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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 12/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 12912/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. in sostituzione dell'Avv. Mauro PIAZZA per il ricorrente e l'Avv. in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.25 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
12912 R.G. L. 2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Mauro PIAZZA, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Giuseppe
______________________ per ___________________ Alessi 25;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/01/2023, , in contraddittorio Parte_1
con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per CP_1
la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (25/07/2022).
L' nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituiva nella prima CP_1
fase del giudizio.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
23/10/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 12/06/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che
[...]
è affetta da “Spondiloartrosi lombo-sacrale con discopatia L4-L5 e L5-S1 in Parte_1
soggetto con osteoporosi a discreta incidenza funzionale. Cardiopatia ipertensiva con fibrillazione
atriale in attuale buon compenso in soggetto con vasculosclerosi cerebrale e pregresso episodio di TIA” e ha concluso che “tali affezioni determinano una riduzione della capacità lavorativa
pari al 64%, percentuale inferiore a quella richiesta per la declaratoria di invalido civile con diritto
ai relativi benefici economici”.
Il c.t.u. ha, pertanto, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Considerato che, il riconoscimento della prestazione, avvenuto a seguito della prima valutazione provvisoria e la gravità del quadro patologico, hanno potuto ingenerare nella ricorrente l'erroneo convincimento della sussistenza dei requisiti per la assegno mensile di assistenza, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1
già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 12/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 12912/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. in sostituzione dell'Avv. Mauro PIAZZA per il ricorrente e l'Avv. in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.25 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
12912 R.G. L. 2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Mauro PIAZZA, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Giuseppe
______________________ per ___________________ Alessi 25;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/01/2023, , in contraddittorio Parte_1
con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per CP_1
la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (25/07/2022).
L' nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituiva nella prima CP_1
fase del giudizio.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
23/10/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 12/06/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che
[...]
è affetta da “Spondiloartrosi lombo-sacrale con discopatia L4-L5 e L5-S1 in Parte_1
soggetto con osteoporosi a discreta incidenza funzionale. Cardiopatia ipertensiva con fibrillazione
atriale in attuale buon compenso in soggetto con vasculosclerosi cerebrale e pregresso episodio di TIA” e ha concluso che “tali affezioni determinano una riduzione della capacità lavorativa
pari al 64%, percentuale inferiore a quella richiesta per la declaratoria di invalido civile con diritto
ai relativi benefici economici”.
Il c.t.u. ha, pertanto, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Considerato che, il riconoscimento della prestazione, avvenuto a seguito della prima valutazione provvisoria e la gravità del quadro patologico, hanno potuto ingenerare nella ricorrente l'erroneo convincimento della sussistenza dei requisiti per la assegno mensile di assistenza, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1
già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)