo urgenze, e assunte nell'interesse dei minori secondo quanto stabilito nelle Linee
Guida del Consiglio Nazionale Forense per la Regolamentazione delle spese straordinarie di Mantenimento dei Figli che s'intendono qui integralmente richiamate e trascritte.
14) Le parti stabiliscono che l'assegno unico sarà ripartito al 50% tra gli stessi.
Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF e le detrazioni e/o deduzioni per i figli a carico sarà operata in ragione del 50% tra i coniugi.
15) La sig.ra considerato come esposto in atto che nel corso Parte_1 dell'anno 2020 acquistava, attraverso un prestito personale contratto con la
SA ER NK (n. contratto n. 15253997, con scadenza in data
01.10.2027), l'autovettura Kia Sportage tg. GF393PC, oggi in uso al sig.
[...]
, essa cede l'autovettura de qua a titolo gratuito a quest'ultimo che Parte_2 accetta.
Il sig. si obbliga a corrispondere tutte le rate residue del Parte_2 prestito personale intestato alla ricorrente, fino all' integrale estinzione del citato prestito.
Il sig. inoltre, entro il giorno 30 aprile 2025, si obbliga ad effettuare il Parte_2 passaggio di proprietà, in proprio favore, dell'autovettura Kia Sportage tg.
GF393PC e tutte le spese del relativo trasferimento di proprietà saranno a suo integrale carico.
16) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio e prestano fin d'ora l'assenso affinché ciascuno di essi possa presentare domanda di rilascio del passaporto dei minori, valendo il presente atto come consenso in tal senso diretto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4